LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130; VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000; RITENUTA l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento; CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; DELIBERA: I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 e' modificato ed integrato come segue: * Nell'articolo 2, la lettera e) e' sostituita dalle seguenti lettere: 'e) 'covered warrant': gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facolta' di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attivita' sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali e' prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attivita' sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attivita' sottostante; f) 'emittenti strumenti finanziari diffusi': gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.'; * Nell'art. 7, comma 1, in fine, sono aggiunte le parole 'Il predetto termine e' di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate ne' diffuse, e per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi.'; * Dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: 'Art. 9 bis (Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma) 1. Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi sulla base di un programma il contenuto del prospetto e i termini istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo articolo 62. L'avviso integrativo del programma e' pubblicato, entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione su organi di stampa adeguatamente diffusi e mediante deposito presso l'emittente e gli intermediari incaricati del collocamento e della raccolta delle adesioni; esso e' contestualmente trasmesso alla Consob.'; * Nell'art. 15, comma 3, dopo le parole 'La comunicazione', sono inserite le parole 'contenente le informazioni previste nell'allegato 1L,'; * Nell'art.18, il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve: a) specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento; b) rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento; c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 27, comma 4; d) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove cio' non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali; e) specificare che non vi e' garanzia di ottenimento di uguali rendimenti in futuro.'; * L'art. 19 e' sostituito dal seguente: 'Art. 19 (Diffusione degli annunci pubblicitari) 1. Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR e fondi pensione aperti possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob. 2. Gli altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni da quello della loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate. Possono tuttavia essere diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti soltanto una o piu' delle seguenti indicazioni: a) denominazione, sede sociale e eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione; b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali e' possibile assumere informazioni o aderire alla stessa; c) denominazione, tipologia, periodo di operativita' dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni.'; * Nell'art. 21, dopo le parole 'articolo 8", sono aggiunte le parole 'comma 1,'; * Nell'art. 24, comma 1, le parole 'con le modalita' previste dall'art. 8, lettere a) e b)' sono sostituite dalle parole 'entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato' e alla lettera b) dopo le parole 'prospetto informativo modificata' sono inserite le parole 'o del modulo di sottoscrizione'; * Nell'art. 24, comma 2 dopo le parole 'La parte di prospetto' sono inserite le parole 'o il modulo di sottoscrizione'; * L'art. 26 e' sostituito dal seguente: 'Art. 26 (Aggiornamento del prospetto informativo) 1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorita' estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento e' tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorita' estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana e' contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento, senza attendere la pubblicazione dell'eventuale aggiornamento del documento integrativo. 2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento e' autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia. Se le predette variazioni sono contestuali a quelle del prospetto depositato in forza del comma 1, la Consob puo' richiedere che esse siano comunicate al pubblico, con le opportune modalita', anche prima della pubblicazione del documento integrativo aggiornato. 3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano l'identita' del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.'; * Dopo il comma 3 dell'art. 27 e' inserito il seguente: '4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.'; * Nell'art. 28, comma 1, in fine, le parole 'In tale caso non e' consentito lo svolgimento di attivita' pubblicitaria' sono soppresse; * Nell'art. 33, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: '4. Nelle sollecitazioni indicate dal comma 2, lett. d), il prospetto informativo di emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE e' redatto secondo gli schemi applicabili agli emittenti quotati in Italia.'; * Nell'art. 40, i commi 2 e 7 sono sostituiti dai seguenti: '2. Il periodo di adesione e' concordato con la societa' di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob: tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta giorni per le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 4, e 107 del Testo Unico; tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni per le altre offerte. La Consob, sentiti l'offerente e la societa' di gestione del mercato, puo', con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fini ad un massimo di cinquantacinque giorni.' 7. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalita' indicate dalla societa' di gestione del mercato nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.'; * L'art. 41 e' sostituito dal seguente: 'Art. 41 (Norme di trasparenza) 1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilita' da parte di tutti i destinatari. 2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo: a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob; b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti; c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato.'; 3. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 4. