Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Imprenditore agricolo
1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 5 maggio 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati". Il testo
dell'art. 7 e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
5 marzo 2001, n. 57, riportata in titolo:
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi gorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 13 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui ai comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dall'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale;
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitare in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.".
"Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
1'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garanticano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodoti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi
o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle
regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".



 
Art. 2.
Iscrizione al registro delle imprese
1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.



Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 2188 e 2193 del
codice civile:
"Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.".
"Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei
quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e'
obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi
provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive
l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento
in cui l'iscrizione e' avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.".



 
Art. 3.
Attivita' agrituristiche
1. Rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorche' svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalita' dell'ospitalita' agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attivita' agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attivita' agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.



Note all'art. 3:
- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, reca: "Disciplina
dell'agriturismo".
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: "Disciplina
delle strade del vino".
- Il testo dell'art. 230-bis del codice civile e' il
seguente:
"Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi.
Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione,
per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed
altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento
puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto
di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, lettera a) e
dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilita' dei suoli):
"Art. 9 (Cessione gratuita). - Il contributo di cui al
precedente art. 3 non e' dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole,
ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del
fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell'art. 12, legge 9 maggio 1975, n
153".
"Art. 10 (Concessione relativa ad opere o impianti non
destinati alla residenza). - La concessione relativa a
costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
presentazione di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e'
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base
a parametri che la regione definisce con i criteri di cui
alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonche' in
relazione ai tipi di attivita' produttiva.
La concessione relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attivita' turistiche, commerciali e
direzionali comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata al sensi del precedente art. 5, nonche' una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi
di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei
commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole
previste dal precedente art. 9, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il
contributo per la concessione e' dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento della intervenuta variazione.".
- Si riporta di seguito il testo del comma 2 dell'art.
24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1o giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del
vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche puo' essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilita' suggerita dal vincoli stessi.".



 
Art. 4
Esercizio dell'attivita' di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui dall'art. 2083
del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese
artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione
speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista al
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo

unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accessc diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
- Si trascrive il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 28. - 1. Il commercio sulle aree pubbliche puo'
essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e'
soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un
posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed
abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma
itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche
alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non
intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il
posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle
aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che
si' svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene
il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre
regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il
titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per
l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei
prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e
nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le
modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita
ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente
articolo nelle aree demaniali marittime e' soggetto al
nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime
che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle
aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore
e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai
titolari della relativa concessione in un mercato, sono
assegnati giornalmente, durante il periodo di non
utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti
legittimati ad esercitare il commercio sulle aree
pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel
mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto, emanano le norme
relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui
al presente articolo, i criteri e le procedure per il
rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'art. 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione
in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in
caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.
Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di
orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a
fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu'
idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un
adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione,
stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art.
6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete
distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i
criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per
la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da
destinare allo svolgimento dell'attivita', per
l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati
che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa,
nonche' per l'istituzione di mercati destinati a
merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le
modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in
ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei
posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze

effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento,
provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal
presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei
rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate
dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le
modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli
agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al
fine di garantire il miglior servizio da rendere ai
consumatori i comuni possono determinare le tipologie
merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono
individuate altresi' le aree aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
commercio di cui al presente articolo e' vietato o
sottoposto a condizioni particolari ai fini della
salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di
viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri
motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate
le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di rilascio, il termine, comunque non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non
venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
le regioni e i comuni possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre
entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone
periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri
di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva, adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle
norme comunali.".
- Si trascrive il testo del comma 2, lettera d),
dell'art. 4 del suriportato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114:
"2. Il presente decreto non si applica:
a) - b) - c) (Omissis);
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i
quali esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli
nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla
legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e
alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni;".



 
Art. 4-bis (3)
(( Imprenditoria agricola giovanile ))

(( 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni. ))
 
Art. 5
Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalita' e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni piu' favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari):
"Art. 4 (Rinnovazione tacita). - In mancanza di
disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si
intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo,
rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e
di sei anni per l'affitto particellare, e cosi' di seguito.
La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima
della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.".

