| Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |  
| DECRETO 27 dicembre 2000, n. 456 |  
| Regolamento  concernente  l'istituzione  di  un  fondo destinato alle spese  per  l'attivita'  di  progettazione  di cui all'articolo 9 del decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997,  n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. |  
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                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista  la  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;  Visto   l'articolo 9   del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67, convertito  nella  legge  23 maggio  1997,  n.  135,  come modificato dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione;  Visto l'articolo 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135;  Visto l'articolo 14 della citata legge n. 144/1999;  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;  Ritenuta  la  necessita' di disporre da parte delle amministrazioni statali  e  degli  enti  a  carattere  sovraregionale sottoposti alla vigilanza  delle  amministrazioni  statali  di  progetti  preliminari qualitativamente e quantitativamente adeguati ai fini di una puntuale realizzazione  di  opere  pubbliche anche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie;  Considerato  che  e'  indispensabile anticipare risorse finanziarie necessarie  ad  affrontare  la  fase  della progettazione delle opere pubbliche;  Considerata  la  necessita' di individuare criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti;  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre la sostituzione del decreto ministeriale  del 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998,  per  effetto della nuova disciplina del fondo di progettazione introdotta  con  il  sopra  citato articolo 13 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  Udito  il  parere  n.  176/2000  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del 23 ottobre 2000;  Vista  la  nota  n.  46560  del  7 settembre 2000 del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  ufficio legislativo;  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data 25 gennaio 2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;                             A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.              Istituzione di un fondo di progettazione  1.  E'  istituito  presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo destinato  alla  progettazione  e a studi e indagini connessi, per il potenziamento,  adeguamento  e  ammodernamento delle infrastrutture a cura   delle   amministrazioni  statali  e  degli  enti  a  carattere sovraregionale  vigilati  da  Amministrazioni  statali.  Le  relative risorse vengono erogate a fondo perduto.  2.  Il Fondo e' altresi' destinato al finanziamento delle attivita' relative  alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il   completamento   delle   opere   incluse  negli  elenchi  di  cui all'articolo 13  del  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla   legge   23 maggio  1997,  n.  135,  disposte  dai  commissari straordinari.  3. Le risorse finanziarie del Fondo sono costituite dalle:    residue  disponibilita' esistenti presso la contabilita' speciale istituita   per  la  gestione  del  Fondo  di  rotazione  autorizzato dall'articolo 9  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n. 135, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base;    disponibilita' esistenti sull'unita' previsionale di base 2.2.1.5 -  cap. 7181  per  l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni  successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei  lavori  pubblici, a seguito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67, integrate dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;    somme   autorizzate   dall'articolo 13,   comma 2,   della  legge 17 maggio 1999, n. 144. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui'          trascritti.          Nota al titolo:              - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997,          n.  67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Come          modificato  dall'art.  13,  comma  1, della legge 17 maggio          1999, n. 144, e' riportato in note alle premesse.          Note alle premesse:              - La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive          modificazioni  recante:  "Legge quadro in materia di lavori          pubblici"  e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L          alla  Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999, recante          disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.              - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997,          n.  67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come          modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144,          e' il seguente:              "Art.    9 (Accelerazione    della    progettazione   e          istituzione  del Fondo di rotazione presso il Ministero dei          lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento          di  cui  all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e          successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici          avviano  le  attivita' di progettazione anche definitiva ed          esecutiva  anche  in assenza del programma triennale di cui          all'art.  14  della  medesima  legge  n.  109  del  1994, e          successive modificazioni.              2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito          un  Fondo  per  il  finanziamento  a  fondo  perduto  della          progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi          per  il  potenziamento,  adeguamento e ammodernamento delle          infrastrutture,  secondo le modalita' previste dal presente          articolo.  Alla concessione dei contributi possono accedere          amministrazioni  statali ed enti a carattere sovraregionale          vigilati da amministrazioni statali.              2-bis.  Le agevolazioni di cui al presente articolo non          sono  cumulabili  con  agevolazioni a valere su altri fondi          pubblici nazionali o su fondi comunitari.              