Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI UDINE
DECRETO RETTORALE 14 maggio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita', cosi' come emanato con decreto rettorale n. 983 del 30 ottobre 1993 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del senato accademico allargato del 13 dicembre 2000, che ha approvato modifiche al testo di alcuni articoli del predetto statuto;
Visto il decreto del M.U.R.S.T. di data 8 marzo 2001, che ha formulato alcune osservazioni alle modifiche predette;
Vista la delibera del senato accademico allargato del 21 marzo 2001 con la quale l'Ateneo ha deciso di adeguarsi alle osservazioni formulate, fatta eccezione per: la seconda parte della prima osservazione (rif.: art. 5, comma 2, del decreto M.U.R.S.T.), in quanto il periodo transitorio e' gia' disciplinato nel testo del sesto comma dell'art. 83; l'ultima osservazione formulata (rif.: art. 64, comma 7, del decreto M.U.R.S.T.), in quanto l'Universita' intende mantenere la suddivisione fra i propri regolamenti interni, cosi' come deliberata nella proposta di modifica;
Riservandosi di inoltrare in un secondo tempo le ulteriori modifiche di statuto conseguenti alle osservazioni di opportunita' contenute nel sopra detto decreto M.U.R.S.T. dell'8 marzo 2001, facenti riferimento all'art. 14 e all'art. 40;
Visto l'art. 63 del vigente statuto dell'Universita';
Decreta:
1. I seguenti articoli dello statuto di autonomia vengono cosi' modificati o soppressi:
"Art. 5 (Didattica). - 1. L'insegnamento deve promuovere la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
a) laurea;
b) laurea specialistica;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca.
3. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.
Art. 6 (Altre attivita' istituzionali). - 1. L'Universita' puo' organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i:
a) master universitario di primo livello;
b) master universitario di secondo livello.
2. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
3. In particolare:
a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
d) svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni.
4. Per i corsi previsti dal precedente comma l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati.
5. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
6. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
Art. 10 (Personale dirigente e tecnico-amministrativo). - 1. Fanno parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Universita' i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. L'Universita', per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura della spesa, puo' temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
4. Il direttore amministrativo e' responsabile della legalita' dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Governo centrali e delle strutture.
5. L'incarico di direttore amministrativo, di durata non superiore ai tre anni, rinnovabile, e' attribuito dal consiglio d'amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il senato accademico, ad un dirigente dell'Universita', ovvero, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra universita' o di altro ente pubblico o anche a soggetto estraneo alle amministrazioni pubbliche che abbia svolto funzioni dirigenziali. I rapporti sono disciplinati da un contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Il direttore amministrativo puo' proporre la nomina di un vice-direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari piu' alti in grado. Il vice-direttore amministrativo e' nominato con decreto del rettore.
7. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto.
8. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Universita' ai quali e' assegnato sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.
9. Il personale partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto.
10. Al personale viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.
11. Il personale e' tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui e' assegnato per il miglior funzionamento dell'Universita'.
Art. 11 (Studenti). - 1. Sono studenti dell'Universita' coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Per le finalita' di cui ai successivi commi, fatta eccezione per quanto contenuto al comma sesto, sono equiparati agli studenti gli iscritti ai master universitari.
2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per favorire l'inserimento degli studenti nella comunita' universitaria, l'Universita' puo' determinare, nei casi consentiti dalla vigente legislazione, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio; esso viene fissato dal senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi consigli di facolta', udito il consiglio di amministrazione. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo che definira' altresi' i contenuti della relazione tecnica.
3. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
4. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione.
5. Gli studenti partecipano all'attivita' di ricerca nella misura in cui essa e' funzionale alla loro formazione.
6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente statuto.
7. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Universita' e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le proprie effettive esigenze, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste.
8. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Universita' e di partecipare alle attivita' studentesche organizzate. Gli studenti possono altresi' svolgere ai fini formativi attivita' autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attivita' disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
9. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Universita' prestazioni e servizi.
10. L'Universita' puo' affidare servizi a studenti singoli o associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
11. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
Art. 12 (Altri soggetti). - 1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l'Universita', sono assimilati ai docenti o ai ricercatori anche coloro che, pur non appartenendo ai ruoli, svolgono funzioni didattiche o di ricerca secondo le modalita' previste dalla legislazione universitaria.
2. I cultori della materia, i laureati inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Universita', sono aggregati alla struttura di ricerca o di servizio cui afferisce il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, ad un servizio comune. I collaboratori linguistici dipendono dal centro linguistico e audiovisivi.
