Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 223 |
Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dal 1998/1999 al 2000/2001; Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni; Visto l'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, che attribuisce alle regioni la competenza relativa al riconoscimento dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Norme sanzionatorie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei casi piu' gravi si applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, ai fini dell'aiuto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della dichiarazione o documentazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila. 4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000. 5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni. 7. Le regioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull' emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999": "Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche' adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunita', la piena applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari". - Il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e' pubblicato in GUCE n. L 210 del 28 luglio 1998. - Il regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e' pubblicato in GUCE n. 172 del 30 settembre 1966. - Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 e' pubblicato in GUCE n. L 293 del 31 ottobre 1998. - La decisione n. 227/2000/CE del 7 marzo 2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia - notificata con il numero C(2000) 599 - e' pubblicata in GUCE n. L 071 del 18 marzo 2000. - Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, reca: "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola". - La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo". - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, recante: "Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva": "Art. 6 (Riconoscimento di frantoi oleari). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20-quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le regioni e le province autonome comunicano con tempestivita' al competente organismo pagatore ed all'Agecontrol nonche' con elenco trimestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso. 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima. 4. Restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Gli articoli 7, 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, cosi' recitano: "Art. 7. - A decorrere dalla campagna 1998/1999, ai fini del riconoscimento dei frantoi: a) le informazioni di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in particolare: la capacita' di magazzinaggio degli oli; la capacita' effettiva di triturazione per giornata lavorativa di otto ore; una descrizione dell'attrezzatura tecnica installata o funzionante nel frantoio, con l'indicazione, per ciascuna unita', del tipo, della marca, del modello e della capacita' oraria; b) per quanto riguarda i mezzi di controllo per i frantoi che nella precedente campagna hanno prodotto oltre 20 tonnellate di olio, gli impianti sono dotati di un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso, nonche' di un contatore elettrico distinto per gli impianti di triturazione. Tuttavia, per i frantoi la cui capacita', ai sensi della lettera a), secondo trattino, e' superiore a due tonnellate d'olio per giornata lavorativa di otto ore, le disposizioni di cui alla lettera si applicano a partire dalla campagna 1999/2000. Per gli altri frantoi le stesse disposizioni si applicano a decorrere dalla campagna 2000/2001. Il frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori, non appena l'informazione pertinente e' disponibile, la dichiarazione di cui all'art. 12, paragrafo 1, e rispettare le condizioni di controllo stabilite dallo Stato membro. Fatte salve le sanzioni nazionali eventualmente applicabili, l'art. 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 si applica, tenuto conto dei rischi inerenti alle quantita' ammissibili all'aiuto, al rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e agli articoli 8 e 9". "Art. 8. - Nel quadro del regime di controllo di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli Stati membri dispongono: a) la verifica, segnatamente in base ad analisi di campioni, che gli oli considerati rispettino le caratteristiche definite nell'allegato, punto 1, del regolamento n. 136/66/CEE e che non vi sia contaminazione da parte di sostanze indesiderabili, in particolare i solventi; b) partire dalla campagna 1998/1999: la tenuta di una contabilita' di magazzino, connessa alla contabilita' finanziaria, comprendente almeno le informazioni specificate all'art. 9, paragrafo 1, ed eventualmente i riferimenti alle analisi effettuate; l'invio all'organismo competente, e se del caso all'agenzia di controllo, dell'estratto mensile di tali informazioni prima del 10 del mese successivo a quello considerato; tuttavia, per i frantoi che nella campagna precedente hanno prodotto meno di 20 tonnellate di olio, in questo estratto mensile figurano soltanto le informazioni quantitative specificate all'art. 9, lettere b), c), d) ed f); la verifica del metodo di evacuazione delle acque di rifiuto; c) a partire dalla campagna 1999/2000, l'obbligo per le quantita' di olio consegnate: in caso di vendita inferiore a 50 litri o in assenza di vendita, di essere fornite contro ricevuta recante almeno la quantita' in causa, gli estremi e la firma del destinatario, oppure di essere vendute in imballaggi immediati riutilizzabili di non oltre 200 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere e recanti un numero d'ordine, il numero di riconoscimento del frantoio, nonche' l'anno della campagna, oppure di essere vendute con fattura e registrazione bancaria del pagamento". "Art. 9. - 1. La contabilita' di magazzino di cui all'art. 8, lettera b), comprende le seguenti registrazioni giornaliere: a) le quantita' di olive entrate, partita per partita, specificando il produttore o il proprietario di ogni partita; b) le quantita' di olive triturate; c) le quantita' di olio ottenute; d) le quantita' di olio acquistato o acquisito a decorrere dal 1o dicembre 1998, specificando il cessionario; le quantita' relative al mese di novembre 1998 sono menzionate globalmente; e) le quantita' di sansa ottenute, determinate in maniera forfettaria; f) le quantita' di olio uscite dal frantoio, partita per partita, specificando il destinatario e precisando se si tratta di un produttore che ha consegnato olive di cui all'art. 8, lettera c), primo trattino; g) le quantita' di sansa uscite dal frantoio: suddivise per partita, con indicazione del destinatario, in caso di vendita a uno stabilimento di estrazione; determinate in maniera forfettaria, con indicazione del destinatario, negli altri casi; pesate, partita per partita, qualora il frantoio disponga di una pesa. 2. Su richiesta delle autorita' preposte al controllo della contabilita' di magazzino il frantoio presenta: a) a partire dal 1o luglio e a decorrere dalla campagna 1998/1999, la ripartizione della quantita' di olio d'oliva prodotto dall'inizio della campagna per partita di olive entrate nel frantoio