2-ter.   L'incarico   di   progettazione   deve  essere          affidato,  nel  rispetto  della  disciplina  comunitaria  e          nazionale  di  recepimento,  entro  sei  mesi dalla data di          assegnazione del contributo, a pena di decadenza.              2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  sono  disciplinate le modalita' di accesso e di          esercizio del Fondo di cui al presente articolo.              2-quinquies.  Il  Ministro dei lavori pubblici presenta          annualmente  al Parlamento una relazione sull'utilizzazione          del  Fondo,  con  i  dati  specifici  dei  progetti e delle          spese.".              - Il testo dell'art. 20, comma 3, della legge 23 maggio          1997, n. 135, e' il seguente:              "3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,          con  propri  decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti          per l'attuazione del presente decreto".              - Il  testo dell'art. 14 della legge 17 maggio 1999, n.          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:              "Art.  14.  (Snellimento  delle  procedure  di  cui  al          decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67, ed al decreto-legge          23 giugno   1995,   n.   244). - 1.   Gli  oneri  derivanti          dall'affidamento  disposto  dai commissari straordinari per          le  attivita' relative alla progettazione del completamento          delle  opere  incluse  negli elenchi di cui all'art. 13 del          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con          modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano          sulle  disponibilita'  finanziarie autorizzate dal Fondo di          cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.              2.  All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,          n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:                "4-quater.  Il  commissario straordinario, al fine di          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa          dell'esecuzione  dell'opera commissariata, puo' affidare le          prestazioni    relative   alla   revisione   del   progetto          preliminare,  definitivo  ed esecutivo, o di parti di esso,          nonche'  lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative          connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia          di  cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,          n.  109,  e  successive modificazioni, anche in deroga alle          disposizioni  di  cui  ai commi 4 e successivi dell'art. 17          della  medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo          quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .              3.  All'art.  23,  primo  comma,  numeri 1) e 2), della          legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni,          le  parole:  "100  milioni  di  lire  sono sostituite dalle          seguenti: "200.000 ecu .              4.  All'art.  3,  secondo  comma, numeri 1) e 2), della          legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le          parole:  "fra  i  100  milioni e i 200 milioni di lire sono          sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu .              5.  Il  secondo  comma  dell'art.  19 del decreto-legge          15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla          legge  13 maggio  1965, n. 431, e successive modificazioni,          e'  sostituito  dal  seguente: "Sugli appalti da eseguire a          cura  del  Ministero  dei lavori pubblici ed il cui importo          superi  i  500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio          superiore dei lavori pubblici .              6.  I  limiti  di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati          con  cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica".              - La  legge  3 aprile  1997, n. 94, recante: "Modifiche          alla   legge   5 agosto   1978,   n.   468,   e  successive          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'          generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio. Delega al          Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di          base del bilancio dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.              - Il   decreto   legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,          recante:  "Individuazione delle unita' previsionali di base          del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello          Stato"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del          22 agosto 1997, supplemento ordinario.              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto          1988, n. 400, e' il seguente:              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".              - Il   testo   dell'art.  17,  comma  25,  della  legge          15 maggio  1997, n. 127. (Misure urgenti per lo snellimento          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di          decisione e di controllo), e' il seguente:                "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in          via obbligatoria:                  a) per   l'emanazione   degli  atti  normativi  del          Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della          legge  23 agosto  1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di          testi unici;                  b) per  la  decisione  dei  ricorsi straordinari al          Presidente della Repubblica;                  c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi          e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".          