3. Le modalita' della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di cui ai commi precedenti, sono definite dalle singole strutture sulla base dei loro regolamenti.
4. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attivita' di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. I soggetti che frequentano l'Universita' per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui al comma 1 dell'art. 6, possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.
Art. 13 (Organi centrali). - 1. Sono organi centrali:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio degli studenti;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il garante;
g) il comitato dei sostenitori;
h) il comitato per lo sport universitario;
i) il comitato per le pari opportunita';
l) il nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 15 (Senato accademico). - 1. Il senato accademico e' l'organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell'Universita' e di coordinamento della didattica e della ricerca.
2. Il senato accademico:
a) approva il programma pluriennale di sviluppo sentite le facolta', i dipartimenti e il consiglio di amministrazione;
b) propone la pianta organica del personale docente e ricercatore e assegna alle facolta' i relativi posti;
c) indica i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo;
d) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;
e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Universita';
f) approva il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza;
g) determina i criteri per la valutazione delle attivita' didattiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture, sentito il consiglio degli studenti;
h) determina i criteri per la valutazione delle attivita' scientifiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca;
i) approva l'istituzione e propone l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonche' delle facolta' e dei relativi corsi nel territorio sede dell'Ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia e Pordenone e ove sia posta in atto una convenzione con istituzioni locali;
l) delibera le modifiche di statuto con composizione allargata ai sensi del comma 4;
m) approva i regolamenti ed esprime il parere obbligatorio sul regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita';
n) ratifica le afferenze ai dipartimenti dei docenti e dei ricercatori e risolve le eventuali controversie insorte tra il richiedente l'afferenza e il dipartimento ai sensi dell'art. 70, comma 2;
o) istituisce i comitati ordinatori di nuove facolta', costituiti ciascuno da tre professori di prima fascia e da due professori di seconda fascia che esercitano le attribuzioni del consiglio di facolta' fino all'entrata in servizio di altrettanti professori di ruolo; i componenti del comitato sono scelti dal senato tra i professori di ruolo dell'Ateneo o di altri atenei nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla facolta' stessa e sono nominati con decreto rettorale;
p) esprime parere sulla proposta di attribuzione dell'incarico di direttore amministrativo;
q) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
3. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi delle facolta';
d) i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, in numero pari a quello dei presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo e i ricercatori confermati secondo modalita' e criteri previsti dal regolamento per le elezioni delle rappresentanze. Le aree scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato A;
e) il direttore amministrativo, o un suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera l), comma secondo del presente articolo, e' allargato ad una rappresentanza dei docenti di prima fascia, dei docenti di seconda fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Le rappresentanze vengono elette all'interno di ciascuna componente in numero pari alla meta' di quello dei presidi.
La rappresentanza degli studenti e' costituita come indicato dall'art. 17, comma 7 del presente statuto.
5. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), e), f), g), p) del comma 2 del presente articolo, e' allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma 4.
6. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), c), e), m), p) del comma 2 del presente articolo, e' allargato ai rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo, di cui al precedente comma 4.
7. Le componenti elette del senato accademico durano in carica due anni accademici.
8. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Il senato accademico puo' avvalersi di una giunta esecutiva deliberante su materie ad essa delegate e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo.
Art. 16 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Universita'.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita', sentito il senato accademico;
b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dai successivi articoli 57 e 58;
c) definisce le tipologie e i relativi limiti di spesa oltre i quali e' richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione;
d) approva, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione nonche' il conto consuntivo;
e) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;
f) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa riservati dalla legge sui dirigenti;
g) approva la pianta organica del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo;
h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;
i) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato accademico;
l) sovraintende alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
m) designa su proposta del rettore i membri del collegio dei revisori dei conti;
n) approva gli indirizzi e i contenuti fondamentali delle convenzioni, dei contratti e di ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione ed ai dirigenti;
o) approva l'attivazione e la disattivazione delle facolta' e dei relativi corsi, nonche' dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
p) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti previste dall'art. 11, comma 9;
q) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato accademico;
r) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;
s) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative;
t) designa i componenti del nucleo di valutazione da nominarsi con decreto del rettore, con parere vincolante del senato accademico per quanto riguarda i responsabili della valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche;
u) determina l'indennita' di carica per il rettore e per le altre cariche e funzioni definite dal regolamento generale di Ateneo e da un apposito regolamento approvato dal consiglio stesso;
v) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario;
d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
g) tre rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
h) tre rappresentanti degli studenti;
i) il presidente del comitato dei sostenitori o suo delegato permanente;
l) i rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio universitario con importo fissato ogni biennio dal consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, con esclusione degli enti rappresentati di diritto;
m) il presidente o suo delegato permanente del consorzio universitario del Friuli;
n) il presidente o suo delegato permanente dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;
o) il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato permanente;
p) il sindaco di Udine o un suo delegato permanente;
q) un rappresentante permanente designato congiuntamente dalle amministrazioni provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone.
