Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 223
Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dal 1998/1999 al 2000/2001;
Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia;
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460;
Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, che attribuisce alle regioni la competenza relativa al riconoscimento dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Norme sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei casi piu' gravi si applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000, ai fini dell'aiuto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della dichiarazione o documentazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000.
5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni.
7. Le regioni, nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, recante: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999":
"Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare
o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla
data del 31 luglio 1999 per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle
competenti commissioni parlamentari che devono essere
espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad
emanare disposizioni per il riordino del sistema
sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in
danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai
principi e alle indicazioni contenute nella convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995,
nonche' adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione,
per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del
Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari della Comunita', la piena
applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle sanzioni
amministrative previste dai regolamenti comunitari".
- Il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio
20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE
relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi, e' pubblicato in GUCE n. L
210 del 28 luglio 1998.
- Il regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
e' pubblicato in GUCE n. 172 del 30 settembre 1966.
- Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del
30 ottobre 1998 recante modalita' di applicazione del
regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le
campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001
e' pubblicato in GUCE n. L 293 del 31 ottobre 1998.
- La decisione n. 227/2000/CE del 7 marzo 2000,
concernente la concessione di un aiuto alla produzione di
olive da tavola in Italia - notificata con il numero
C(2000) 599 - e' pubblicata in GUCE n. L 071 del 18 marzo
2000.
- Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987,
n. 460, reca: "Nuove norme in materia di produzione e
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche'
sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in
materia agricola".
- La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di
aiuti comunitari nel settore agricolo".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno
2000, n. 217, recante: "Regolamento recante disposizioni
applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione
di olive da tavola e di olio di oliva":
"Art. 6 (Riconoscimento di frantoi oleari). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed
i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari
previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di
olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20-quater, paragrafo
1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del
22 settembre 1966 e successive modificazioni ed
integrazioni ed all'art. 13 del regolamento (CEE) n.
2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni e le province autonome comunicano con
tempestivita' al competente organismo pagatore ed
all'Agecontrol nonche' con elenco trimestrale al Ministero
delle politiche agricole e forestali gli estremi dei
provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di
ritiro del riconoscimento stesso.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione
e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i
compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti
ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.
4. Restano in capo al Ministero delle politiche
agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto".
- Gli articoli 7, 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.
2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, cosi'
recitano:
"Art. 7. - A decorrere dalla campagna 1998/1999, ai
fini del riconoscimento dei frantoi:
a) le informazioni di cui all'art. 13, paragrafo 1,
lettera a) del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in
particolare:
la capacita' di magazzinaggio degli oli;
la capacita' effettiva di triturazione per giornata
lavorativa di otto ore;
una descrizione dell'attrezzatura tecnica
installata o funzionante nel frantoio, con l'indicazione,
per ciascuna unita', del tipo, della marca, del modello e
della capacita' oraria;
b) per quanto riguarda i mezzi di controllo per i
frantoi che nella precedente campagna hanno prodotto oltre
20 tonnellate di olio, gli impianti sono dotati di un
sistema automatico di pesatura delle olive e di
registrazione del peso, nonche' di un contatore elettrico
distinto per gli impianti di triturazione.
Tuttavia, per i frantoi la cui capacita', ai sensi
della lettera a), secondo trattino, e' superiore a due
tonnellate d'olio per giornata lavorativa di otto ore, le
disposizioni di cui alla lettera si applicano a partire
dalla campagna 1999/2000. Per gli altri frantoi le stesse
disposizioni si applicano a decorrere dalla campagna
2000/2001.
Il frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori,
non appena l'informazione pertinente e' disponibile, la
dichiarazione di cui all'art. 12, paragrafo 1, e rispettare
le condizioni di controllo stabilite dallo Stato membro.
Fatte salve le sanzioni nazionali eventualmente
applicabili, l'art. 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE)
n. 2261/84 si applica, tenuto conto dei rischi inerenti
alle quantita' ammissibili all'aiuto, al rispetto delle
condizioni previste dal presente articolo e agli articoli 8
e 9".