Note all'art. 1:              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo          1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,          e' il seguente:              "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi          sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono individuate le          opere  e  i  lavori,  ai quali lo Stato contribuisce, anche          indirettamente  o  con  apporto  di capitale, in tutto o in          parte  o  cofinanziati  con risorse dell'Unione europea, di          rilevante   interesse   nazionale   per   le   implicazioni          occupazionali   ed   i   connessi  riflessi  sociali,  gia'          appaltati  o  affidati in concessione o comunque ricompresi          in  una  convenzione quadro oggetto di precedente gara e la          cui  esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia          iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data          di  entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.          In  prima  applicazione,  il  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei  Ministri  e'  adottato  entro trenta giorni          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.              3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle          opere  di  cui  al  comma l, ove non ancora intervenuta, e'          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma          2, il commissario straordinario di cui al comma 1, provvede          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza          regionale,  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la          tempestiva   esecuzione  sono  comunicati  dal  commissario          straordinario   al  presidente  della  regione  che,  entro          quindici   giorni   dalla   ricezione,   puo'  disporne  la          sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale          termine  e  in  assenza di sospensione, i provvedimenti del          commissario sono esecutivi.              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi          generali dell'ordinamento.              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su          proposta  del  Ministro  competente,  di  concetto  con  il          Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2          e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          1997, n. 30.              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del          servizio  tecnico  di  cui all'art. 5, comma 3, della legge          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.              7.  Al  relativo onere, valutato in lire l miliardo per          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando          quanto  a  lire  l  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei          Ministri.              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al          predetto comma 1".              - Per  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo          1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135,          come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n.          144, vedi note alle premesse.              - Il   testo   dell'art.   2,   comma  4,  della  legge          23 dicembre  1998,  n.  449,  recante: (Disposizioni per la          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,          legge finanziaria 1999), e' il seguente:                "4.  Ai  termini  dell'art.  11, comma 3, lettera f),          della   legge   5 agosto  1978,  n.  468,  come  sostituito          dall'art.  5  della  legge  23 agosto  1988,  n.  362,  gli          stanziamenti  di  spesa per il rifinanziamento di norme che          prevedono  interventi di sostegno all'economia classificati          fra  le  spese  in  conto capitale restano determinati, per          l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio          di cui alla tabella D allegata alla presente legge".              - Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 17 maggio          1999, n. 144, e' il seguente:              "2.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a          lire  50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per          l'anno   2001,   si   provvede   mediante  riduzione  dello          stanziamento   scritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  parzialmente          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei          lavori pubblici".
                           |  
|   |                                 Art. 2.            Finalita' del Fondo e criteri di valutazione  1.   Le   disponibilita'  del  Fondo  di  cui  all'articolo 1  sono utilizzate   prioritariamente   per   soddisfare   le  richieste  dei commissari  straordinari,  come previsto dall'articolo 14 della legge 17 maggio  1999,  n.  144. Sempre in via prioritaria possono altresi' essere finanziati progetti di:    a) interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario;    b) opere  infrastrutturali  individuate  sul territorio nazionale nelle zone colpite da calamita' naturali e/o dissesto idrogeologico;    c) opere  infrastrutturali  di completamento delle previsioni dei piani regolatori portuali;    d) opere nel settore della sicurezza anche penitenziaria;    e) opere  relative  ad  organismi internazionali ovvero ad organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale;    f) opere  previste  nei programmi triennali delle Amministrazioni aggiudicatrici,  di  cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, da  inserire  nel piano annuale, quando non sia possibile affidare la progettazione ai competenti uffici della Amministrazione.  2.  Una  quota  pari  al  10%  delle  disponibilita'  del  Fondo e' riservata   a   proposte   relative   all'indizione  di  concorsi  di progettazione  come  disciplinati dai commi da 1 a 5 dell'articolo 59 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 per interventi di   rilevante   interesse  sociale,  urbanistico,  architettonico  o ambientale,  promossi  da  Amministrazioni statali anche d'intesa con enti    locali,   ovvero   da   enti   sovraregionali   vigilati   da Amministrazioni statali.  3.  Nell'ambito  delle  priorita' indicate al precedente comma 1 le richieste sono valutate secondo i seguenti criteri di precedenza:    a) progetti  che prevedono la partecipazione di capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;    b) progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente;    c) progetti  di  completamenti di interventi gia' realizzati o in corso di esecuzione;    d) progetti relativi a lavori di manutenzione. 
