| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 221 |  
| Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione Trentino-Alto  Adige  recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  6 gennaio  1978,  n. 58, in materia di previdenza e di assicurazioni sociali. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del lavoro  e  della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.                      Previdenza complementare  1. Dopo  l'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e' inserito il seguente:  "Articolo  1-bis  -  1.  La regione e' delegata a disciplinare, nel rispetto  del  principio  di  economicita'  e  dei  criteri direttivi stabiliti  dalla  legislazione statale in ordine alla specificita' ed unicita'  della  finalita'  previdenziale, alle modalita' costitutive dei  fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al  finanziamento,  alla  gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni  erogate  ed  alle  responsabilita', il funzionamento dei fondi  pensione  a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono   aderire,  secondo  le  modalita'  previste  nei  rispettivi contratti,  anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attivita' fuori dal territorio regionale e, se  e  come  previsto  dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali   e   delle  altre  pubbliche  amministrazioni  operanti  nel territorio  regionale.  I  fondi  di cui al presente articolo possono avvalersi  direttamente  dei  servizi  e  delle  misure fornite dalle strutture  di  supporto  istituite  dalla regione, in base ai criteri dalla  stessa  stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione,  le modalita' tramite le quali i fondi  pensione  non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti  residenti  in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale.   A   tutti  i  residenti  nei  comuni  della  regione,  a prescindere  dal  carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano,  e'  assicurata  la  possibilita'  di  fruire  di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali.  2. La  regione  puo' promuovere la costituzione ed il funzionamento di  appositi  fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali   non   sussistano  o  non  operino  previsioni  normative  che consentano       l'adesione      a      forme      di      previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa  regionale.  Gli  stessi  fini  possono  essere  perseguiti tramite apposite convenzioni.  3. I  fondi  di  cui  al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali;  ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato.  4. Ai  fini  della  determinazione  dell'ammontare  delle  quote di gettito  di  spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano ai  sensi  del  Titolo  VI  dello  Statuto  speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari  di  cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano  nelle  competenze  statutarie  in  materia  di previdenza, assicurazioni  sociali  ed  assistenza  pubblica, il versamento delle imposte  dovute  dai  predetti fondi ad altri soggetti in qualita' di sostituti  di  imposta e' effettuato nelle forme previste dalla legge alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato competente in ragione  della  provincia  di  appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori  autonomi  e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione.  Nel  caso  in  cui il datore di lavoro eserciti la propria attivita'  in  entrambe  le  province,  ai  fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente.  5. Si  applica  ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime  autorizzatorio  e  di  vigilanza  stabilito dalle norme dello Stato  per  i  fondi pensione. La regione definisce le modalita' ed i presupposti  necessari  per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza.".  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della                              previdenza sociale                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Del Turco, Ministro delle finanze                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino          Avvertenza:              - Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato con D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                                         Note alle premesse:              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di          leggi e regolamenti.              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          20 novembre 1972, n. 301.              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio          1978,  n.  58, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          20 marzo 1978, n. 78.              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'          il seguente:              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo          linguistico tedesco.".          Note all'art. 1:              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio          1978, n. 58, e' citato nelle note alle premesse.              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 3 del          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:              "1.   Salvo  quanto  previsto  dall'art.  9,  le  fonti          istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le          seguenti:                a) contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,          ovvero,  in  mancanza,  accordi fra lavoratori, promossi da          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di          lavoro,  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti          alla  categoria  dei  quadri, promossi dalle organizzazioni          sindacali  nazionali rappresentative della categoria membri          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni          di rilievo almeno regionale;                c) regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi          collettivi, anche aziendali;                c-bis) accordi  fra soci lavoratori di cooperative di          produzione  e lavoro, promossi da associazioni nazionali di          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente          riconosciute;                c-ter)  accordi  tra soggetti destinatari del decreto          legislativo  16 settembre  1996,  n.  565, promossi da loro          sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale".              -  Il  titolo  VI  dello  statuto speciale di autonomia          della  regione  Trentino-Alto  Adige  concerne  la "finanza          della regione e delle province".
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