I componenti di cui alle lettere i), l), m), n), o), p) e q), partecipano con voto deliberante senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. Il rappresentante di cui al punto i) entra a far parte del consiglio di amministrazione qualora il comitato dei sostenitori contribuisca annualmente al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di un contributo finanziario globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato.
4. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalita' previste dall'apposito regolamento.
5. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni accademici.
6. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi di una giunta esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal regolamento di Ateneo.
Art. 17 (Consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti, garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo, e' organo collegiale di rappresentanza, ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
2. Il consiglio degli studenti:
a) adotta il proprio regolamento interno;
b) esprime pareri, per quanto di propria competenza, sul regolamento degli studenti, sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, nonche' su quelli delle strutture didattiche;
c) esprime pareri motivati sul programma pluriennale di sviluppo dell'Universita', elaborato dal senato accademico;
d) fornisce pareri sulle questioni sottoposte dal senato accademico;
e) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti;
f) esprime parere e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
g) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite previste dall'art. 11, del presente statuto;
h) esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio previste dall'art. 11 del presente statuto;
i) formula al consiglio di amministrazione proposte per il riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite;
l) nomina i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
m) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
I pareri di cui alle lettere b), c) e d) devono essere forniti entro i termini fissati dal senato accademico.
3. Il consiglio degli studenti e' composto da studenti rappresentanti di tutti i corsi di laurea e di laurea specialistica eletti dagli iscritti a detti corsi di studio. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, ogni corso di laurea e di laurea specialistica e' rappresentato da uno studente; i corsi di laurea e di laurea specialistica, inoltre, da ulteriori rappresentanti in ragione di uno ogni cinquecento iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta.
4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.
5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente e il vice-presidente.
6. Alle sedute del consiglio degli studenti partecipa un dirigente o funzionario designato dall'amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.
7. Alle sedute del senato accademico per la trattazione di specifici argomenti indicati dall'art. 15, commi 4 e 5 partecipano il presidente e altri membri permanenti fino a raggiungere il numero previsto.
8. Il presidente e' componente della commissione di disciplina per gli studenti.
9. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.
Art. 18 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa dell'Universita'.
2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'.
3. Il collegio e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
b) quattro componenti scelti tra dipendenti, anche collocati a riposo, di amministrazioni pubbliche e iscritti nel registro dei revisori contabili, tra cui: un dirigente a funzionario del Ministero del tesoro, due dirigenti o funzionari del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. I componenti del collegio, sono proposti dal rettore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione.
5. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.
Art. 20 (Comitato dei sostenitori). - 1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Ateneo tramite contributi finanziari.
3. Apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione prevede le modalita' di partecipazione e di funzionamento del comitato.
4. Il comitato elegge un presidente che lo rappresenta nel consiglio di amministrazione, qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3, ultimo paragrafo.
5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attivita' dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente.
Art. 22 (Strutture dell'Universita). - 1. Sono strutture dell'Universita':
a) l'amministrazione centrale;
b) le facolta';
c) i dipartimenti;
d) i centri di servizio di Ateneo;
e) l'azienda agraria universitaria;
f) il policlinico universitario;
g) il centro internazionale sul plurilinguismo;
h) i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;
i) centri interuniversitari;
l) la scuola superiore;
m) le altre strutture istituite per fini specifici.
2. Ogni struttura si dotera' di apposito regolamento.
Art. 27 (Consiglio di facolta). - 1. Il consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della facolta'.
2. Il consiglio di facolta':
a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equita' nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli;
c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
d) formula proposte per l'istituzione e per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;
e) formula il regolamento di facolta' che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi attivati al suo interno dal consiglio di facolta' potranno deliberare in via definitiva;
f) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
g) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti secondo quanto previsto dal successivo art. 33;
h) esprime al rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;
l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
3. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della facolta' in servizio alla data dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;
c) i rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti alle facolta', previsti tra un minimo di tre ed un massimo di nove secondo modalita' da definire nel regolamento elettorale e comunque in numero non superiore al dieci per cento dei professori di ruolo della facolta' in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.
I rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie definite dal regolamento didattico di Ateneo.
I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c), vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalita' previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
4. La composizione del consiglio di facolta' varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il consiglio di facolta' puo' istituire e attivare consigli di corsi di laurea, consigli di corsi di laurea specialistica e consigli di corsi delle scuole di specializzazione, con la partecipazione di tutte le componenti presenti. Alternativamente puo' essere costituita, nelle medesime forme di partecipazione, una commissione didattica per il coordinamento didattico e la valutazione dei piani di studio presentati dagli studenti, ove previsti. Competenze e composizione dei consigli e delle commissioni sono definite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche.
6. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definiti dal regolamento di facolta'.
7. La convocazione ordinaria del consiglio di facolta' deve avvenire almeno ogni tre mesi.
Art. 31 (Giunta di dipartimento). - 1. La giunta e' organo di gestione corrente del dipartimento.
2. La giunta:
a) coadiuva il direttore;
b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;
c) ha compiti istruttori e propositivi per il consiglio di dipartimento;
d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal consiglio di dipartimento.
3. La giunta e' costituita dal direttore, dal segretario di dipartimento, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel consiglio di dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.
4. La durata del suo mandato coincide con quella del direttore.
Art. 33 (Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti). - 1. La proposta di istituzione dei dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo.
2. Nella proposta devono essere indicati:
a) l'area di ricerca;
b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nell'area e previste dallo statuto;
c) le risorse necessarie per l'attivazione;
d) i dipartimenti di provenienza dei proponenti;
e) i dipartimenti eventualmente da disattivare;
f) le possibili afferenze del personale docente e ricercatore, nonche' la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
3. La proposta viene:
a) approvata dal senato accademico, sentiti le facolta' e i dipartimenti eventualmente interessati;
b) sottoposta all'attenzione di tutti i docenti e ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
4. Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze di almeno dodici docenti e ricercatori, il dipartimento viene istituito con decreto del rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.
5. Il dipartimento viene attivato con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.
6. I dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle dieci unita' possono essere disattivati con decreto del rettore, su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.
7. I docenti e i ricercatori del dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti. Il consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da disattivare, sentito il senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.
Art. 35 (Azienda agraria universitaria). - 1. L'azienda agraria universitaria "Antonio Servadei" e' struttura di sperimentazione dell'Universita' e strumento della didattica e della ricerca delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria.
2. Sono organi dell'azienda agraria:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) la delegazione amministrativa.
3. Il presidente dell'azienda agraria e' il rettore o un suo delegato. Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda agraria e presiede la delegazione amministrativa.
4. Il direttore e' un tecnico scelto tra il personale dirigente o tecnico-amministrativo dell'Universita' o assunto con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, sulla base di specifiche competenze tecniche e capacita' gestionali. Il direttore e' nominato dal rettore su proposta della delegazione amministrativa.
5. La delegazione amministrativa e' l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'azienda. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione. La delegazione e' composta da:
a) il presidente;
b) il direttore, con funzioni anche di segretario verbalizzante;
c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'azienda;
d) il preside della facolta' di agraria;
e) il preside della facolta' di medicina veterinaria;
f) due membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno;
g) due docenti della facolta' di agraria e un docente della facolta' di medicina veterinaria scelti dal consiglio di amministrazione fra una rosa rispettivamente di quattro e due nominativi, indicati dai relativi consigli di facolta'.
Le componenti della delegazione di cui alle lettere c), f) e g), durano in carica due anni accademici.
6. Le norme di funzionamento dell'azienda agraria e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.
Art. 36 (Policlinico universitario). (*) - 1. Il policlinico universitario e' strumento della didattica e della ricerca scientifica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine.
Il policlinico universitario, in quanto struttura di assistenza sanitaria, e' ente dotato di personalita' giuridica autonoma. Gli organi, le funzioni e gli strumenti per l'attivita' assistenziale del policlinico universitario sono definiti dalla normativa vigente in materia sanitaria.
2. Le norme di funzionamento del Policlinico universitario e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.
Art. 38 (Centri interdipartimentali). - 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta di due o piu' dipartimenti, sentito il senato accademico, approva l'istituzione e l'attivazione di centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Universita'.
2. I centri interdipartimentali di servizio e di ricerca sono istituiti e attivati con decreto del rettore. Possono aderirvi tutti i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati.
3. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizio e di ricerca:
a) il direttore, scelto tra i docenti aderenti;
b) il consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro;
c) la giunta, istituita qualora il numero dei membri del consiglio direttivo sia superiore a venti.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti interni che devono specificare le modalita' di ammissione dei nuovi aderenti, le competenze e le responsabilita' dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.
5. Possono aderire ai centri di ricerca su proposta, del consiglio direttivo e con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonche' studiosi ed esperti non appartenenti all'Universita'.
Art. 49 (Regolamento dei corsi di studio). - 1. Ogni facolta' definisce un regolamento didattico di corso per ognuno dei corsi di studio istituiti, in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo.
2. Il regolamento del corso di studio viene approvato dal senato accademico, su proposta della facolta' sentiti il consiglio degli studenti e il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.
3. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
Art. 52 (Contratti di insegnamento). - 1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' attivare, su proposta delle facolta', corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale.
2. Esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti e supplenze a personale universitario, i corsi ufficiali sono affidati con contratto di diritto privato a termine, non configurante in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 60 (Valutazione delle attivita). - 1. L'Universita' valuta le condizioni di efficacia, efficienza e qualita' delle proprie strutture didattiche, scientifiche e amministrative.
2. A tal fine l'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Inserire nuovo articolo.
Art. 61 (Nucleo di valutazione di Ateneo). - 1. La valutazione e' effettuata dal nucleo di valutazione di Ateneo.
2. Il nucleo di valutazione e' un organo collegiale composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche non universitari. Tra i membri deve essere compreso almeno un docente, un componente di personale tecnico amministrativo e uno studente, che devono essere scelti in modo da garantire specifiche e distinte competenze in ordine alla didattica, alla ricerca e alla gestione amministrativa.
3. L'Universita' assicura al nucleo autonomia operativa, diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche.
4. Il nucleo trasmette le proprie relazioni al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.
5. Il nucleo di valutazione e' nominato dal consiglio d'amministrazione, che ne definisce il numero dei componenti, sentito il senato accademico.
6. La durata, le modalita' di nomina e la composizione sono definiti dal regolamento generale d'Ateneo.
7. I compiti, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento sono definiti dal regolamento d'amministrazione, contabilita' e finanza.
Art. 62 (Servizio di documentazione per la valutazione). - 1. Il nucleo di valutazione si avvale di un servizio di documentazione avente il compito di fornire il supporto tecnico agli organi accademici e a quelli delle varie strutture per la valutazione delle proprie attivita'.
2. Il servizio e' attivato dal consiglio di amministrazione e opera sulla base di criteri proposti dal nucleo di valutazione e approvati dal senato accademico per le attivita' didattiche e scientifiche e dal consiglio d'amministrazione per le attivita' amministrative.
3. Il servizio raccoglie ed elabora dati per l'analisi delle risorse impiegate, delle modalita' di utilizzazione delle stesse e dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.
4. La documentazione raccolta dal servizio riguardante l'attivita' delle singole persone non puo' essere resa pubblica senza il loro esplicito consenso.
Soppresso il precedente art. 62 (Documentazione riguardante la valutazione).
Art. 64 (Approvazione e modifiche dei regolamenti). - 1. I regolamenti si distinguono in regolamenti generali d'Ateneo, regolamenti d'Ateneo, regolamenti d'attuazione dello statuto e dei regolamenti generali, e regolamenti interni delle singole strutture.
2. I regolamenti generali d'Ateneo sono i regolamenti previsti dalla legge sulla autonomia delle universita'. Essi sono il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento d'amministrazione, finanza e contabilita' e il regolamento didattico d'Ateneo.
3. Il regolamento generale d'Ateneo viene approvato dagli organi competenti e trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Esso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
4. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio d'amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti.
5. Il regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle facolta' e delle scuole, e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentiti il consiglio d'amministrazione e il consiglio degli studenti, ed e' trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. I regolamenti d'Ateneo sono regolamenti previsti da specifiche norme di legge riguardanti particolari aspetti delle attivita' universitarie. Essi sono approvati dal senato accademico o dal consiglio d'amministrazione, rispettivamente sentito il consiglio di amministrazione o il senato accademico, secondo le materie di competenza, sulla base di quanto previsto dal regolamento generale d'Ateneo.
7. I regolamenti d'attuazione sono regolamenti previsti esplicitamente dallo statuto o dai regolamenti generali. Essi sono approvati dall'organo collegiale di governo competente per materia, sentito l'altro organo.
8. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi, vengono formulati dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
9. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.
Art. 65 (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi collegiali e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.