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel documento d'offerta. 5. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro societa' controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. 6. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico, e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob puo': a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti; b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.'; * Nell'art. 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2. Se gli offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data del pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo al prezzo piu' alto pagato.'; * Nell'art. 43, comma 1, in fine, dopo le parole 'per la chiusura', sono inserite le parole 'del periodo di adesione.'; * Nell'art. 43, comma 2, le parole 'L'aumento e' pari ad almeno il due per cento del corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata' sono soppresse; * L'art. 44 e' sostituito dal seguente: 'Art. 44 (Offerte concorrenti) 1. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata e' superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non e' ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. 2. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta. 3. I rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso contenente la natura e l'entita' del rilancio e l'avvenuto rilascio delle garanzie integrative. 4. Fatta salva la facolta' di cui al comma successivo, i rilanci debbono essere effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio di altro offerente. 5. Nessun rilancio puo' essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta. L'ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia gia' scaduto il termine previsto dal comma precedente, possono effettuare un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla Consob. 6. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell'ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci. 7. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse e' prorogato di dieci giorni. 8. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa gli strumenti finanziari apportati alle altre offerte. 9. In presenza di offerte concorrenti e fino alla chiusura del periodo di adesione gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo della loro offerta.'; * Nell'art. 45, le due espressioni 'azioni con diritto di voto' sono sostituite dalle parole 'azioni ordinarie'; * Nell'art. 46, la parola 'all'acquisizione' e' sostituita dalle seguenti 'all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'art. 45,'; * Nell'art. 47, comma 2, la parola 'quotati' e' sostituita dalle parole 'ammessi a quotazione'; * Nell'art. 49, la lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 'f) e' conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della societa' le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta.'; * Nell'art. 51, comma 1, la lettera b) e' soppressa e le parole 'c) obbligazioni strutturate' sono sostituite dalle seguenti 'b) obbligazioni strutturate'; * Nell'art. 53, comma 1, in fine le parole 'Si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5", sono sostituite dalle parole 'Si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 5.'; * Nell'art. 57, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti: '1. Qualora nei dodici mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto informativo trasmesso ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico o un prospetto di quotazione relativi ai medesimi strumenti finanziari, ovvero contenenti informazioni equivalenti a quelle richieste dal prospetto di quotazione applicabile secondo gli schemi dell'allegato 1B, gli emittenti possono, in luogo di un nuovo prospetto, utilizzare il prospetto gia' pubblicato, corredato di una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni, le integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente nonche', se del caso, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto e' reso pubblico nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 56. La Consob puo' comunque richiedere la predisposizione di un nuovo prospetto per le finalita' indicate dall'art. 94, comma 2, del Testo Unico. 3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato italiano, presenti la domanda per la quotazione in altro mercato regolamentato italiano delle azioni o di altri strumenti finanziari, la Consob puo' esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia gia' pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B.'; * Nell'art. 58, comma 1, lett. c), in fine, dopo le parole 'alla sollecitazione' sono aggiunte le parole 'o alla quotazione'; * Nell'art. 61, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: '2. La pubblicazione del documento informativo sull'emittente e' autorizzata dalla Consob con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 7, comma 3. La societa' di gestione del mercato da' notizia dell'avvenuta pubblicazione del documento. Il documento pubblicato e' utilizzato per tutte le ammissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio successivo. 3. Salvo il caso previsto dal successivo articolo 62, in occasione delle singole ammissioni la domanda e' corredata della nota integrativa. Entro venti giorni dalla data della domanda la Consob autorizza la pubblicazione della nota. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione non e' rilasciata se non e' intervenuto il provvedimento di ammissione a quotazione da parte della societa' di gestione del mercato.'; * L'art. 62 e' sostituito dal seguente: 'Art. 62 (Obbligazioni e covered warrant emessi sulla base di un programma) 1. Quando l'emissione di strumenti finanziari indicati all'articolo 61, comma 1, e' effettuata sulla base di un programma la domanda e' corredata da una o piu' note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma e dal documento informativo sull'emittente, se non ancora pubblicato. 2. Le note integrative relative al programma contengono, per ciascuna tipologia di prodotto, tutte le informazioni prescritte dall'allegato 1B, ad eccezione di quelle, individuate nella nota stessa, definibili solo al momento delle singole emissioni. In occasione di ciascuna emissione, le restanti informazioni sono rese note con un avviso integrativo del programma, redatto in conformita' al modello riportato in allegato 1B, pubblicato, entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni, mediante deposito presso la societa' di gestione del mercato e la sede dell'emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.. 