Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 27 dicembre 2000, n. 456
Regolamento concernente l'istituzione di un fondo destinato alle spese per l'attivita' di progettazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione;
Visto l'articolo 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto l'articolo 14 della citata legge n. 144/1999;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Ritenuta la necessita' di disporre da parte delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni statali di progetti preliminari qualitativamente e quantitativamente adeguati ai fini di una puntuale realizzazione di opere pubbliche anche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie;
Considerato che e' indispensabile anticipare risorse finanziarie necessarie ad affrontare la fase della progettazione delle opere pubbliche;
Considerata la necessita' di individuare criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti;
Ravvisata la necessita' di disporre la sostituzione del decreto ministeriale del 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, per effetto della nuova disciplina del fondo di progettazione introdotta con il sopra citato articolo 13 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere n. 176/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 ottobre 2000;
Vista la nota n. 46560 del 7 settembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ufficio legislativo;
Vista la comunicazione effettuata in data 25 gennaio 2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione di un fondo di progettazione
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo destinato alla progettazione e a studi e indagini connessi, per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture a cura delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale vigilati da Amministrazioni statali. Le relative risorse vengono erogate a fondo perduto.
2. Il Fondo e' altresi' destinato al finanziamento delle attivita' relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, disposte dai commissari straordinari.
3. Le risorse finanziarie del Fondo sono costituite dalle:
residue disponibilita' esistenti presso la contabilita' speciale istituita per la gestione del Fondo di rotazione autorizzato dall'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base;
disponibilita' esistenti sull'unita' previsionale di base 2.2.1.5 - cap. 7181 per l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a seguito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, integrate dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
somme autorizzate dall'articolo 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui'
trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Come
modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori
pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999, recante
disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come
modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e' il seguente:
"Art. 9 (Accelerazione della progettazione e
istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei
lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento
di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici
avviano le attivita' di progettazione anche definitiva ed
esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui
all'art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni.
2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della
progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi
per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle
infrastrutture, secondo le modalita' previste dal presente
articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere
amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale
vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non
sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi
pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere
affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di
assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono disciplinate le modalita' di accesso e di
esercizio del Fondo di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione
del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle
spese.".
- Il testo dell'art. 20, comma 3, della legge 23 maggio
1997, n. 135, e' il seguente:
"3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione del presente decreto".
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
"Art. 14. (Snellimento delle procedure di cui al
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244). - 1. Gli oneri derivanti
dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per
le attivita' relative alla progettazione del completamento
delle opere incluse negli elenchi di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano
sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di
cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le
prestazioni relative alla revisione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .
3. All'art. 23, primo comma, numeri 1) e 2), della
legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni,
le parole: "100 milioni di lire sono sostituite dalle
seguenti: "200.000 ecu .
4. All'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della
legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le
parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire sono
sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu .
5. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a
cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo
superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici .
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati
con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: "Modifiche
alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
recante: "Individuazione delle unita' previsionali di base
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
22 agosto 1997, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 25, della legge
15 maggio 1997, n. 127. (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), e' il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del
Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di
testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in
parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma l, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1, provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario
straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concetto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire l miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire l miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1".
- Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135,
come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n.
144, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 449, recante: (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 1999), e' il seguente:
"4. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno all'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per
l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio
di cui alla tabella D allegata alla presente legge".
- Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' il seguente:
"2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici".



