Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DIRETTIVA 15 marzo 2001
Procedure di collaudo delle forniture dei materiali di commissariato per l'Amministrazione della Difesa.

1. PREMESSA

La direttiva UCT/2/0001/COM del 4 gennaio 1999, in oltre due anni di applicazione, ha confermato la validita' della sua impostazione iniziale.
I criteri fondamentali che l'hanno ispirata - autonomia delle commissioni di collaudo e casualita' degli accertamenti ottenuti con metodi matematico-statistici - hanno meritato la citazione ed il positivo apprezzamento della Corte dei Conti nella sua relazione annuale (anno 1999) al Parlamento.
La seconda edizione della direttiva, diramata con lett. UCT/2/0511/COM del 1o febbraio 2000, avuto riguardo alla esperienza maturata nel primo anno di sua applicazione ed ai suggerimenti pervenuti dagli Ispettorati Logistici di Forza Armata, dai responsabili degli enti esecutori dei contratti e dai responsabili dell'attivita' di collaudo, ha introdotto il livello di collaudo centesimale quale ulteriore opzione fra i piani di campionamento indicizzati e l'estrazione a sorte della campionatura per la formazione del campione monte. In un quadro di piu' attuale applicabilita' e di connessione con la fase di esecuzione contrattuale - regolamentata dalla direttiva UCT/2/0322 del 20.01.2000 che si pone in corrispondenza biunivoca con la normativa sui collaudi - ha, altresi', precisato il carattere di eccezionalita' della ripetizione delle analisi e delle prove prestazionali effettuate durante l'esecuzione delle lavorazioni sulle materie prime e sui semilavorati.
Questa terza edizione viene ora varata, al fine di raccogliere in un unico documento la normativa sui collaudi, atteso che e' stato necessario diramare la direttiva UCT/1/0070/COM del 10 gennaio 2001 per l'immediata applicazione degli articoli 28 e seguenti del Regolamento approvato con D.M. 200 del 14 aprile 2000, recante disposizioni innovative al procedimento di collaudo, sostanziate nella sottrazione alla commissione tecnica della decisione sull'esito del collaudo e nella abolizione della possibilita' di revisione della decisione in via amministrativa.
Pertanto, la presente direttiva, che abroga ogni altra direttiva e disposizione in materia, disciplina compiutamente l'intero settore.
Le disposizioni di cui alla presente direttiva trovano applicazione per i contratti stipulati in seguito a gare bandite dopo l'entrata in vigore della normativa di cui al citato decreto ministeriale (agosto 2000).
in ossequio al principio della trasparenza e della tutela dell'interesse dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti stesse, la presente direttiva e' visibile sul sito "internet" di Commiservizi "www.Commiservizi.Difesa.it."

2. IL NUOVO PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Le nuove disposizioni sui collaudi delle forniture dei materiali del commissariato sono riportate nel Decreto Ministeriale 14 aprile 2000, n. 200 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dell'Amministrazione della Difesa", che ha abrogato il precedente Decreto Ministeriale 5 agosto 1995, n. 583 "Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato".
In particolare, le norme di riferimento sono quelle di cui al Capo IV "Procedimento di Collaudo" (artt. 28/32).
Gli aspetti dell'attivita' di collaudo che hanno carattere di assoluta novita' sono:

- il contraddittorio col contraente previsto in tutte le fasi
dell'attivita' della commissione di collaudo; - la natura essenzialmente istruttoria dell'attivita' della
commissione di collaudo; - la determinazione definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad
un organo decidente diverso dalla commissione di collaudo.

Tale organo decidente e' normalmente identificato nel titolare della stazione appaltante od in un suo delegato di livello dirigenziale. Non mutano, invece, gli adempimenti essenziali ai quali e' tenuta la commissione di collaudo, ed in particolare: - identificazione ed isolamento della partita; - formazione delle campionature col metodo del "piano di campionamento indicizzato"; - esame organolettico ed analitico/prestazionale dei manufatti; - criteri di accettazione/rifiuto.

3. FONTI NORMATIVE

Le norme di legge e regolamentari prese a riferimento per le attivita' delle commissioni di collaudo di seguito indicate, sono quelle contenute nelle seguenti fonti: - art. 122, 2o comma del R.C.G.S., vieta la partecipazione al
collaudo di persone che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione
dei lavori; - art. 28 e seguenti del "Regolamento concernente il capitolato
generale d'oneri con i contratti stipulati dall'Amministrazione
della Difesa", di cui si e' detto al precedente paragrafo 2.

4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO

Le commissioni di collaudo dovranno essere nominate, normalmente, dopo l'approvazione del contratto di fornitura e si dovranno riunire con immediatezza non appena ricevuta la comunicazione di "pronto al collaudo". Delle commissioni di collaudo deve far parte almeno un perito merceologico. La designazione deve essere, di volta in volta, casuale senza ricorrere a rigidi vincoli procedurali ed a "rose" di nomi precostituite.
in rappresentanza dell'utenza, uno dei membri delle commissioni deve essere sempre tratto - attingendo, con criteri casuali, preferibilmente dai reparti operativi delle Forze Armate - dagli ufficiali d'arma dell'Esercito e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze Armate, aventi grado non inferiore a capitano. La composizione delle commissioni a nomina accentrata deve avere caratterizzazione interforze ogni qual volta possibile.
Per le commissioni decentrate, il titolare della stazione appaltante deve attenersi alle disposizioni di cui sopra per quanto riguarda l'ufficiale d'arma, mentre valutera' di volta in volta la possibilita' di caratterizzare interforze la commissione richiedendo personale qualificato al comando paritetico di altra Forza Armata.
Delle commissioni di collaudo non possono far parte gli ufficiali che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto e gli ufficiali in ausiliaria o in riserva.

