| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 30 maggio 2001 |  
| Modificazioni  al  decreto  ministeriale  14  settembre  1999 recante disciplina della piccola pesca. |  
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  41  recante  piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo della pesca marittima e successive modifiche;  Visto  il  decreto  ministeriale  14 settembre  1999  (in  Gazzetta Ufficiale  n.  31  dell'8 febbraio  2000)  recante  disciplina  della piccola pesca;  Tenuto  conto  che  l'art.  11  del regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio  del  17  dicembre  1999  definisce  piccola pesca costiera quella  esercitata  da  navi  di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;  Ritenuto  necessario  apportare alcune rettifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999;  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva centrale  per  la pesca marittima che, nella seduta del 9 aprile 2001 hanno espresso parere favorevole all'unanimita';                              Decreta:                               Art. 1.  Il  comma  1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1999 in premessa citato e' cosi modificato:    "1.  Ai  fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 la  piccola  pesca costiera e' quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri".  |  
|   |                                 Art. 2.  L'art. 3 del decreto 14 settembre 1999 e' modificato come segue:    "1.  I  consorzi  di  cui  all'articolo  precedente devono essere costituiti   da   imprese  che  rappresentino  almeno  il  70%  delle imbarcazioni  da  pesca  che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza.    2.  Non  possono  partecipare  alla  costituzione del consorzio i natanti  che  recano  sulla  licenza di pesca i sistemi esclusi dalla piccola  pesca  costiera cosi' come definita nell'art. 1 del presente decreto.    3.  Nel  caso  di  cooperative armatrici di unita' abilitate alla piccola  pesca  costiera  e  di  unita' abilitate ad altri sistemi di pesca,   la   partecipazione   alla  costituzione  del  consorzio  e' consentita  purche'  vengano computate, per il raggiungimento del 70% delle  imprese  di  cui  al  precedente comma 1, solo le imbarcazioni individuate  dall'art. 1. In tali casi l'operativita' all'interno del consorzio e' consentita ai soli natanti della piccola pesca costiera.    4.  I  suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o piu' organizzazioni  di  categoria  della  pesca  rappresentate  a livello nazionale, o loro emanazioni regionali.    5.  I  consorzi  operano  nell'ambito dei confini territoriali di riferimento.  Nel  caso  di  laghi compresi in piu' regioni o di aree marine   utilizzate  da  imprese  i  cui  natanti  siano  iscritti  a compartimenti  contigui,  e' consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati".  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 maggio 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |  
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