                                         Note all'art. 2:              - Il testo dell'art. 14, della legge 17 maggio 1999, n.          144, e' il seguente:              "Art.   14  (Snellimento  delle  procedure  di  cui  al          decreto-legge  25 marzo  1997,  n  67,  ed al decreto-legge          23 giugno   1995,   n.  244).  -  1.  Gli  oneri  derivanti          dall'affidamento  disposto  dai commissari straordinari per          le  attivita' relative alla progettazione del completamento          delle  opere  incluse  negli elenchi di cui all'art. 13 del          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con          modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano          sulle  disponibilita'  finanziarie autorizzate dal Fondo di          cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.              2.  All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,          n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:                "4-quater.  Il  commissario straordinario, al fine di          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa          dell'esecuzione  dell'opera commissariata, puo' affidare le          prestazioni    relative   alla   revisione   del   progetto          preliminare,  definitivo  ed esecutivo, o di parti di esso,          nonche'  lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative          connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia          di  cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,          n.  109,  e  successive modificazioni, anche in deroga alle          disposizioni  di  cui  ai  commi 4 e successivi dell'art 17          della  medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo          quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .              3.  All'art.  23,  primo  comma,  numeri 1) e 2), della          legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni,          le  parole:  "100  milioni  di  lire  sono sostituite dalle          seguenti: "200.000 ecu ;              4.  All'art.  3,  secondo  comma, numeri 1) e 2), della          legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le          parole:  "fra  i  100  milioni e i 200 milioni di lire sono          sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu .              5.  Il  secondo  comma  dell'art.  19 del decreto-legge          15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla          legge  13 maggio  1965, n. 431, e successive modificazioni,          e'  sostituito  dal  seguente: "Sugli appalti da eseguire a          cura  del  Ministero  dei lavori pubblici ed il cui importo          superi  i  500.000 ecu e' richiesto il parere del Consiglio          superiore dei lavori pubblici .              6.  I  limiti  di  cui  ai  commi  3, 4 e seguenti sono          aggiornati  con  cadenza  triennale dal Ministro dei lavori          pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica".              Il  testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n.          109,  recante legge quadro in materia di lavori pubblici e'          il seguente:              "Art.  14  (Programmazione  dei  lavori pubblici). - 1.          L'attivita'   di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  alla          presente  legge  si  svolge  sulla  base  di  un  programma          triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di          cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a), predispongono ed          approvano,  nel  rispetto dei documenti programmatori, gia'          previsti   dalla   normativa  vigente,  e  della  normativa          urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare          nell'anno stesso.              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e          quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al          comma  1  predispongono  nell'esercizio delle loro autonome          competenze  e,  quando esplicitamente previsto, di concerto          con  altri  soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti          come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali          al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,  indicano  le          caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali   ed          economico-finanziarie  degli stessi. Lo schema di programma          triennale   e   i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono  resi          pubblici,   prima   della   loro   approvazione,   mediante          affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma          2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.              