Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 23 aprile 2001 |
Classificazione della specialita' medicinale per uso umano "Zorac". (Decreto di classificazione A.I.C./U.A.C. n. 151/2001). |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto AIC/UAC n. 183 del 3 ottobre 1997 con il quale la Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Zorac" in classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996; Visto il trasferimento di titolarita' alla Allergan alla Pierre Fabre Italia S.p.a.; Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993; Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la domanda di classificazione e la proposta di prezzo presentata dalla ditta; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333; Visto il parere espresso in data 3-4 aprile 2001 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale ZORAC nelle confezioni di seguito riportate e' classificata come segue: 1 tubo da 15 g di gel acquoso 0,05%; A.I.C. n. 033248081/M (in base 10), 0ZQNUK (in base 32); classe: "A". Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e' stabilito in L. 12.724 (prezzo ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 21.000 (I.V.A. inclusa). Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a. - Via G.G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano. |
| Art. 2. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 3. Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale. Roma, 23 aprile 2001 Il dirigente generale: Martini |
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