5. CONTRADDITTORIO COL CONTRAENTE

Uno degli elementi essenziali che caratterizza il nuovo procedimento di collaudo e' il contraddittorio con la ditta fornitrice (contraente), da attivare sin dall'inizio.
A tal fine, il presidente della commissione di collaudo deve dare comunicazione scritta al contraente - anche a mezzo fax - del luogo e del giorno di effettuazione del collaudo, con l'invito ad intervenire personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.
Le decisioni della commissione devono essere prese tenuto conto delle osservazioni del contraente.
Il presidente della commissione provvede ad inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato definitivo di collaudo (v. para 9.b.) al contraente che, debitamente invitato, non abbia presenziato al collaudo, ovvero che, pur essendo presente, non abbia firmato, per presa conoscenza, il citato certificato.
Qualora il contraente non concordi con le valutazioni e le proposte della commissione di collaudo, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata di cui al precedente capoverso, puo' inviare alla commissione contro deduzioni e le documentazioni ritenute piu' opportune.
La lettera di invito a presenziare deve far menzione di tale possibilita'.

6. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

Come evidenziato in premessa, le attivita' della commissione di collaudo di accertamento degli elementi di fatto che indicano la rispondenza o meno della fornitura alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto non si discostano da quelle prescritte nelle precedenti direttive sui collaudi emanate da Commiservizi.
Tuttavia, al termine delle operazioni e del contraddittorio col contraente, la commissione esprime soltanto proposte di accettazione o rifiuto, con la relativa motivazione.
Gli elementi di fatto vengono accertati mediante operazioni preliminari di identificazione della partita, di formazione della campionatura da sottoporre a collaudo e di isolamento della partita.
Si passa, poi, all'esame organolettico ed all'esame analitico e prestazionale per concludere con apposita certificazione dell'attivita' svolta (certificato di collaudo) contenente la proposta di accettazione/rifiuto della commissione.

Tali operazioni vengono descritte nei paragrafi che seguono.

7. OPERAZIONI PRELIMINARI

a. Identificazione della partita

La commissione deve, in dettaglio:

- individuare in modo inequivocabile e documentato la partita da
collaudare, verificando che la stessa a termini contrattuali sia
isolata in appositi spazi, sigillata dall'ufficiale incaricato
dell'accertamento del "pronti al collaudo", e sia disposta in modo
da rendere possibili le operazioni di collaudo previste (in
particolare la commissione deve verificare la possibilita' di
estrarre un campione da qualsiasi punto della partita); - accertare l'effettiva quantita' e tipologia dei materiali
consegnati, verificandone la corrispondenza rispetto a quanto
previsto in contratto; - esaminare la relazione di esecuzione contrattuale e dell'ente che
ha seguito le lavorazioni ed ha comunicato che la fornitura e'
pronta per il collaudo; - effettuare una prima valutazione generale circa i caratteri
esteriori della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneita', lo stato
di conservazione.

b. Formazione della campionatura da sottoporre al collaudo

(1) Determinazione del numero dei campioni

La commissione individua automaticamente la numerosita' del "campione monte", in rapporto alla dimensione quantitativa complessiva della partita da collaudare, applicando i "livelli di collaudo" dei "piani di campionamento indicizzati introdotti dalla normativa UNI ISO 2859. Le relative tabelle sono in allegato A, unitamente ad una nota esplicativa. Il "livello di collaudo", che determina automaticamente anche la scala di accettabilita' - rifiuto della partita (v. s/para 8.a), viene stabilito nel contratto oppure nell'atto di nomina della commissione.
Oltre ai "livelli di collaudo ordinari" (LCO), sono previsti livelli di collaudo speciali" (LCS) che, a parita' di quantitativo in collaudo, determinano un campione meno numeroso e il "livello di collaudo centesimale" (LCC), in caso sia necessario esaminare la partita capo per capo.

(2) Formazione del "campione monte"

Se il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti la fornitura, la commissione procede all'estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da prelevare. Tale operazione puo' avvenire, oltre che con i metodi tradizionali, utilizzando un apposito programma informatico per la generazione di numeri casuali. Il relativo floppy disk, distribuito da Commiservizi con la direttiva n. UCT/2/3656/COM del 18.5.1999 posta in appendice alla presente direttiva, puo' essere richiesto all'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale. Se il contratto non prevede la cennata clausola, la commissione deve assicurare la rappresentativita' della campionatura attraverso un prelevamento esteso e distribuito omogeneamente sull'intera partita ottenuto con modalita' che piu' si avvicinano all'estrazione a sorte. Tali modalita' devono essere verbalizzate.

(3) Formazione della campionatura e controcampionatura per le analisi di laboratorio

