IL CONSIGLIO                              Premesso:  L'art.  18  della  legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo risultante dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  9, comma 65 e seguenti della legge  18 novembre  1998,  n.  415,  dopo aver definito la disciplina relativa  al subappalto, al comma 12, equipara allo stesso "qualsiasi contratto   avente   ad   oggetto  attivita'  ovunque  espletate  che richiedano  l'impiego  di  manodopera, quali le fornitura con posa in opera  e  i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu e  qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore  al 50% dell'importo del contratto da affidare". Il comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n. 554, specifica che "le attivita' ovunque espletate ai sensi dell'art.  18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".  Con  riferimento al dato normativo indicato, la Finco - Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni - ha chiesto l'avviso  dell'Autorita'  in  ordine  alla  portata della limitazione ("alle sole attivita' poste in essere nel cantiere") introdotta dalla norma  regolamentare,  ritenendo  che  la  stessa  non  abbia valenza generale   ma   trovi  applicazione  soltanto  ai  subaffidamenti  di fornitura  con  posa in opera concernenti la categoria prevalente dei lavori.   La   limitazione   medesima,  in  particolare,  secondo  la Federazione  istante,  non  opererebbe  per "le forniture con posa in opera  di  importo significativamente rilevante ai sensi dell'art. 30 del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le  quali  devono essere individuate autonomamente in sede di gara ed ai  cui  affidamenti  si  applicherebbe) la disciplina del menzionato art.  18 della legge n. 55/1990" senza assumere rilevanza il luogo di svolgimento  dell'attivita'  richiedente  l'impiego  di manodopera; e cio'  anche  in  considerazione del limite della delega al Governo di cui  all'art.  3, comma 6, lett. v), della legge 11 febbraio 1994, n. 109  e  successive  modificazioni, che, attenendo specificamente alla determinazione  della  "quota  subappaltabile dei lavori appartenenti alla  categoria (o alle categorie) prevalenti" non avrebbe consentito l'emanazione  di  una  normativa  regolamentare riguardante categorie diverse da quella prevalente indicata.  La  Finco  ha  chiesto, inoltre, un "chiarimento" dell'Autorita' in ordine "all'esatta collocazione, nell'ambito delle categorie di opere specializzate  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,  della  fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente indicata all'art. 72, comma 4, lett. l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999". Al riguardo, ad avviso della federazione istante, l'individuazione nella sola categoria OS13 delle opere specializzate cui si riferisce l'art. 72,   comma   7,   lett. l)  del  regolamento  indicato  non  sarebbe condivisibile    stante   la   ricomprensibilita'   nella   categoria considerata  anche  delle  lavorazioni  di  cui  alla  categoria OS18 riguardante  "la  produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di  strutture  in  acciaio o di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale".  Sulla  prima  delle  indicate  questioni, avviso contrario a quello prospettato  dalla  Finco  e' stato espresso dall'Ance - Associazione nazionale  costruttori  edili - secondo cui la disposizione di cui al comma  5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999  deve  essere  intesa  come  riferita  a tutte le ipotesi di subaffidamento   di   fornitura  con  posa  in  opera  anche  se  non riguardanti  le lavorazioni di cui alla categoria prevalente: secondo l'Ance, in particolare, il concetto di "attivita' ovunque espletata", espresso  nell'indicato  art.  141 del regolamento n. 554/1999, "puo' essere   riferito  alle  forniture  con  posa  in  opera  di  importo significativamente rilevante, da individuarsi, pertanto, nel bando di gara  ove  ricorrano  i  presupposti  dell'art.  30  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 (incidenza superiore al 10% ovvero  importo  superiore a 150.000 euro) qualora siffatte forniture con  posa  in  opera  presentino  specifiche  caratteristiche  che le rendano  assimilabili  a delle lavorazioni in senso stretto". Quanto, poi,  alla  seconda  prospettata  questione,  l'Ance  ha ritenuto che dovesse   dubitarsi,   considerando  la  declaratoria  relativa  alla categoria  OS18,  di  cui  all'allegato A) del decreto del Presidente della   Repubblica   n.  34/2000,  che  "possano  essere  ricomprese, nell'ambito  dei  c.d. "lavori speciali" di cui all'art. 74, comma 4, lett. l)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche  "la  produzione  in  stabilimento  ed il montaggio di opera di strutture  in  acciaio  di  facciate  continue  costituite  da  telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale".  