3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine di          priorita'  tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore          ordine  di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni          categoria    sono   comunque   prioritari   i   lavori   di          manutenzione,  di  recupero  del  patrimonio  esistente, di          completamento   dei   lavori  gia'  iniziati,  nonche'  gli          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di          finanziamento con capitale privato maggioritario.              4.  Nel  programma  triennale  sono altresi' indicati i          beni  immobili  pubblici  che,  al  fine di quanto previsto          all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta          alienazione  anche  del  solo diritto di superficie, previo          esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono classificati e          valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale          e ipotecaria.              5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai          lavori  previsti  dal programma triennale devono rispettare          le  priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi          imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le          modifiche  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge          o   regolamentari   ovvero  da  altri  atti  amministrativi          adottati a livello statale o regionale.              6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui          al  comma  1  e' subordinata alla previa approvazione della          progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'art. 16,          salvo  che  per  i  lavori  di manutenzione, per i quali e'          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata          dalla stima sommaria dei costi.              7.  Un  lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere          inserito  nell'elenco  annuale, limitatamente ad uno o piu'          lotti,  purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata          elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state          quantificate  le complessive risorse finanziarie necessarie          per  la  realizzazione  dell'intero  lavoro.  In  ogni caso          l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso          addetto  un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',          fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.              8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori          pubblici.  Per  motivate  ragioni  di pubblico interesse si          applicano  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto e quinto          comma,  della  legge  3 gennaio  1978,  n.1,  e  successive          modificazioni,   e  dell'art.  27,  comma  5,  della  legge          8 giugno 1990, n. 142.              9.  L'elenco  annuale predisposto dalle amministrazioni          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o          bilanci,  nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3 del          decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.  310, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre  1990,  n. 403, e          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali territoriali si          applicano  le disposizioni previste dal decreto legislativo          25 febbraio  1995,  n.  77,  e  successive modificazioni ed          integrazioni.              10.  I  lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte          di pubbliche amministrazioni.              11.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono tenuti ad          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con          decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli          elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici          che  ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti          dal  Ministero  della  difesa.  I programmi triennali e gli          aggiornamenti   annuali,   fatta   eccezione   per   quelli          predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali e loro          associazioni  e  consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,          per  la  verifica della loro compatibilita' con i documenti          programmatori vigenti.              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 5 e 10 si          applicano  a  far  data  dal  primo  esercizio  finanziario          successivo  alla  pubblicazione del decreto di cui al comma          11,  ovvero  dal secondo qualora il decreto sia emanato nel          secondo semestre dell'anno.              13.  L'approvazione del progetto definitivo da parte di          una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione          di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  dei          lavori".              -  Il  testo  dell'art.  59  del decreto del Presidente          della   Repubblica   21 dicembre  1999,  n.  554,  recante:          "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di          lavori  pubblici  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive          modficazioni" e' il seguente:              "Art.    59   (Modalita'   di   espletamento).   -   1.          L'espletamento  del  concorso di progettazione e' preceduto          da  pubblicita'  secondo quanto previsto all'art. 80, comma          2,  qualora  l'importo  complessivo  dei premi o del valore          stimato  dei servizi cui e' preordinato il concorso e' pari          o  superiore  al  controvalore  in  euro  di 200.000 DSP, e          all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il          valore  e' fissato nel controvalore in euro di 130.000 DSP.          Il  termine di presentazione delle proposte progettuali non          puo' essere inferiore a novanta giorni.              2.  Il  concorso  e'  di norma aggiudicato con pubblico          incanto,  ovvero con licitazione privata qualora sussistano          particolari ragioni.              3.   Nel   concorso  di  progettazione  sono  richiesti          esclusivamente    progetti   o   piani   con   livello   di          approfondimento  pari  a quello di un progetto preliminare,          salvo  quanto  disposto  al comma 6. Qualora il concorso di          progettazione  riguardi un intervento da realizzarsi con il          sistema  della  concessione di lavori pubblici, la proposta          ideativa   contiene   anche  la  redazione  di  uno  studio          economico-finanziario per la sua costruzione e gestione.              4.  L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e'          determinato  in  misura  non  superiore  al  60  per  cento          dell'importo   presunto   dei   servizi  necessari  per  la          redazione  del  progetto  preliminare  calcolato sulla base          delle  vigenti  tariffe  professionali. Una ulteriore somma          compresa  fra  il  40 ed il 70 per cento e' stanziata per i          concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese          per la redazione del progetto preliminare.              5.  Con  il pagamento del premio le stazioni appaltanti          acquistano   la   proprieta'  del  progetto  vincitore.  Al          vincitore  del  concorso,  se  in  possesso  dei  requisiti          richiesti  nel  bando, possono essere affidati a trattativa          privata   i   successivi  livelli  di  progettazione.  Tale          possibilita'  ed  il  relativo  corrispettivo devono essere          stabiliti nel bando.              6.  In  caso  di  intervento di particolare rilevanza e          complessita'  puo' procedersi ad esperimento di un concorso          articolato  in  due  gradi,  di  cui  il secondo, che ha ad          oggetto  la  presentazione  del  progetto  preliminare,  si          svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione          di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e          selezionate  senza  formazione di graduatorie di merito ne'          assegnazione  di premi. Al vincitore finale, se in possesso          dei  requisiti  richiesti dal bando, e' affidato l'incarico          della   progettazione   definitiva   ed   esecutiva.   Tale          possibilita'  ed  il  relativo  corrispettivo devono essere          stabiliti  nel  bando.  Per  i  premi e i rimborsi spese si          applica  quanto  previsto  ai  commi  4  e  5.  1  tempi di          presentazione delle proposte non possono essere inferiori a          novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per          il secondo grado.              7.    Le    stazioni   appaltanti,   dandone   adeguata          motivazione, possono altresi' procedere, all'esperimento di          un  concorso  in  due  gradi, il primo avente ad oggetto la          presentazione  di  un  progetto  preliminare,  e il secondo          avente   ad   oggetto   la  presentazione  di  un  progetto          definitivo.  Restano  ferme le altre disposizioni del comma          6".
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|   |                                 Art. 3.                           Limiti di spesa  1.  Sono  finanziabili  le spese di cui all'articolo 2 del presente decreto relative a interventi di cui alle ipotesi sub b), c) e d), il cui  costo  di  realizzazione  non sia inferiore a cinque miliardi di lire.  2.   Ad   eccezione   delle   richieste   avanzate  dai  Commissari straordinari  di  cui  all'articolo 14  della  legge n. 144/1999, che vengono  soddisfatte  per  intero, nel caso in cui le altre richieste risultino  nel  loro  complesso  eccedenti rispetto alla capienza del fondo,  le singole richieste di finanziamento possono essere ridotte, sentita l'Amministrazione interessata, in misura proporzionale, fatte comunque salve le priorita' di cui all'articolo 2, comma 1. 
                                         Nota all'art. 3:              -  Per  il  testo  dell'art.  14, della legge 17 maggio          1999, n. 144, vedi note all'art. 2.
