| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 30 aprile 2001 |  
| Disposizioni generali in materia di mercato dell'energia elettrica di cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79. (Deliberazione n. 96/01). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 30 aprile 2001;  Premesso che:    l'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, concernente  l'attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto  legislativo n. 79/1999), istituisce il mercato elettrico per la  gestione  delle  offerte  di  vendita  e di acquisto dell'energia elettrica  e  di  tutti  i  servizi  connessi  (di  seguito:  mercato elettrico);    l'attivita'  di  cui  al  precedente alinea, secondo l'art. 5 del decreto  n.  79/1999,  in  deroga  al principio generale della libera intrapresa  affermato  con  riferimento  alle  attivita'  del settore dell'energia elettrica nell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, e' affidata  in  esclusiva  alla  societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato);    l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 fa salve le attribuzioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas (di seguito:  l'Autorita)  con  particolare riferimento a quelle previste dall'art.  2,  comma  12,  della  legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge  n. 481/1995); e che tali attribuzioni, secondo l'art. 1, comma 1,  della  medesima legge, rispondono, tra l'altro, alla finalita' di garantire   la   promozione   della   concorrenza  e  dell'efficienza nell'erogazione   dei   servizi  di  pubblica  utilita'  del  settore dell'energia elettrica in condizioni di economicita', e redditivita', tutelando gli interessi di utenti e consumatori;    l'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che  l'Autorita',  su  richiesta degli interessati, e previo conforme parere  della  societa'  Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., puo' autorizzare la conclusione di contratti bilaterali al di fuori  del  mercato  elettrico  anche  successivamente all'assunzione della gestione di detto mercato da parte della societa' costituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del  medesimo  decreto;  e che detta autorizzazione puo' essere negata, tra l'altro, quando tali contratti pregiudichino  gravemente la concorrenza a la sicurezza ed efficienza dei servizio elettrico;    l'art.  4,  comma  1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che  il  Gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una societa'  per  azioni denominata Acquirente unico e che tale societa' stipula  e  gestisce  contratti  di fornitura al fine di garantire ai clienti   finali   del  mercato  vincolato  la  disponibilita'  della capacita'  produttiva  di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica  in  condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio;    l'art.  11,  comma  4, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede per  i  soggetti che importano o producono energia elettrica da fonti non   rinnovabili   obblighi  di  immissione  nei  sistema  elettrico nazionale di energia prodotta da fonti rinnovabili;    ai  fini della progressiva liberalizzazione del mercato elettrico e'  da  ritenere  che la societa' Acquirente unico di cui all'art. 4, comma  1,  del  decreto  legislativo  n. 79/1999, acquisti, di norma, l'energia  elettrica  e la disponibilita' di capacita' di generazione attraverso il mercato elettrico;
    Visti:    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre  1996,  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica;    la legge n. 481/1995;    il decreto legislativo n. 79/1999;    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente, 11 novembre  1999,  recante  direttive  per  l'attuazione di norme in materia  di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2  e  3  dell'art.  11  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;  Visti:    la  delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 137/00 (di seguito: delibera n. 137/00);    la   delibera  dell'Autorita'  27 febbraio  2001,  n.  38/01  (di seguito: delibera n. 38/01);    la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01;  Visto   il   documento,   approvato  con  la  delibera  n.  137/00, "Osservazioni  e proposte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  al  Governo  per  la  disciplina  del  mercato  elettrico di cui all'art.  5  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nel quale l'Autorita'  ha  fatto  espressa  riserva,  anche  in  relazione agli apporti  e  ai rilievi attesi da altre amministrazioni in merito alle osservazioni e proposte contenute nello stesso documento, di adozione di  direttive  generali  sulle modalita' di erogazione del servizio e quindi  sulla  gestione  delle  offerte  di  acquisto  e  di  vendita dell'energia  elettrica e di tutti i servizi connessi, in conformita' all'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995;  Visto  il  documento  "Disciplina  del  