IL PRESIDENTE  Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;  Visto  il decreto interministeriale del 6 giugno 2000, con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali  di  cui  alla  citata  norma e, per quanto inerisce questa commissione  tributaria  regionale,  le  sezioni  staccate di Parma e Rimini;  Viste  le  risoluzioni  del consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;  Vista  la  relazione  del direttore della segreteria, che evidenzia l'attuale  situazione  organizzativa  e  strutturale che non consente l'apertura della sezione staccata di Rimini;  Ritenuto  che,  sulla base della anzidetta relazione, puo' fissarsi per  il giorno 11 giugno 2001 la data di attivazione della segreteria della sezione staccata di Parma;  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alle singole  sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio   territoriale  espressi  dalle  anzidette  risoluzioni  del consiglio di presidenza della giustizia tributaria;  Ritenuto  che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione  staccata  di  Parma  come  da  proprio decreto prot. n. 1741 dell'8 maggio  2001  puo' essere fissata per il giorno 11 giugno 2001 presso i locali siti in via Garibaldi n. 20;  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare l'organizzazione  della  sede  principale  di  Bologna alle modifiche strutturali  necessarie  in  seguito  alla  attivazione delle sezioni staccate;                              Decreta:  E'  attivata  dal giorno 11 giugno 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Parma, via Garibaldi n. 20.  Da  tale  data  gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle  ore 8,45 alle ore 12,45 di ogni giorno feriale e nei giorni di giovedi'  di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30.  Da  tale  data  la  predetta  segreteria  espletera'  i  servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonche' di atti e documenti in  genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti  medesimi  o  al  personale  -  magistrati  e  impiegati amministrativi - della sezione.  La  costituzione  delle  parti  e  il  deposito di atti e documenti potranno  avvenire  presso  la  segreteria  della  sede principale di Bologna.  L'insediamento  dei  magistrati  assegnati alla sezione staccata di questa  commissione  avverra',  presso  i locali gia' predisposti per ciascuna sezione, il giorno 11 giugno 2001.  La  sezione  staccata  tratterra'  in  via esclusiva i procedimenti relativi  ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali  ricomprese  nella  sua  circoscrizione, a revocazione di proprie  sentenze,  nonche'  ancora  quale  giudice di rinvio - dalla Corte  suprema di Cassazione, dalla commissione tributaria centrale o dalla commissione tributaria regionale - di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.  Alla sede principale di Bologna restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali.  I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la sezione principale  e  le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale  della  commissione  che  ha deciso il giudizio di primo grado.  I  procedimenti  incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19  del  decreto  legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.  L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per  la  sezione  staccata,  nella  competenza  del  presidente della commissione,   a  norma  dell'art.  26  del  decreto  legislativo  n. 546/1992.  A  tal  fine il presidente si rechera' periodicamente con frequenza mensile,  presso  la  sede  della  sezione  staccata  e cosi' pure il direttore della segreteria di Bologna.  I  presidenti  delle tre sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno  al  presidente  della commissione qualsiasi anomalia o irregolarita'  nel  funzionamento  delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni o proposte in merito.  Il  calendario  delle  udienze  delle  singole sezioni sara', anche nell'ambito   della   sezione   staccata,   predisposto  dai  singoli presidenti di sezione e trasmesso al presidente della commissione.  Dispone  che  il  presente  decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato a:    1) consiglio di presidenza della giustizia tributaria;    2) Ministero  delle  finanze,  Direzione  generale  degli  affari generali e del personale;    3) Agenzia  delle  entrate direzione regionale delle entrate sede di Bologna;    4) uffici finanziari della provincia di Parma;    5) presidenti ordini professionali di Bologna e Parma;    6) al  dirigente  della  segreteria  della commissione tributaria regionale di Bologna.      Roma, 30 maggio 2001                                             Il presidente: Marchetti  |