Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2001, n. 222
Regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante "Modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichia-razioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto";
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Contabilita' semplificata per le imprese minori
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e' abrogato e sostituito dalla seguente norma regolamentare:
"Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento al-l'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di
questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo
del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni tra artisti e
professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto
indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali.".
- Si riporta il testo dell'art. 53 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 53. - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di parteci-pazione in societa' ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni
e di altri titoli in serie o di massa, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non
rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
alla lettera c) del comma 1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 34. - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e
ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A,
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista
nell'art. 19 forfettizzata in misura pari all'importo
risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile
delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate
nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano
attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di
mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri
soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di
prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione europea
concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro
unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente che effettuano cessioni di beni
prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, gli
enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino
per conto di produttori nei cui confronti si rendono
applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal
fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere
i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti
organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al
comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
determinata in misura corrispondente al rapporto tra
l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci,
associati o partecipanti che possono usufruire del regime
speciale di cui al presente articolo e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e
importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi
organismi operano altresi', nei modi ordinari, la
detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui
conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti
che non possono usufruire del predetto regime speciale e
sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e
ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura
corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti
conferimenti e acquisti che non possono usufruire del
medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti
i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente,
nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
venire meno nei confronti dei soggetti conferitari
l'applicazione del regime speciale di cui al presente
articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti
dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
derivi da atto non assoggettato ad imposta.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa
impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate
distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per
la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto
delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i
produttori agricoli che esercitano la loro attivita'
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille
abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle
rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a
quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di
conservazione dei documenti, ai sensi dell'art. 39, di
versamento annuale dell'imposta con le modalita'
semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle
finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei
precedenti periodi del presente comma cessano comunque di
avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente
di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire
a condizione che non venga superato il limite di un terzo
delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono
rinunciare all'applicazione delle disposizioni del primo,
secondo e terzo periodo del presente comma dandone
comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
alle cooperative o agli altri organismi associativi
indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita,
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della
fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto
dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro
costituite e relativi consorzi.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni
intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il
rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione
delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel
territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36,
le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa
agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla
disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso
unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
o, in caso di esonero, nel termine previsto per la
presentazione della dichiarazione ovvero nella
dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e'
revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
ammortizzabili, vincolante fino a quando non sia trascorso
il termine previsto dall'art. 19-bis2 e, comunque, almeno
per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente articolo.".



 
Art. 2.
Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alla fatturazione e alla registrazione
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e' abrogato e sostituito dalla seguente norma regolamentare:
"Art. 32 (Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione). - 1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attivita' esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 21. - Per ciascuna operazione imponibile deve
essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa
all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine
progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata
l'operazione, nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i non residenti e, relativamente
all'emittente, numero di partita I.V.A. Se non si tratta di
imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo
della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome;
2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con
arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri
2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo
l'aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al
momento di effettuazione dell'operazione determinata a
norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere
consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di
beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente
le caratteristiche determinate con decreto del Ministro
delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data
e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel
corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a
quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a
motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente
alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione
dei predetti documenti.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la
fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal
soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per
le cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a
norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9
e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
recare l'annotazione che si tratta di operazione non
soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione
della relativa norma.
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relative sono indicati in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di
addebito a qualsiasi titolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 23. - Il contribuente deve annotare entro
quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro
numerazione e con riferimento alla data della loro
emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al
quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere
registrate entro il termine di emissione e con riferimento
al mese di consegna o spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.".



 
Art. 3.
Semplificazioni per i contribuenti minori relative
alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la parola: "trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento milioni".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la parola: "trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento milioni".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a seicento milioni di lire per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo
per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, per:
a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei
relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di lire
cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La
liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e'
effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento,
fermo restando il termine per il versamento di cui alla
lettera b);
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il
16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto
per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento
per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta
data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di seicento
milioni di lire relativamente a tutte le attivita'
esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta
applicazione per almeno un triennio e resta valida per
ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata, salvo revoca da
comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 442 del 1997.



 
Art. 4.
Norma finale
1. Il limite di L. 360.000.000 di cui all'articolo 109-bis, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al coefficiente di redditivita' che gli enti non commerciali che effettuano prestazioni di servizi adottano qualora optino per la determinazione forfetaria del reddito, per effetto dell'articolo 1, si intende elevato a L. 600.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 14



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 109-bis, comma 1,
lettera a), n. 2), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni
sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n.
398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le
pro-loco, dall'art. 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi
alla contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del
reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il
coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di
appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo
l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli
articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) (omissis);
2) da L. 30.000.001 a L. 360.000.000, coefficiente
25 per cento;".



 
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