- Si riporta di seguito, il testo del comma terzo
dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova
disciplina dell'affitto di fondi rustici):
"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche
non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti
stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza
delle rispettive organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro organizzazioni provinciali, e le
transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle
province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere
prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole
provinciali.".



 
Art. 5-bis (3)
(( Conservazione dell'integrita' aziendale ))

(( 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2. ))
 
Art. 6.
Utilizzazione agricola dei terreni demaniali
e patrimoniali indisponibili
1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario puo' recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennita' per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprieta' devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.



Note all'art. 6:
- La legge 12 giugno 1962, n. 567, reca: "Norme in
materia di affitto di fondi rustici".
- Il titolo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e'
riportato in nota all'art. 5.
- Il titolo della legge 3 maggio 1982, n. 203, e'
riportato in nota all'art. 5.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 della
legge 3 maggio 1982, n. 203, il cui titolo e' riportato in
nota all'art. 5:
"Art. 16 (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni). -
Ciascuna delle parti puo' eseguire opere di miglioramento
fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti
produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non
modifichino la destinazione agricola del fondo e siano
eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo
oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni
colturali delle zone in cui e' ubicato il fondo.
La parte che intende proporre la esecuzione delle opere
di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo
accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, corredata di progetto di
massima, la natura, le caratteristiche e le finalita' delle
opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena
ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente,
convoca le parti, che possono farsi assistere dalle
rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare
un accordo in ordine alla proposta e ai connessi
regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non
si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia,
motivando in senso favorevole o contrario in ordine alle
opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la
congruita' delle medesime; indica altresi' eventuali
modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna,
in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e
la ultimazione delle opere.
La decisione deve essere comunicata, a cura
dell'ispettorato, ad entrambe le parti.
Qualora venga adottata una decisione favorevole, il
proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se
egli stesso intenda eseguire le opere.
In caso di dichiarazione negativa o di silenzio,
l'affittuario puo' procedere senz'altro anche se la
proposta delle opere di cui al primo comma e' stata fatta
dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il
proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le
opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche
stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le
relative opere entro termini assegnati dall'ispettorato
stesso.
Se il proprietario non da' inizio alle opere di cui al
primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma
precedente, l'affittuario puo' eseguirle a sue spese.
L'affittuario e' tenuto a comunicare mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e
all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore
nella esecuzione o nel completamento delle opere.".



 
Art. 7.
Prelazione di piu' confinanti
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di piu' soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice) e' il seguente:
"Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o
di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il
fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di trenta
giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato all'Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice):
"Art. 7. - Il termine di quattro anni previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 26 marzo 1965, n. 590,
per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste
nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario,
mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.".
- Il testo dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/99,
del Consiglio, del 17 maggio 1999 recante: "sostegno allo
sviluppo rurale dal parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga
taluni regolamenti", e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli aiuti per facilitare il primo
insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle
seguenti condizioni:
l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni;
l'agricoltore possiede conoscenze e competenze
professionali adeguate;
l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per
la prima volta;
per quanto riguarda l'azienda:
i) dimostra redditivita' e
ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente,
igiene e benessere degli animali,
e
l'agricoltore si insedia in qualita' di capo
dell'azienda.
Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso
in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda
come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere
equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del
suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.
2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:
un premio unico il cui importo massimo ammissibile
figura nell'allegato;
un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a
copertura delle spese derivanti dall'insediamento;
l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale
abbuono non puo' essere superiore al valore del premio
unico.".



 
Art. 8.
Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.



