Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 maggio 2001
Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1999 recante disciplina della piccola pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2000) recante disciplina della piccola pesca;
Tenuto conto che l'art. 11 del regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce piccola pesca costiera quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;
Ritenuto necessario apportare alcune rettifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 9 aprile 2001 hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
Decreta:
Art. 1.
Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1999 in premessa citato e' cosi modificato:
"1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 la piccola pesca costiera e' quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri".
 
Art. 2.
L'art. 3 del decreto 14 settembre 1999 e' modificato come segue:
"1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza.
2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca costiera cosi' come definita nell'art. 1 del presente decreto.
3. Nel caso di cooperative armatrici di unita' abilitate alla piccola pesca costiera e di unita' abilitate ad altri sistemi di pesca, la partecipazione alla costituzione del consorzio e' consentita purche' vengano computate, per il raggiungimento del 70% delle imprese di cui al precedente comma 1, solo le imbarcazioni individuate dall'art. 1. In tali casi l'operativita' all'interno del consorzio e' consentita ai soli natanti della piccola pesca costiera.
4. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o piu' organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni regionali.
5. I consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di riferimento. Nel caso di laghi compresi in piu' regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, e' consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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