Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 29 maggio 2001
Integrazione all'ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. (Ordinanza n. 244).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici onorevole Silvestro Ladu, e' stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;
Vista la propria ordinanza n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri con la quale sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;
Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui l'ordinanza citata, emessa in data 20 luglio 2000, e' stata, fra le altre, prorogata sino al 31 gennaio 2001;
Vista altresi' la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 228 sopra citata, e' stata, fra le altre, prorogata sino al 31 marzo 2001;
Vista altresi' la propria ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 229 sono state aggiornate e nella quale e' contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1o marzo 2001 nonche' il riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;
Vista la nota del Presidente dell'ESAF n. 3618 del 29 maggio 2001, con la quale si rappresentano alcune esigenze di modulazione diversa del limite orario giornaliero di erogazione della risorsa idrica assegnata, con riferimento alle utenze servite dall'acquedotto del Sulcis e con riferimento ad altre utenze di territori a prevalente utilizzazione turistica;
Atteso che, come indicato nelle premesse della predetta ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001, per l'acquedotto del Sulcis, gestito dall'ESAF, ferma restando l'assegnazione dei volumi, i limiti orari di erogazione e' opportuno che possano essere stabiliti dall'ente gestore in funzione delle particolari situazioni locali;
Atteso che, come gia' disposto per l'anno 2000 con ordinanza n. 206 del 20 luglio 2000, relativa al sistema di che trattasi, e' opportuno che, anche nel corrente anno, la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, possa essere derogato per le sole aree a prevalente utilizzazione turistica, fermo restando il vincolo complessivo del volume di risorsa idrica assegnato al settore civile;
Sentito in merito il predetto sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, nonche' i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo;
Ordina:
Il disposto dell'ordinanza commissariale n. 230 del 27 marzo 2001, per i motivi di cui in premessa e' integrato nel seguente modo:
dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 5;
"Art. 5.
1. Con decorrenza 1o giugno 2001, per l'acquedotto del Sulcis, gestito dall'ESAF, ferma restando l'assegnazione dei volumi, i predetti limiti di erogazione, possono essere stabiliti dall'ente gestore in funzione delle particolari situazioni locali;
2. Con decorrenza 1o giugno 2001, la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, puo' essere derogato per le sole aree servite dal Sistema di cui alla presente ordinanza che siano a prevalente utilizzazione turistica. Resta fermo il vincolo del volume complessivo di risorsa idrica assegnata per l'uso civile stesso".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 29 maggio 2001
Il commissario governativo: Floris
 
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