Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 10 maggio 2001 |
Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero per la solidarieta' sociale, dal 1o giugno 1998 relativo al regolamento sulle modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano; Visto il decreto 12 marzo 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo alla ripartizione del fondo per gli interventi agevolati alle imprese di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone nell'allegato all'art. 1 la somma di lire 85 miliardi da destinare agli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 266/1997; Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al mese di agosto 2000, nei comuni capoluogo, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dati dell'istituto centrale di statistica; Decreta: Art. 1. 1. La disponibilita' finanziaria di lire 85 miliardi prevista dall'art. 1, del decreto del 12 marzo 2001, e' ripartita tra i comuni, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in misura proporzionale alla popolazione residente nel mese di agosto 2000 per gli importi qui di seguito indicati:
Comune | Disponibilita' finanziarie (in milioni di lire) Bari | 3.534 Bologna | 4.035 Cagliari | 1.739 Firenze | 3.982 Genova | 6.724 Milano | 13.821 Napoli | 10.603 Roma | 28.056 Torino | 9.579 Venezia | 2.927 |
| Art. 2. 1. Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento 1o giugno 1998, n. 225, trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al dipartimento per gli affari sociali della previdenza del Consiglio dei ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte delle piccole imprese. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2001 Il Ministro: Letta |
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