Su entrambe le indicate questioni e' stato acquisito anche l'avviso della  Confindustria che ha manifestato "l'esigenza che, in un'ottica evolutiva  in  termini  di  qualita'  e  trasparenza  del mercato dei costruttori,  venga  assicurata  una qualificazione del fornitore con posa in opera che intervenga nella fase di realizzazione di un lavoro pubblico"  essendo "necessario che la fornitura con posa in opera, al pari  di  qualunque  altra parte dell'opera, sia comunque eseguita da soggetti  qualificati"  ed  ha espresso il parere che la lett. l) del comma  4  dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 "ricomprende sia la categoria OS13 (prefabbricati in cemento armato)  che  la  categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo)  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000".  Secondo l'Aniem, poi, il combinato disposto dell'art. 18, comma 12, della  legge  n.  55/1999  e  dell'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente  della Repubblica n. 554/1999 limiterebbe l'individuazione dell'incidenza  della manodopera e del costo del lavoro del personale ai  soli  lavori  svolti  in  cantiere  con la conseguenza che non e' ipotizzabile  un'estensione di tale valutazione alle attivita' svolte in  stabilimento, magazzini o unita' produttive diverse da quelle cui si  riferisce  il  lavoro  oggetto  dell'appalto. Quanto alla seconda questione  l'Aniem  ritiene  che  possano rientrare nella fattispecie individuata   dall'art.   72,  comma  4,  lett. l)  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, sia la tipologia di lavori indicata   nella   declaratoria  della  categoria  OS13,  sia  quella descritta nell'ambito della categoria OS18.  L'associazione  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  infine, ha ritenuto  che,  a  prescindere dal merito della prima delle esaminate questioni, e' rilevante il dato che chi opera in cantiere deve essere qualificato per la realizzazione delle opere ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 34/2000 e che ambedue le lavorazioni di  cui  alle  categorie  OS13  e  OS18  sono riconducibili ai lavori indicati  con  la  lett. l)  dell'art.  72,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.  L'Associazione   nazionale   costruttori   di   impianti,   infine, comunicava di concordare con la posizione espressa dalla Finco.  Considerato  Il  primo  quesito  riguarda  l'individuazione  della portata della disposizione  di  cui  all'ultimo comma dell'art. 141 del decreto del Presidente   della  Repubblica  n.  554/1999,  il  quale  circoscrive l'ambito  di  rilevanza  delle  "attivita' ovunque espletate", di cui all'art.  18,  comma  12,  della  legge n. 55/1990, soltanto a quelle "poste  in  essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto". Siffatte attivita',  nel  caso siano relative a prestazioni diverse dai lavori quali  le  forniture  con  posa  in  opera  o  noli  a caldo, qualora implichino  un'incidenza  del  costo della manodopera e del personale superiore  al  50% dell'importo del contratto, e sempre che l'importo complessivo  del contratto medesimo sia superiore al 2% di quello dei lavori  affidati  ed  a  100.000 euro, comportano l'assimilazione del contratto  stesso  al  subappalto  con  applicazione, pertanto, della relativa  disciplina  sia  per  quanto riguarda il limite percentuale stabilito  per  la  categoria  prevalente, sia per quanto riguarda la qualificazione  dell'esecutore  e  per la previa necessita' della sua autorizzazione.  Per  dare  risposta  al  quesito,  va  rilevato preliminarmente che l'art.  18  della  legge  n. 55/1990 e' inteso ad evitare fenomeni di infiltrazioni  delinquenziale  nell'ambito  degli  appalti  di lavori pubblici.  A  tal fine contiene specifiche disposizioni da applicarsi per   l'affidamento   in   subappalto   delle   lavorazioni  previste nell'appalto.  L'articolo e' costituito da quattordici commi. I commi da  1  ad  11  ed  i  commi  13  e  14  contengono le disposizioni da applicarsi  per  il subappalto delle prestazioni che sono qualificate come  lavori. Il comma 12 opera una definizione legale del subappalto finalizzata  ad individuare le regole da applicarsi per l'affidamento dei  subcontratti  relativi  a  prestazioni  che  non  sono lavori ma prevedono  l'impiego  di  mano d'opera, come nel caso della fornitura con  posa  in  opera  e del nolo a caldo. La finalita' della norma e' quella  di  rendere  assimilate  ai  lavori  attivita'  che  sono  da considerarsi  di qualificazione diversa, in modo che anche per queste sussistano  le  garanzie  previste  per  i  lavori  e,  quindi, per i relativi  subappalti  sempre  che  l'incidenza  del  costo della mano d'opera sia superiore al 50% del valore del subcontratto.  