| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226 |  
| Orientamento e modernizzazione del settore della pesca  e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. |  
  |  
 |  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente,  del  lavoro  e  della previdenza  sociale,  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e del commercio  con  l'estero, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.                          Principi generali  1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:    a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita' verso l'ambiente e verso i consumatori;    b) assegnano  priorita'  agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualita' ed ecosostenibili;    c) promuovono      opportunita'      occupazionali     attraverso l'incentivazione della multifunzionalita';    d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;    e) si  avvalgono  della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi  interessati  al  settore,  incluse le organizzazioni non governative;    f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole   tecniche   di   accesso  alle  risorse  biologiche  e  nella definizione degli indicatori di sostenibilita'.  2.  Lo  Stato  e  le  regioni  garantiscono la piena coesione delle politiche  in  materia  di  pesca  ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Nota al titolo:              - La  legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in          materia  di  apertura  e regolazione dei mercati". Il testo          dell'art. 7 e' riportato in note alle premesse.          Note alle premesse:              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto          per tempo limitato e per oggetti definiti.              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 7 e 8 della          legge 5 marzo 2001, n. 57, riportata in titolo:              "Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e          dell'acquacoltura).  - 1. Il Governo e' delegato a emanare,          senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di          entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della          legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme          per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori          dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei          Ministri  e dopo avere acquisito il parere della Conferenza          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi          alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica          affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;          decorso  tale  termine,  i  decreti  spno  emanati anche in          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per          il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono          diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione          europea, a creare le condizioni per:                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse          naturali,  della  biodiversita', del patrimonio culturale e          del paesaggio agrario e forestale;                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di          creare fonti alternative di reddito;                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei          consumatori e dell'ambiente;                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in          produzione  estensiva  biologica e di qualita', favorire il          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;                e) garantire    un   costante   miglioramento   della          qualita',  valorizzare  le  peculiarita'  dei prodotti e il          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata          informazione   al  consumatore  e  tutelare  le  tradizioni          alimentari  e  la  presenza nei mercati internazionali, con          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche          e di qualita';                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia          irregolare e sommersa;                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo          e di turismo rurale;                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle          foreste in Europa".              "Art.   8   (Principi   e   criteri  direttivi).  -  1.          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e          criteri direttivi:                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche          soggettive;                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali          nonche' alla fornitura di beni e servizi;                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli          articoli  da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui          alle   lettere   a),   b),  c),  l)  e  u),  nonche'  degli          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti          nelle sezioni speciali del registro medesimo;                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;                f) promozione    della   gestione   sostenibile   del          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;                g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro          prodotti;                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte          dell'Unione europea e dello Stato membro;                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica          amministrazione;                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica          amministrazione;                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento          dei risultati della ricerca alle imprese;                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi          geneticamente modificati e loro derivati;                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei          distretti rurali ed ittici;                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia          prima;                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore          funzionamento e la trasparenza del mercato;                r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo          l'autorizzazione ivi prevista;                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di          rischi di mercato;                u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni          tipiche e di qualita' e biologiche;                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della          qualita' dei prodotti alimentari;                aa) introduzione  di regole per l'apprendistato ed il          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;                bb) creare    le    condizioni    atte   a   favorire          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e          forestale;                cc) coordinamento  dei  mezzi  finanziari disponibili          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti          italiani di qualita' nel mercato internazionale;                dd) semplificazione  delle  norme  e  delle procedure          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;                ee) previsione   di   apposite   convenzioni  con  la          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e          all'art. 7;                ff) definizione  di  un  nuovo assetto normativo che,          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'          di tali produzioni;                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli          stanziamenti  del  bilancio dello Stato, evitando che nuovi          o maggiori   oneri  ricadano  comunque  sui  bilanci  delle          regioni e degli enti locali.              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente          comma  entrano  in vigore il sessantesimo giorno successivo          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta          Ufficiale.".
