Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227
Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonche' alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversita' e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato le attivita' volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati". Il testo
dell'art. 7 e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati" e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza
che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati" e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 7, il Governo si atterra' ai principi e criteri
contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte dall'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi
o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle
regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".



 
Art. 2.
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche' un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita' del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita' del bosco.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 146, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge
8 ottobre, n. 352", e' il seguente:
"Art. 146. - 1. Sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse
paesaggistico:
a) - f) (omissis);
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;".
- La legge 18 luglio 1956, n. 759, recante
"Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 31 luglio
1956.



 
Art. 3.
Programmazione forestale
1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversita';
b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali di realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalita' di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale", e' il seguente:
"4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi
internazionali e dalla politica agricola dell'Unione
europea e con le indicazioni del Documento di
programmazione economicofinanziaria e sulla base della
Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale,
definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli
interventi da realizzare nei settori agricolo,
agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonche' le
indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi
regionali di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del
Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto
nazionale per il commercio estero in materia di attivita'
promozionale all'estero di rilievo nazionale e di
internazionalizzazione delle imprese.".



 
Art. 4.
Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco e' vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformita' all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversita', con la stabilita' dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, e' attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalita' e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale e' stata autorizzata la trasformazione di coltura.
6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche piu' sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresi' prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e' il seguente:
"Art. 151. - 1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi
pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle
categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli
ne' introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a
quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa
comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e
da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla
competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla
regione.".



 
Art. 5.
Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco
1. Le regioni dettano norme affinche' venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumita'.
2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalita'.
3. Per favorire lo sviluppo ed una piu' razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 7, comma 1.
 
Art. 6.
Disciplina delle attivita' selvicolturali
1. Le attivita' selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonche' a sostegno di nuove opportunita' imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, e' vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresi' il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformita' al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 152, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' il
seguente:
"Art. 152. - 1. Non e' richiesta l'autorizzazione
prescritta dall'art. 151:
a) - b) (omissis);
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati alla lettera g) dell'art. 146, purche' previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.".



 
Art. 7
Promozione delle attivita' selvicolturali

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalita', le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico.
2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane" e' il
seguente:
"Art. 17. - 1. I coltivatori diretti, singoli od
associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei
comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di
legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che
da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e
dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile,
nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature
di loro proprieta', lavori relativi alla sistemazione e
manutenzione del territorio montano, quali lavori di
forestazione, di costruzione di piste forestali, di
arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle
avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, per
importi non superiori a L. 30.000.000 per ogni anno.
2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro
agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che,
conformemente alle disposizioni del proprio statuto,
esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione
agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli
ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti
locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga
alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite
apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi
attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e
del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto
idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che
l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a
L. 300.000.000 per anno.
3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e
relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita'
agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,
svolta in territori montani, sono assimilate alle
costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.".



 
Art. 8.
Esercizio di attivita' selvicolturali
1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
 
Art. 9
Materiale forestale di moltiplicazione

1. Le regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il territorio di propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi e le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione. Le regioni inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro nazionale del materiale forestale di moltiplicazione.
 
Art. 10.
Strutture statali per la conservazione
della biodiversita' forestale
1. Al fine di tutelare la diversita' biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi' abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita' del seme e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'articolo 9.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale", e' il seguente:
"2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali
ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione
prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge,
altresi', per quanto gia' di competenza del soppresso
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale
nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti
alimentari; tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari; educazione alimentare di carattere non
sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e
laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei
prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa
vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione
delle sementi e materiale di propagazione, del settore
fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta'
vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali
dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle
biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni
genetici; gestione delle risorse ittiche marine di
interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative
nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986
n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni.".



 
Art. 11.
Certificazione delle attivita' forestali ecocompatibili
1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.
 
Art. 12.
Ricerca, formazione e informazione
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformita' al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonche' attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale.
2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.
3. E' istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.
4. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attivita' di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalita' da esso svolte in favore della societa', avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.



Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284
del 3 dicembre 1999.



 
Art. 13.
Disposizioni applicative
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 14.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'articolo 8 del presente decreto, quantificato in lire 11,166 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto all'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999;
b) per gli anni 2002 e 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e'
il seguente:
"Art. 25. - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento
dei sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso
l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale
agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la
promozione di settori innovativi quali l'agricoltura
biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle
zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la
qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie
destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti
dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in
agricoltura, istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare
il procedimento amministrativo per il riordino fondiario,
alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art.
22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per
cento"; b) all'art. 29 e' aggiunto il seguente comma: "Il
provvedimento di approvazione del piano di riordino, che
determina i trasferimenti di cui al primo comma,
costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni
immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le
agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e
successive modificazioni, nei limiti delle risorse
disponibili della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, sono regolate le
modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento
dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con
l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si
intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione
competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione
anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del
comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli
adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate
norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59" e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato,
finalizzate anche alla gestione delle attivita'
istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge
finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per
il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento
dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle
gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere
a), b) e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del
bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad
essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese
connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme
destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche
cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero
intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi
comunitari da tenersi presso la Tesoreria centrale dello
Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le
modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli
aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli
organismi pagatori regionali.".
- La tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -
legge finanziaria 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2000 - supplemento ordinario n. 219,
reca gli stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.



 
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