IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998; Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale in data 5 aprile 2001; Decreta: La Tabella E del regolamento didattico d'ateneo dell'Universita' degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato: Articolo unico Dopo l'art. 215 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' modificato lo statuto della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione. Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione Art. 216. Nell'Universita' degli studi di Verona e' istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle disabilita' congenite o acquisite e risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione. Art. 217. Il corso ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. La scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dell'Universita' degli studi di Verona ha sede amministrativa presso la sezione di clinica ortopedica del dipartimento di scienze anestesiologiche e chirurgie specialistiche dell'Universita' degli studi di Verona. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti, nonche' le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale individuate con i protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e a quello dirigente del Sistema sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. La formazione avviene nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola di medicina fisica e riabilitazione e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione non puo' superare quello previsto dallo statuto. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione possono essere iscritti alla scuola stessa purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo acquisiscono conoscenze teoriche e prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionali. Art. 218. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 217. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 216 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dell'Universita' degli studi di Verona nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella specifica Tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi, articolato come segue: Tabella A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari Area A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonche' concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici; conoscenze sull'epidemiologia delle disabilita' nonche' sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B01B Fisica, F01X Informatica biomedica e statistica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale e applicata. Area B - Area di valutazione clinica e strumentale e metodologia riabilitativa. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacita' di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabilita' per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali. Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F03X Genetica medica, M11E Psicologia clinica, F18X Diagnostica per immagine e radioterapia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia. Area C - Correlazioni tra medicina riabilitativa e patologie d'organo. Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le piu' frequenti cause di disabilita' ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero. Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione. Area D - Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonche' alla capacita' di gestione e di verifica della qualita'. Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione. L'attivita' didattica formale e seminariale e' ripartita fra le diverse aree di insegnamento come di seguito specificato: 1o Anno ----> t:\immagini\001A624300019900.pdf <---- 2o Anno F07B Fisiopatologia respiratoria .... | 15 ore F07C Cardiologia .... | 10 ore F08A Chirurgia generale .... | 10 ore F07A Medicina interna .... | 10 ore F16A Ortopedia e traumatologia .... | 40 ore F18X Radiologia .... | 35 ore F11B Neurologia .... | 20 ore F12B Neurotraumatologia .... | 20 ore F22C Medicina del lavoro .... | 10 ore F16B Medicina fisica e riabilitazione .... | 30 ore | Totale . . . 200 ore 3o Anno F16A Ortopedia e traumatologia .... | 20 ore --------------------------------------------------------------------- F11B Neurologia .... | 20 ore --------------------------------------------------------------------- F19B Neuropsichiatria infantile .... | 20 ore --------------------------------------------------------------------- F16B Medicina fisica e riabilitazione | (fisio-chinesiterapia) .... | 40 ore --------------------------------------------------------------------- F16B Riabilitazione neurologica .... | 40 ore --------------------------------------------------------------------- F16B Terapia fisica .... | 20 ore --------------------------------------------------------------------- F07A Medicina dello sport .... | 20 ore --------------------------------------------------------------------- F22B Medicina legale .... | 20 ore --------------------------------------------------------------------- |Totale . . . 200 ore 4o Anno F16A Ortopedia e traumatologia (tutori e e | protesi) .... | 30 ore --------------------------------------------------------------------- F16A Ortopedia infantile .... | 15 ore --------------------------------------------------------------------- F11B Neurologia .... | 30 ore --------------------------------------------------------------------- F11B Neuropsicologia clinica .... | 20 ore --------------------------------------------------------------------- F16B Medicina fisica e riabilitazione .... | 65 ore --------------------------------------------------------------------- F16B Riabilitazione neurologica .... | 40 ore --------------------------------------------------------------------- |Totale . . . 200 ore Art. 219. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio e' stato svolto. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 220. Esame di diploma L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione e' nominata dal rettore dell'Universita' degli studi di Verona, secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve, aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici, certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente Tabella B. Tabella B Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere svolto la seguente attivita' documentata: 1. almeno una annualita' complessiva nei seguenti reparti: 1) Medicina interna; 2) Pediatria; 3) Cardiologia; 4) Broncopneumologia; 5) Ginecologia; 6) Urologia; 7) Anestesia e rianimazione; 8) Radiologia; 9) Psichiatria e neuropsichiatria infantile; 10) Pronto soccorso. 2. Almeno mezza annualita' in reparti di neurologia ed ortopedia. 3. Nel restante periodo deve aver frequentato reparti di riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo eseguito personalmente almeno: n. 50 esami elettrodiagnostici; n. 200 bilanci mio-articolari; n. 50 test isocinetici; n. 50 test afasia; n. 50 test neuropsicologici; n. 200 mesoterapie; n. 50 manipolazioni vertebrali; n. 100 test di valutazione (Fim, Barthel, etc.); n. 50 test baropodometrici; n. 20 esami elettrodiagnostici; n. 100 bilancio mio-articolari; n. 20 test isocinetici; n. 10 test afasia; n. 10 test neuropsicologici; n. 50 mesoterapia; n. 20 manipolazioni vertebrali; n. 50 test di valutazione; n. 10 test barapodometrici. Art. 221. L'Universita' su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di medicina fisica e riabilitazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 222. Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la tipologia di ogni singola scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Verona, 2 maggio 2001 Il rettore: Mosele |