 
Art. 2.
Finalita' del Fondo e criteri di valutazione
1. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 sono utilizzate prioritariamente per soddisfare le richieste dei commissari straordinari, come previsto dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Sempre in via prioritaria possono altresi' essere finanziati progetti di:
a) interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario;
b) opere infrastrutturali individuate sul territorio nazionale nelle zone colpite da calamita' naturali e/o dissesto idrogeologico;
c) opere infrastrutturali di completamento delle previsioni dei piani regolatori portuali;
d) opere nel settore della sicurezza anche penitenziaria;
e) opere relative ad organismi internazionali ovvero ad organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale;
f) opere previste nei programmi triennali delle Amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, da inserire nel piano annuale, quando non sia possibile affidare la progettazione ai competenti uffici della Amministrazione.
2. Una quota pari al 10% delle disponibilita' del Fondo e' riservata a proposte relative all'indizione di concorsi di progettazione come disciplinati dai commi da 1 a 5 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 per interventi di rilevante interesse sociale, urbanistico, architettonico o ambientale, promossi da Amministrazioni statali anche d'intesa con enti locali, ovvero da enti sovraregionali vigilati da Amministrazioni statali.
3. Nell'ambito delle priorita' indicate al precedente comma 1 le richieste sono valutate secondo i seguenti criteri di precedenza:
a) progetti che prevedono la partecipazione di capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;
b) progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) progetti di completamenti di interventi gia' realizzati o in corso di esecuzione;
d) progetti relativi a lavori di manutenzione.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio 1999, n.
144, e' il seguente:
"Art. 14 (Snellimento delle procedure di cui al
decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, ed al decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244). - 1. Gli oneri derivanti
dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per
le attivita' relative alla progettazione del completamento
delle opere incluse negli elenchi di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano
sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di
cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le
prestazioni relative alla revisione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art 17
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .
3. All'art. 23, primo comma, numeri 1) e 2), della
legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni,
le parole: "100 milioni di lire sono sostituite dalle
seguenti: "200.000 ecu ;
4. All'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della
legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le
parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire sono
sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu .
5. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a
cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo
superi i 500.000 ecu e' richiesto il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici .
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e seguenti sono
aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".
Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici e'
il seguente:
"Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia'
previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi. Lo schema di programma
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita' tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
ordine di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu'
lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie
per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso
addetto un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'art. 1, quarto e quinto
comma, della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive
modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si
applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei
lavori".
- Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante:
"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modficazioni" e' il seguente:
"Art. 59 (Modalita' di espletamento). - 1.
L'espletamento del concorso di progettazione e' preceduto
da pubblicita' secondo quanto previsto all'art. 80, comma
2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore
stimato dei servizi cui e' preordinato il concorso e' pari
o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, e
all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il
valore e' fissato nel controvalore in euro di 130.000 DSP.
Il termine di presentazione delle proposte progettuali non
puo' essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso e' di norma aggiudicato con pubblico
incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano
particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto preliminare,
salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il
sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta
ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico-finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e'
determinato in misura non superiore al 60 per cento
dell'importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del progetto preliminare calcolato sulla base
delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma
compresa fra il 40 ed il 70 per cento e' stanziata per i
concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese
per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa
privata i successivi livelli di progettazione. Tale
possibilita' ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e
complessita' puo' procedersi ad esperimento di un concorso
articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si
svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione
di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e
selezionate senza formazione di graduatorie di merito ne'
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso
dei requisiti richiesti dal bando, e' affidato l'incarico
della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale
possibilita' ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si
applica quanto previsto ai commi 4 e 5. 1 tempi di
presentazione delle proposte non possono essere inferiori a
novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per
il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata
motivazione, possono altresi' procedere, all'esperimento di
un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto preliminare, e il secondo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto
definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma
6".



 
Art. 3.
Limiti di spesa
1. Sono finanziabili le spese di cui all'articolo 2 del presente decreto relative a interventi di cui alle ipotesi sub b), c) e d), il cui costo di realizzazione non sia inferiore a cinque miliardi di lire.
2. Ad eccezione delle richieste avanzate dai Commissari straordinari di cui all'articolo 14 della legge n. 144/1999, che vengono soddisfatte per intero, nel caso in cui le altre richieste risultino nel loro complesso eccedenti rispetto alla capienza del fondo, le singole richieste di finanziamento possono essere ridotte, sentita l'Amministrazione interessata, in misura proporzionale, fatte comunque salve le priorita' di cui all'articolo 2, comma 1.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio
1999, n. 144, vedi note all'art. 2.



