| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA DIFESA |  
| DIRETTIVA 15 marzo 2001 |  
| Procedure   di   collaudo   delle   forniture   dei   materiali  di commissariato per l'Amministrazione della Difesa. |  
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1. PREMESSA
     La  direttiva UCT/2/0001/COM del 4 gennaio 1999, in oltre due anni di  applicazione,  ha  confermato la validita' della sua impostazione iniziale.   I  criteri  fondamentali  che  l'hanno  ispirata - autonomia delle commissioni  di collaudo e casualita' degli accertamenti ottenuti con metodi  matematico-statistici  -  hanno  meritato  la citazione ed il positivo  apprezzamento  della  Corte  dei  Conti nella sua relazione annuale (anno 1999) al Parlamento.   La   seconda   edizione   della   direttiva,  diramata  con  lett. UCT/2/0511/COM  del  1o febbraio 2000, avuto riguardo alla esperienza maturata  nel  primo  anno  di  sua  applicazione  ed ai suggerimenti pervenuti   dagli   Ispettorati   Logistici   di  Forza  Armata,  dai responsabili  degli  enti  esecutori dei contratti e dai responsabili dell'attivita'  di  collaudo,  ha  introdotto  il livello di collaudo centesimale  quale  ulteriore  opzione  fra  i piani di campionamento indicizzati   e  l'estrazione  a  sorte  della  campionatura  per  la formazione   del  campione  monte.  In  un  quadro  di  piu'  attuale applicabilita'   e   di   connessione   con  la  fase  di  esecuzione contrattuale   -   regolamentata   dalla   direttiva  UCT/2/0322  del 20.01.2000  che  si pone in corrispondenza biunivoca con la normativa sui collaudi - ha, altresi', precisato il carattere di eccezionalita' della   ripetizione   delle   analisi  e  delle  prove  prestazionali effettuate durante l'esecuzione delle lavorazioni sulle materie prime e sui semilavorati.   Questa  terza edizione viene ora varata, al fine di raccogliere in un  unico  documento  la  normativa sui collaudi, atteso che e' stato necessario  diramare  la direttiva UCT/1/0070/COM del 10 gennaio 2001 per  l'immediata  applicazione  degli  articoli  28  e  seguenti  del Regolamento  approvato  con  D.M.  200  del  14  aprile 2000, recante disposizioni  innovative  al  procedimento  di  collaudo, sostanziate nella sottrazione alla commissione tecnica della decisione sull'esito del collaudo e nella abolizione della possibilita' di revisione della decisione in via amministrativa.   Pertanto, la presente direttiva, che abroga ogni altra direttiva e disposizione in materia, disciplina compiutamente l'intero settore.   Le   disposizioni   di   cui   alla   presente  direttiva  trovano applicazione per i contratti stipulati in seguito a gare bandite dopo l'entrata  in  vigore  della  normativa  di  cui  al  citato  decreto ministeriale (agosto 2000).   in   ossequio  al  principio  della  trasparenza  e  della  tutela dell'interesse  dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti stesse, la presente direttiva e' visibile sul sito "internet" di Commiservizi "www.Commiservizi.Difesa.it."
     2. IL NUOVO PROCEDIMENTO DI COLLAUDO
     Le  nuove  disposizioni sui collaudi delle forniture dei materiali del  commissariato  sono riportate nel Decreto Ministeriale 14 aprile 2000,  n. 200 "Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per  i contratti stipulati dell'Amministrazione della Difesa", che ha abrogato  il  precedente  Decreto  Ministeriale 5 agosto 1995, n. 583 "Regolamento  recante  norme  in  tema  di  attivita'  contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato".   In particolare, le norme di riferimento sono quelle di cui al Capo IV "Procedimento di Collaudo" (artt. 28/32).   Gli  aspetti  dell'attivita'  di  collaudo  che hanno carattere di assoluta novita' sono:
  - il  contraddittorio  col  contraente  previsto  in  tutte  le  fasi  dell'attivita' della commissione di collaudo; - la   natura   essenzialmente   istruttoria   dell'attivita'   della  commissione di collaudo; - la  determinazione  definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad  un organo decidente diverso dalla commissione di collaudo.