                           |  
|   |                                 Art. 2                         Imprenditore ittico
    1.  E'  imprenditore  ittico chi esercita un'attivita' diretta alla cattura  o  alla  raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri  e  dolci  nonche'  le  attivita'  a  queste  connesse, ivi compresa   l'attuazione   degli   interventi   di   gestione  attiva, finalizzati  alla  valorizzazione  produttiva  ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.  2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1  si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.  3.   Fatte   salve   le  piu'  favorevoli  disposizioni  di  legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.  4. Ai soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni. 
                                         Nota all'art. 2:              - La  legge  5 febbraio  1992,  n.  102,  reca:  "Norme          concernenti l'attivita' di acquacoltura".
                           |  
|   |                                 Art. 3                Attivita' connesse a quelle di pesca
    1.  Ai  fini  della  modernizzazione  e della razionalizzazione del settore    e    in    ragione   della   preferenza   accordata   alla multifunzionalita'  delle  relative  aziende ed in particolare per la piu'  rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti  attivita' sono connesse a quelle di pesca purche' non siano prevalenti  rispetto  a  queste  ultime  e  siano effettuate mediante l'utilizzazione  prevalente  di  prodotti derivanti dall'attivita' di pesca  ovvero  di  attrezzature  o  risorse  dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' ittica esercitata: a) imbarco  di  persone  non facenti parte dell'equipaggio su navi da   pesca  a  scopo  turistico-ricreativo,  sinteticamente  denominato   pescaturismo; b) attivita' di ospitalita', di ristorazione, di servizi, ricreative,   culturali  finalizzate  alla  corretta  fruizione degli ecosistemi   acquatici  e  delle  risorse della pesca, valorizzando gli aspetti   socio-culturali  del  mondo dei pescatori, esercitata da pescatori   professionisti  singoli  o  associati, attraverso l'utilizzo della   propria    abitazione    o    struttura    nella    disponibilita'   dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo; c) la  prima  lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la   trasformazione,  la  distribuzione  e  la  commercializzazione  al   dettaglio  ed  all'ingrosso,  nonche' le attivita' di promozione e   valorizzazione  che  abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti   della propria attivita'.  2.  Alle  opere  ed  alle  strutture  destinate  all'ittiturismo si applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 10, secondo e terzo comma,  della  legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' all'articolo 24, comma   2,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  relativamente all'utilizzo  di  opere  provvisionali  per  l'accessibilita'  ed  il superamento delle barriere architettoniche. 
                                         Note all'art. 3:              - Si  trascrive  il testo del secondo e del terzo comma          dell'art.  10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per          l'edificabilita' dei suoli):              "2.  La  concessione  relativa a costruzioni o impianti          destinati    ad   attivita'   turistiche,   commerciali   e          direzionali  comporta  la  corresponsione  di un contributo          pari   all'incidenza   delle   opere   di   urbanizzazione,          determinata  ai  sensi  del  precedente art. 5, nonche' una          quota  non  superiore al 10 per cento del costo documentato          di  costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi          di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.              3.  Qualora  la destinazione d'uso delle opere indicate          nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole          previste  dal  precedente art. 9, venga comunque modificata          nei  dieci  anni  successivi all'ultimazione dei lavori, il          contributo  per  la  concessione  e'  dovuto  nella  misura          massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata          con riferimento al momento della intervenuta variazione.".              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 24 della          legge   5 febbraio   1992,   n.   104   (legge  quadro  per          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle          persone handicappate):              "2.  Per  gli  edifici  pubblici  e  privati  aperti al          pubblico  soggetti  ai  vincoli di cui alle leggi 1o giugno          1939,  n.  1089,  e  successive  modificazioni, e 29 giugno          1939,  n.  1497,  e  successive  modificazioni,  nonche' ai          vincoli  previsti  da  leggi  speciali  aventi  le medesime          finalita',   qualora   le   autorizzazioni  previste  dagli          articoli  4  e  5  della  citata  legge n. 13 del 1989, non          possano  venire concesse, per il mancato rilascio del nulla          osta  da  parte  delle autorita' competenti alla tutela del          vincolo,  la  conformita'  alle norme vigenti in materia di          accessibilita'    e    di    superamento   delle   barriere          architettoniche    puo'   essere   realizzata   con   opere          provvisionali,  come  definite  dall'art. 7 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  7 gennaio  1956, n. 164, nei          limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.".