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|   |                                 Art. 4.                        Modalita' e procedure  1.   I  soggetti  interessati  devono  inoltrare  le  richieste  di ammissione  al  finanziamento  corredate  da  un documento contenente l'analisi  dei  bisogni da soddisfare, le caratteristiche funzionali, tecniche,  gestionali  ed  economico-finanziarie  degli interventi da realizzare,  l'analisi  dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue   eventuali   componenti   storico-artistiche,   architettoniche, paesaggistiche  e  nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche,   amministrative   e  tecniche,  la  spesa  globale prevista,  nonche'  l'indicazione  dell'eventuale apporto di capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica.  2.  Per  le  opere  il  cui costo complessivo sia stimato in misura superiore  a  lire venti miliardi, la richiesta deve essere corredata dallo  studio  di  fattibilita'  previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.  3.   Gli  enti  a  carattere  sovraregionale  devono  inoltrare  le richieste  tramite  l'Amministrazione  statale  che  ne  esercita  la vigilanza,   la  quale  dovra'  esprimere  il  proprio  parere  sulla richiesta stessa.  4.  I  commissari  straordinari  devono  inoltrare  la richiesta di ammissione    al   finanziamento   limitatamente   all'attivita'   di progettazione  del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui   all'articolo 13   del   decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67, convertito  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, corredate da una dettagliata   relazione   tecnica   relativa   anche  alla  copertura finanziaria dell'intervento da realizzare.  5.  Nella  richiesta il soggetto richiedente indica le modalita' di erogazione o accreditamento del finanziamento.  6.  Le  richieste  devono  pervenire,  entro il 31 marzo di ciascun anno,  al  Ministero  dei  lavori pubblici - Direzione generale degli affari  generali e del personale - Divisione I - via Nomentana n. 2 - 00161  Roma,  che  ne  dispone  l'immediato  inoltro  alle  direzioni generali competenti per materia ovvero alle Amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, per l'acquisizione di un parere nel termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di ricezione delle richieste medesime.   La   Direzione  generale  formula,  ove  necessario,  una graduatoria  di  merito che tiene conto delle priorita' e dei criteri stabiliti  dall'articolo  2,  nonche'  delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto.  7.  Ai fini della formazione della graduatoria la valutazione degli interventi   da   ammettere   a   finanziamento   e'  effettuata  con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti ripartiti secondo i seguenti parametri:    fino  a 15 punti attribuiti sulla base degli atti adottati per la copertura finanziaria dell'opera;    fino  a  15  punti  per  la  qualita' dell'analisi dei bisogni da soddisfare;    5  punti  attribuiti per i progetti di opere pubbliche di importo stimato superiore a 20 miliardi di lire;    fino   a   15   punti  per  le  componenti  storico-artistiche  e architettoniche  dell'intervento  previsto, documentate sulla base di vincoli esistenti;    fino  a  20 punti per interventi inseriti nell'ambito di piani di recupero,   programmi   di   riqualificazione   urbana   e   sviluppo sostenibile,   contratti  di  quartiere,  piani  di  riqualificazione paesistica e urbana adottati, interventi da realizzare all'interno di aree naturali protette;    fino a 10 punti attribuiti per l'espressa previsione di soluzioni impiantistiche a ridotto consumo energetico;    fino    a   20   punti   per   le   componenti   socio-economiche dell'intervento previsto.  7-bis.  I  criteri  di  precedenza  di cui all'articolo 2, comma 3, hanno effetto per le richieste che superano il punteggio di 50 punti.  8.  Il  Ministro  dei  lavori pubblici, sulla base delle risultanze istruttorie,    provvede    nei   successivi   trenta   giorni   alla quantificazione  dei  contributi  da  assegnare  ai richiedenti avuto riguardo alle disponibilita' del "Fondo di progettazione per le opere pubbliche"  iscritto nel centro di responsabilita' "Affari generali e del  personale"  dello  stato  di previsione del Ministero dei lavori pubblici.  9.  L'incarico  di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della  disciplina  comunitaria  e nazionale di recepimento, entro sei mesi  dalla  data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza dal  contributo  stesso.  I soggetti beneficiari devono comunicare al Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Direzione  generale degli affari generali e del personale - Divisione I - l'avvenuto affidamento.  10.  I soggetti beneficiari devono, infine, inviare tempestivamente all'ufficio  di cui al comma precedente, una dichiarazione attestante la  conclusione e l'idoneita' tecnica della progettazione finanziata, nonche' la liquidazione del progettista, indicando l'esatto ammontare erogato. 