     Tale  organo  decidente  e'  normalmente identificato nel titolare della   stazione   appaltante  od  in  un  suo  delegato  di  livello dirigenziale. Non mutano, invece, gli adempimenti essenziali ai quali e' tenuta la commissione di collaudo, ed in particolare: - identificazione ed isolamento della partita; -   formazione   delle   campionature   col   metodo  del  "piano  di campionamento indicizzato"; - esame organolettico ed analitico/prestazionale dei manufatti; - criteri di accettazione/rifiuto.
  3. FONTI NORMATIVE
     Le  norme  di  legge  e  regolamentari  prese a riferimento per le attivita'  delle  commissioni  di  collaudo di seguito indicate, sono quelle contenute nelle seguenti fonti: - art.  122,  2o  comma  del  R.C.G.S.,  vieta  la  partecipazione al  collaudo  di  persone  che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione  dei lavori; - art.  28  e  seguenti  del  "Regolamento  concernente il capitolato  generale  d'oneri  con  i  contratti stipulati dall'Amministrazione  della Difesa", di cui si e' detto al precedente paragrafo 2.
  4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO
     Le  commissioni di collaudo dovranno essere nominate, normalmente, dopo  l'approvazione del contratto di fornitura e si dovranno riunire con  immediatezza  non appena ricevuta la comunicazione di "pronto al collaudo".  Delle  commissioni  di  collaudo deve far parte almeno un perito  merceologico. La designazione deve essere, di volta in volta, casuale  senza  ricorrere a rigidi vincoli procedurali ed a "rose" di nomi precostituite.   in  rappresentanza  dell'utenza,  uno dei membri delle commissioni deve   essere  sempre  tratto  -  attingendo,  con  criteri  casuali, preferibilmente  dai  reparti  operativi  delle  Forze Armate - dagli ufficiali d'arma dell'Esercito e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze  Armate, aventi grado non inferiore a capitano. La composizione delle  commissioni  a  nomina accentrata deve avere caratterizzazione interforze ogni qual volta possibile.   Per   le   commissioni  decentrate,  il  titolare  della  stazione appaltante  deve  attenersi alle disposizioni di cui sopra per quanto riguarda  l'ufficiale  d'arma,  mentre valutera' di volta in volta la possibilita'  di caratterizzare interforze la commissione richiedendo personale qualificato al comando paritetico di altra Forza Armata.   Delle  commissioni di collaudo non possono far parte gli ufficiali che  hanno  diretto  o  sorvegliato  l'esecuzione del contratto e gli ufficiali in ausiliaria o in riserva.
     5. CONTRADDITTORIO COL CONTRAENTE
     Uno   degli   elementi   essenziali   che  caratterizza  il  nuovo procedimento   di   collaudo  e'  il  contraddittorio  con  la  ditta fornitrice (contraente), da attivare sin dall'inizio.   A  tal fine, il presidente della commissione di collaudo deve dare comunicazione scritta al contraente - anche a mezzo fax - del luogo e del giorno di effettuazione del collaudo, con l'invito ad intervenire personalmente,  o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.   Le  decisioni  della  commissione devono essere prese tenuto conto delle osservazioni del contraente.   Il  presidente  della  commissione  provvede  ad  inviare, a mezzo lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  il  certificato definitivo  di collaudo (v. para 9.b.) al contraente che, debitamente invitato,  non abbia presenziato al collaudo, ovvero che, pur essendo presente,   non  abbia  firmato,  per  presa  conoscenza,  il  citato certificato.   Qualora  il  contraente  non  concordi  con  le  valutazioni  e le proposte  della commissione di collaudo, entro venti giorni da quello in  cui  ha  firmato  il  certificato  di  collaudo  o  dalla data di ricezione  della  raccomandata  di  cui al precedente capoverso, puo' inviare   alla  commissione  contro  deduzioni  e  le  documentazioni ritenute piu' opportune.   La  lettera  di  invito  a  presenziare  deve far menzione di tale possibilita'.
     6. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO
     Come  evidenziato  in  premessa, le attivita' della commissione di collaudo  di  accertamento  degli  elementi  di fatto che indicano la rispondenza o meno della fornitura alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni  riportate  in  contratto  non  si  discostano  da  quelle prescritte   nelle  precedenti  direttive  sui  collaudi  emanate  da Commiservizi.   Tuttavia,  al  termine  delle operazioni e del contraddittorio col contraente,  la commissione esprime soltanto proposte di accettazione o rifiuto, con la relativa motivazione.   Gli  elementi  di  fatto  vengono  accertati  mediante  operazioni preliminari  di  identificazione  della  partita, di formazione della campionatura da sottoporre a collaudo e di isolamento della partita.   Si  passa,  poi,  all'esame organolettico ed all'esame analitico e prestazionale    per    concludere    con   apposita   certificazione dell'attivita'   svolta   (certificato  di  collaudo)  contenente  la proposta di accettazione/rifiuto della commissione.