Dal "campione monte", la commissione preleva un adeguato numero di campioni (e di controcampioni da consegnare alla ditta) da inviare alle analisi di laboratorio ritenute necessarie (v. piu' avanti para 8.b) e da conservare a disposizione per eventuali controlli successivi e/o contestazioni.
Il numero e la composizione dei campioni da inviare alle analisi deve essere sufficiente a garantire il regolare e funzionale espletamento di tutte le prove di laboratorio previste dalle specifiche tecniche.
Qualora dai prodotti finiti non sia possibile trarre provini di dimensioni sufficienti per l'esecuzione di tutti gli accertamenti tecnologici ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere tratti da campionamenti di materie prime, all'uopo prelevate dall'ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con la ditta (v. s/para 8.b).
La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere sigillata a mezzo punzonatura con i contrassegni dell'ente per conto del quale si effettua il collaudo, nonche' munita di cartellino recante gli estremi del contratto di riferimento, il contenuto del campione e le sigle dei membri della commissione.
Si deve altresi' procedere alla costituzione di due controcampionature, da sigillare in appositi contenitori separati e "cartellinate" con apposizione di sigla da parte dei membri della commissione e del titolare o rappresentante legale della ditta se presente alle operazioni di collaudo. Di tali controcampionature, una va messa a disposizione della ditta, ove ne faccia richiesta, l'altra deve essere custodita, per eventuali successivi riscontri analitici che si rendessero necessari, a cura dell'ente esecutore.
In caso di giudizio conclusivo di accettazione della fornitura, tale controcampionatura restera' in carico al consegnatario del materiale dell'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione della partita originaria.
Successivamente, potra' essere immessa nell'ordinario flusso logistico di Forza Armata.
In caso di rifiuto della partita, la suddetta campionatura sara' restituita alla ditta con oneri e spese a suo carico.
Nel caso si renda necessario l'invio della campionatura alle analisi, l'operazione deve essere registrata nel verbale di collaudo, ove, in particolare devono essere individuati anche gli eventuali laboratori esterni incaricati di effettuare specifiche analisi eventualmente non praticabili all'interno dei laboratori dell'A.D., dando carico, comunque, all'ente esecutore dei successivi adempimenti inerenti alla formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai connessi oneri di spesa.
Ove la commissione non indichi, con adeguate motivazioni, soluzioni alternative, le analisi e prove prestazionali sono effettuate nel laboratorio dell'ente esecutore.

c. Isolamento della partita

Terminate le operazioni di campionamento, la commissione deve procedere:

- nel caso di collaudo in fabbrica, a sigillare la partita con spago
e cartellino identificativo della partita assicurato con
punzonatura a piombo recante i sigilli dell'Amministrazione Difesa;
le operazioni di dissigillo dovranno sempre avvenire alla presenza
di un rappresentante dell'Amministrazione Difesa e di un
rappresentante della ditta; - nel caso di collaudo presso magazzini o infrastrutture militari, ad
isolare la partita a mezzo di apposito nastro nonche' con tabelle
recanti i dati riconoscitivi della stessa (denominazione e tipo del
manufatto, quantitativo, estremi contratto).

I capi oggetto di esame che non sono andati distrutti vengono reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione la commissione provvede all'isolamento definitivo della partita nei modi sopraindicati.

8. ESAME DEI MANUFATTI

a. Esame organolettico

La commissione procede all'esame organolettico di tutti i campioni selezionati per il "campione monte", al fine di individuare quanti di questi presentano difetti.

I campioni difettati vengono numerali e classificati come:

- campioni difettati del primo tipo, quelli che presentano difetti
tali da pregiudicare sotto il profilo funzionale e/o estetico
l'utilizzazione del capo; - campioni difettati del secondo tipo, gli altri campioni difettati.

Il rinvenimento dei campioni con difetti del primo tipo (anche di uno solo) rende inaccettabile la partita in collaudo.
Il rinvenimento di campioni con difetti del secondo tipo rende inaccettabile la partita in collaudo ove il numero superi il "livello di qualita' accettabile" (LQA) determinato in base al livello di collaudo" utilizzato (v. sopra para 7.b.(1)). I relativi numeri di accettazione e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato allegato A.
Nel caso che l'esame organolettico debba estendersi a tutta la partita in collaudo ("livello di collaudo centesimale") ed il contratto non preveda procedure particolari di collaudo, i capi difettati del primo e secondo tipo sono restituiti alla ditta fornitrice.
Se il numero complessivo di questi supera la "tolleranza del ventesimo", la partita non puo' essere accettata per insufficienza del quantitativo consegnato.
Anche i campioni difettati del secondo tipo rinvenuti entro il numero di accettazione sono restituiti alla ditta e vanno in detrazione al quantitativo della fornitura.
Al termine dell'esame organolettico, se non sono pervenute le risultanze delle analisi eventualmente richieste, devono essere verbalizzate le operazioni effettuate e sospeso il collaudo.
La commissione si riunisce nuovamente per le determinazioni conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio.
L'effettuazione/ripetizione delle analisi che normalmente vengono esperite nel corso della vigilanza sulle lavorazioni, deve essere richiesta non appena ne venga riconosciuta la necessita'.

b. Esame analitico e prestazionale

La commissione deve richiedere le analisi/prove di laboratorio che secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, possono essere effettuate soltanto sul prodotto finito.
Per quanto riguarda, invece, le materie prime e i semilavorati nonche' tutti gli altri controlli analitici effettuati durante le lavorazioni, la commissione ha facolta' di far effettuare le analisi/prove di laboratorio soltanto ove le stesse non risultino dalla relazione di esecuzione contrattuale ovvero siano insoddisfacenti. La richiesta di tali analisi, che comportano spese aggiuntive e ritardano l'iter del collaudo, deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale di collaudo.
Le analisi previste dalle specifiche tecniche sul prodotto finito debbono essere chieste non appena terminate le operazioni di campionatura. La mancata rispondenza delle analisi e delle prove di laboratorio agli "standard" delle specifiche tecniche rende inaccettabile la partita in collaudo.

9. OPERAZIONI CONCLUSIVE

a. Esito del collaudo

Le risultanze degli esami organolettici e di laboratorio determinano la proposta della commissione che puo' essere:

- di accettazione, quando gli esami di laboratorio risultano a norma
ed i capi difettati del secondo tipo sono inferiori al numero di
rifiuto risultante dal "piano di campionamento indicizzato"
applicato; - di rifiuto, in caso contrario.

