Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001
Nomina della SOGET S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, a decorrere dal 1o luglio 2001.

IL DIRETTORE
dell'agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:
1. La SOGET S.p.a., con sede legale in Taranto, via Solito n. 59, e' nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, a decorrere dal 1o luglio 2001.
2. La SOGET S.p.a. e' tenuta, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente atto, alla prestazione della cauzione, provvisoriamente fissata in misura equivalente a quella prestata dal precedente commissario governativo, pari a L. 4.224.670.333.
3. La SOGET S.p.a. e' remunerata per la sua attivita' nella stessa misura prevista per la precedente gestione dell'ambito. Sono interamente a suo carico le spese di gestione necessarie allo svolgimento del servizio.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazioni.
Con lettera notificata il 27 ottobre 2000, la Montespaschi Serit S.p.a., commissario governativo del Servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Teramo, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la volonta' di non proseguire, dal 1o aprile 2001, nell'attivita' di gestione del servizio della riscossione.
Al riguardo, pur dovendosi escludere, in linea generale, la possibilita' che un commissario governativo determini autonomamente la durata dell'incarico, in considerazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con provvedimento emanato in pari data e' stata disposta la conferma dell'incarico commissariale alla Montepaschi Serit S.p.a. fino al 30 giugno 2001.
Per tale ambito, pertanto, dal 1o luglio 2001, si rende necessario procedere alla normalizzazione dell'assetto gestorio con la nomina di un nuovo concessionario.
Le complesse vicende, anche giurisdizionali, che hanno contraddistinto il conferimento della concessione per l'ambito in argomento, relativamente al periodo 1995-2004, impongono, pero', la necessita' di ulteriori approfondimenti volti ad individuare le corrette modalita' di svolgimento della procedura di affidamento, e, conseguentemente, di differire la nomina del nuovo concessionario per il tempo tecnico strettamente necessario all'esperimento delle procedure di gara.
Ne deriva la necessita' di nominare un nuovo commissario governativo deputato a svolgere temporaneamente il servizio di riscossione.
A tal fine, nel rispetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, con nota del 12 marzo 2001, sono state interpellate, per il tramite dell'associazione di categoria, le aziende concessionarie eventualmente interessate allo svolgimento dell'incarico.
Entro il termine del 16 marzo 2001, fissato con la predetta nota, sono pervenute le istanze della SRT S.p.a., attuale concessionario per la provincia di Isernia, e della SOGET S.p.a., attuale concessionario e commissario governativo, rispettivamente, per le province di Taranto e Chieti.
L'esame delle istanze prodotte e' stata effettuata sulla base dei requisiti vantati dalle aziende richiedenti alla data del 16 marzo 2001.
Le predette istanze sono state quindi comparate valutando, cosi' come prescritto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112, il possesso nelle societa' richiedenti dei requisiti di cui dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo.
In proposito, occorre evidenziare come non vi siano norme che, alla data odierna, impongano a carico delle aziende concessionarie gia' operanti al 1o luglio 1999 (destinate a continuare nella gestione, salvo ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino al 2004, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112), il possesso dei requisiti analiticamente elencati dal citato art. 2. Peraltro, lo stesso art. 57, comma 1, dispone che entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1999 (1o luglio 1999), i concessionari sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare sia il capitale sociale, sia il sistema informativo, a quanto disposto dall'art. 2.
Ai limitati fini dell'affidamento del servizio in gestione commissariale va, conseguentemente, ritenuto sufficiente e idoneo a costituire criterio preferenziale di scelta, anche il possesso di uno o soltanto di alcuni dei ricordati requisiti.
Decisivo, a favore della SOGET S.p.a. risulta il possesso del requisito di un capitale sociale pari ad almeno 5 miliardi di lire richiesto dal piu' volte citato art. 2.
Infatti, mentre SOGET S.p.a. vanta un capitale sociale di 5 milioni di euro, la SRT S.p.a. e' dotata di un capitale sociale di 1 miliardo di lire.
Con il presente provvedimento viene, pertanto, disposta la nomina di SOGET S.p.a. a commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Teramo, a decorrere dal 1o luglio 2001.
Sul contenuto del presente atto e' stato acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza del 3 maggio 2001.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Disposizioni relative alla nomina del commissario governativo: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12).
Roma, 25 maggio 2001
Il direttore: Romano
 
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