  Tali operazioni vengono descritte nei paragrafi che seguono.
  7. OPERAZIONI PRELIMINARI
  a. Identificazione della partita
  La commissione deve, in dettaglio:
  - individuare  in  modo  inequivocabile  e  documentato la partita da  collaudare,  verificando  che  la stessa a termini contrattuali sia  isolata  in  appositi  spazi,  sigillata  dall'ufficiale incaricato  dell'accertamento  del "pronti al collaudo", e sia disposta in modo  da  rendere  possibili  le  operazioni  di  collaudo  previste  (in  particolare  la  commissione  deve  verificare  la  possibilita' di  estrarre un campione da qualsiasi punto della partita); - accertare   l'effettiva   quantita'   e   tipologia  dei  materiali  consegnati,  verificandone  la  corrispondenza  rispetto  a  quanto  previsto in contratto; - esaminare  la  relazione di esecuzione contrattuale e dell'ente che  ha  seguito  le  lavorazioni  ed  ha comunicato che la fornitura e'  pronta per il collaudo; - effettuare   una  prima  valutazione  generale  circa  i  caratteri  esteriori  della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneita', lo stato  di conservazione.
  b. Formazione della campionatura da sottoporre al collaudo
  (1) Determinazione del numero dei campioni
     La   commissione  individua  automaticamente  la  numerosita'  del "campione   monte",   in   rapporto   alla   dimensione  quantitativa complessiva  della  partita  da  collaudare, applicando i "livelli di collaudo"  dei  "piani  di campionamento indicizzati introdotti dalla normativa  UNI  ISO  2859.  Le  relative  tabelle sono in allegato A, unitamente  ad  una  nota  esplicativa. Il "livello di collaudo", che determina  automaticamente anche la scala di accettabilita' - rifiuto della  partita  (v. s/para 8.a), viene stabilito nel contratto oppure nell'atto di nomina della commissione.   Oltre  ai  "livelli  di  collaudo  ordinari"  (LCO), sono previsti livelli di collaudo speciali" (LCS) che, a parita' di quantitativo in collaudo,  determinano  un  campione  meno  numeroso e il "livello di collaudo  centesimale"  (LCC),  in  caso  sia necessario esaminare la partita capo per capo.
     (2) Formazione del "campione monte"
     Se  il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti la fornitura, la commissione procede all'estrazione  a  sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da  prelevare.  Tale operazione puo' avvenire, oltre che con i metodi tradizionali,  utilizzando  un  apposito programma informatico per la generazione  di  numeri casuali. Il relativo floppy disk, distribuito da  Commiservizi  con  la  direttiva  n. UCT/2/3656/COM del 18.5.1999 posta  in  appendice  alla  presente direttiva, puo' essere richiesto all'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale. Se il contratto non prevede  la  cennata  clausola,  la  commissione  deve  assicurare la rappresentativita'  della  campionatura  attraverso  un  prelevamento esteso  e  distribuito omogeneamente sull'intera partita ottenuto con modalita'  che  piu'  si  avvicinano  all'estrazione  a  sorte.  Tali modalita' devono essere verbalizzate.