Nota all'art. 8:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 4 e 5
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per
le zone montane):
"Art. 4 (Conservazione dell'integrita' dell'azienda
agricola). - 1. Nei comuni montani, gli eredi considerati
affittuari ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982,
n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle
quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del
rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto
della proprieta' delle porzioni medesime, unitamente alle
scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
2. Il diritto di cui al comma 1 e' acquisito a
condizione che i predetti soggetti dimostrino:
a) di non aver alienato, nel triennio precedente,
altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a
L. 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di
ricomposizione fondiaria;
b) che il fondo per il quale intendono esercitare il
diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in
proprieta' o enfiteusi, non superi il triplo della
superficie corrispondente alla capacita' lavorativa loro o
della loro famiglia;
c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui
all'art. 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il
fondo per almeno sei anni;
d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli
unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n.
233, in qualita' di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale.
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si
applica nella provincia autonoma di Bolzano".
"Art. 5 (Procedura per l'acquisto della proprieta). -
1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui
all'art. 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del
rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il
termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della
dichiarazione.
2. Il prezzo di acquisto e' costituito, al momento
dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio
determinato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 maggio
1965, n. 590.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano
utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui
all'art. 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli
agricoli, in conformita' agli strumenti urbanistici
vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione
del prezzo, in misura pari alla differenza tra il
corrispettivo gia' percepito, adeguato secondo l'indice dei
prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale
rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed
il valore di mercato conseguente alla modificazione della
destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze
e degli annessi rustici e' determinato, al momento
dell'esercizio del diritto, dall'ispettorato provinciale
dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del
prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono
depositare la somma presso un istituto di credito nella
provincia dove e' ubicato il fondo, dando comunicazione al
proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data
della notificazione si acquisisce la proprieta'.
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della
presente legge da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni
fiscali e creditizie previste per la formazione e della
proprieta' coltivatrice.".



 
Art. 9.
Soci di societa' di persone
1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
 
Art. 10.
Attribuzione della qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale
1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro quindici giorni.".
2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.
153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle
Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura), come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 12. - Si considera a titolo principale
l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno
due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
reddito globale da lavoro risultante dalla propria
posizione fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo
dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
Il requisito della capacita' professionale si considera
presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita'
agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello
universitario nel settore agrario, veterinario, delle
scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore
di carattere agrario, ovvero di istituto professionale
agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresi', quando
l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore
alla data di presentazione della domanda l'attivita'
agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante
familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni
possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
Negli altri casi il requisito della capacita'
professionale e' accertato da una commissione provinciale
nominata dal presidente della giunta regionale e composta
dal rappresentanti delle organizzazioni nazionali
professionali degli imprenditori agricoli piu'
rappresentative e da un funzionario della regione che la
presiede.
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a
titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed
inoltre:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa'
in accomandita la percentuale si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative qualora
utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed
almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il
50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da
imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione
deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso
di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto
puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci
che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa
qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in
tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota,
determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale
diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale e' tenuto a darne
comunicazione all'organo di amministrazione della societa'
entro quindici giorni.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi".



 
Art. 11.
Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice
1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 11:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 della
surriportata legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 11. - I fondi acquistati con le agevolazioni
creditizie concesse dallo Stato per la formazione o
l'ampliamento della proprieta' coltivatrice dopo l'entrata
in vigore della presente legge sono soggetti per quindici
anni a vincolo di indivisibilita'.
Il suddetto vincolo deve essere espressamente
menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonche', a cura dei
notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e
trascritto nei pubblici registri immobiliari dai
conservatori dei registri stessi.
Il vincolo di cui ai precedenti commi puo' essere
peraltro revocato, a domanda degli interessati, con
provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente
per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli
organi competenti delle regioni, qualora, in caso di
successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili
fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o
suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti
sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi
contraria, si applicano le disposizioni dell'art. 720 del
codice civile.
Il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato,
secondo le modalita' di cui al precedente comma, nel caso
in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per
effetto degli strumenti urbanistici vigenti.
Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge
la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle
competenze alle regioni, e' ammesso ricorso al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione.
E' nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del
vincolo di indivisibilita'.".