Va  tenuto  presente, poi, che un opera o un intervento di norma e' costituito  da lavorazioni appartenenti a piu' di una delle categorie di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e che (art.  18,  comma 3, della legge n. 55/1990, art. 73 commi 2 e 3, del decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 30, comma 1  e  2  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nei bandi di gara debbano essere indicati:    a) l'importo complessivo dell'intervento;    b) la   categoria,   generale  o  specializzata  che  fra  quelle costituenti  l'intervento  e' da considerarsi prevalente in quanto di importo piu' elevato;    c) tutte  le  lavorazioni  ovvero le parti di lavorazioni diverse dalla  prevalente - purche' di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo  complessivo dell'appalto e comunque superiore a 150.000 euro - con i relativi importi e categorie;  Le  lavorazioni diverse dalla prevalente indicate nel bando sono, a scelta  dell'aggiudicatario,  tutte  subappaltabili  o  affidabili  a cottimo, oppure scorporabili senza limiti di importo.  Il  regolamento generale della legge quadro non contiene specifiche disposizioni  a riguardo del subappalto se non nell'art. 141 il quale prevede  un  limite  del  subappalto  con l'indicazione di una misura percentuale  (30%)  che  si  riferisce,  pero',  alla  sola categoria prevalente.  Per  operare  un  raccordo  tra  la disposizione di cui al comma 12 dell'art.  18  della  legge  n.  55/1990  e  quella di cui al comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1990 va tenuto conto che:    a) il  comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 ed il comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 iniziano, con la precisazione che la disciplina in essi contenuta non e'   generale   ma  e'  specifica  in  quanto  e'  stabilito  che  le disposizioni sono dettate "ai fini del presente articolo";    b) il  comma  12  dell'art. 18 della legge n. 55/1990 riguarda le ipotesi  di  prestazioni diverse dai lavori quali le forniture e posa in  opera  ed  i  noli a caldo e fa riferimento ad una localizzazione delle  relative  attivita' di mano d'opera con l'espressione "ovunque espletate";    c) forniture  e  posa  in  opera e noli a caldo si hanno anche in ordine  ai  lavori  di  cui si occupa il decreto del Presidente della Repubblica  n.  554/1999  e lo stesso, all'art. 141, comma 5, precisa che  per  "ovunque  espletate"  si  devono  intendere quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.  Cio' sta a significare che le attivita' di mano d'opera, relative a prestazioni  di fornitura e posa in opera o di noli a caldo che siano presenti  nei  lavori pubblici da realizzare, devono essere espletate nel cantiere e, quindi, se espletate fuori cantiere non possono avere la  qualificazione  che  li  rendano  assimilabili  ai  lavori. Ma la disposizione  del  comma  5, dell'art. 141 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  554/1999  come  detto, e' dettata "ai fini del presente  articolo"  che  disciplina  il  subappalto dei lavori della categoria  prevalente  e,  quindi,  non  puo'  che avere efficacia in ordine  alla assimilabilita' ai lavori delle prestazioni di fornitura e  posa  in  opera  e  noli  a  caldo  qualora riguardino prestazioni relative  alla  categoria  prevalente. Questo speciale significato di "ovunque  espletato" non si applica, quindi, a quelle lavorazioni che riguardano  le  categorie di lavori diverse dalla prevalente indicate nel  bando  di  gara.  La  disposizione contenuta nell'art. 18, della legge  n.  55/1990,  cioe',  continua  ad  avere  pieno  vigore, come formulata,  per lavori subappaltati nelle categorie diverse da quella prevalente   intendendo,  in  tal  caso,  "ovunque  espletate"  senza limitazioni  all'attuazione in cantiere; alla categoria prevalente si applica  invece  anche  il  comma  12 del suddetto art. 18 (ove se ne abbiano i presupposti).  Va   ricordato,   inoltre,  che  questa  autorita'  con  l'atto  di regolazione  n. 5/2001, ha gia' evidenziato come la differenza tra il contratto  di  appalto  e  quello  di  compravendita  (costituente il presupposto  della  fornitura) si correla alla prevalenza funzionale, secondo  l'intenzione  dei  contraenti, della prestazione relativa al trasferimento  del bene ovvero di quella concernente la realizzazione di un'opera ovvero di un impianto.  