mercato  elettrico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" predisposto dal  Gestore  del  mercato  e  trasmesso  all'Autorita'  dal Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);  Considerato che:    l'art.  8,  comma  1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che  a  decorrere dal 1o gennaio 2003 a nessun soggetto e' consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, piu' del 50% del totale   dell'energia  elettrica,  disponendo  che  tale  soglia  sia calcolata  come media su base triennale; e che, a tale fine, entro la stessa data, la societa' Enel S.p.a. (di seguito: l'Enel S.p.a.) deve cedere non meno di 15.000 MW della propria capacita' produttiva;    gli  impianti  di  generazione  che  l'Enel S.p.a. intende cedere richiedono significativi interventi di ammodernamento e rinnovo (noti anche   come   interventi  di  "repowering");  e  che,  pertanto,  la possibilita'  che  l'energia  prodotta  da  tali impianti concorra ad alimentare  la  concorrenza  sul mercato delle offerte si realizzera' solo dopo un congruo periodo successivo alla loro cessione;    con successivi provvedimenti sono state precisate le modalita' di alienazione  delle  partecipazioni  detenute  dall'Enel  S.p.a. nelle societa'  Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a., ed Interpower S.p.a., ma la  cessione  di  dette partecipazioni non e' fino ad oggi conclusa e per gran parte neppure iniziata;    l'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato,  con provvedimento  n.  9268 adottato in data 28 febbraio 2001, pubblicato nel  bollettino della stessa Autorita' garante, ha disposto, anche in relazione  alla  segnalazione  dell'Autorita' di cui alla delibera n. 38/01,  in  merito  ai possibili effetti di iniziative di Enel S.p.a. nel  settore delle telecomunicazioni l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada a condizione che l'Enel S.p.a. ceda  almeno  5.500  MW  della  propria  capacita' di generazione con riferimento  ad  impianti che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione  e  di  picco,  e che tale cessione avvenga entro novanta giorni  dalla  data  di  perfezionamento delle analoghe operazioni di cessione  imposte  dal  richiamato  art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999;    la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  generazione elettrica comporta  procedure  complesse e tali da richiedere tempi in generale lunghi e comunque poco prevedibili;    alla  data  del 31 dicembre 2000 la capacita' massima disponibile per  importazioni  da  altri  Paesi con contratti di lungo o di breve periodo  era  di  circa 5.700 MW nel periodo invernale e che circa la meta'   di   tale   capacita'   risulta  impegnata  da  contratti  di importazione  di  lungo  periodo;  e che la capacita' di importazione complessiva  non puo' essere aumentata in modo significativo a motivo dei tempi richiesti per la realizzazione di nuove interconnessioni;    in   base   alle   circostanze  sopra  richiamate,  il  grado  di concentrazione  dell'offerta  di  energia  elettrica  e'  destinato a restare  elevato  per  alcuni anni, e il meccanismo di formazione dei prezzi  all'offerta  e' condizionato dalla disponibilita' di impianti di  generazione  cosiddetti  di  punta  e  dalla loro distribuzione e concentrazione sul territorio nazionale;    anche  in  seguito  alle  indicazioni desumibili dall'esame della dinamica  dei  processi di liberalizzazione realizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, l'organizzazione del settore dell'energia elettrica  che  si potra' determinare al completamento delle cessioni degli impianti di generazione da parte dell'Enel S.p.a. appare essere ancora  incompatibile  con  l'affermarsi  di un regime effettivamente concorrenziale nell'offerta di energia elettrica;  Considerato che:    non rientra nella funzioni del Gestore del mercato come delineate dall'art.  5  del  decreto  legislativo n. 79/1999, la definizione di regole   e   disposizioni   finalizzate   a  stimolare  e  promuovere l'apprestamento  efficiente  di  capacita'  di  generazione  da fonti convenzionali e rinnovabili di energia;    i segnali di prezzo che si determineranno sui mercati giornalieri dell'energia  elettrica  potrebbero non essere sufficienti ad indurre la realizzazione di nuova capacita' di generazione, la trasformazione della  capacita' di generazione esistente e l'aumento della capacita' di  interconnessione  con  l'estero  in  misura  e  secondo modalita' adeguate  al  soddisfacimento  della  domanda  e  alla  sicurezza del sistema elettrico;    qualora  fosse  accertata  la necessita' di predisporre strumenti per assicurare l'adeguatezza della capacita' di generazione nel lungo periodo,  questi dovrebbero avere caratteristiche tali da interferire il  meno  possibile  con  il  funzionamento  dei  mercati giornalieri dell'energia  elettrica  e dovrebbero essi stessi operare secondo una logica di mercato;    con  riferimento  al  profilo  di cui al precedente alinea