3. L'autorizzazione alla pubblicazione delle note integrative e, se presentato contestualmente, del documento informativo sull'emittente e' rilasciata nel termine di 60 giorni. Detta autorizzazione non e' rilasciata se non e' intervenuto il giudizio di ammissibilita' alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del programma da parte della societa' di gestione del mercato. 4. L'autorizzazione alla pubblicazione di modifiche alle note integrative e' autorizzata entro venti giorni dalla relativa domanda. In occasione dell'aggiornamento del documento informativo sull'emittente conseguente all'approvazione del bilancio successivo la Consob puo' chiedere modifiche alle note integrative gia' pubblicate.'; * Nell'art. 65, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera d): 'd) 'emittenti covered warrant': i soggetti italiani che emettono covered warrant quotati in borsa in Italia.'; * Nell'art. 69, la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 'c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde puo' avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione.'; * Nell'art. 69, comma 2, dopo le parole 'dell'intermediario autorizzato' sono inserite le parole 'o delle societa' in rapporto di controllo con esso' e le parole 'e' effettuato entro quindici giorni' sono sostituite dalle parole 'e' effettuato entro dieci giorni'; * Nell'art. 70, il comma 3 e' sostituito dal seguente: '3. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni di fusione o scissione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformita' all'allegato 3B.'; * Il comma 4 dell'art. 70 e' soppresso; * L'art. 71 e' sostituito dal seguente: 'Art. 71 (Acquisizioni e cessioni) 1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformita' all'allegato 3B. Dell'avvenuto deposito e' data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.'; * Nell'art. 72, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: '3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la societa' di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della societa' di gestione accentrata e con le modalita' da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione degli amministratori integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito e' data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la societa' di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla societa' di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.'; * L'art. 75 e' sostituito dal seguente: 'Art. 75 (Emittenti obbligazioni e covered warrant) 1. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1 e 2, e l'articolo 72, commi 1 e 2.'; * Nell'art. 76, il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea e' data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 72, 73, 74 e 75, sara' depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facolta' di ottenerne copia a proprie spese.'; * L'art. 88 e' sostituito dal seguente: 'Art. 88 (Equivalenza delle informazioni) 1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri paesi. 2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.'; * Nell'art. 95, la rubrica ed il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: 'Art. 95 (Emittenti obbligazioni e covered warrant) 1. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.'; * Nell'art. 96, la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 'a) la documentazione prevista dall'art. 77, comma 1, lett. a), b), e c), nei termini ivi indicati;'; * Nell'art. 97, la rubrica ed il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: 'Art. 97 (Emittenti obbligazioni e covered warrant) 1. Gli emittenti obbligazioni e covered warrant trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera a).'; * L'art. 105 e' sostituito dal seguente: 'Art. 105 (Operazioni straordinarie) 1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo. 2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob: a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, comma 3, 71, nonche' gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico; b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70,72,73 e 74 nonche' la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato; c) il verbale previsto dagli articoli 2420 ter e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare. 3. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.'; * L'art. 106 e' sostituito dal seguente: 'Art. 106 (Informazione periodica) 1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 83. 2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77, comma 1, lettere a), b) e c), e 81 nonche' le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione. 3. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1.'; * Nell'art. 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano gli articoli 84 e 88.'; * Nell'art. 114, comma 3, in fine, dopo le parole 'nel paese di quotazione' sono inserite le parole 'se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.'; * Nell'art. 116, comma 3, in fine, dopo le parole 'nel paese di quotazione' sono inserite le parole 'se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.'; * Dopo l'art. 116 e' inserito il seguente: 'Art. 116-bis (Informazioni ulteriori in materia di bilanci) 1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonche' la relazione degli amministratori non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.'; * Nell'art. 127, comma 3, in fine, dopo le parole 'anche mediante riproduzione su strumenti informatici' sono inserite le parole 'unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C.'; * Nell'art.128, il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 e' trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto e' integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati.'; * Nell'art. 