"Art. 8. - Nel quadro del regime di controllo di cui
all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli Stati
membri dispongono:
a) la verifica, segnatamente in base ad analisi di
campioni, che gli oli considerati rispettino le
caratteristiche definite nell'allegato, punto 1, del
regolamento n. 136/66/CEE e che non vi sia contaminazione
da parte di sostanze indesiderabili, in particolare i
solventi;
b) partire dalla campagna 1998/1999:
la tenuta di una contabilita' di magazzino,
connessa alla contabilita' finanziaria, comprendente almeno
le informazioni specificate all'art. 9, paragrafo 1, ed
eventualmente i riferimenti alle analisi effettuate;
l'invio all'organismo competente, e se del caso
all'agenzia di controllo, dell'estratto mensile di tali
informazioni prima del 10 del mese successivo a quello
considerato; tuttavia, per i frantoi che nella campagna
precedente hanno prodotto meno di 20 tonnellate di olio, in
questo estratto mensile figurano soltanto le informazioni
quantitative specificate all'art. 9, lettere b), c), d) ed
f);
la verifica del metodo di evacuazione delle acque
di rifiuto;
c) a partire dalla campagna 1999/2000, l'obbligo per
le quantita' di olio consegnate:
in caso di vendita inferiore a 50 litri o in
assenza di vendita, di essere fornite contro ricevuta
recante almeno la quantita' in causa, gli estremi e la
firma del destinatario, oppure di essere vendute in
imballaggi immediati riutilizzabili di non oltre 200 litri,
muniti di un dispositivo di chiusura a perdere e recanti un
numero d'ordine, il numero di riconoscimento del frantoio,
nonche' l'anno della campagna, oppure
di essere vendute con fattura e registrazione
bancaria del pagamento".
"Art. 9. - 1. La contabilita' di magazzino di cui
all'art. 8, lettera b), comprende le seguenti registrazioni
giornaliere:
a) le quantita' di olive entrate, partita per
partita, specificando il produttore o il proprietario di
ogni partita;
b) le quantita' di olive triturate;
c) le quantita' di olio ottenute;
d) le quantita' di olio acquistato o acquisito a
decorrere dal 1o dicembre 1998, specificando il
cessionario; le quantita' relative al mese di novembre 1998
sono menzionate globalmente;
e) le quantita' di sansa ottenute, determinate in
maniera forfettaria;
f) le quantita' di olio uscite dal frantoio, partita
per partita, specificando il destinatario e precisando se
si tratta di un produttore che ha consegnato olive di cui
all'art. 8, lettera c), primo trattino;
g) le quantita' di sansa uscite dal frantoio:
suddivise per partita, con indicazione del
destinatario, in caso di vendita a uno stabilimento di
estrazione;
determinate in maniera forfettaria, con indicazione
del destinatario, negli altri casi;
pesate, partita per partita, qualora il frantoio
disponga di una pesa.
2. Su richiesta delle autorita' preposte al controllo
della contabilita' di magazzino il frantoio presenta:
a) a partire dal 1o luglio e a decorrere dalla
campagna 1998/1999, la ripartizione della quantita' di olio
d'oliva prodotto dall'inizio della campagna per partita di
olive entrate nel frantoio e per produttore;
b) a decorrere dalla campagna 1999/2000 o dalla
campagna 2000/2001, a seconda dei casi di cui all'art. 7,
secondo comma, le registrazioni automatiche delle pesate
delle partite di olive entrate;
c) a decorrere dalla campagna 1999/2000, un registro
delle quantita' consegnate, suddivise secondo i tre
trattini di cui all'art. 8, lettera c), con indicazione
degli estremi del destinatario dell'olio;
d) in caso di vendita dell'olio e/o della sansa
ottenuti, la fattura di vendita di ciascuna partita e, a
decorrere dalla campagna 1999/2000, gli estratti bancari
relativi al pagamento dell'olio.
3. La determinazione forfettaria della quantita' di
sansa di cui al paragrafo 1 puo' essere effettuata
applicando alla quantita' di olive triturate un
coefficiente che figura tra le specifiche tecniche del
frantoio o, in mancanza, i seguenti coefficienti
indicativi:
0,35 per i frantoi a ciclo produzione tradizionale;
0,45 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a
tre fasi;
0,70 per i frantoi a ciclo di produzione continuo a
due fasi".
- Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del
17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative
all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di
produttori di olio di oliva e' pubblicato in GUCE n. L. 208
del 3 agosto 1984.
- L'art. 6 della citata decisione n. 227/2000/CE della
Commissione, del 7 marzo 2000, cosi' recita:
"Art. 6. - 1. L'impresa riconosciuta rilascia al
produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, entro il mese
successivo alla consegna dell'ultima partita ed entro il
30 giugno 2001, un attestato di consegna in cui e' indicato
il peso netto delle olive entrate nell'impresa.
Tale attestato e' corredato di tutti i documenti
relativi al peso delle partite di olive consegnate.
2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo
competente e all'agenzia di controllo:
a) entro il 10 di ogni mese:
i quantitativi di olive entrate, messe in
trasformazione e trasformate ai sensi dell'art. 2,
paragrafo 3, nel corso del mese precedente;
i quantitativi di olive elaborate e uscite,
distinte per forma di preparazione, nel corso del mese
precedente;
la somma dei quantitativi di cui ai primi due
trattini e lo stato delle scorte alla fine del mese
precedente;
b) anteriormente al 1o luglio 2001, l'elenco
nominativo dei produttori di cui all'art. 2, paragrafo 1, a
titolo del periodo di trasformazione di cui all'art. 2,
paragrafo 2, e i quantitativi per i quali e' stato loro
rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;
c) anteriormente al 1o giugno 2002, il totale dei
quantitativi consegnati a titolo del periodo di
trasformazione di cui all'art. 2, paragrafo 2, e il totale
dei quantitativi trasformati corrispondenti".