assume rilevanza,  nel  contesto  rappresentato  nei  precedenti  alinea, la disciplina  delle  procedure  di  avvio dell'operativita' del mercato elettrico;  Ritenuto che sia opportuno:    definire  un quadro di regole e norme generali atto a prefigurare e supportare gli interventi dell'Autorita' finalizzati a garantire la promozione  della  concorrenza  in  relazione  al  funzionamento  del mercato  elettrico  a  fronte  del  possibile  esercizio di potere di mercato garantendo certezza e prevedibilita' di detti interventi;    prevedere,   contestualmente   all'avvio   dell'operativita'  del mercato  elettrico  e  al  suo  funzionamento, interventi strutturali finalizzati  ad assicurare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di energia elettrica nel lungo termine;    garantire coerenza tra il funzionamento del mercato elettrico e i criteri  che  saranno  seguiti  dall'Autorita'  per il rilascio delle autorizzazioni  dei contratti bilaterali di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999;    definire disposizioni atte a garantire che il Gestore del mercato fornisca     in    via    continuativa    informazioni    riguardanti l'organizzazione,   la   gestione  e  il  funzionamento  del  mercato elettrico strumentali agli interventi dell'Autorita' necessari per il perseguimento   delle   finalita'   generali   di   promozione  della concorrenza  e  dell'efficienza  nel  settore dell'energia elettrica, nonche' di tutela di consumatori e utenti;
                                Delibera:  Di   approvare   il   seguente   schema  di  provvedimento  recante disposizioni  afferenti  il  mercato  elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:                               Art. 1.                             Definizioni  Ai  fini  del  presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti definizioni:    a) l'Autorita'  designa  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;    b) l'Acquirente unico designa la societa' Acquirente unico S.p.a. costituita a norma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;    c) legge n. 481/1995 designa la legge 14 novembre 1995, n. 481;    d) decreto  legislativo n. 79/1999 designa il decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999;    e) il Gestore del mercato designa la societa' Gestore del mercato elettrico   S.p.a.  costituita  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto legislativo n. 79/1999;    f) mercato elettrico designa il sistema delle offerte di acquisto e  di  vendita  dell'energia  elettrica e di tutti i servizi connessi organizzato  e  gestito  dal Gestore del mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;    g) disciplina     del     mercato     designa    la    disciplina dell'organizzazione  e  del  funzionamento del mercato elettrico come prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Principi generali  L'organizzazione,  la  gestione  e  il  funzionamento  del  mercato elettrico,  al  fine  di  rispondere  agli  interessi  generali della promozione   della   concorrenza   e   dell'efficienza   nel  settore dell'energia   elettrica,  come  definiti  nell'art.  1  della  legge 14 novembre  1995, n. 481, e di consentire l'integrazione del mercato elettrico nazionale nel mercato interno europeo, devono:    a) aderire  a  requisiti di trasparenza e di obiettivita' in modo da  facilitare l'adattamento degli operatori esistenti e l'entrata di nuovi soggetti;    b) garantire  condizioni  non  discriminatorie agli operatori del mercato, siano essi produttori o acquirenti;    c)  assicurare  meccanismi efficienti e trasparenti di formazione dei prezzi dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;    d) assicurare    la    gestione   economica   di   una   adeguata disponibilita' della riserva di potenza;    e) promuovere,    anche    con    riferimento    all'operativita' dell'Acquirente unico, la concentrazione delle operazioni di acquisto e   di   vendita   dell'energia   elettrica  nel  mercato  elettrico, assicurando  condizioni  di  funzionamento  di  detto mercato tali da ridurre l'esigenza di ricorrere alla contrattazione bilaterale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;    f)  perseguire  le  finalita'  di  cui  all'art.  11  del decreto legislativo  n.  79/1999,  sia nella produzione di energia elettrica, sia nel suo utilizzo;    g) consentire  l'accesso  ad  operatori internazionali, favorendo rapporti  con  sistemi di scambio di energia e di potenza organizzati da altri soggetti negli Stati membri dell'Unione europea.  |  