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle societa' controllate a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall'art. 151, commi 1 e 2; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre.'; * Nell'art. 153, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: '2. L'obbligo di contestuale trasmissione alla Consob si considera adempiuto se la diffusione degli avvisi e dei comunicati avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attivati dalla societa' di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.'; * Nell'Allegato 1A, lettera A), la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 'in caso di emittente estero, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una societa' di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi: - la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano; - la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.' ; * Nell' Allegato 1B - Parte prima: - la nota 1 e' sostituita dalla seguente 'Nei casi di sola sollecitazione ovvero di sola quotazione le richieste contenute negli schemi da 1 a 6 devono essere seguite in quanto applicabili.'; - il punto VI e' sostituito dal seguente 'VI - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (compresi gli strumenti finanziari c.d. reverse convertible) 1. Il prospetto relativo alla quotazione di obbligazioni strutturate emesse da istituti di credito ovvero da enti sovranazionali deve contenere le informazioni previste dallo schema 6 (obbligazioni bancarie). Lo stesso schema si applica alla offerta di strumenti finanziari reverse convertible emessi da istituti di credito e concernenti strumenti finanziari sottostanti quotati in Italia o in mercati di Paesi appartenenti all'OCSE. 2. Se l'offerta riguarda strumenti finanziari reverse convertible concernenti strumenti finanziari sottostanti non quotati in Italia o in mercati di Paesi appartenenti all'OCSE, si applica lo schema relativo all'offerta di obbligazioni convertibili (schema 5). Tuttavia, se l'emittente e' un istituto di credito le 'informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari' dello schema 5 sono sostituite dalle corrispondenti informazioni contenute nello schema 6. 3. Nei rimanenti casi, alla quotazione di obbligazioni strutturate e all'offerta di strumenti finanziari reverse convertible si applicano gli schemi relativi alla quotazione/offerta di obbligazioni (schemi 3 e 4).'; * Nell'Allegato 1B - Parte seconda, il titolo e' sostituito dal seguente 'Parte seconda: A) Struttura dello schema 1 e dimostrazione della 'scissione' degli schemi 1, 2, 3, 4 e 5 nel documento informativo sull'emittente e nella nota integrativa alla sollecitazione/quotazione'; * Nell'Allegato 1B - Parte seconda, Schema 1, la lettera D) e' sostituita dalla seguente: 'D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE D.1) L'emittente D.2) L'offerta D.3) Dati contabili e moltiplicatori'; * Nell'Allegato 1B - Parte seconda, dopo la tabella denominata 'Scissione schema 5" sono inserite le seguenti parole 'B) struttura degli schemi 6 e 7 e dimostrazione della scissione'; * Nell'Allegato 1B - Parte seconda, le tabelle denominate 'Scissione schema 6" e 'Scissione schema 7", sono sostituite dagli schemi e dalle tabelle allegate (Allegato n. 1); * Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 1, la lettera D) e' sostituita dalla lettera allegata (Allegato n. 2); * Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 1, lettera H), capitolo IV, i punti 4.13.1.1 e 4.13.3 sono sostituiti dai seguenti: '4.13.1.1 - Per le societa' di recente costituzione, nonche' per quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, le informazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.12, ove applicabili, devono essere redatte su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformita' ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo a cui esse si riferiscono.', '4.13.3 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della societa' di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonche' sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.'; * Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 2, all'inizio, dopo le parole 'ad eccezione di quello delle lettere E, F, G, H, L, Q e S.' e' inserito il seguente periodo 'Per quanto riguarda la lettera D gli elementi informativi richiesti andranno inseriti ove applicabili.'; * Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 2, la lettera D) e' sostituita dalla seguente: 'D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE D.1) L'emittente (con esclusione del punto D.1.1 dei dati di sintesi dello schema 1) D.2) L'offerta D.3) Dati contabili e moltiplicatori'; * Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 3, lettera H), capitolo IV, i punti 4.14.1 e 4.14.4 sono sostituiti dai seguenti: '4.14.1 - Per le societa' che hanno subito nell'ultimo anno modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale tali da incidere sulla valutazione della solvibilita' dell'emittente, fornire una sintesi dello stato patrimoniale su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformita' ai principi in materia, l'andamento patrimoniale dell'emittente, quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo a cui si riferiscono le informazioni presentate.', '4.14.4 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della societa' di revisione sui dati pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonche' sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.'; * Nell'allegato 1B - Parte terza, Schema 6, il titolo e' sostituito dal seguente 'Prospetto di quotazione di obbligazioni e di sollecitazione di strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale'; * Nell'allegato 1B - Parte terza, Schema 6, all'inizio, le parole 'I contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S vanno riprodotti. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto.' sono sostituite dalle seguenti: 'Nel caso di quotazione di obbligazioni di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto. Nel caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.'; * Nell'allegato 1B - Parte terza, Schema 6, al numero XIII, lettera S), dopo il punto 13.5 e' inserito il seguente '13.6 - Relazioni semestrali e trimestrali approvate successivamente alla pubblicazione del documento sull'emittente.'; * Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 7 e' sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 3); * Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 8 e' sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 4); * Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 9 e' sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 5); * Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 13 e' sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 6); * Nell'Allegato 