IL   MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'   E   DELLA  RICERCA  SCIENTIFICA  E                             TECNOLOGICA
    Visto  il  decreto  ministeriale  11  maggio 2001 con il quale sono stati  definiti  le modalita' ed i contenti delle prove di ammissione alle  scuole  di  specializzazione  per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2001-2002;  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare, l'art. 17, comma 117;  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di provvedere ad una rettifica in   particolare   dell'art.  1,  comma  6,  del  richiamato  decreto ministeriale   11   maggio   2001  perche'  siano  individuati  dalle commissioni  giudicatrici  i  titoli  valutabili  ed  i  punteggi  da attribuire ai diplomati delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori  per  le  industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli  Istituti  musicali  pareggiati  e  degli Istituti superiori di educazione fisica;
                                Decreta:                               Art. 1.  All'art.  1,  comma  6,  del decreto ministeriale 11 maggio 2001 in premesse citato, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:  "d)  voto  di diploma delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori   per   le  industrie  artistiche  (ISIA),  degli  Istituti superiori  di  educazione fisica prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:    voto di diploma fino a 90/110: 0 punti;    voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti;    voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti;    voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti;    voto di diploma di 108/110: 6 punti;    voto di diploma di 109/110: 7 punti;    voto di diploma di 110/110: 8 punti;    voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti.  Votazione   media   degli   esami  di  profitto  sostenuti  per  il conseguimento  del  diploma,  secondo  il  seguente schema fino ad un massimo di 10 punti:    voto medio tra 18 e 21: 0 punti;    voto medio tra 21,1 e 24: 1 punto;    voto medio tra 24,1 e 27: 2 punti;    voto medio tra 27,1 e 27,5: 4 punti;    voto medio tra 27,6 e 28: 6 punti;    voto medio tra 28,1 e 28,5: 7 punti;    voto medio tra 28,6 e 29: 8 punti;    voto medio tra 29,1 e 29,5: 9 punti;    voto medio tra 29,6 e 30: 10 punti;  e)  voto  di  diploma  dei  Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:    voto di diploma fino a 6/10: 0 punti;    voto di diploma fino a 7 e 8/10: 2 punti;    voto di diploma fino a 9/10: 4 punti;    voto di diploma fino a 10/10: 8 punti;    voto di diploma fino a 10 e lode/10: 10 punti.  Votazione   media   degli   esami  di  profitto  sostenuti  per  il conseguimento  del  diploma,  secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:    voto medio fino a 6,99/10: 0 punti;    voto medio tra 7 e 7,99/10: 2 punti;    voto medio tra 8 e 8,99/10: 4 punti;    voto medio tra 9 e 9,99/10: 8 punti;    voto medio 10/10: 10 punti.".  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 maggio 2001                                             p. Il Ministro: Guerzoni  |