Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 221
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, in materia di previdenza e di assicurazioni sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Previdenza complementare
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e' inserito il seguente:
"Articolo 1-bis - 1. La regione e' delegata a disciplinare, nel rispetto del principio di economicita' e dei criteri direttivi stabiliti dalla legislazione statale in ordine alla specificita' ed unicita' della finalita' previdenziale, alle modalita' costitutive dei fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al finanziamento, alla gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni erogate ed alle responsabilita', il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono aderire, secondo le modalita' previste nei rispettivi contratti, anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attivita' fuori dal territorio regionale e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi e delle misure fornite dalle strutture di supporto istituite dalla regione, in base ai criteri dalla stessa stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalita' tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale. A tutti i residenti nei comuni della regione, a prescindere dal carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano, e' assicurata la possibilita' di fruire di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali.
2. La regione puo' promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa regionale. Gli stessi fini possono essere perseguiti tramite apposite convenzioni.
3. I fondi di cui al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali; ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle quote di gettito di spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari di cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano nelle competenze statutarie in materia di previdenza, assicurazioni sociali ed assistenza pubblica, il versamento delle imposte dovute dai predetti fondi ad altri soggetti in qualita' di sostituti di imposta e' effettuato nelle forme previste dalla legge alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente in ragione della provincia di appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione. Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la propria attivita' in entrambe le province, ai fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente.
5. Si applica ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime autorizzatorio e di vigilanza stabilito dalle norme dello Stato per i fondi pensione. La regione definisce le modalita' ed i presupposti necessari per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 marzo 1978, n. 78.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58, e' citato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:
"1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute;
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro
sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale".
- Il titolo VI dello statuto speciale di autonomia
della regione Trentino-Alto Adige concerne la "finanza
della regione e delle province".



 
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