Il cosiddetto giudizio di rivedibilita', da adottare soltanto in casi eccezionali, non costituisce un vero e proprio giudizio di collaudo, ma una sospensiva, infatti, sara' la stessa commissione di collaudo a riunirsi nuovamente alla data stabilita per esaminare se i manufatti sono stati nel frattempo messi a norma della ditta fornitrice.

b. Certificazione dell'attivita' svolta

Come gia' accennato nei paragrafi precedenti, tutte le operazioni eseguite dalla commissione debbono essere verbalizzate in appositi certificati di collaudo. Tali verbalizzazioni debbono avere forma analitica, per fornite gli elementi di valutazione adeguati all'organo decidente.
Al termine dell'esame organolettico, ed in attesa delle risultanze analitiche eventualmente richieste, viene redatto un certificato provvisorio di collaudo che verbalizza soltanto le attivita' svolte senza conclusioni circa proposte di accettazione/rifiuto.
Una volta pervenuti i referti di laboratorio viene redatto il certificato definitivo di collaudo che reca la proposta della commissione. Il certificato di collaudo provvisorio viene allegato a quello definitivo.

Costituiscono, altresi', allegati al certificato definitivo di collaudo:

- la relazione di esecuzione contrattuale; - i referti analitici; - gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali; - ogni altro documento (originale o copia) utilizzato dalla commissione per pervenire alla proposta.

A titolo indicativo in allegato B viene riportata una traccia di certificato provvisorio di collaudo e di certificato definitivo di collaudo.

10. INTERVENTO DEL CONTRAENTE E SUCCESSIVO ITER PROCEDIMENTALE

Come si e' visto nel precedente para. 5, il contraente puo' partecipare alle operazioni di collaudo e la commissione deve tener conto delle sue osservazioni, che debbono essere opportunamente verbalizzare.
Il certificato definitivo del collaudo deve essere firmato per conoscenza del contraente.
Trascorsi venti giorni dalla data di sottoscrizione del certificato, ovvero trascorsi venti giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento nel caso il contraente non abbia voluto sottoscrivere o non abbia presenziato alle operazioni di collaudo, se non pervengono controdeduzioni, il certificato definitivo di collaudo e la relativa documentazione allegata vengono inviati, a cura del presidente della commissione, in due originali e due copie, all'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo, indicato nel relativo contratto o in altro provvedimento del titolare della stazione appaltante. Se, invece, il contraente presenta, entro i predetti termini, controdeduzioni e documentazione, la commissione e' tenuta a prendere atto di tali documenti ed esaminarli per esprimersi nuovamente entro 10 giorni, confermando o modificando le primitive proposte e motivandone le ragioni.
Tutta la documentazione deve poi essere inviata all'organo decidente.
E' possibile che, in questa fase il contraente chieda la "rivedibilita'" della fornitura, in presenza di difetti lievi che, con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possono essere eliminati.
Su tale richiesta si pronuncia la commissione.
In caso di accoglimento, il periodo intercorrente fra la sospensione del collaudo e la fornitura, deve essere computato ai fini dal calcolo delle penalita' per ritardata consegna. Tale condizione deve essere formalmente notificata al contraente.

11. DETERMINAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO

La stazione appaltante determina, con provvedimento interno, l'organo istituzionalmente incaricato della istruzione della pratica, a premessa della determinazione dell'organo decidente.

Tale organo, in particolare:

- verifica i contenuti del certificato di collaudo e delle
controdeduzioni eventualmente profferte dal contraente, sulla base
dei documenti cartacei, senza procedere, di norma, ad esame di
campionature e/o effettuazione di nuove analisi chimico-fisiche; - provvede agli accertamenti piu' opportuni in caso di discordanza
fra commissione e contraente su elementi di fatto; - valuta la rilevanza sotto il profilo estetico e funzionale dei
difetti eventualmente riscontrati, anche in ragione della loro
incidenza percentuale sull'intera fornitura; - procede ad un raffronto con i precedenti "storici" comparabili con
il collaudo in esame, al fine di garantire omogeneita' di
comportamenti da parte dell'Amministrazione.

L'attivita' istruttoria si conclude con la redazione di una relazione sulle attivita' svolte dalla commissione, contenente motivata proposte di:

- accettazione; - accettazione con sconto; - rifiuto.

L'accettazione con sconto deve essere considerata un'ipotesi del tutto residuale cui ricorrere quando le difformita' della fornitura dal campione tipo e della condizioni tecniche siano lievissime e non imputabili a mancanza di buona fede e professionalita' del contraente nel corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti esigenze logistiche.
Anche in tale ultimo caso, comunque, i difetti riscontrati non dovranno pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni.
La quantificazione percentuale dello sconto dovra', in ogni caso, tener conto sia della minore utilita' e/o valore della fornitura, che del grado di diligenza dimostrato dal contraente nell'esecuzione delle lavorazioni.
L'organo decidente adotta il provvedimento definitivo di sua competenza con apposita determinazione, di cui vengono forniti, a titolo di orientamento, negli allegati C, D ed E i fac-simile per ciascuna delle ipotesi considerate.

12. ADEMPIMENTI FINALI

La determinazione di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto, viene formalmente comunicata al contraente a cura dell'organo incaricato dell'istruzione della pratica.
Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto - definitivo per l'Amministrazione - puo' essere impugnato presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti. L'organo incaricato dell'istruzione della pratica invia, altresi', tutto il carteggio all'ente esecutore contrattuale, che provvedera' ai successivi adempimenti conseguenti all'accettazione od al rifiuto della fornitura.

