Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001
Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero della sanita'.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 157, con il quale sono state da ultimo rideterminate e ripartite, tra la struttura centrale e gli uffici periferici in cui si articola l'amministrazione, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della sanita', per un totale complessivo di duemilasettecentosettantanove unita';
Vista la proposta formulata dal Ministro della sanita' con nota prot. n. 2000/SOBP/2/133/1/5329 in data 21 dicembre 2000, con allegata relazione tecnica, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'Amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;
Considerato che tale proposta comporta l'incremento di centosei posti nella posizione economica C3, di duecentonovantatre posti nella posizione economica C2 e di quattrocentoquarantanove posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di ottocentoquarantotto posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di duecentosessantuno posti nella posizione economica C1, di cinquecentocinquantanove posti nella posizione economica B2, di ventidue posti nella posizione economica B1 e di quattordici posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di ottocentocinquantasei posti;
Considerato, altresi', che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero della sanita', nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;
Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, e' di milleseicentottantasei unita', e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 80.480.670.737, un maggior onere di L. 4.894.468.725, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo integrativo stipulato il 5 dicembre 2000;
Considerato che, per il Ministero della sanita', l'art. 12 del predetto contratto integrativo ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2001, fino ad un massimo di L. 5.300.000.000, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale;
Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unita' effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro della sanita' con la sopra citata nota;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
Visto il Contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 dicembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2 u.p, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con foglio n. 55538 ACG/157/SAN del 5 marzo 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della sanita';
Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi;
Decreta:
1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della sanita', fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A - Quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, nella parte riguardante le ex qualifiche funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. In coerenza con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante norme sull'organizzazione del Ministero della Sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2001, ed al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell'amministrazione, il Ministro della Sanita', con proprio decreto, effettuera' la ripartizione del contingente di personale come sopra rimodulato, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.
3. Il provvedimento, adottato in attuazione del comma 2, sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della rogrammazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 21 marzo 2001
p. Il Presidente: Cananzi Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5 foglio n. 244
 
Tabella A ----> Vedere TABELLA A alle Pagg. 13 - 14 della G.U. <----
 
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