Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226
Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi generali
1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita' verso l'ambiente e verso i consumatori;
b) assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualita' ed ecosostenibili;
c) promuovono opportunita' occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalita';
d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative;
f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilita'.
2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- La legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati". Il testo
dell'art. 7 e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riportata in titolo:
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti spno emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa".
"Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi
o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle
regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".



 
Art. 2
Imprenditore ittico

1. E' imprenditore ittico chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.
4. Ai soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.



Nota all'art. 2:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 102, reca: "Norme
concernenti l'attivita' di acquacoltura".



 
Art. 3
Attivita' connesse a quelle di pesca

1. Ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore e in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalita' delle relative aziende ed in particolare per la piu' rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti attivita' sono connesse a quelle di pesca purche' non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' ittica esercitata: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da
pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato
pescaturismo; b) attivita' di ospitalita', di ristorazione, di servizi, ricreative,
culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti
socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori
professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la
trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al
dettaglio ed all'ingrosso, nonche' le attivita' di promozione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti
della propria attivita'.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo del secondo e del terzo comma
dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
l'edificabilita' dei suoli):
"2. La concessione relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attivita' turistiche, commerciali e
direzionali comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi del precedente art. 5, nonche' una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi
di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate
nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole
previste dal precedente art. 9, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il
contributo per la concessione e' dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento della intervenuta variazione.".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 24 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1o giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del
vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche puo' essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.".



 
Art. 4.
Distretti di pesca
1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilita', e' prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
2. Le modalita' di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.
 
Art. 5.
Convenzioni
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attivita' di interesse ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria, o con i centri di servizi da esse istituiti, una o piu convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attivita' e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l'ambiente e verso i consumatori:
a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita' anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita';
c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari ittiche;
d) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.
2. I criteri generali relativi alle attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente.
 
Art. 6.
Lavoro e apprendistato
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attivita' connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri:
a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro;
b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro.
2. Al fine di assicurare una piu' efficiente applicazione delle norme relative al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati.



Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 2 della
legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e
di acquacoltura):
"7. Per progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito
dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilita' o in cassa
integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che
si costituiscono in societa' o cooperative, puo' essere
concesso un prestito d'onore con un onere massimo per
addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere,
cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3000
milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni.".



 
Art. 7.
Accelerazione delle procedure
1. Al fine di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unita' della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilita' finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.
2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia economica, che abbiano svolto attivita' di assistenza tecnica all'amministrazione.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinche' la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.
4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio delle licenze di pesca.



Note all'art. 7:
- Il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del
20 luglio 1993, pubblicato nella GUCE serie L193 del
31 luglio 1993, reca disposizioni di applicazione del
regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo
strumento finanziario di orientamento della pesca".
- Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge
17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e
lo sviluppo della pesca marittima):
"Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto).
- 1. La concessione dei contributi a fondo perduto e'
disposta con decreto del Ministro della marina mercantile,
sentito il parere di un apposito Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima del
Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della Direzione
generale della pesca marittima del Ministero della marina
mercantile, che lo presiede in caso di assenza o
impedimento del presidente;
c) due funzionari della Direzione generale della
pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di
cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
marittima;
f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali
delle cooperative della pesca designati dalle associazioni
stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da
pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca
designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella
Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacoltori.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro della marina mercantile. I componenti di cui alle
lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma
possono essere confermati una sola volta.
Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle
domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito
peschereccio.
Il Comitato valuta la compatibilita' delle singole
iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto
delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal
piano stesso.
Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita
relazione, al Comitato di cui all'art. 3.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un
funzionario della Direzione generale della pesca marittima
di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un
impiegato di livello inferiore al settimo.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di
almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di
almeno un terzo in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate
dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parita'
prevale il voto del presidente.
Il presidente puo' convocare alle riunioni, senza
diritto di voto, funzionari del Ministero della marina
mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei
all'amministrazione statale.".
- La delibera CIPE del 30 giugno 1999 reca: "Legge n.
431/1998: riparto risorse del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione
(Deliberazione n. 100/99)".
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca:
"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".
- Il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del
18 dicembre 1986, pubblicato nella GUCE serie L376 del
31 dicembre 1986, e' relativo ad azioni comunitarie per il
miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore
della pesca e dell'acquicoltura.



 
Art. 8.
Consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, un piu' agevole ricorso al credito, l'ambito di operativita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del 1982.



Note all'art. 8:
- Il titolo della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e'
riportato in nota all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
28 agosto 1989, n. 302 (Disciplina del credito peschereccio
di esercizio):
"Art. 17. - 1. I consorzi di garanzia collettiva fidi
che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a
carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti
dall'attivita' di impresa delle cooperative di pescatori e
delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di
convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di
linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono
beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo
degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di
200 milioni di lire annui.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per
l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi
di garanzia anzidetti, si provvede con apposito
accantonamento, nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie previste dal successivo art. 20.".
- Si trascrive il testo del comma 8-ter dell'art. 11
della legge 17 febbraio 1982, n. 41:
"8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati
al risanamento della gestione a favore di cooperative e
loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel
settore della pesca, dell'acquacoltura, nonche' della
trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o
molluschicolo.".



 
Art. 9.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 8 agosto 1991, n. 267 (Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima e misure in materia di
credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita'
adibite alla pesca con reti da posta derivante):
"1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della
pesca marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della
marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40
del 16 febbraio 1991, e' autorizzata la complessiva spesa
di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in
ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire
99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".
- Si trascrive il testo della parte di riferimento
della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

"MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

=====================================================================
| 2001 | 2002 | 2003 ===================================================================== Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano | | | nazionale della pesca marittima e misure in | | | materia di credito peschereccio, nonché di | | | riconversione delle unità adibite alla pesca | | | con reti da posta derivante: | | | --------------------------------------------------------------------- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale| | | della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento | | | - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 2956; | | | 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060) |30.368|30.368|26.857"



 
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