1E, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 'e) l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una societa' di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi: a) la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano; b) la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.'; * L'Allegato 1G e' sostituito dal testo allegato (Allegato n. 7); * L'Allegato 1H e' sostituito dal testo allegato (Allegato n. 8); * Nell'Allegato 1I, Tavola 1, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: 'Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una societa' di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi: - la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano; - la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.'; * Nell'allegato 1I, nel titolo della Tavola 3, in fine, le parole 'prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito' sono sostituite dalle seguenti 'prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti di debito'; * Nell'Allegato 1I, Tavola 3, al punto 3.1, in fine, prima del punto 3.2 sono inserite le seguenti parole: 'Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione e' sottoposta, nella quale venga confermato che: - gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per cio' che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; - non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili; - non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche. La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalita' di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.'; * Nell'Allegato 1I, Tavola 3, al punto 3.4, in fine, prima del punto 3.5 sono inserite le seguenti parole 'Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.'; * Nell'Allegato 1I, dopo la tavola 7 e' inserita l'allegata Tavola 8 (Allegato n. 9); * Dopo l'Allegato 1I e' inserito l'Allegato 1L (Allegato n. 10); * Nell'Allegato 3A, all'inizio, dopo il trattino '- schema n. 5, per le ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile', e' inserito il seguente trattino '- schema n. 6, per le ipotesi di conversione delle azioni'; * Nell'Allegato 3A, dopo lo Schema n. 5 e' inserito l'allegato Schema n. 6 (Allegato n. 11); * Nell'Allegato 3B, Schema 1, i punti 5.1.1. e 5.3 sono sostituiti dai seguenti: '5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformita' ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili', '5.3 Fornire la relazione della societa' di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla societa' di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonche' alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.'; * Nell'Allegato 3B, Schema 2, i punti 4.1.1, 6.1.1 e 6.3 sono sostituiti dai seguenti: '4.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformita' ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati della societa' scissa relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.', '6.1.1 Fornire per la/e societa' beneficiaria/e situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma relativi all'ultimo esercizio ovvero, nel caso in cui siano trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al primo semestre dell'esercizio in corso, corredati di note esplicative. I suddetti dati pro-forma e le note esplicative sono costruiti seguendo le indicazioni del capitolo 5 e sono accompagnate da note di commento relative all'andamento dei medesimi dati nel periodo preso in considerazione.', '6.3 Fornire la relazione della societa' di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla societa' di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonche' alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.'; * Nell'Allegato 3B, Schema 3, i punti 5.1.1 e 5.3 sono sostituiti dai seguenti: '5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione descritta al punto 2, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformita' ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.', '5.3 Fornire la relazione della societa' di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla societa' di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonche' alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.'; * Nell'Allegato 3B le note 3 e 8 sono soppresse, le note 4, 5, 6 e 7 rimangono invariate con i numeri 3, 4, 5, e 6 e le note da 9 a 17 rimangono invariate con i numeri da 7 a 15; * Nell'allegato 3F i punti 1.1. e 1.5. sono sostituiti dai seguenti: '1.1. I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti italiani con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni non convertibili, e diritti di opzione ad essi relativi nonche' strumenti finanziari quotati o non quotati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari quotati: a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso; b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso.', '1.5. Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo telex o telefax o con altre modalita' stabilite dalla Consob e devono comunque pervenire alla stessa entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.'; * Nell'Allegato 3F lo Schema 2 e' sostituito dallo Schema allegato (Allegato n. 12); * Nell'Allegato 4 il titolo e' sostituito dal seguente 'ASSETTI PROPRIETARI'; * Nell'Allegato 4B le parti I e II, lettera A) sono sostituite dal testo allegato (Allegato n.13); * Dopo l'Allegato 4B e' inserito l'Allegato 4C (Allegato n.14). II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto ai punti successivi: * l'articolo 9 bis, le modifiche agli articoli 18, 19, 61, 62, 69 e 96 e le modifiche all'Allegato 1B, Parte prima, Parte seconda, ad eccezione di quella riguardante lo Schema 1, lettera D), e Parte terza, Schemi 6 e 7, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; * le modifiche all'Allegato 1B, Parte seconda, Schema 1 e Parte terza, Schemi 1, 2 e 3, si applicano alle sollecitazioni comunicate e alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data dal 1' luglio 2001; * le modifiche all'Allegato 3B si applicano alle operazioni previste dagli artt. 70 e 71, rispettivamente deliberate ed effettuate a partire dal 1' luglio 2001; * per le sollecitazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera gli Schemi di prospetto 8, 9 e 13, previsti dall'Allegato 1B, si applicano a partire dai primi aggiornamenti effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 3. Roma, 18 aprile 2001 IL PRESIDENTE: Spaventa |