 
Art. 12.
Operazioni fondiarie dell'ISMEA
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprieta' coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 15
dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e
valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)
e' il seguente:
"1. La Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, di cui all'art. 9 del decreto legislativo
5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di
seguito denominata "Cassa , destina, in ciascun esercizio
finanziario, fino al 60 per cento delle proprie
disponibilita' con priorita' al finanziamento delle
operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte
di:
a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni, in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore
diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta
anni che intendono esercitare attivita' agricola a titolo
principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro
mesi dall'operazione di acquisto e ampliamento la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale o di
coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni
previdenziali entro i successivi dodici mesi;
c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella
titolarita' di aziende a seguito della liquidazione agli
altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi
dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.".
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici".
Nota all'art.13:
- Il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre
1991, n. 317 (Disposizioni per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese), e' il seguente:
"1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti
produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata
concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e
medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione
interna.".



 
Art. 13.
Distretti rurali e agroalimentari di qualita'
1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.
 
Art. 14.
Contratti di collaborazione con
le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarita' delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 119. - 1. In applicazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una
migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le
province e gli altri enti locali indicati nel presente
testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche'
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi.".



 
Art. 15.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.
 
Art. 16.
Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo
delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli
1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilita' degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:
a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;
c) le societa' di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle societa' di cui alle lettere a) e b).



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449) e' il seguente:
"1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, e'
istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che
operano nel settore agroalimentare, comprese le
cooperative, le forme associative di giovani agricoltori,
le organizzazioni dei produttori e le industrie di
trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito, al
sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48
dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per
le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
programma e' diretto a favorire i settori prioritari e ad
assicurare partecipazione adeguata e duratura dei
produttori agricoli al vantaggi economici dell'iniziativa,
cosi' come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento
(CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e
accordi interprofessionali, dando priorita' agli
investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato
iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e
logistica anche tramite processi di dismissioni,
concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale
programma e' finalizzato:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento
strutturale e al miglioramento delle attivita' di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di
know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
b) all'adeguamento degli impianti alle normative
sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
c) alla valorizzazione delle produzioni
agroalimentari, in particolare tipiche e di qualita',
soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad
insufficiente valorizzazione economica dei produttori,
favorendo il credito all'esportazione di intesa con il
Ministero per il commercio estero;
d) al rafforzamento strutturale delle imprese
cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di
soggetti consortili e associativi, di progetti specifici
che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di
assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche
in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30
del Trattato, e di processi di certificazione della
qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere
concessi relativamente alle spese di costituzione e
funzionamento amministrativo, comprese le spese per il
personale assunto, nella misura del 50 per cento,
limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque
ai 5 anni;
f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e
sviluppo, relativa al prodotti di cui all'allegato II del
trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni
nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita'
dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo,
conformemente a quanto previsto dalla disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
g) all'introduzione della contabilita' aziendale e
all'avviamento dei servizi di sostituzione.".



 
Art. 17.
Trasferimento di adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli
1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, e' assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio e' assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attivita' di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalita' che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purche' esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 26, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il cui
titolo e' riportato in nota all'art. 8, e' il seguente:
"2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento
della situazione dei settori di produzione agricola di base
interessati. Essi devono garantire una partecipazione
adeguata dei prodottori di tali prodotti di base ai
vantaggi economici che da essi derivano.".
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 reca: "Disposizioni generali sui fondi
strutturali".
- La legge 8 agosto 1991, n. 252, reca: "Modifiche alla
legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti
per la zootecnia".
- Si riporta il testo della lettera c) dell'allegato C
della circolare del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste del 1o ottobre 1991, n. 265 (legge 8 agosto 1991,
n. 252, di modifica della legge 8 aprile 1990, n. 87,
concernente in intervento straordinario nel settore della
zootecnia):
"c) viene assunto l'impegno a non distogliere dal
previsto impiego ne' a cedere o alienare, per un periodo di
almeno dieci anni dalla data di liquidazione finale, le
opere edili ed affini, e di almeno cinque anni i macchinari
e le attrezzature;".



 
Art. 18.
Promozione dei processi di tracciabilita'
1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalita' per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera;
b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilita', promuovendone la diffusione;
c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilita'.
2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attivita' agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorita' alle imprese che assicurano la tracciabilita', certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.
 
Art. 19.
Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare
1. E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorita' europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorita'.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorita' europea per gli alimenti.
 
