| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta dell'olio  extravergine  di  oliva  "Colline di Romagna", con annesso disciplinare di produzione. |  
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    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di origine  protetta  per  l'olio  extravergine  di  oliva  "Colline  di Romagna",  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92, presentata dall'Associazione regionale produttori olivicoli, con sede in Rimini, via  XXIII  Settembre,  112/A, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo appresso indicato.    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni  di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e delle attestazioni  di  specificita'  -  Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
  Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Colline di Romagna"                               Art. 1.                            Denominazione    La  denominazione  di  origine  protetta  "Colline di Romagna" e' riservata  agli  oli  extra  vergine  di  oliva  che  rispondono alle condizioni  e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Varieta' di olivo    La  denominazione  di  origine  protetta  "Colline di Romagna" e' riservata  all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato:      frantoio  o correggiolo, da soli o congiuntamente, nella misura minima del 60%;      leccino, nella misura massima del 40%;      altre  varieta' locali presenti negli oliveti, quali pendolino, moraiolo,  rossina  e  capolga, possono concorrere fino ad un massimo del 15%.  |  
|   |                                 Art. 3.                         Zona di produzione    La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate alla produzione dell'olio  extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" comprende i seguenti comuni:      a) provincia di Rimini, per intero i comuni di:        Coriano,  Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo,   Montescudo,   Morcaino  di  Romagna,  Poggio  Berni, Saludecio,   San  Giovanni  in  Marignano,  San  Clemente,  Torriana, Verucchio;      in parte i comuni di:        Misano  Adriatico,  limitatamente al territorio posto a monte della s.s. n. 16 Adriatica;        Riccione,  limitatamente  al  territorio  posto a monte della s.s.  n.  16  Adriatica  (nei  tratti  urbani  denominata  anche  via Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia);        Rimini,  limitatamente al territorio posto a monte della s.s. n.  16  Adriatica  (nei  tratti urbani denominata anche via Flaminia) fino  al  bivio  che  la  via Flaminia forma con viale Settembrini e, proseguendo  per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a monte  e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani, fino  all'incrocio  con  via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A. Dalla  Chiesa,  via  Della Repubblica e Superstrada Rimini-San Marino fino  al sottopasso in corrispondenza dell'autostrada A14. Da qui, la delimitazione successiva dell'area comunale, in direzione Bologna, fa riferimento  al  territorio posto a monte dell'autostrada A14 fino al confine del comune;        Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte dell'autostrada A14;      b) provincia di Forli-Cesena, per intero i comuni di:        Borghi,  Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole, Civitella di Romagna,  Dovadola,  Meldola,  Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;      in parte i comuni di:        Bertinoro,  Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul  Rubicone,  limitatamente  al  territorio  di ogni comune posto a monte della s.s. n. 9 Emilia.    (Omissis).  |  
|   |                                 Art. 4.                   Caratteristiche di coltivazione    1)  Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla  produzione  dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine   protetta   "Colline   di   Romagna"  devono  essere  quelle tradizionali  e  caratteristiche  del territorio di cui al precedente art.   3   e,   in  ogni  caso,  idonee  a  conferire  le  specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.    2)  I  sesti  d'impianto,  le forme di allevamento e i sistemi di potatura  consentiti  sono  quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.    3)  L'epoca  di  raccolta  delle  olive destinate alla produzione dell'olio  extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline  di  Romagna" e' compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno.    4)  La  raccolta  delle  olive  va  effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.    5)  Le  olive  raccolte  devono essere avviate alla oleificazione entro  il  piu'  breve  tempo possibile. L'eventuale stoccaggio prima della   oleificazione   deve  essere  effettuato  preferibilmente  in cassette  in plastica di piccole dimensioni e comunque in contenitori di  materiale  inerte  che  assicurino  una  adeguata areazione delle drupe.  La  trasformazione  delle  olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non piu' tardi di due giorni dalla raccolta.    6)  La  produzione  massima  di olive per ettaro e' fissata in kg 7.000  nel  caso  di  oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse.    7)   I   produttori   olivicoli   sono  tenuti  a  denunciare  il quantitativo  di  olive  prodotto all'organismo di controllo, entro e non  oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3) dell'art. 4.    8)   Il  produttore  e'  tenuto  a  presentare  all'organismo  di controllo  una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del presente  disciplinare  con indicazione dell'impianto di molitura ove e' avvenuta la trasformazione delle olive in olio.  |  
|   |                                 Art. 5.                     Modalita' di oleificazione    1) La  zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e confezionamento  dell'olio  extra vergine di oliva a denominazione di origine   protetta   "Colline  di  Romagna"  e'  quella  definita  al precedente art. 3.    2)  Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta "Colline di Romagna", di cui  all'art.  1, devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con  acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni altro trattamento e' vietato.    3)  L'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1  deve  avvenire  soltanto  con  processi  meccanici e fisici atti a garantire   l'ottenimento   di   oli  senza  alcuna  possibilita'  di alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%.    4)   L'organismo   di  controllo  certifica  la  conformita'  del prodotto,  su  richiesta  del  detentore  delle  partite  di  olio da sottoporre   ad  analisi  chimico-fisica  e  organolettica,  ai  fini dell'utilizzo  della  denominazione  di  origine protetta "Colline di Romagna".  |  
|   |                                 Art. 6.                     Caratteristiche al consumo    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline  di  Romagna"  all'atto  dell'immissione  al  consumo,  deve rispondere alle seguenti caratteristiche:      colore: dal verde al giallo oro;      odore:   di   frutta   di   oliva  medio  o  talvolta  intenso, accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia;      sapore:  di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o piccante,  accompagnato  da eventuale sentore di mandorla, carciofo e pomodoro;            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----  |  
|   |                                 Art. 7.                    Designazione e presentazione    1)  L'aggiunta  di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui  all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare e' vietata. Tale divieto e' esteso anche ad aggettivi quali:      eccelso, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale.    2)   E'  vietato  l'uso  di  riferimenti  geografici  aggiuntivi, indicazioni   geografiche   o   indicazioni   di  luoghi  esattamente corrispondenti  a  comuni,  frazioni  in  aree inserite nella zona di produzione di cui all'art. 1.    3) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi geografici  di  zone  di produzione di oli a denominazione di origine protetta.    4)  Il  nome  della denominazione di origine protetta "Colline di Romagna"   deve   figurare   in  etichetta  con  caratteri  chiari  e indelebili,  in  modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.    5)  L'olio  extra  vergine  di  oliva  a denominazione di origine protetta  "Colline  di  Romagna"  deve  essere  immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.    6)  E'  obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui e' ottenuto l'olio.  |  
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