Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
DELIBERAZIONE 31 maggio 2001
Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 2/2001/AE/AUT/ALBO).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993;
Letto l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c) prevede che la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizzi l'attivita' degli enti diretta allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;
Lette le proprie deliberazioni in data 7 e 14 marzo 2001, in data 4 aprile 2001 e in data 2, 3, 8, 9, 17, 23 e 31 maggio 2001 assunte ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1o dicembre 1999, n. 492, sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
Letti gli articoli 10 e 16 del citato D.P.R. n. 492/1999 che prevedono l'iscrizione in apposito albo degli enti autorizzati e la pubblicazione di detto albo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
DELIBERA
L'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale e' formato come segue: ----> Vedere albo degli enti autorizzati da pag. 7 a pag. 20 <---- ----> Vedere elenco delle sedi operative degli enti autorizzati da pag. 21 a pag. 39 <----
 
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