| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 22 maggio 2001 |  
| Estensione  dell'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ad alcuni uffici sanitari. |  
  |  
 |  
                        IL DIRIGENTE GENERALE                          della prevenzione  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  Visto  l'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;  Vista  la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;  Visto   il   decreto   ministeriale  24 maggio  1963  e  successive modifiche, concernente gli Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;  Visto   il   decreto   ministeriale  14 gennaio  1997,  concernente l'individuazione di ulteriori Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;  Viste  le  istanze  presentate  dalle  Regioni  Abruzzo,  Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Lombardia,  Puglia, Veneto;  Riconosciuta   l'opportunita'   di   estendere  l'autorizzazione  a praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;                              Decreta:                               Art. 1.  L'autorizzazione  concessa  con  il decreto ministeriale 14 gennaio 1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: regione Abruzzo  Azienda USL di Pescara, sede di Pescara regione Campania  Azienda USL Benevento 1, sede di Benevento  Azienda USL Caserta 1, sede di Caserta  Azienda USL Napoli 1, sede di Napoli  Azienda USL Salerno 2, sede di Salerno regione Emilia-Romagna  Azienda USL di Cesena, sede di Cesena  Azienda  USL  di  Bologna Sud, sede di Casalecchio di Reno, sede di San Lazzaro di Savena, sede di Porretta Terme regione Friuli-Venezia Giulia  Azienda USL n. 2 - Isontina, sede di Gorizia, sede di Monfalcone regione Lazio  Azienda USL Latina, sede di Latina  Azienda USL Roma H, sede di Marino regione Lombardia  Azienda USL di Lodi, sede di Lodi  Azienda USL Citta' di Milano, sede di Milano  Azienda USL Provincia di Milano 1, sede di Parabiago  Azienda USL Provincia di Milano 2, sede di Gorgonzola  Azienda USL Provincia di Milano 3, sede di Sesto San Giovanni  Azienda USL Valle Camonica Sebino, sede di Breno regione Puglia  Azienda Sanitaria Locale LE/1, sede di Lecce  Azienda Sanitaria Locale LE/2, sede di Maglie regione Veneto  Azienda ULSS n. 15, sede di Cittadella  Azienda ULSS n. 19, sede di Adria  Azienda ULSS n. 22, sede di Bardolino  |  
|   |                                 Art. 2.  In   relazione  alle  nuove  autorizzazioni  e  per  effetto  della riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in alcune Regioni   successivamente   all'emanazione   dei  precedenti  decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica   i  Centri  vaccinali  riportati  nell'allegato,  che costituisce parte integrante del presente decreto.    Roma, 22 maggio 2001                                        Il dirigente generale: Oleari  |  
|   |                                                               ALLEGATO        ---->  Vedere allegato da pag. 31 a pag. 35    <----  |  
|   |  
 
 | 
 |