Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2001, n. 224
Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. All'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1999".
- Gli articoli 1 e 2 della succitata legge, cosi'
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione, dei decreti legislativi con
le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o
sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
- L'allegato B della citata legge, contiene l'elenco
delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo
parere delle Commissioni parlamentari.
- La direttiva 98/27/CE e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea L 166 del 11 giugno 1998.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".
Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281,
vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 1 della
succitata legge, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, cosi' recita:
"Art. 1 (Finalita' ed oggetto della legge) - 1. In
conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea
nonche' nella normativa comunitaria derivata, sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei
rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo
dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo
standard di qualita' e di efficienza.
2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la
presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli
interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle
direttive europee di cui all'allegato I alla presente
legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della
giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di
cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli
obblighi derivanti da norme comunitarie.".



 
Art. 2
Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo le parole: "Le associazioni di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-bis".



Nota all'art. 2:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281,
vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 3 della
succitata legge, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, cosi' recita:
"Art. 3 (Legittimazione ad agire) - 1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi
del comma 1 nei confronti di atti o comportamento lesivi
per i consumatori del proprio paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato.
2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.



 
Art. 3
Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati
istituito presso la Commissione europea

1. All'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.".



Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281,
vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 5 della
succitata legge, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, cosi' recita:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale) - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.-
5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
di cui al presente articolo e le successive variazioni, al
fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori".



 
Art. 4
Inserimento allegato

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunto il seguente allegato I: "Allegato I (previsto dall'art. 1, comma 2-bis) 1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole, attuata con decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. 2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, attuata con decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. 3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63. 4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, attuata con legge 6 agosto 1990, n. 223. 5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso attuata con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. 6. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano, attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. 7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 25. 8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, attuata con decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427. 9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza, attuata con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. 10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281,
vedi le note alle premesse.
- La direttiva 84/450/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 250 del 19 settembre
1984.
- La direttiva 85/577/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 372 del 31 dicembre
1985.
- La direttiva 87/102/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 042 del 12 febbraio
1987.
- La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 298 del 17 ottobre
1989.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 158 del 23 giugno 1990.
- La direttiva 92/28//CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 113 del 30 aprile 1992.
- La direttiva 93/13/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 095 del 21 aprile 1993.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994".
L'art. 25 della succitata legge aggiunge il capo
XIV-bis e gli articolo da 1469-bis a 1469- sexies dopo il
capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile,
in materia di contratti del consumatore.
- La direttiva 94/47/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 280 del 29 ottobre
1994.
- La direttiva 97/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 114 del 4 giugno 1997.
- La direttiva 1999/44/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 171 del 7 luglio 1999.



 
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