Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 27 dicembre 2000, n. 456 |
Regolamento concernente l'istituzione di un fondo destinato alle spese per l'attivita' di progettazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione; Visto l'articolo 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto l'articolo 14 della citata legge n. 144/1999; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Ritenuta la necessita' di disporre da parte delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni statali di progetti preliminari qualitativamente e quantitativamente adeguati ai fini di una puntuale realizzazione di opere pubbliche anche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie; Considerato che e' indispensabile anticipare risorse finanziarie necessarie ad affrontare la fase della progettazione delle opere pubbliche; Considerata la necessita' di individuare criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti; Ravvisata la necessita' di disporre la sostituzione del decreto ministeriale del 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, per effetto della nuova disciplina del fondo di progettazione introdotta con il sopra citato articolo 13 della legge n. 144 del 17 maggio 1999; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere n. 176/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 ottobre 2000; Vista la nota n. 46560 del 7 settembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ufficio legislativo; Vista la comunicazione effettuata in data 25 gennaio 2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione di un fondo di progettazione 1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo destinato alla progettazione e a studi e indagini connessi, per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture a cura delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale vigilati da Amministrazioni statali. Le relative risorse vengono erogate a fondo perduto. 2. Il Fondo e' altresi' destinato al finanziamento delle attivita' relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, disposte dai commissari straordinari. 3. Le risorse finanziarie del Fondo sono costituite dalle: residue disponibilita' esistenti presso la contabilita' speciale istituita per la gestione del Fondo di rotazione autorizzato dall'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base; disponibilita' esistenti sull'unita' previsionale di base 2.2.1.5 - cap. 7181 per l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a seguito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, integrate dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449; somme autorizzate dall'articolo 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riportato in note alle premesse. Note alle premesse: - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "Art. 9 (Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attivita' di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni. 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalita' previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali. 2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari. 2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza. 2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo. 2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese.". - Il testo dell'art. 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: "3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto". - Il testo dell'art. 14 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente: "Art. 14. (Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244). - 1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attivita' relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge. 2. All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente: "4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 . 3. All'art. 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire sono sostituite dalle seguenti: "200.000 ecu . 4. All'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu . 5. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici . 6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - La legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997. - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: "Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma l, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1, provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concetto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Al relativo onere, valutato in lire l miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire l miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1". - Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1999), e' il seguente: "4. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno all'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge". - Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici".
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| Art. 2. Finalita' del Fondo e criteri di valutazione 1. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 sono utilizzate prioritariamente per soddisfare le richieste dei commissari straordinari, come previsto dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Sempre in via prioritaria possono altresi' essere finanziati progetti di: a) interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario; b) opere infrastrutturali individuate sul territorio nazionale nelle zone colpite da calamita' naturali e/o dissesto idrogeologico; c) opere infrastrutturali di completamento delle previsioni dei piani regolatori portuali; d) opere nel settore della sicurezza anche penitenziaria; e) opere relative ad organismi internazionali ovvero ad organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale; f) opere previste nei programmi triennali delle Amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, da inserire nel piano annuale, quando non sia possibile affidare la progettazione ai competenti uffici della Amministrazione. 2. Una quota pari al 10% delle disponibilita' del Fondo e' riservata a proposte relative all'indizione di concorsi di progettazione come disciplinati dai commi da 1 a 5 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 per interventi di rilevante interesse sociale, urbanistico, architettonico o ambientale, promossi da Amministrazioni statali anche d'intesa con enti locali, ovvero da enti sovraregionali vigilati da Amministrazioni statali. 3. Nell'ambito delle priorita' indicate al precedente comma 1 le richieste sono valutate secondo i seguenti criteri di precedenza: a) progetti che prevedono la partecipazione di capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica; b) progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente; c) progetti di completamenti di interventi gia' realizzati o in corso di esecuzione; d) progetti relativi a lavori di manutenzione.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "Art. 14 (Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244). - 1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attivita' relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge. 2. All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente: "4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 . 3. All'art. 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire sono sostituite dalle seguenti: "200.000 ecu ; 4. All'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu . 5. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ecu e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici . 6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e seguenti sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici e' il seguente: "Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita' tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore ordine di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto. 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno. 13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori". - Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modficazioni" e' il seguente: "Art. 59 (Modalita' di espletamento). - 1. L'espletamento del concorso di progettazione e' preceduto da pubblicita' secondo quanto previsto all'art. 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui e' preordinato il concorso e' pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, e all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore e' fissato nel controvalore in euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non puo' essere inferiore a novanta giorni. 2. Il concorso e' di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. 3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico-finanziario per la sua costruzione e gestione. 4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e' determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento e' stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilita' ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. 6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' puo' procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito ne' assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, e' affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilita' ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. 1 tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado. 7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresi' procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6".