Nella  determinazione  stessa  si  e' tratta la conclusione che, in ogni  caso  in  cui  e'  configurabile  un'attivita'  prevista  dalle declaratorie   dell'allegato   A  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  34/2000  (concernente, appunto, la qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici) la funzione caratterizzante da riconoscere  al  contratto  e'  da  individuare  nella  realizzazione dell'opera   o   del  lavoro  che  costituiscono,  quindi,  l'oggetto principale  del contratto anche se le descrizioni fanno riferimento a forniture e posa in opera.  Va  precisato,  tuttavia,  che alcune delle categorie dell'indicato allegato  A  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000 (OS13,  OS18,  OS32 e OS33) riguardano la produzione, fornitura ed il montaggio di strutture o componenti prodotte industrialmente le quali normalmente  richiedono lavorazioni integrative o di completamento da eseguirsi  direttamente  in  cantiere  e  possono  costituire, in via alternativa, parti di un lavoro o di un opera da realizzare oppure un autonomo  lavoro o un autonoma opera. Ad esempio: la realizzazione di un ponte con travi precompresse prefabbricate comporta la fornitura e posa  in  opera delle travi e la realizzazione in cantiere, oltre che di  fondazioni,  piloni  ecc.  anche  di solette di completamento per l'inserimento  del  bene  fornito nell'opera da realizzare. In questo caso  la  fornitura  e  la  posa in opera delle travi non puo' essere considerata   un   autonomo  lavoro.  Al  contrario,  invece,  e'  da considerarsi   autonomo   lavoro   l'ipotesi   di  realizzazione  (in calcestruzzo  o  in  acciaio)  di  un  edificio  per abitazione o per ufficio,  oppure  un capannone industriale o commerciale, interamente prodotti  in stabilimenti industriali, posti in opera in cantiere con l'esecuzioni  di  lavorazioni  integrative o di completamento. Spetta alla  stazione  appaltante e va adeguatamente motivata la valutazione se  alla prestazione di fornitura e posa m opera deve riconoscersi la natura di autonomo lavoro o se invece non e' da considerarsi tale.  Ne  consegue  che  nel  caso  si  verta  in ipotesi di fornitura di strutture  o  di componenti prodotti industrialmente che non sia tale da  dover  essere  considerata  come  un autonomo lavoro, la stazione appaltante  non  dovra'  indicarla  nel  bando  come lavorazione a se stante  rientrando essa nell'ambito della categoria prevalente. Ed in tal  caso l'esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario potra' avvenire:    a) acquistando    le    strutture   o   i   componenti   prodotti industrialmente  e  impiegando la propria organizzazione di impresa e le  proprie maestranze per porli in opera e realizzare le lavorazioni integrative e di completamento;    b) acquistando    le    strutture   o   i   componenti   prodotti industrialmente e affidando ad un'impresa subappaltatrice in possesso della  necessaria  qualificazione la posa in opera e la realizzazione delle  lavorazioni  integrative  e  di  completamento  (in  tal  caso l'importo  del  subcontratto  incide sulla quota del 30% dell'importo della  categoria  prevalente subappaltabile soltanto se sono presenti le  condizioni di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dell'art.  141,  comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);    c) affidando  l'esecuzione  dell'intera  prestazione  (fornitura, posa  in  opera  ed  esecuzione  delle  lavorazioni  integrative e di completamento)   ad   un   subappaltatore  in  possesso  di  adeguata qualificazione  (in  tal caso l'importo del subcontratto incide sulla quota   del   30%   dell'importo   della   categoria   prevalente   e subappaltabile  soltanto  se  sono  presenti  le  condizioni  di  cui all'art.  18,  comma  12,  della legge n. 55/1990 e 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1999).  Va, infine, rilevato che l'insieme delle disposizioni sono coerenti con  l'obiettivo  di  realizzare  opere di qualita' e di garantire un adeguato  livello di concorrenza fra le imprese. Da un lato, infatti, e'   assicurata   alle   imprese   una   sufficiente   autonomia   di organizzazione  imprenditoriale  e  dall'altro  e'  prevista  che  la esecuzione  delle  diverse  lavorazioni  sia  effettuata  soltanto da imprese qualificate.  