IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 230, comma 1, del nuovo codice della strada che prevede, entro un anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri degli interni e dei trasporti e della navigazione, la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attivita' obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministero dei lavori pubblici; Considerato che il detto articolo al comma 2 prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini "le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonche' del personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private"; Visto il decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 di "individuazione degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale"; Considerato che lo stesso decreto prevede la possibilita' di integrazione, in tempi successivi, dell'elenco di tali enti, qualora in possesso dei requisiti richiesti; Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria; Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati e' risultato che tutte le associazioni sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo dell'educazione stradale; Decreta: L'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 e' integrato da: 1. Fiab onlus - Federazione italiana amici della bicicletta, via Borsieri, 4 - 20159 Milano; 2. Sicurstrada, via Galliera, 26 - 40121 Bologna; 3. Associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus, via Lancisi, 25 - 00161 Roma; 4. Centro Alfredo Rampi per la protezione civile - via dei Laterani, 28 - 00184 Roma; 5. Codacons. Le suddette associazioni dovranno comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2001 Il Ministro: Nesi |