2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
3. Le modalita' di votazione per l'elezione degli organi individuali sono regolate dal comma 1 del presente articolo, salvo diverse disposizioni introdotte dalla normativa vigente.
4. In mancanza di specifica normativa per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nella more della ricostituzione delle rappresentanze, non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale.
7. Gli organi individuali e collegiali, nonche' le singole rappresentanze in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli stessi.
8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico su proposta del consiglio degli studenti.
Art. 68 (Decretazioni). - 1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti d'Ateneo;
c) i regolamenti interni;
d) la costituzione degli organi di governo e la nomina dei componenti;
e) l'istituzione di uffici e di servizi dell'amministrazione centrale;
f) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e centri;
g) la definizione della pianta organica;
h) i provvedimenti di assegnazione dei posti di personale alle strutture deliberati dal consiglio di amministrazione;
i) i provvedimenti di nomina, inquadramento, mobilita' tra le strutture e mobilita' esterna del personale;
l) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumersi per motivi di urgenza e da sottoporsi a successiva ratifica;
m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma, vengono emanate con decreto del rettore.
3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto e dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera l) del precedente comma 1.
4. I presidenti delle delegazioni amministrative emanano decreti:
a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.
Art. 70 (Afferenze, adesioni e aggregazioni). - 1. Ogni docente e ricercatore di ruolo deve afferire a un dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e di formazione. I professori a contratto, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca, gli specializzandi, i collaboratori di ricerca, i collaboratori didattici e i cultori della materia sono aggregati al dipartimento di competenza.
2. L'afferenza e l'aggregazione sono deliberate dal consiglio di dipartimento; esse possono essere negate solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli del dipartimento; in caso di rifiuto diversamente motivato e di reiterata richiesta di afferenza o di aggregazione da parte dell'interessato, spetta al senato accademico la decisione definitiva.
3. L'afferenza a un dipartimento da parte di soggetti non afferenti ad altro dipartimento ha effetto dalla data della presa di servizio e diventa definitiva con delibera del consiglio di dipartimento, che deve essere ratificata dal senato accademico.
4. L'afferenza ad un dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti ad altro dipartimento inizia con l'anno solare successivo a quello in cui e' stata formulata la richiesta.
5. L'adesione alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal comma 2 del presente articolo.
Art. 75 (Funzioni disciplinari). - 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Universita', viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore e di cui fa parte anche un delegato del consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformita' all'art. 10, comma 9, della legge n. 341 del 1990 e successive modifiche, e nei confronti del personale tecnico-amministrativo in conformita' al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche.
Art. 77 (Organizzazione dipartimentale). - 1. Il senato accademico, sentiti le facolta' e i dipartimenti, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo.
2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:
a) delle strutture esistenti;
b) dei settori scientifico-disciplinari gia' presenti;
c) dei settori scientifico-disciplinari da sviluppare.
3. L'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo e' approvata, per quanto di competenza, anche dal consiglio di amministrazione. Soppresso il precedente art. 77 (Commissione d'Ateneo). Soppresso il precedente art. 79 (Istituti). Soppresso il precedente art. 81 (Regolamenti).
Art. 78 (Assistenti): testo inviariato.
Art. 79 (Consiglio degli studenti). - 1. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla normativa vigente per il senato degli studenti sono assegnate al consiglio degli studenti previsto dal presente statuto.
Art. 80 (Efficacia delle norme statutarie). - 1. Lo statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti previsti dal comma 4 dell'art. 16 della legge n. 168/1989.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Universita' degli studi di Udine le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili.
3. Le materie gia' disciplinate da disposizioni di legge o regolamentari e attribuite da nuove disposizioni di legge alle universita' sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai sensi del precedente art. 64.
4. L'adeguamento dello statuto a disposizioni di legge che operino espresso riferimento alle universita' sara' effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse.
5. L'applicazione dell'art. 36, comma 1 e' condizionata alle disposizioni del decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 ed in particolare dell'art. 2, comma 8.
6. Le norme statutarie introdotte a seguito del nuovo ordinamento didattico coesistono, in prima applicazione, con le previgenti disposizioni e fino al progressivo esaurimento dei corsi di laurea e di diploma in essere.
Art. 81 (Entrata in vigore): testo invariato.".
2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Udine, 14 maggio 2001
Il rettore: Strassoldo
(*) Il nuovo art. 36 entrera' in vigore, come previsto dall'art. 80, comma 5, all'atto della piena applicazione del decreto legislativo n. 517/1999. Nel frattempo rimane in vigore il vecchio art. 36.
 
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