                           |  
|   |                                 Art. 4.                         Distretti di pesca  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione  razionale delle risorse biologiche,   in  attuazione  del  principio  di  sostenibilita',  e' prevista  l'istituzione  di  distretti  di  pesca.  Sono  considerati distretti  di  pesca  le  aree  marine  omogenee  dal  punto di vista ambientale, sociale ed economico.  2.  Le  modalita'  di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti  di  pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni   interessate,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole  e  forestali,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.  |  
|   |                                 Art. 5.                             Convenzioni  1.  Entro  centottanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente decreto  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le  attivita'  di  interesse  ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono  promuovere  e  stipulare  con  le  associazioni nazionali di categoria,  o  con  i  centri di servizi da esse istituiti, una o piu convenzioni  per  lo svolgimento delle seguenti attivita' e correlati obiettivi,  ispirati  ai  principi  della  pesca  responsabile  verso l'ambiente e verso i consumatori:    a) promozione   delle   vocazioni   produttive  degli  ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;    b) tutela  e  valorizzazione  delle tradizioni alimentari locali, dei  prodotti  tipici,  biologici  e  di qualita' anche attraverso la istituzione  di  consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di qualita';    c) messa  a  punto  di  sistemi  di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari ittiche;    d) riduzione  dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel  quadro  della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei  rapporti  fra  operatori  del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.  2.  I  criteri generali relativi alle attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali  e  dal  Ministero  dell'ambiente,  sentita  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  sulla  base  di  linee  guida predisposte  dall'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica  applicata  al  mare  (ICRAM)  e,  per  gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente.  |  
|   |                                 Art. 6.                       Lavoro e apprendistato  1.  Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con  riferimento  ai  settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attivita'  connesse  sono  disciplinati  gli  strumenti  per favorire l'insediamento  e  la  permanenza  dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri:    a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro;    b) favorire  la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel  lavoro  attraverso  la  promozione  dell'apprendistato  e  della formazione-lavoro.  2.  Al  fine  di  assicurare una piu' efficiente applicazione delle norme  relative  al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7, della  legge  21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati. 
                                         Nota all'art. 6:              - Si  trascrive  il testo del comma 7 dell'art. 2 della          legge  21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e          di acquacoltura):              "7.  Per  progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito          dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilita' o in cassa          integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che          si  costituiscono  in  societa'  o cooperative, puo' essere          concesso  un  prestito  d'onore  con  un  onere massimo per          addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere,          cui  si  fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3000          milioni  per  il  1998, si provvede mediante utilizzo delle          disponibilita'   del   Fondo   centrale   per   il  credito          peschereccio  di  cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e          successive modificazioni.".
                           |  
|   |                                 Art. 7.                    Accelerazione delle procedure  1.  Al fine di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure previste  dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e  forestali  provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unita' della flotta  oceanica  - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio  1982,  n.  41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilita' finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.  2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,  il Ministero delle politiche agricole e forestali attua,  a  valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma  1,  l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi  degli  istituti  specializzati  nel  settore  in materia economica,   che  abbiano  svolto  attivita'  di  assistenza  tecnica all'amministrazione.  3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si  provvede  alla  revisione  delle  norme  relative  agli  obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione  radiotelefonica  VHF,  ai canoni speciali per l'abbonamento alle  diffusioni  televisive  per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i  criteri  affinche' la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami  necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto  sanitario  e  la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.  4.  Al  fine  di  assicurare  gli  obiettivi  di  cui al comma 1 il Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali  provvede  alla definizione   del   contenzioso   relativo  alle  pratiche  di  fermo definitivo  di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e  liquidando  il  premio  nella  misura complessiva del 70 per cento sulla   base   della  situazione  di  fatto  esistente  all'atto  del provvedimento  di  ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio delle licenze di pesca. 