- Il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
e' pubblicato in GUCE n. L 172 del 30 settembre 1966.
- L'art. 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE
citato, come sostituito dall'art. 1, paragrafo 3 del
regolamento CE n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998
cosi' recita:
"4. In casi che devono essere autorizzati dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'art. 38, ogni
Stato membro puo' destinare al sostegno delle olive da
tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla
produzione di olio d'oliva.
In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini
dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 e' quello di cui al
paragrafo 3 diminuito di una quantita' corrispondente agli
aiuti accordati alle olive da tavola".
- Per i riferimenti del regolamento n. 1638/98 del
20 luglio 1998, si vada nelle note alle premesse.
L'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2366/98 della
Commissione del 30 ottobre 1998, cosi' recita:
"Art. 10. - 1. A fini di controllo, il produttore di
cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera f), essendo stato
destinatario di oltre 200 litri di olio, conserva fino al
termine della campagna di commercializzazione successiva a
quella considerata una registrazione della destinazione
dell'olio prodotto con le proprie olive, oppure
eventualmente una fattura di vendita o un'altra prova.
Il suddetto produttore presenta inoltre all'organismo
competente dello Stato membro o, secondo del caso,
all'organizzazione di produttori alla quale aderisce, a
partire dalla campagna 1999/2000 e anteriormente al
1o dicembre, una dichiarazione delle quantita' secondo le
principali destinazioni dell'olio acquisito nella
precedente campagna e la situazione delle scorte al
1o novembre precedente.
Le organizzazioni di produttori comunicano
all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente
all'agenzia di controllo, anteriormente al 1o gennaio, le
informazioni di cui al secondo comma. Gli Stati membri
trasmettono tali informazioni alla Commissione
anteriormente al 15 gennaio.
2. I principali destinatari dell'olio di cui all'art.
9, paragrafo 1, lettera f), diversi dai destinatari di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, conservano a

disposizione delle autorita' di controllo la documentazione
necessaria alla verifica dell'effettiva presa in consegna
dell'olio. Lo Stato membro definisce i principali
destinatari e la documentazione di cui sopra".
- Il paragrafo 3 dell'art. 30 del regolamento (CE) n.
2366/98 del 30 ottobre 1998 cosi' recita:
"3. Inoltre, almeno nel 10% dei casi di controllo
approfondito, lo Stato membro effettua controlli presso i
fornitori di beni e di servizi o presso i destinatari
dell'olio o della sansa di cui, rispettivamente, all'art.
10 o all'art. 9, paragrafo 1, lettera g).
Qualora il destinatario dell'olio o della sansa rifiuti
di sottoporsi al controllo o qualora l'organismo competente
disponga di elementi dai quali si desume che l'olio o la
sansa di cui trattasi non sono stati presi in consegna:
nel caso di cui all'art. 10, paragrafo 1, egli deve
versare allo Stato membro un importo pari al doppio di
quello dell'aiuto per le quantita' di cui trattasi;
nel caso di cui all'art. 10, paragrafo 2, lo Stato
membro applica una sanzione proporzionata alle quantita' di
cui trattasi.
L'importo riscosso dallo Stato membro viene detratto
dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia dai servizi o organismi pagatori dello Stato
membro".
- Il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del
17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative
all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di
produttori di olio d'oliva e' pubblicato in GUCE n. L 208
del 3 agosto 1984.
- Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del
17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore
dell'olio d'oliva e' pubblicato in GUCE n. L. 208 del
3 agosto 1984.
- Per il titolo del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, vedi
nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Abrogazione
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e' abrogato.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460:
"Art. 5. - 1-bis. Il termine previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987,
n. 119, per la presentazione della domanda di
autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, e'
riaperto ed e' fissato in novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nel comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto-legge
n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le
parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"centoventi giorni".
2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'art. 6 e
dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge
30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le
sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2
e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo
comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969
e' abrogato.
3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative
previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo
e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonche' per
l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma
dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3-bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e'
da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica
solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi
previste, ossia che la somma indebitamente percepita
risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio
legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore
a lire venti milioni.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, piu'
violazioni della stessa disposizione del presente decreto o
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione
amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa
prevista per la sanzione piu' grave, aumentata sino al
triplo".



 
Art. 3.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 3:
- L'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1986, n. 898,
cosi' recita:
"Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni
amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti
modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli
estremi della violazione devono essere notificati, in
deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro
il termine di centottanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni
dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiuzione e' emessa dal Ministro
competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione
competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle
materie di competenza delle regioni e per le funzioni
amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e'
emessa dal presidente della giunta regionale o da un
funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato
all'autorita' indicata nella precedente lettera c)".



 
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