Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Gorgonzola", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio "Gorgonzola", con sede in Novara - via A. Costa n. 5/C. Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto. Considerato altresi' che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere modifiche ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate. Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica unitamente, per una piu' agevole consultazione, al testo della scheda guida, per la produzione del formaggio in argomento, quale risulta dalla relativa disciplina depositata presso i competenti servizi della Commissione europea, sulla quale incide la modifica proposta. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.P. "GORGONZOLA", REGISTRATA IN AMBITO U.E. CON REGOLAMENTO (CE) N. 1107 DEL 12 GIUGNO 1996
La D.O.P. "Gorgonzola" e' riservata al formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero. Disciplina vigente: La zona di produzione della D.O.P. "Gorgonzola" comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli, nonche' i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po. Modifica proposta: La zona di produzione e stagionatura della D.O.P. "Gorgonzola" comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, nonche' i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po. La produzione del formaggio a D.O.P. "Gorgonzola" avviene secondo la seguente sequenza operativa: Disciplina vigente: Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene cagliato ad una temperatura di 28o-32o C con caglio di vitello. Modifica proposta: Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, cagliato ad una temperatura di 28-36, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di pennicillium e di lieviti selezionati ed addizionato con caglio di vitello; Disciplina vigente: La pasta, raffreddata, viene sottoposta a stratificazione. Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che e' continuata per alcuni giorni in ambiente con temperatura di 18o-20o C. La stagionatura che puo' protrarsi anche per 2 o 3 mesi, viene effettuata in ambienti con temperatura di 5o-8o C. Durante la maturazione la pasta viene piu' volte forata per favorire lo sviluppo delle varieta' e ceppi di penicillum, caratteristici del "Gorgonzola" e determinanti la colorazione verde (erborinatura). Modifica proposta: Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che e' continuata per alcuni giorni in ambiente con temperatura di 18o-24o C. Durante la maturazione la pasta viene piu' volte forata per favorire lo sviluppo delle varieta' e ceppi di penicillum, caratteristici del "Gorgonzola" e determinanti la colorazione verde/bluastra (erborinatura); La stagionatura che puo' protrarsi anche per 2 o 3 mesi, e comunque la durata minima della stagionatura puo' essere quantificata in cinquanta giorni, viene effettuata in ambienti con temperatura di 2o-7o C e un'umidita' del 85/95%. La D.O.P. "Gorgonzola" deve presentare le seguenti caratteristiche: forma cilindrica a scalzo alto e diritto con facce piane; Disciplina vigente: peso medio della forma: kg 6-13 con variazioni in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; altezza: cm 16-20 con variazioni in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; diametro: cm 25-30 con variazioni in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; crosta: ruvida, rossiccia; Modifica proposta: peso medio della forma: tipo piccante kg 9/12; tipo dolce kg 10/13; tipo piccole kg 6/8, con variazioni in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; altezza cm 13/20 con variazioni in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzioni ed il periodo di stagionatura; diametro cm 20/32, con variazione in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione ed al periodo di stagionatura; crosta: ruvida, grigio e o rosata, non edibile; pasta: unita, di colore bianco o paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature verdi/blu caratteristiche; Disciplina vigente: sapore: leggermente piccante, caratteristico; Modifica proposta: sapore: da leggermente piccante a piccante, caratteristico; grasso sulla sostanza secca: minimo 48%. Il formaggio a D.O.P. "Gorgonzola" viene utilizzato da tavola, deve recare su entrambe le facce piane della forma l'impronta del marchio consortile d'origine (allegato 1) recante il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal consorzio di tutela. Disciplina vigente: La D.O.P. "Gorgonzola" deve essere avvolta, per la commercializzazione in un foglio di alluminio goffrato recante anch'esso il marchio del Consorzio di tutela (allegato 2). Modifica proposta: La D.O.P. "Gorgonzola" deve essere avvolta, per la commercializzazione in un foglio di alluminio goffrato recante anch'esso il marchio del consorzio di tutela (allegato 2) e pertanto tale operazione dovra' avvenire esclusivamente nella zona delimitata per la D.O.P. |