                                         Note all'art. 7:              - Il  regolamento  (CEE)  n. 2080/93 del Consiglio, del          20 luglio  1993,  pubblicato  nella  GUCE  serie  L193  del          31 luglio  1993,  reca  disposizioni  di  applicazione  del          regolamento   (CEE)  n.  2052/88  per  quanto  riguarda  lo          strumento finanziario di orientamento della pesca".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  23  della  legge          17 febbraio  1982,  n. 41 (Piano per la razionalizzazione e          lo sviluppo della pesca marittima):              "Art.  23 (Concessione dei contributi a fondo perduto).          -  1.  La  concessione  dei  contributi  a fondo perduto e'          disposta  con decreto del Ministro della marina mercantile,          sentito il parere di un apposito Comitato composto da:                a) il  direttore  generale  della pesca marittima del          Ministero della marina mercantile, che lo presiede;                b) il   vice   direttore   generale  della  Direzione          generale  della  pesca marittima del Ministero della marina          mercantile,   che   lo   presiede  in  caso  di  assenza  o          impedimento del presidente;                c) due  funzionari  della  Direzione  generale  della          pesca marittima del Ministero della marina mercantile;                d) un funzionario del Ministero del tesoro;                e) quattro  esperti  in ricerche applicate alla pesca          marittima  ed  all'acquacoltura,  designati dal Comitato di          cui  all'art.  6,  di cui due dell'Istituto centrale per la          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  alla pesca          marittima;                f) tre  rappresentanti  delle  associazioni nazionali          delle  cooperative della pesca designati dalle associazioni          stesse;                g) due  rappresentanti  degli  armatori delle navi da          pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;                h) quattro  rappresentanti dei lavoratori della pesca          designati  dalle  organizzazioni  sindacali  presenti nella          Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;                i) un rappresentante delle industrie conserviere;                l) un rappresentante degli acquacoltori.              I componenti del Comitato sono nominati con decreto del          Ministro  della marina mercantile. I componenti di cui alle          lettere  c),  d),  e),  f), g), h), i) e l) del primo comma          possono essere confermati una sola volta.              Il  Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle          domande  di  concessione dei mutui sul Fondo per il credito          peschereccio.              Il  Comitato  valuta  la  compatibilita'  delle singole          iniziative  con  il  piano  di cui all'art. 1, nel rispetto          delle  priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal          piano stesso.              Il  Comitato  riferisce  ogni  sei  mesi,  con apposita          relazione, al Comitato di cui all'art. 3.              Le   funzioni   di   segretario  sono  affidate  ad  un          funzionario  della Direzione generale della pesca marittima          di  livello  non  inferiore  al  settimo  coadiuvato  da un          impiegato di livello inferiore al settimo.              Le  sedute  del Comitato sono valide con la presenza di          almeno  la  meta'  dei  membri  in  prima convocazione e di          almeno un terzo in seconda convocazione.              Le  deliberazioni  sono  valide  quando  siano adottate          dalla maggioranza  degli  intervenuti;  in  caso di parita'          prevale il voto del presidente.              Il  presidente  puo'  convocare  alle  riunioni,  senza          diritto  di  voto,  funzionari  del  Ministero della marina          mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei          all'amministrazione statale.".              - La  delibera  CIPE del 30 giugno 1999 reca: "Legge n.          431/1998:  riparto  risorse  del  Fondo  nazionale  per  il          sostegno   all'accesso   delle   abitazioni   in  locazione          (Deliberazione n. 100/99)".              - Il  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca:          "Adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei          lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca          nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".              - Il  regolamento  (CEE)  n. 4028/86 del Consiglio, del          18 dicembre  1986,  pubblicato  nella  GUCE  serie L376 del          31 dicembre  1986, e' relativo ad azioni comunitarie per il          miglioramento  e  l'adeguamento delle strutture nel settore          della pesca e dell'acquicoltura.