 
Art. 4.
Modalita' e procedure
1. I soggetti interessati devono inoltrare le richieste di ammissione al finanziamento corredate da un documento contenente l'analisi dei bisogni da soddisfare, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare, l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche, la spesa globale prevista, nonche' l'indicazione dell'eventuale apporto di capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica.
2. Per le opere il cui costo complessivo sia stimato in misura superiore a lire venti miliardi, la richiesta deve essere corredata dallo studio di fattibilita' previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Gli enti a carattere sovraregionale devono inoltrare le richieste tramite l'Amministrazione statale che ne esercita la vigilanza, la quale dovra' esprimere il proprio parere sulla richiesta stessa.
4. I commissari straordinari devono inoltrare la richiesta di ammissione al finanziamento limitatamente all'attivita' di progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, corredate da una dettagliata relazione tecnica relativa anche alla copertura finanziaria dell'intervento da realizzare.
5. Nella richiesta il soggetto richiedente indica le modalita' di erogazione o accreditamento del finanziamento.
6. Le richieste devono pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, che ne dispone l'immediato inoltro alle direzioni generali competenti per materia ovvero alle Amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, per l'acquisizione di un parere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle richieste medesime. La Direzione generale formula, ove necessario, una graduatoria di merito che tiene conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dall'articolo 2, nonche' delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto.
7. Ai fini della formazione della graduatoria la valutazione degli interventi da ammettere a finanziamento e' effettuata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti ripartiti secondo i seguenti parametri:
fino a 15 punti attribuiti sulla base degli atti adottati per la copertura finanziaria dell'opera;
fino a 15 punti per la qualita' dell'analisi dei bisogni da soddisfare;
5 punti attribuiti per i progetti di opere pubbliche di importo stimato superiore a 20 miliardi di lire;
fino a 15 punti per le componenti storico-artistiche e architettoniche dell'intervento previsto, documentate sulla base di vincoli esistenti;
fino a 20 punti per interventi inseriti nell'ambito di piani di recupero, programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile, contratti di quartiere, piani di riqualificazione paesistica e urbana adottati, interventi da realizzare all'interno di aree naturali protette;
fino a 10 punti attribuiti per l'espressa previsione di soluzioni impiantistiche a ridotto consumo energetico;
fino a 20 punti per le componenti socio-economiche dell'intervento previsto.
7-bis. I criteri di precedenza di cui all'articolo 2, comma 3, hanno effetto per le richieste che superano il punteggio di 50 punti.
8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze istruttorie, provvede nei successivi trenta giorni alla quantificazione dei contributi da assegnare ai richiedenti avuto riguardo alle disponibilita' del "Fondo di progettazione per le opere pubbliche" iscritto nel centro di responsabilita' "Affari generali e del personale" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
9. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza dal contributo stesso. I soggetti beneficiari devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - l'avvenuto affidamento.
10. I soggetti beneficiari devono, infine, inviare tempestivamente all'ufficio di cui al comma precedente, una dichiarazione attestante la conclusione e l'idoneita' tecnica della progettazione finanziata, nonche' la liquidazione del progettista, indicando l'esatto ammontare erogato.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e' il seguente:
"Art. 4 (Studi di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
regionali e locali). - 1. Lo studio di fattibilita' per
opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e'
lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione
delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle
amministrazioni costituiscono certificazione di utilita'
degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai
fondi disponibili per la progettazione preliminare e
costituiscono titolo preferenziale ai fini della
valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle
disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo
e' superiore a 100 miliardi di lire devono
obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica
interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da
parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle
stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare
periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto
degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della
progettazione preliminare dei soggetti richiamati
espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110
miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30
miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione
del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. 1 finanziamenti di cui al presente comma
sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE
assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande che
eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati
dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del
direttore generale, non oltre trenta giorni dalla
presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche,
in misura pari a quella richiesta ma non superiore
all'importo della tariffa professionale prevista per la
redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo'
avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti
delle disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del
medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per
le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui
risultati sono valutati positivamente e come tali
certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui
all'art. 1 e giudicati, con provvedimento del presidente
della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti
interinali di cui alla deliberazione del CIPE del
22 dicembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se entro
novanta giorni dalla sua erogazione non e' documentato
l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire
40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante le medesime modalita' e
procedure di cui al comma 6, riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni
del Fondo rotativo per la progettualita' di cui ai commi da
54 a 58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
relative alla elaborazione dei progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalita' e
procedure di cui al comma 6".
Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
vedi note all'art. 1.



 
Art. 5.
Imputazione degli oneri
1. L'onere relativo alla applicazione della spesa disposta con il presente decreto e' imputata all'unita' previsionale di base 2.2.1.5 - capitolo 7181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
Art. 6.
Relazione sull'utilizzazione delle somme assegnate
1. Il Direttore generale degli affari generali e del personale riferisce al Ministro dei lavori pubblici ai fini della relazione che lo stesso deve rendere annualmente ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quinquies, della legge n. 135/1997, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 144/1999, sull'utilizzazione del Fondo con i dati specifici dei progetti e delle spese.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135,
come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n.
144, vedi note alle premesse.



 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto interministeriale sostituisce il decreto ministeriale 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, e sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
2. Le richieste inoltrate ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1998 per le quali non sia intervenuto da parte del Ministro il provvedimento di ripartizione del Fondo previsto dal medesimo decreto, debbono essere ripresentate con le modalita' di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 dicembre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
Nesi Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 74
 
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