13. DETERMINAZIONE CONNESSE AL COLLAUDO DEI MATERIALI

a. Bollatura dei materiali rifiutati o rivedibili

In caso di rifiuto o di rivedibilita' i materiali debbano essere opportunamente contrassegnati con appositi bolli identificativi, a cura e spese della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza dell'ente responsabile dell'esecuzione contrattuale. Il contratto di fornitura deve prevedere tale onere.
All'interno del bollo devono essere riportati le iniziali dell'ente esecutore, il numero di verbale e l'anno di riferimento.
Ai materiali rivedibili deve essere applicato un bollo ovoidale (ai panni e alle tele deve essere tagliata meta' della testata).
Ai materiali rifiutati definitivamente si imprime un bollo ottagonale (ai panni e alle tele deve essere tagliata meta' della testata).
L'applicazione dei bolli deve aver luogo in modo che l'impronta resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei materiali.
Nei casi in cui la particolare natura dei materiali non consenta l'apposizione di bolli (es.: oggetti di ferro, latta o altri metalli, nappine, fregi, coccarde, alamari, ecc.) o nei casi in cui la stessa possa comportare danni irreversibili al manufatto, la predetta procedura non deve avere luogo.

b. Supporto tecnico-operativo alla commissione di collaudo dell'ente esecutore del contratto e della ditta fornitrice

Fermo restando che la commissione e' responsabile unica delle operazioni di collaudo, l'ente esecutore del contratto deve fornire tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal presidente della commissione.
In particolare, deve essere messa a disposizione della commissione la relazione di esecuzione contrattuale, nonche' tutta la documentazione inerente la fornitura che la commissione ritiene di dover consultare.
Non puo' pero' essere richiesto l'intervento dell'ufficiale perito che ha seguito le lavorazioni e che ha accertato l'approntamento al collaudo della fornitura.
Inoltre, l'ente esecutore deve mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio e prove prestazionali eventualmente richieste dalla commissione, garantendo all'uopo il supporto tecnico da parte di personale specializzato e la piena efficienza e funzionalita' dei macchinari impiegati.
Tuttavia, la commissione non e' obbligata a servirsi dal laboratorio dell'ente esecutore e potra' avanzare motivata richiesta alla stazione appaltante di avvalersi di laboratori esterni qualificati, certificati e di assoluta affidabilita'.
I motivi della richiesta dovranno risultare anche nel certificato definitivo di collaudo.
Se le operazioni di collaudo avvengono presso l'ente esecutore, questo deve, altresi', assicurare il supporto di segreteria e, qualora necessario, mettere a disposizione della commissione il personale e le attrezzature necessari alla identificazione della partita ed alla successiva movimentazione dei prodotti per la selezione ed il prelevamento dei campioni.
Se le operazioni di collaudo avvengono in fabbrica, - in tali casi il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta di fornire l'assistenza tecnica e funzionale alla commissione ivi compreso il supporto di segreteria - l'ente esecutore deve fornire l'assistenza autorizzata dalla stazione appaltante su motivata richiesta della commissione.

Roma, 15 marzo 2001

Il direttore generale: SENSI
 
Allegato "A" alla direttiva n. UCT/2/0001/COM del 04.01.1999

PIANI DI CAMPIONAMENTO INDICIZZATI DA ADOTTARE NELLE PROCEDURE DI
COLLAUDO DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

1. Il "Piano di campionamento indicizzato" previsto dalla norma UNI ISO 2859, e' uno strumento tecnico, basato su parametri statistici, volto e supportare la Commissione di Collaudo nella attivita' di verifica, valutazione della qualita' dei prodotti esaminati.
Attraverso tale strumento vengono, piu' in particolare, definite:
a. l'entita' del campione da estrarre dalla partita (o lotto);
b. il "Livello di Qualita' Accettabile" previsto in contratto;
c. le condizioni di accettazione e di rifiuto della partita (o lotto) specificamente riferite all'esame organolettico.
Per la determinazione quantitativa del campione da estrarre, il "piano di campionamento" si avvale di appositi "prospetti" (annessi 1 e 2) previsti della richiamata norma UNI ISO 2859.
Detti prospetti, opportunamente modificati ed integrati per le specifiche esigenze procedurali connesse con il collaudo dei materiali di commissariato, sono composti dai seguenti parametri:

Prospetto I

- S-p - I-II-III - C - A,B,...
(annesso I)

- livelli di collaudo speciali, da 1 a 4;
- livelli di collaudo ordinario, da 1 a 3;
- livello di collaudo centesimale;
- lettere codici per la numerosità del campione,

Prospetto II-A (annesso 2)

- N = numerosità del lotto;
- n = numerosità del campione;
- LQA = livello di qualità accettabile;
- Na = numero di accettazione;
- Nr = numero di rifiuto.