e per produttore; b) a decorrere dalla campagna 1999/2000 o dalla campagna 2000/2001, a seconda dei casi di cui all'art. 7, secondo comma, le registrazioni automatiche delle pesate delle partite di olive entrate; c) a decorrere dalla campagna 1999/2000, un registro delle quantita' consegnate, suddivise secondo i tre trattini di cui all'art. 8, lettera c), con indicazione degli estremi del destinatario dell'olio; d) in caso di vendita dell'olio e/o della sansa ottenuti, la fattura di vendita di ciascuna partita e, a decorrere dalla campagna 1999/2000, gli estratti bancari relativi al pagamento dell'olio. 3. La determinazione forfettaria della quantita' di sansa di cui al paragrafo 1 puo' essere effettuata applicando alla quantita' di olive triturate un coefficiente che figura tra le specifiche tecniche del frantoio o, in mancanza, i seguenti coefficienti indicativi: 0,35 per i frantoi a ciclo produzione tradizionale; 0,45 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a tre fasi; 0,70 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a due fasi". - Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e' pubblicato in GUCE n. L. 208 del 3 agosto 1984. - L'art. 6 della citata decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, cosi' recita: "Art. 6. - 1. L'impresa riconosciuta rilascia al produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, entro il mese successivo alla consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno 2001, un attestato di consegna in cui e' indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa. Tale attestato e' corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate. 2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo: a) entro il 10 di ogni mese: i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, nel corso del mese precedente; i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente; la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte alla fine del mese precedente; b) anteriormente al 1o luglio 2001, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'art. 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'art. 2, paragrafo 2, e i quantitativi per i quali e' stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1; c) anteriormente al 1o giugno 2002, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'art. 2, paragrafo 2, e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti". - Il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e' pubblicato in GUCE n. L 172 del 30 settembre 1966. - L'art. 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE citato, come sostituito dall'art. 1, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 cosi' recita: "4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 38, ogni Stato membro puo' destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione di olio d'oliva. In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 e' quello di cui al paragrafo 3 diminuito di una quantita' corrispondente agli aiuti accordati alle olive da tavola". - Per i riferimenti del regolamento n. 1638/98 del 20 luglio 1998, si vada nelle note alle premesse. L'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, cosi' recita: "Art. 10. - 1. A fini di controllo, il produttore di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera f), essendo stato destinatario di oltre 200 litri di olio, conserva fino al termine della campagna di commercializzazione successiva a quella considerata una registrazione della destinazione dell'olio prodotto con le proprie olive, oppure eventualmente una fattura di vendita o un'altra prova. Il suddetto produttore presenta inoltre all'organismo competente dello Stato membro o, secondo del caso, all'organizzazione di produttori alla quale aderisce, a partire dalla campagna 1999/2000 e anteriormente al 1o dicembre, una dichiarazione delle quantita' secondo le principali destinazioni dell'olio acquisito nella precedente campagna e la situazione delle scorte al 1o novembre precedente. Le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'agenzia di controllo, anteriormente al 1o gennaio, le informazioni di cui al secondo comma. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione anteriormente al 15 gennaio. 2. I principali destinatari dell'olio di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera f), diversi dai destinatari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conservano a
disposizione delle autorita' di controllo la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva presa in consegna dell'olio. Lo Stato membro definisce i principali destinatari e la documentazione di cui sopra". - Il paragrafo 3 dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 cosi' recita: "3. Inoltre, almeno nel 10% dei casi di controllo approfondito, lo Stato membro effettua controlli presso i fornitori di beni e di servizi o presso i destinatari dell'olio o della sansa di cui, rispettivamente, all'art. 10 o all'art. 9, paragrafo 1, lettera g). Qualora il destinatario dell'olio o della sansa rifiuti di sottoporsi al controllo o qualora l'organismo competente disponga di elementi dai quali si desume che l'olio o la sansa di cui trattasi non sono stati presi in consegna: nel caso di cui all'art. 10, paragrafo 1, egli deve versare allo Stato membro un importo pari al doppio di quello dell'aiuto per le quantita' di cui trattasi; nel caso di cui all'art. 10, paragrafo 2, lo Stato membro applica una sanzione proporzionata alle quantita' di cui trattasi. L'importo riscosso dallo Stato membro viene detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia dai servizi o organismi pagatori dello Stato membro". - Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e' pubblicato in GUCE n. L 208 del 3 agosto 1984. - Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva e' pubblicato in GUCE n. L. 208 del 3 agosto 1984. - Per il titolo del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, vedi nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Abrogazione 1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e' abrogato.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460: "Art. 5. - 1-bis. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, e' riaperto ed e' fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni". 2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 e' abrogato. 3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonche' per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3-bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni. 3-ter. (Omissis). 3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione piu' grave, aumentata sino al triplo".
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| Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro della giustizia Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 3: - L'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, cosi' recita: "Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni: a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento; b) e' escluso il pagamento in misura ridotta; c) l'ordinanza-ingiuzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato; d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c)".
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