Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BOLOGNA
DECRETO RETTORALE 21 maggio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993, con cui e' stato emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 27 febbraio 2001 con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo Statuto ed introdotte talune disposizioni transitorie;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 maggio 2001, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimita';
Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e' detto;
Quant'altro visto e considerato;
Decreta:
Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna:
Art. 1.
All'art. 15 (Strutture didattiche e scientifiche), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le strutture didattiche sono le facolta' che a loro volta si articolano in corsi di studio. Le strutture scientifiche sono i dipartimenti".
 
Art. 2.
All'art. 19 (Commissione didattica di facolta), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica, presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per meta' da docenti e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare, in base al precedente art. 3, l'efficacia della organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. Gli altri compiti della commissione sono previsti nel regolamento didattico d'ateneo. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio".
 
Art. 3.
All'art. 20 (Corsi di studio), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I consigli dei corsi di studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti a norma del regolamento di Facolta' che potra' prevedere anche la partecipazione del personale tecnico-amministrativo al corso stesso, dagli studenti del corso di studio eletti come rappresentanti in consiglio di facolta' e da una rappresentanza di altri studenti del corso di studio, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'".
All'art. 20 (Corsi di studio), il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di esame e per le altre verifiche del profitto degli studenti nonche' per le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dai regolamenti".
 
Art. 4.
All'art. 31 (Formazione post lauream), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'Universita' di Bologna promuove e organizza la formazione post lauream sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini ivi comprese quelle di cui all'art. 54. L'Universita' di Bologna istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Universita' di Bologna. Puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di master universitari di primo e di secondo livello".
 
Art. 5.
Alla Parte VI (Disposizioni transitorie) sono inserite le seguenti disposizioni, dopo la disposizione VIII (Rappresentante degli enti locali delle sedi decentrate in Consiglio di amministrazione):
"Disposizione IX (Applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999).
1. Il regime giuridico per gli studenti iscritti ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti a quello di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e' stabilito dal regolamento didattico d'ateneo.
Disposizione X (Norma transitoria).
1. Sino alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ateneo, il rettore ha facolta' di designare dei delegati prorettori, in numero non superiore alla meta' dei componenti della Giunta, per funzioni definite, per cui possono partecipare senza diritto di voto alla giunta e possono essere invitati alle riunioni del senato accademico e del Consiglio di amministrazione qualora non ne siano componenti".
Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Bologna, 21 maggio 2001
Il rettore: Calzolari
 
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