2. L'utilizzo "congiunto" del suddetti parametri, consentira' di valutare, attraverso una procedura rigorosamente "codificata", la qualita' ed accettabilita' dei prodotti sottoposti a collaudo. A chiarimento dell'utilizzo dei predetti "prospetti", si specifica quanto di seguito. Un "piano di campionamento" viene innanzitutto "impostato" finendo, in sede di predisposizione degli atti connessi con la "deliberazione a contrattare", il "livello di collaudo" di riferimento. A seconda della tipologia di materiale in provvista e delle sottese finalita' di impiego, verra' fissato, a giudizio della Amministrazione appaltante, un livello di collaudo piu' o meno elevato al quale corrispondera' la conseguente attivita' di controllo e verifica tecnica. Piu' in particolare, nel "Prospetto I" della citata norma UNI ISO 2859 (annesso 1) sono individuati tre livelli di collaudo "ordinario", quattro livelli di collaudo "speciali" e un livello di collaudo "centesimale".
I livelli di collaudo ordinari adottabili sono: "I", "II", III". Essi determinano una scala di "accettabilita/rifiuto" man mano piu' selettiva (dal I al III) o vengono scelti in relazione alla natura e destinazione della fornitura.
I livelli di collaudo speciali (da 1 a 4) permettono di modulare le operazioni di campionamento alle peculiari esigenze di collaudo legate alla natura e finalita' di impiego del materiale in esame. Piu' in particolare i suddetti livelli vengono adottati per il collaudo di materiali di scarsa rilevanza operativa (e, pertanto, non "critici" sui piani funzionale ed estetico) e limitato valore intrinseco (da: alpe maglie intimo, accappatoi, ciabatte da bagno, fazzolettini di carta, ecc.) prevedendo, in tali casi, una numerosita' del campione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Il livello di collaudo "centesimale" viene adottato quando la particolare "sensibilita'" dei materiali in collaudo, in termini di funzionalita' tecnico-operativa e di impiego (estende modulari, shelters, ecc.) renda necessario il controllo dell'intera partita. La previsione del livello di collaudo "centesimale" deve essere prevista nel contratto o nell'atto di nomina della Commissione, previa valutazione "mirata" da effettuarsi caso per caso. Il livello di collaudo adottato determina automaticamente il numero dei "campioni" da prelevare, in rapporto alla dimensione dell'intero lotto da collaudare. Altro parametro essenziale (accanto al richiamato "livello di collaudo"), per l'impostazione e l'impiego del piano di campionamento indicizzato, e' rappresentato dal "Livello di Qualita' Accettabile (L.Q.A.). Tale parametro, anch'esso fissato in sede di "deliberazione a contrattare), determina il livello di tolleranza che l'Amministrazione Difesa intende adottare in ordine alla valutazione tecnico - qualitativa della partita in collaudo. Piu' in dettaglio, fermo restando quanto stabilito al para 6 della direttiva, con l'individuazione del "L.Q.A" e a sua volta correlato con un "livello di collaudo" prefissato si stabilisce quale e' il numero massimo dei campioni difettosi consentiti ai fini della accettazione della partita e, conseguentemente, il numero minimo dei campioni difettosi che determina il rifiuto della partita stessa.
Il "Livello di Qualita' Accettabile" si riferisce solamente ai difetti rilevabili in sede di esame organolettico atteso che eventuali difetti riscontrati analiticamente (in esito cioe' agli accertamenti chimico-fisico di laboratorio) inficiano l'intera partita in collaudo.
3. Si riporta di seguito, a chiarimento del metodo, un esempio pratico di collaudo con l'impiego della sumenzionata procedura.

Esempio: a) Partita da collaudare: n. 7.000 manufatti; b) in sede di "deliberazione a contrattare" sono stati fissati i seguenti parametri: LQA = "0,65"; livello di controllo ordinario = "li". c) per definire il numero dei campioni da esaminare e da prelevare dal lotto in esame, viene individuato, in via preliminare, il "codice" di riferimento del Prospetto I" (annesso 1), corrispondente alla numerosita' del lotto (7.000 maglioni), compresa, nella fattispecie, tra 3.201 a 10.000. Il codice, in questo caso, e' rappresentato dalla lettera "L". d) Nel Prospetto II-A e "Piani di campionamento semplice per il collaudo ordinario" (annesso 2), in corrispondenza della lettera "L" sopra individuata, si rileva il numero dei campioni da prelevare dalla partita: n. 200. In corrispondenza della colonna inerente il "L.Q.A. e' 0,65" (valore fissato nella "deliberazione a contrattare"), si individuano altresi': - Il Numero di Accettazione (Na): 3; - Il Numero di rifiuto (Nr): 4.

Quindi, su n. 200 campioni da esaminare per il controllo organolettico, il lotto sara' accettato se il numero dl quelli difettosi sara' uguale o inferiore a 3; per contro, sara' rifiutato se il numero stesso sara' uguale o superiore a 4. Ai fini del suddetto computo quantitativo, dovranno essere presi in considerazione solo i difetti di lieve entita', atteso che eventuali difformita' (accertate in via organolettica e/o analitica) e cioe' tali da inficiare la funzionalita' e l'estetica dei manufatti comporteranno il rifiuto dell'intera partita in collaudo (para 6 della direttiva). .il:
----> Vedere IMMAGINI alle Pag. 51 - 52 del S.O. <----
 
----> Vedere IMMAGINI da Pag. 53 a Pag. 55 del S.O. <----
 
"Allegato C" della direttiva Commiservizi
UCT/2/0001/COM/ del 04/01/1999

IPOTESI ACCETTAZIONE

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr........... (località - data)

DETERMINAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO DI NR.................... FORNITI DALLA DITTA/RAGGRUPPAMENTO............. IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR............ DATATO.......................

VISTO il Decreto Ministeriale nr. 200, datato 14 aprile 2000 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa"
VISTO il certificato di collaudo redatto in data............. dall'organo di collaudo composto da:

.............................
.............................
.............................

con il quale viene proposta l'accettazione della fornitura
VISTA la relazione redatta da....................... organo incaricato della fese istruttoria del procedimento

CONSIDERATO

CHE dalla sopraindicate documentazione il materiale in collaudo risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali

DELIBERO

l'accettazione della fornitura costituita da nr.............. e presentata al collaudo dalla Ditta/Raggruppamento..................... in esecuzione del contratto nr............... datato...................

f.to l'organo decidente
 
"Allegato D" alla direttiva Commiservizi
UCT/210001/COM del 04.01.1999

IPOTESI RIFIUTO

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.......... (località e data)

DETERMINAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO DI NR.................... FORNITI DALLA DITTA/RAGGRUPPAMENTO................. IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR......... DATATO...................
VISTO il Decreto Ministeriale nr. 200, datato 14 aprile 2000 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'amministrazione della Difesa"
VISTO il certificato di collaudo redatto in data.............. dall'organo di collaudo composto da:

.........................
.........................
.........................

con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura
VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data....................
VISTO il successivo verbale redatto in data.................. dal predetto Organo di collaudo, con il viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura
VISTA la relazione redatta da,..................... organo incaricato della fase istruttoria del procedimento

CONSIDERATO

CHE dalla sopraindicata documentazione il materiale in collaudo non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:
CHE tali difetti appaiono essere pregiudizievoli all'uso dei materiali

.........................
.........................
.........................