Con  riferimento,  poi, al secondo quesito proposto dalla Finco, va considerato  che l'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n. 554/1999 individua le strutture e gli impianti che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 costituiscono le "opere  per  le  quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica.." e la cui esecuzione,  qualora  ciascuna  di  esse  superi  la  quota  del  15% dell'importo   totale  dell'appalto,  non  puo'  essere  affidata  in subappalto    ma   deve   essere   posta   in   essere   direttamente dall'affidatario,   falla   salva   la   possibilita'  di  costituire associazione  temporanea  di  imprese. La lettera l) del quarto comma della   disposizione   regolamentare  in  esame  ricomprende  tra  le lavorazioni  indicate "la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi  prefabbricati  prodotti  industrialmente".  Cio' premesso e tenuto  conto  del  fatto  che  la  norma  regolamentare indicata non restringe  il  campo  di  applicazione  della  disposizione alle sole strutture prefabbricate in cemento armato ma richiede soltanto che le strutture    e    gli    elementi    prefabbricati   siano   prodotti industrialmente,   puo'   ritenersi  che  nella  categoria  in  esame rientrino,  oltre  alle  lavorazioni  di  cui alla declaratoria della categoria  OS13,  cui si e' fatto riferimento nella nota illustrativa dei  bandi tipo di questa autorita' di vigilanza, anche quelle di cui alla categoria OS18 e OS33.  Con  l'occasione,  puo'  anche  precisarsi  che  la  lettera e) del suddetto  comma  4  si  riferisce  non solo alla categoria OS30, come specificato   nella  nota  illustrativa  dei  bandi  tipo  di  questa autorita',  ma  anche gli impianti di cui alle categorie OS16, OS17 e OS19 in quanto la suddetta lettera e) non specifica che essa riguarda solo impianti interni.  Conclusivamente,  l'autorita'  alla  luce  delle  considerazioni  e valutazioni prima illustrate ritiene che:    a) il comma 12 dell'art. 18, della legge n. 55/90 stabilisce, per le  finalita'  proprie della legge stessa, le condizioni in base alle quali  devono intendersi subappalti di lavori e, pertanto, sottoposti alle  altre  disposizioni  del suddetto articolo 18, i subaffidamenti delle attivita' diverse da quelle che costituiscono lavori;    b) la  specificazione  contenuta  nel  comma  5 dell'art. 141 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, si riferisce esclusivamente   alle   prestazioni,   assimilabili  ai  lavori,  che rientrano nella categoria prevalente;    c) le  attivita'  riportate nelle categorie di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualunque sia la  relativa  specificazione  contenuta  nella  declaratoria, sono da ritenersi  lavori  in  quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali ed di opere specializzate  che  vanno  intese  come  risultato di lavori e non di semplici  forniture  e  posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano  le  disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 con esclusione del comma 12;    d) le  parti degli interventi costituite da forniture con posa in opera,  qualora  non rientranti (o non sia stato ritenuto che fossero rientranti)  in  una  delle categorie generali o specializzate di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, vanno  considerate  facenti  parte della categoria prevalente; quelle che  sono  equiparabili  ai  lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 12, della  legge  n.  55/1990  e  l'art.  141,  comma  5, del decreto del Presidente   della  Repubblica  n.  554/1999,  qualora  subappaltate, incidono  sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile;   quelle  che  non  rispettano  tale  caratteristica, qualora  subappaltate,  non incidono sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile;    e) nell'ambito della categoria specializzata "fornitura e posa in opera   di   strutture   e   di   elementi   prefabbricati   prodotti industrialmente"  di cui all'art. 74, comma 4, lettera l) del decreto del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle  lavorazioni  previste  nella categoria OS13 dell'allegato A del decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  anche  le lavorazioni  previste  nelle  categorie  OS18  ed  OS33  dello stesso allegato;    f) nell'ambito   della  categoria  specializzata  "installazione, gestione   e   manutenzione   di   impianti   elettrici,  telefonici, radiotelefonici,  televisivi  e  simili" di cui all'art. 74, comma 4, lettera  e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, vanno  ricondotte,  oltre  alle  lavorazioni previste nella categoria OS30  dell'allegato  A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,  anche  le lavorazioni previste nelle categorie OS16, OS17 e OS19 dello stesso allegato.    Roma, 22 maggio 2001                                                 Il Presidente: Garri  |