|   |                                 Art. 3.     Prevenzione e controllo dell'esercizio di potere di mercato  3.1.  Il Gestore del mercato definisce l'organizzazione del mercato elettrico in modo compatibile con la successiva introduzione da parte dell'Autorita'  di  norme e vincoli per la prevenzione e il controllo dell'esercizio di potere di mercato.  3.2.  Con  propri  provvedimenti  l'Autorita' definisce indirizzi e condizioni  affinche'  il  Gestore  del  mercato  adotti disposizioni specifiche finalizzate in particolare a:    a) stabilire  eventuali  limiti  superiori  al  prezzo di offerta dell'energia   elettrica   proveniente   dai   diversi   impianti  di generazione e loro tipologie;    b) consentire   il  rispetto  delle  norme  sulla  compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti  all'Unione  europea  tenuto  conto  delle condizioni di reciprocita';    c) immettere  nel  sistema delle offerte di acquisto e di vendita offerte  per  la  gestione  delle  congestioni di segno opposto e con stesso  prezzo, in corrispondenza con ciascuna offerta presentata sul mercato giornaliero dell'energia elettrica;    d) disporre delle vendite di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;    e) consentire la sospensione del sistema di offerte di acquisto e di   vendita  dell'energia  elettrica,  anche  limitatamente  a  suoi segmenti,   in   relazione  circostanze  eccezionali,  tutelando  gli interessi di consumatori e utenti.  3.3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,  e in seguito con periodicita' annuale, il Gestore del mercato   invia  all'Autorita'  un  rapporto,  concernente  soluzioni proposte   o   adottate  dallo  stesso  Gestore  con  l'obiettivo  di assicurare l'adeguatezza della capacita' di lungo periodo.  |  
|   |                                 Art. 4.                 Organizzazione e avvio del mercato  4.1. Il Gestore del mercato predispone e trasmette all'Autorita' un documento   recante   la   descrizione   della  programmazione  degli interventi  di implementazione della disciplina del mercato elettrico anteriormente  all'avvio dell'operativita', nonche' la programmazione delle fasi operative in cui detto avvio viene articolato, aggiornando tale  documento,  con  cadenza di norma trimestrale, in ragione degli sviluppi del processo di organizzazione e gestione del mercato.  4.2.  L'Autorita' indica, mediante apposite disposizioni al Gestore del  mercato,  eventuali  esigenze  relative  alla  promozione  della concorrenza  e  all'efficienza  complessiva  nel settore dell'energia elettrica  di  cui  deve  essere  tenuto  conto nella organizzazione, nell'avvio dell'operativita' e nel funzionamento di detto mercato.  |  
|   |                                 Art. 5.        Configurazione del sistema telematico di negoziazione  Il  Gestore  del  mercato,  tramite l'apprestamento di funzioni del sistema  telematico  di negoziazione, rende accessibili all'Autorita' in   via   continuativa  le  informazioni  e  i  dati  relativi  allo svolgimento  delle  negoziazioni  e ai contratti conclusi nei diversi segmenti del mercato elettrico.  |  
|   |                                 Art. 6.                    Trasmissione di informazioni  6.1. Il Gestore del mercato trasmette all'Autorita', con cadenza di norma mensile, una relazione sul funzionamento del mercato elettrico. Tale relazione reca, tra l'altro, le indicazioni necessarie affinche' l'Autorita'  definisca regole, disposizioni specifiche e strumenti di controllo e di intervento che il Gestore del mercato adotta e pone in atto al fine di:    a) far  fronte, nella fase di avvio dell'operativita' del mercato elettrico  e  nelle  fasi successive, ad eventuali inefficienze della disciplina  del  mercato,  in  relazione  a particolari comportamenti degli operatori dello stesso mercato;    b) contrastare  possibili  comportamenti  tenuti da operatori del mercato  elettrico  nello  svolgimento  delle attivita' negoziali che possano  configurare  ipotesi  di esercizio di potere di mercato o di collusione;    c) evitare  che  operatori  del  mercato o altri soggetti possano trarre vantaggio dall'utilizzo di informazioni privilegiate;    d)  indirizzare  o  promuovere  la formazione di mercati speciali concernenti strumenti finanziari derivati.  6.2.  Il  Gestore  del mercato e' tenuto ad amministrare il mercato elettrico in modo efficiente ed a fornire servizi al minimo costo per gli  operatori  del  mercato,  a  parita' di altre condizioni. A tale scopo  l'Autorita'  si  riserva  di richiedere idonea informazione in ordine   alle   modalita'   procedurali   di  aggiudicazione  e  alla configurazione  contrattuale dei rapporti con fornitori di prodotti e servizi integranti l'organizzazione del mercato elettrico.  |  
|   |                                 Art. 7.                   Disposizioni transitorie finali  7.1. Il Gestore del mercato adegua, ove necessario, le disposizioni della disciplina del mercato elettrico a quanto previsto dal presente provvedimento  entro  la data di avvio dell'operativita' dello stesso mercato.  7.2.  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto  con  decorrenza  dalla  data  di avvio dell'operativita' del mercato elettrico.  7.3.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   Internet dell'Autorita' ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.    Milano, 30 aprile 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
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