DELIBERO

il rifiuto della fornitura costituita da nr.............. e presentata al collaudo dalla Ditta/Raggruppamento.................. in esecuzione del contratto nr................... datato.......................

f.to l'organo decidente
 
"Allegato E" alla direttiva Commiservizi
UC/2/0001/COM del 04.01.1999

IPOTESI ACCETTAZIONE CON SCONTO

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr................ (località - data)

DETERMINAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO DI NR.................. FORNITI DALLA DITTA/RAGGRUPPAMENTO............... IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR............ DATATO.................
VISTO il Decreto Ministeriale nr. 200, datato 14 aprile 2000 regolamento concernente i capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa"
VISTO il certificato di collaudo redatto in data.................. dall'Organo di collaudo da:

.........................
.........................
.........................

con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura
VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data........................
VISTO il successivo verbale redatto in data...................dal predetto organo di collaudo, con il quale viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura
VISTA la relazione redatta da...................., organo incaricato della fase istruttoria del procedimento

CONSIDERATO

CHE dalla sopraindicata documentazione il materiale in collaudo non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:
CHE e' stata accertata la buona fede del contraente nonche' l'urgente esigenza logistica di disporre della fornitura;
CHE tale difetto non appare pregiudizievole all'estetica ed all'uso del materiale;
CHE tuttavia la fornitura risulta di minor valore / di minore utilita' / di minor valore ed utilita' (in alternativa);
CHE l'impiego di materiale non rispondente esattamente alle specifiche tecniche provoca, comunque un danno all'immagine dell'Amministrazione Militare

DELIBERO

l'accettazione della fornitura costituita da nr............... e presentata al collaudo dalla Ditta/Raggruppamento............... in esecuzione del contratto nr............ datato......................... con lo sconto del........... sul valore contrattuale

f.to L'organo decidente

Appendice alla direttiva n.
UTC/20001/COM del 04/01/1999

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO - Sezione controllo di qualita', verifica potenziamento e
affidabilita' Ditte -

www.commiservizi.difesa.it - E-mail I
commiservizi@aeronautica.difesa.it

Prot. n. UCT/2/3656/COM

Roma, 18 maggio 1999

OGGETTO: Numerazione progressiva dei materiali approvvigionati.

Allegati

A programma informatico per la generazione di numeri casuali
annesso 1 floppy disk contenente il programma informatico
annesso 2 esempio di stampa lista numeri casuali
B elenco indirizzi

1. La direttiva nr. UCT/2/0001/COM in data 04/01/1999 di questa Direzione Generale ha disciplinato, come noto, le modalita' tecnico-operative di collaudo dei materiali di commissariato adottando una metodologia di controllo statistico della qualita' basata sull'impiego dei "piani di campionamento indicizzati" previsti dalla normativa UNI 150 2859.
2. Momento "sensibile della nuova procedura e' rappresentanza dalla fase di formazione della campionatura da sottoporre al collaudo, che richiede, da parte degli operatori, particolare attenzione ed oculatezza nella scelta dei campioni, da trarre omogeneamente dall'intera partita al fine dl garantire la piu' ampia rappresentativa dei campioni stessi e cioe' l'attitudine a rispecchiare le caratteristiche della partita dl riferimento.
3. Allo scopo di evitare quanto piu' possibile che la casualita' delle suddette operazioni di campionatura sia influenzata da fattori di ordine psicologico (soggettivita' di azione dei singoli operatori) e/o ambientale (struttura ed organizzazione dei locali ove sono custoditi i materiali, modalita' di stivaggio degli stessi ecc.), e' stato ritenuto opportuno integrare le procedure di campionatura previste dalla richiamata direttiva sui collaudi, con il ricorso alla estrazione a sorte dei singoli articoli da collaudare, la cui numerosita' viene determina dai piani di campionamento indicizzati.
4. Per l'attuazione di quanto precede, si dispone che e a partire dalle gare da esperire nell'anno 2000 - venga prevista nei progetti di acquisizione nonche' inserita in lettera di invito ed in contratto, la numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti una fornitura, cosi' come di seguito definita.
Ogni prodotto finito dovra' essere contrassegnato a cura della ditta fornitrice da una numero progressivo. La numerazione dovra' rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente.
Gli imballaggi secondari, ove provvisti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto (ad esempio nel caso di scatoloni contenenti ciascuno 100 scatole a loro volta contenenti 10 pezzi ciascuna, sulle scatole dovra' essere riportata l'indicazione "da 1 a 10 da 11 a 20", mentre sugli scatoloni l'indicazione "da 1 a 100 da 101 a 200 ecc").
Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi primari (es. oggetti di minuteria, distintivi di grado ecc.), la stessa dovra' essere riportata solo sugli imballaggi secondari, ove previsti.
Le modalita' di dettaglio per l'applicazione del contrassegno dovranno essere stabilite, di volte in volta, dall'Ente appaltante - in sede di deliberazione a contrattare approvata in fase progettuale - a seconda della tipologia merceologica del materiale in fornitura o del relativo condizionamento ed imballaggio, cosi' come previsti dalle specifiche tecniche di riferimento.
L'Ente appaltante provvedera' parimenti - a seconde delle modalita' tecnico-operative prescelte per l'applicazione del contrassegno - ad inserire apposita "clausola di numerazione progressiva" in lettera di invito ed in contratto.
5. L'Ente incaricato della esecuzione contrattuale - nell'ambito della attivita' di supporto tecnico-operativo di cui al punto 10 della direttiva cui si fa seguito - dovra' accertare, durante la vigilanza sulle lavorazioni:

- che le stesse avvengono nel rigoroso rispetto delle suindicate
disposizioni, al fine di garantire che la partita in fornitura sia
presentata al collaudo completa della numerazione progressiva; - che le successive operazioni di collaudo possano estendersi,
correttamente ed omogeneamente, sui materiali realizzati durante
l'intero arco della fase produttive.

6. In sede di formazione della campionatura da sottoporre al collaudo, l'Organo preposto procedera' - una volta definita la numerosita' dei campioni secondo i "piani di campionamento indicizzati - alla estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da prelevate, sia con metodi tradizionali, ovvero, quando cio' sia consigliabile data la numerosita' dei campioni da collaudare, utilizzando apposito programma informatico per la "generazione di numeri casuali" illustrato in allegato A e registrato su supporto magnetico (floppy disk in annesso 1 all'allegato A) in dotazione agli Enti proposti alle esecuzioni contrattuali.
L'impiego del citato programma consente la selezione automatica di numeri per la scelta dei campioni da prelevare (esempio di stampa lista numeri casuali in annesso 2 all'allegato A).
7. L'esigenze della numerazione progressiva degli articoli da approvvigionare a decorrere dal prossimo anno e' stata portata a conoscenza dei potenziali concorrenti alle gare mediante avviso su stampa e su sito internet www.commiservizi.difesa.it di questa Direzione Generale, dove e' riportata integralmente anche la presente direttiva.

APPENDICE ALLA DIRETTIVA UCT/2/0001/COM
in data 4 gennaio 1999 - Terza edizione - Anno 2001
....................................................
....................................................

Direttiva n. UCT/2/3656/COM in data 18.5.1999
"Numerazione progressiva dei materiali
approvvigionati"
 
"Allegato A" al fg. n. UTC/2/3656/COM del 18.05.1999

"Generazione Numeri Casuali"

Il file Excel "Generazione Numeri Casuali 1.0" contiene un programma scritto in VBA (Visual Basic for Applications) in grado di generare una sequenza di numeri casuali per la selezione dei campioni da prelevare per il collaudo.
Il programma, per poter essere eseguito, necessita di un computer con le seguenti caratteristiche Hardware e Software:
IBM o Sistema compatibile (Pentium raccomandato);

- Windows 95/98 o Windows NT 4.0; - Office 97 Versione Standard o Professionali (NB: e' necessario che
sia stata effettuata l'installazione standard di Excel o, nel caso
di installazione personalizzata, non siano state escluse le
librerie relative al VBA, pena la non corretta esecuzione
dell'applicazione); - Stampante Laser o Ink jet

Il funzionamento e' semplice ed intuitivo. Aprendo il file "Gestione Numeri Casuali 1.0" contenuto su floppy disk in dotazione, viene visualizzata una finestra di avviso di attivazione della macro. Premendo il pulsante "Attiva Macro" si accede ad una maschera di presentazione. Premendo il pulsante "Elabora Numeri" si ha a sua volta accesso ad una finestra dove, in appositi riquadri sono indicati 3 parametri che l'utente dovra' fornire per applicazione.

Tali parametri sono

- Valore Minimo - Valore Massimo; - Numeri da Elaborare.

Il primo ed il secondo parametro rappresentano i valori estremi della partita da collaudare (es: nel caso di 100.000 uniformi, i due parametri di riferimento saranno rappresentati dai valori 1 e 100.000).
il terzo parametro rappresenta il numero dei campioni da prelevare secondo i "piani di campionamento indicizzati" e, quindi, il numero dei valori casuali da generare.

Esempio pratico

- partita in collaudo: livello di collaudo ordinario: II numerosita' campione: 500 - Valore Minimo - I - Valore Massimo - 100.000 - Numeri da Elaborare 500

Attenzione all'inserimento corretto dei valori. Il programma e' in grado di effettuare dei controlli di validita' sui parametri forniti. Valori non congruenti e/o negativi nonche' caratteri non numerici generano un messaggio di errore e l'invito a rettificare i dati forniti.
100.000 uniformi cbt e 4
Terminato l'inserimento dei parametri di base, premendo con il mouse il pulsante "OK", si attiva il calcolo automatico per la generazione dei numeri casuali
Dopo una breve attesa (variabile in funzione della velocita' della macchina e dal numero di valori da generare) il programma provvedera' a informate l'utente, con apposito messaggio, che l'operazione di generazione numeri e' completata.
Premendo nuovamente il pulsante "OK" l'applicazione dara' corso alla stampa della lista dei numeri richiesti, come da annesso.
Il programma e' stato testato e provato su diverse macchine con varie configurazioni senza riscontrare particolari problemi.
Ad ogni buon conto, per eventuali bugs, commenti, informazioni e/o suggerimenti tecnico procedurali si prega contattare:

COMMISERVIZI - UCT - 2a Sezione - Mar. Ord. Massimo DE CAROLIS

- 06/36.80.42.28 - E-mali: commiservizi@commiservizi.difesa.it

Il programma e future versioni potranno essere, ove possibile, scaricate sul sito di Commiservizi.
 
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