                                         Note all'art. 4:              -  Il  testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n.          144, e' il seguente:              "Art.  4  (Studi  di fattibilita' delle amministrazioni          pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni          regionali  e  locali).  -  1. Lo studio di fattibilita' per          opere  di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e'          lo  strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione          delle    decisioni   di   investimento   da   parte   delle          amministrazioni pubbliche.              2.   Gli   studi   di   fattibilita'   approvati  dalle          amministrazioni  costituiscono  certificazione  di utilita'          degli  investimenti  ai  fini dell'accesso preferenziale ai          fondi   disponibili  per  la  progettazione  preliminare  e          costituiscono    titolo   preferenziale   ai   fini   della          valutazione  dei  finanziamenti  delle  opere  in base alle          disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.              3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo          e'    superiore    a    100   miliardi   di   lire   devono          obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica          interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da          parte  di  enti  ed  amministrazioni  pubblici esterni alle          stesse.              4.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare          periodicamente  i  limiti  di cui al comma 3, tenendo conto          degli indici ISTAT.              5.   Per   il   finanziamento  a  fondo  perduto  della          progettazione    preliminare    dei   soggetti   richiamati          espressamente   dall'art.   1,   comma   54,   della  legge          28 dicembre  1995,  n. 549, come modificato dall'art. 8 del          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, e'          assegnata  alla  Cassa  depositi e prestiti la somma di 110          miliardi  di  lire  per  il  triennio  1999-2001, di cui 30          miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi          per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione          del  fondo  si  provvede  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3,          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive          modificazioni.  1  finanziamenti  di  cui al presente comma          sono  riservati  per  il  50  per cento alle regioni di cui          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del          Consiglio,  del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.          La  ripartizione  delle  risorse  e'  effettuata  dal  CIPE          assegnando   il  70  per  cento  alle  diverse  regioni  in          percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione          ai  fondi  comunitari  e  il  residuo  30 per cento secondo          l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle domande che          eccedano la quota attribuita alla regione.              6.  I  finanziamenti  previsti dal comma 5 sono erogati          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti, con determinazione del          direttore   generale,   non   oltre   trenta  giorni  dalla          presentazione  delle  domande, secondo l'ordine cronologico          di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche,          in   misura  pari  a  quella  richiesta  ma  non  superiore          all'importo  della  tariffa  professionale  prevista per la          redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo'          avere  un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti          delle  disponibilita'  dei  fondi  assegnati  ai  sensi del          medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per          le  quali  sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui          risultati   sono   valutati   positivamente   e  come  tali          certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui          all'art.  1  e  giudicati, con provvedimento del presidente          della  regione,  compatibili con le previsioni dei rapporti          interinali   di   cui   alla  deliberazione  del  CIPE  del          22 dicembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302          del  29 dicembre  1998. L'assegnazione e' revocata se entro          novanta  giorni  dalla  sua  erogazione  non e' documentato          l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente          articolo,  pari  a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire          40  miliardi  per  l'anno  2000  ed  a lire 40 miliardi per          l'anno  2001,  si provvede mediante le medesime modalita' e          procedure  di  cui al comma 6, riduzione dello stanziamento          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto          capitale  "Fondo  speciale  dello  stato  di previsione del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica   per   l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.              8.  La  Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni          del Fondo rotativo per la progettualita' di cui ai commi da          54  a  58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          relative   alla   elaborazione  dei  progetti  preliminari,          definitivi  ed  esecutivi,  adotta  le medesime modalita' e          procedure di cui al comma 6".              Per  il  testo  dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo          1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,          vedi note all'art. 1.
                           |  
|   |                                 Art. 5.                       Imputazione degli oneri  1.  L'onere  relativo alla applicazione della spesa disposta con il presente  decreto e' imputata all'unita' previsionale di base 2.2.1.5 -  capitolo  7181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.  |  
|   |                                 Art. 6.         Relazione sull'utilizzazione delle somme assegnate  1.  Il  Direttore  generale  degli  affari generali e del personale riferisce al Ministro dei lavori pubblici ai fini della relazione che lo  stesso  deve  rendere annualmente ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quinquies,    della    legge    n.    135/1997,   come   modificato dall'articolo 13  della  legge  n.  144/1999,  sull'utilizzazione del Fondo con i dati specifici dei progetti e delle spese. 
                                         Nota all'art. 6:              -  Per  il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo          1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135,          come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n.          144, vedi note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 7.                         Disposizioni finali  1.  Il  presente  decreto  interministeriale sostituisce il decreto ministeriale  20 maggio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 1998, e sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.  2.  Le  richieste  inoltrate  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 20 maggio 1998 per le quali non sia intervenuto da parte del Ministro il  provvedimento  di  ripartizione  del  Fondo previsto dal medesimo decreto,   debbono  essere  ripresentate  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 4.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Roma, 27 dicembre 2000
                                      Il Ministro dei lavori pubblici                                                  Nesi Il Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica                Visco Visto, Il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001  Ufficio  di  controllo  atti  sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 74  |  
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