Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 18 aprile 2001
Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13085).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213;
VISTA la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 modificata con delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;
RITENUTA l'opportunita' di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;
CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti e dagli Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
DELIBERA:
1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, e' modificato e integrato come segue:
"La lettera d) del comma 1 dell'art. 6 e' sostituita dalla seguente:
d) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:
1) obbligazioni o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;
2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:
- 150 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di Euro;
- 250 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di Euro;
- 500 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di Euro;
- 1,5 milioni di Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di Euro;
La definizione di ""blocco"" non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico."
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)
I. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, diversi dai contratti a premio e da ogni altro strumento finanziario derivato, esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9."
Nell'art. 11, comma 1, l'espressione ?entro il termine di cinque minuti? e' sostituita dalla seguente: "entro il termine di quindici minuti".
L'art. 11, comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti entro le ore 9,00 del giorno di mercato aperto immediatamente successivo."
L'art. 11, comma 6, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;
- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;
- spezzature;
- contratti a premio e ogni altro strumento finanziario derivato."
L'art. 18-bis, comma 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Ai fini del presente articolo si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato estero di proposte negoziali."
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 aprile 2001
IL PRESIDENTE: Spaventa
 
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