Art. 20.
Istituti della concertazione
1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.



Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n.
281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)
e' il seguente:
"Art. 4 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di
seguito denominato "Consiglio .
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 e da un rappresentante delle regioni e delle
province autonome designato dalla conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, ed e' presieduto
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni
rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale
riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato,
delle categorie economiche e sociali interessate, delle
pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
disegni di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge
di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui
problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti
ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento
tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una
volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato
della funzione pubblica.".



 
Art. 21.
Norme per la tutela dei territori con produzioni
agricole di particolare qualita' e tipicita'
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.



Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.".
- Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca:
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti
pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.".
- Il regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del
24 giugno 1991, e' relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.".
- Il testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 22
del surriportato decreto legislativo 22 del 5 febbraio
1997, come modificato dall'art. 3 del surriportato decreto
legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, e' il seguente:
"3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) - d) (omissis);
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e recupero dei rifiuti.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 del
suddetto decreto legislativo n. 22/1997:
"2. I piani regionali di gestione dei rifiuti
promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei rifiuti.".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, abrogata dall'art.
274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recava:
"Ordinamento delle autonomie locali".



 
Art. 22.
Sorveglianza rinforzata
1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.
2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attivita' ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.
3. Le modalita' per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneita' di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.
 
Art. 23.
Prodotti di montagna
1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 3 della direttiva n. 75/268 (CEE)
del Consiglio, del 28 aprile 1975 (Sull'agricoltura di
montagna e di alcune zone svantaggiate), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Le zone agricole svantaggiate comprendono
zone di montagna nelle quali l'attivita' agricola e'
necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente
naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per
rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non
sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di
popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.
2. Tali zone devono essere dotate di infrastrutture
sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di
accesso alle aziende, l'elettricita' e l'acqua potabile e,
per le zone a vocazione turistica, la depurazione delle
acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre
prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi
programmi pubblici.
3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti
di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole
limitazione delle possibilita' di utilizzazione delle terre
e un notevole aumento dei costi dei lavori:
a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto
difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un
periodo vegetativo nettamente abbreviato;
ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa
dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di
forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o
richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di
questi fattori presi separatamente e' meno accentuato, a
causa della combinazione dei due fattori, purche' la loro
combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello
che deriva dalle situazioni considerate nei primi due
trattini.
4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e
nelle quali e' necessario conservare l'ambiente naturale,
sono composte di territori-agricoli omogenei sotto il
profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono
rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:
a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee
alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse
potenzialita' non possono essere migliorate senza costi
eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento
estensivo;
b) a causa della scarsa produttivita' dell'ambiente
naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori
alla media quanto ai principali indici che caratterizzano
la situazione economica dell'agricoltura;
c) scarsa densita', o tendenza alla regressione
demografica, di una popolazione dipendente in modo
preponderante dall'attivita' agricola e la cui contrazione
accelerata comprometterebbe la vitalita' e il popolamento
della zona medesima.
5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai
sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali
ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento
dell'attivita' agricola e' necessario per assicurare la
conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione
turistica o per motivi di protezione costiera. La
superficie complessiva di tali zone non puo' superare, in
uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato.".
- Il titolo del regolamento (CE) n. 1257/99 e'
riportato in nota all'art. 17.



 
Art. 24.
Indicatori di tempo e temperatura
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalita' di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilita'.
 