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| Art. 3. Limiti di spesa 1. Sono finanziabili le spese di cui all'articolo 2 del presente decreto relative a interventi di cui alle ipotesi sub b), c) e d), il cui costo di realizzazione non sia inferiore a cinque miliardi di lire. 2. Ad eccezione delle richieste avanzate dai Commissari straordinari di cui all'articolo 14 della legge n. 144/1999, che vengono soddisfatte per intero, nel caso in cui le altre richieste risultino nel loro complesso eccedenti rispetto alla capienza del fondo, le singole richieste di finanziamento possono essere ridotte, sentita l'Amministrazione interessata, in misura proporzionale, fatte comunque salve le priorita' di cui all'articolo 2, comma 1.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note all'art. 2.
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| Art. 4. Modalita' e procedure 1. I soggetti interessati devono inoltrare le richieste di ammissione al finanziamento corredate da un documento contenente l'analisi dei bisogni da soddisfare, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare, l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche, la spesa globale prevista, nonche' l'indicazione dell'eventuale apporto di capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica. 2. Per le opere il cui costo complessivo sia stimato in misura superiore a lire venti miliardi, la richiesta deve essere corredata dallo studio di fattibilita' previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. Gli enti a carattere sovraregionale devono inoltrare le richieste tramite l'Amministrazione statale che ne esercita la vigilanza, la quale dovra' esprimere il proprio parere sulla richiesta stessa. 4. I commissari straordinari devono inoltrare la richiesta di ammissione al finanziamento limitatamente all'attivita' di progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, corredate da una dettagliata relazione tecnica relativa anche alla copertura finanziaria dell'intervento da realizzare. 5. Nella richiesta il soggetto richiedente indica le modalita' di erogazione o accreditamento del finanziamento. 6. Le richieste devono pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, che ne dispone l'immediato inoltro alle direzioni generali competenti per materia ovvero alle Amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, per l'acquisizione di un parere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle richieste medesime. La Direzione generale formula, ove necessario, una graduatoria di merito che tiene conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dall'articolo 2, nonche' delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. 7. Ai fini della formazione della graduatoria la valutazione degli interventi da ammettere a finanziamento e' effettuata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti ripartiti secondo i seguenti parametri: fino a 15 punti attribuiti sulla base degli atti adottati per la copertura finanziaria dell'opera; fino a 15 punti per la qualita' dell'analisi dei bisogni da soddisfare; 5 punti attribuiti per i progetti di opere pubbliche di importo stimato superiore a 20 miliardi di lire; fino a 15 punti per le componenti storico-artistiche e architettoniche dell'intervento previsto, documentate sulla base di vincoli esistenti; fino a 20 punti per interventi inseriti nell'ambito di piani di recupero, programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile, contratti di quartiere, piani di riqualificazione paesistica e urbana adottati, interventi da realizzare all'interno di aree naturali protette; fino a 10 punti attribuiti per l'espressa previsione di soluzioni impiantistiche a ridotto consumo energetico; fino a 20 punti per le componenti socio-economiche dell'intervento previsto. 7-bis. I criteri di precedenza di cui all'articolo 2, comma 3, hanno effetto per le richieste che superano il punteggio di 50 punti. 8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze istruttorie, provvede nei successivi trenta giorni alla quantificazione dei contributi da assegnare ai richiedenti avuto riguardo alle disponibilita' del "Fondo di progettazione per le opere pubbliche" iscritto nel centro di responsabilita' "Affari generali e del personale" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 9. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza dal contributo stesso. I soggetti beneficiari devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - l'avvenuto affidamento. 10. I soggetti beneficiari devono, infine, inviare tempestivamente all'ufficio di cui al comma precedente, una dichiarazione attestante la conclusione e l'idoneita' tecnica della progettazione finanziata, nonche' la liquidazione del progettista, indicando l'esatto ammontare erogato.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "Art. 4 (Studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali). - 1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche. 2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilita' degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri. 3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e' superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT. 5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 1 finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione. 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo' avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'art. 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6, riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualita' di cui ai commi da 54 a 58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6". Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedi note all'art. 1.
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| Art. 5. Imputazione degli oneri 1. L'onere relativo alla applicazione della spesa disposta con il presente decreto e' imputata all'unita' previsionale di base 2.2.1.5 - capitolo 7181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. |
| Art. 6. Relazione sull'utilizzazione delle somme assegnate 1. Il Direttore generale degli affari generali e del personale riferisce al Ministro dei lavori pubblici ai fini della relazione che lo stesso deve rendere annualmente ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quinquies, della legge n. 135/1997, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 144/1999, sull'utilizzazione del Fondo con i dati specifici dei progetti e delle spese.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alle premesse.
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| Art. 7. Disposizioni finali 1. Il presente decreto interministeriale sostituisce il decreto ministeriale 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, e sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1998 per le quali non sia intervenuto da parte del Ministro il provvedimento di ripartizione del Fondo previsto dal medesimo decreto, debbono essere ripresentate con le modalita' di cui all'articolo 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 2000
Il Ministro dei lavori pubblici Nesi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 74 |
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