                           |  
|   |                                 Art. 8.                Consorzi di garanzia collettiva fidi  1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel   settore   della  pesca,  dell'acquacoltura  e  delle  attivita' connesse,   un   piu'   agevole   ricorso  al  credito,  l'ambito  di operativita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla  legge  17 febbraio  1982,  n.  41, e' esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva  fidi,  istituiti  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 28 agosto   1989,   n.   302,   ed   alla   copertura  dei  piani  di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del 1982. 
                                         Note all'art. 8:              - Il  titolo  della  legge  17 febbraio 1982, n. 41, e'          riportato in nota all'art. 7.              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge          28 agosto 1989, n. 302 (Disciplina del credito peschereccio          di esercizio):              "Art.  17.  - 1. I consorzi di garanzia collettiva fidi          che  concorrono  alla  costituzione  di fondi di garanzia a          carattere  nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti          dall'attivita'  di impresa delle cooperative di pescatori e          delle  imprese  di  pesca  socie  attraverso  la stipula di          convenzioni  con  gli  istituti  bancari e l'attivazione di          linee  di  credito garantite dai consorzi medesimi, possono          beneficiare  di un contributo dello Stato pari ad un decimo          degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di          200 milioni di lire annui.              2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per          l'erogazione  del  contributo in conto capitale ai consorzi          di   garanzia   anzidetti,   si   provvede   con   apposito          accantonamento,     nell'ambito     delle    disponibilita'          finanziarie previste dal successivo art. 20.".              - Si  trascrive  il  testo del comma 8-ter dell'art. 11          della legge 17 febbraio 1982, n. 41:              "8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati          al  risanamento  della  gestione  a favore di cooperative e          loro  consorzi  di  particolare  rilevanza, che operino nel          settore   della  pesca,  dell'acquacoltura,  nonche'  della          trasformazione  e commercializzazione del prodotto ittico o          molluschicolo.".
                           |  
|   |                                 Art. 9.                       Ambito di applicazione  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.  |  
|   |                                 Art. 10                      Disposizioni finanziarie
    1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi  all'articolo  2  e  705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come  da  ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle                              politiche agricole e forestali                              Bordon, Ministro dell'ambiente                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della                              previdenza sociale                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del                              commercio   e  dell'artigianato  e  del                              commercio con l'estero                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino 
                                         Note all'art. 10:              - Si  trascrive  il testo del comma 1 dell'art. 1 della          legge  8 agosto  1991,  n.  267 (Attuazione del terzo piano          nazionale  della  pesca  marittima  e  misure in materia di          credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita'          adibite alla pesca con reti da posta derivante):              "1.  Per  l'attuazione  del terzo piano nazionale della          pesca  marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge          17 febbraio  1982,  n.  41,  con decreto del Ministro della          marina   mercantile   15 gennaio   1991,   pubblicato   nel          supplemento  ordinario  n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40          del  16 febbraio  1991, e' autorizzata la complessiva spesa          di  lire  287.000  milioni  per  il  triennio 1991-1993, in          ragione  di  lire  89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire          99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".              - Si  trascrive  il  testo  della  parte di riferimento          della  tabella  C  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
             "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  =====================================================================                                               | 2001 | 2002 | 2003 ===================================================================== Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano    |      |      | nazionale della pesca marittima e misure in    |      |      | materia di credito peschereccio, nonché di     |      |      | riconversione delle unità adibite alla pesca   |      |      | con reti da posta derivante:                   |      |      | --------------------------------------------------------------------- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale|      |      | della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento |      |      | - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 2956;      |      |      | 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060)      |30.368|30.368|26.857"
                           |  
|   |  
 
 | 
 |