Art. 25.
Organizzazioni interprofessionali
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";
b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";
c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, il cui titolo e' riportato in nota
all'art. 16, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai
fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
"Organizzazione interprofessionale" un'associazione
costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:
a) raggruppi organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la
produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti
agricoli;
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una
parte delle organizzazioni o associazioni che la
compongono;
c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo
conto degli interessi dei consumatori:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della
produzione e del mercato;
2) contribuire ad un migliore coordinamento
dell'immissione sul mercato;
3) elaborare contratti tipo compatibili con la
normativa comunitaria;
4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di
prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
garantire la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
dei suoli e delle acque;
6) mettere a punto metodi e strumenti per
migliorare la qualita' dei prodotti;
7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e
le denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le
indicazioni geografiche;
8) promuovere la produzione integrata o altri
metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
9) definire, per quanto riguarda le normative
tecniche relative alla produzione e alla
commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle
previste dalle normative comunitaria e nazionale per i
prodotti agricoli e trasformati.
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il
conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e
regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base
alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste
dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine
dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le
delibere devono essere adottate con il voto favorevole di
almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una
sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che
puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una
organizzazione interprofessionale non possono comportare
restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che
risultino da una programmazione previsionale e coordinata
della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da
un programma di miglioramento della qualita' che abbia come
conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli
associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' per:
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di
cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle
organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere
anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai
sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione
interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per
cento della produzione o della commercializzazione sul
territorio nazionale.".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del codice civile:
"Art. 14 (Applicazione delle leggi penali ed
eccezionali). - Le leggi penali e quelle che fanno
eccezione a regole generali o ad altre leggi non si
applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, e' il seguente: "Regolamento
recante norme per la semplificazione dei provvedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto".



 
Art. 26
Organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento
della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli
associati; c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla
produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose
dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di
migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti,
di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e
favorire la biodiversita'.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale
sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite
dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro
consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi con attivita' esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti
del codice civile o societa' consortili di cui all'articolo
2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o
loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti: a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela
ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto
dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente
dall'organizzazione;
4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle
finalita' istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai
fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi; b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico
dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da
essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e,
in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o
delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il
funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali.
5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.



Note all'art. 26:
- Si trascrive il testo degli articoli 2612 e 2615 del
codice civile:
"Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). -
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio
destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto
del contratto deve, a cura degli amministratori, entro
trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese
del luogo dove l'ufficio ha sede.
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la
sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza,
la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i
rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le
norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere
iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del
contratto concernenti gli elementi sopra indicati.".
"Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - Per le
obbligazioni assunte in nome del consorzio che hanno la
rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi
solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza,
nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si
ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.".
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 33 (Atribuzioni). - 1. Il Ministro per le
politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle
seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica-agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacultura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e
garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica, della regolarita' delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscmento degli organismi di controllo e certificazione
per la qualita'; tutela e valorizzazione della qualita' dei
prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle
attivita' agricole nelle aree protette; certificazione
delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione
economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e
sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli; accordi interprofessionali di
dimensione nazionale; prevenzione e repressione -
attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui
all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,
n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita'
delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
sleale.".
- La legge 20 ottobre 1978, n. 674, reca: "Norme
sull'associazionismo dei produttori agricoli".



 
Art. 27
Requisiti delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione aciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi: a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate
nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria; b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il
riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in
zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria; c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata
dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai
sensi della vigente normativa.
2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in piu' regioni, e' competente al riconoscimento la regione nel cui territorio e' stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.
 
Art. 28.
Programmi di attivita' delle organizzazioni
di produttori e delle loro forme associate
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attivita' che debbono prevedere:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualita' e di tracciabilita' dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.
 
Art. 29.
Aiuti alle organizzazioni di produttori
ed alle loro forme associate
1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita', conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
 
Art. 30

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge
20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attivita' produttive emana un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.



Nota all'art. 30:
- Il titolo della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' il
seguente: "Approvazione dell'ordinamento delle Borse di
commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse
sui contratti di Borsa.".



 
Art. 31.
Programmazione negoziata
1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.
 
Art. 32.
Procedure di finanziamento della ricerca
1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.



Nota all'art. 32:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca:
"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 33
Disposizioni per gli organismi pagatori

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
3. Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, e' l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.
4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilita' e del regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA e' determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.



Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
15 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e
integrative al suddetto decreto legislativo n. 165/1999, e'
il seguente:
"Art. 3. - 1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento
di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento
(CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come
modificato dall'art. 1 regolamento (CEE) n. 1287/95 del
Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come un
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile
nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti
connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica
agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e
sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio
decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina il
limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le
modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed
organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono
essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica
della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del
decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere
istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa' a
capitale misto pubblico-privato.
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli
appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e'
organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di
aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla
normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non
attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire
all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le
comunicazioni alla Commissione europea previste dai
regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli
organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua
a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di
organismo pagatore nel settore risicolo.".
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 10 del
surriportato decreto legislativo n. 165/1999, come
sostituito dall'art. 9, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 188/2000:
"4. La struttura dell'Agenzia e la modalita' della
gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla
qualifica di organismo di coordinamento nonche', fermo
restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di
organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n.
729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della
Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree
funzionali omogenee e centri di imputazione di
responsabilita'. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i
compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente
deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E'
istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato,
composto di tre membri, nominati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio
delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto
dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare
che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di
organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a
contabilita' separate.".



 
Art. 34.
Garanzie
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.



Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento recante criteri e
modalita' per la concessione della garanzia e per la
gestione del Fondo per le piccole e medie imprese) e' il
seguente:
"Art. 8. - 1. La controgaranzia di cui all'art. 3 e'
estesa ai confidi operanti nei settori agricolo,
agroalimentare e della pesca costituiti in forma di
societa' cooperativa o consortile, il cui capitale sociale
o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per
cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo,
agroalimentare e della pesca, ed e' concessa nel rispetto
delle disposizioni comunitarie in materia di credito
agevolato a breve (credito di gestione) anche su
finanziamenti a breve termine.
- La comunicazione della Commissione 2000/C71/07
riguarda l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti concessi sotto forma di garanzia (in GUCE C71
dell'11 marzo 2000).



 
Art. 35.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 36.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanita'
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 36:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 25. - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento
del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso
l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale
agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la
promozione di settori innovativi quali l'agricoltura
biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle
zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la
qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie
destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti
dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in
agricoltura, istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare
il procedimento amministrativo per il riordino fondiario,
alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare
il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
superare il 30 per cento";
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con
l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si
intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione
competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione
anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b), del
comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli
adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate
norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 165/1999, riportato in nota all'art. 33:
"Art. 7. - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato,
finalizzate anche alla gestione delle attivita'
istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge
finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per
il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento
dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle
gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere
a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del
bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad
essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese
connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme
destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche
cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero
intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi
comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello
Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le
modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli
aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli
organismi pagatori regionali.".
- Si riporta il testo della tabella C della legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Tabella C =====================================================================
Oggetto del provvedimento | 2001 | 2002 | 2003 =====================================================================
|(milioni| di |lire) --------------------------------------------------------------------- Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in | | | materia di obiezione di coscienza: | | | --------------------------------------------------------------------- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio | | | civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza -| | | capp. 5717, 5718) | 235.000|240.000| 250.000 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di| | | investimenti, delega al Governo per il | | | riordino degli incentivi all'occupazione e | | | della normativa che disciplina l'INAIL, | | | nonché disposizioni per il riordino degli | | | enti previdenziali: | | | --------------------------------------------------------------------- Art. 51: Contributo dello Stato in favore | | | dell'Associazione per lo sviluppo | | | dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) | | | (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900) | 3.700| 3.700| 3.700 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 1999 e | | | decreto legislativo n. 188 del 2000: | | | Agenzia per le erogazioni in agricoltura | | | (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le | | | erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p) | 360.000|360.000| 360.000



 
Allegato 1
(art. 27, comma 1)

=====================================================================
| Settore (°) | Numero di produttori =====================================================================
A |Apistico | 50
B |Avicunicolo | 50
C |Cerealicolo-oleaginoso | 100
D |Florovivaistico | 50
E |Olivicolo | 50
F |Pataticolo | 100
G |Sementiero | 100
H |Sughericolo | 200
I |Tabacchicolo | 100
J |Vitivinicolo | 100
K |Zootecnico | 100
L |L1 - Produzioni bovine | 100
|L2 - Produzioni ovicaprine | 100
|L3 - Produzioni suine | 100
|L4 - Produzioni lattiero-casearie | 100
M |Altri settori | 50
 
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