     (3)  Formazione  della  campionatura  e  controcampionatura per le analisi di laboratorio
     Dal "campione monte", la commissione preleva un adeguato numero di campioni  (e  di  controcampioni da consegnare alla ditta) da inviare alle  analisi di laboratorio ritenute necessarie (v. piu' avanti para 8.b)   e   da  conservare  a  disposizione  per  eventuali  controlli successivi e/o contestazioni.   Il  numero  e la composizione dei campioni da inviare alle analisi deve   essere  sufficiente  a  garantire  il  regolare  e  funzionale espletamento   di  tutte  le  prove  di  laboratorio  previste  dalle specifiche tecniche.   Qualora  dai  prodotti  finiti non sia possibile trarre provini di dimensioni  sufficienti  per  l'esecuzione  di tutti gli accertamenti tecnologici  ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere tratti   da   campionamenti  di  materie  prime,  all'uopo  prelevate dall'ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con la ditta (v. s/para 8.b).   La  campionatura  selezionata per l'invio alle analisi deve essere sigillata  a mezzo punzonatura con i contrassegni dell'ente per conto del  quale  si  effettua  il  collaudo,  nonche' munita di cartellino recante  gli  estremi  del contratto di riferimento, il contenuto del campione e le sigle dei membri della commissione.   Si    deve   altresi'   procedere   alla   costituzione   di   due controcampionature,  da  sigillare in appositi contenitori separati e "cartellinate"  con  apposizione  di  sigla da parte dei membri della commissione  e  del  titolare  o rappresentante legale della ditta se presente alle operazioni di collaudo. Di tali controcampionature, una va messa a disposizione della ditta, ove ne faccia richiesta, l'altra deve  essere  custodita, per eventuali successivi riscontri analitici che si rendessero necessari, a cura dell'ente esecutore.   In  caso  di  giudizio conclusivo di accettazione della fornitura, tale  controcampionatura  restera'  in  carico  al  consegnatario del materiale  dell'ente  incaricato dell'esecuzione contrattuale, per un periodo   di  12  mesi  dalla  data  di  accettazione  della  partita originaria.   Successivamente,   potra'  essere  immessa  nell'ordinario  flusso logistico di Forza Armata.   In  caso  di rifiuto della partita, la suddetta campionatura sara' restituita alla ditta con oneri e spese a suo carico.   Nel  caso  si  renda  necessario  l'invio  della campionatura alle analisi, l'operazione deve essere registrata nel verbale di collaudo, ove,  in  particolare  devono  essere individuati anche gli eventuali laboratori   esterni  incaricati  di  effettuare  specifiche  analisi eventualmente  non  praticabili all'interno dei laboratori dell'A.D., dando carico, comunque, all'ente esecutore dei successivi adempimenti inerenti  alla  formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai connessi oneri di spesa.   Ove   la   commissione  non  indichi,  con  adeguate  motivazioni, soluzioni   alternative,   le  analisi  e  prove  prestazionali  sono effettuate nel laboratorio dell'ente esecutore.
  c. Isolamento della partita
  Terminate   le  operazioni  di  campionamento,  la  commissione  deve procedere:
  - nel  caso di collaudo in fabbrica, a sigillare la partita con spago  e   cartellino   identificativo   della   partita   assicurato  con  punzonatura a piombo recante i sigilli dell'Amministrazione Difesa;  le  operazioni di dissigillo dovranno sempre avvenire alla presenza  di   un   rappresentante   dell'Amministrazione   Difesa  e  di  un  rappresentante della ditta; - nel caso di collaudo presso magazzini o infrastrutture militari, ad  isolare  la  partita a mezzo di apposito nastro nonche' con tabelle  recanti i dati riconoscitivi della stessa (denominazione e tipo del  manufatto, quantitativo, estremi contratto).
     I  capi  oggetto  di  esame  che non sono andati distrutti vengono reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione la  commissione  provvede all'isolamento definitivo della partita nei modi sopraindicati.
  8. ESAME DEI MANUFATTI
  a. Esame organolettico
     La commissione procede all'esame organolettico di tutti i campioni selezionati per il "campione monte", al fine di individuare quanti di questi presentano difetti.
  I campioni difettati vengono numerali e classificati come:
  - campioni  difettati  del  primo tipo, quelli che presentano difetti  tali  da  pregiudicare  sotto  il  profilo  funzionale e/o estetico  l'utilizzazione del capo; - campioni difettati del secondo tipo, gli altri campioni difettati.
     Il  rinvenimento dei campioni con difetti del primo tipo (anche di uno solo) rende inaccettabile la partita in collaudo.   Il  rinvenimento  di  campioni  con difetti del secondo tipo rende inaccettabile la partita in collaudo ove il numero superi il "livello di  qualita'  accettabile"  (LQA)  determinato  in base al livello di collaudo"  utilizzato  (v.  sopra para 7.b.(1)). I relativi numeri di accettazione  e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato allegato A.   Nel  caso  che  l'esame  organolettico debba estendersi a tutta la partita  in  collaudo  ("livello  di  collaudo  centesimale")  ed  il contratto  non  preveda  procedure  particolari  di  collaudo, i capi difettati  del  primo  e  secondo  tipo  sono  restituiti  alla ditta fornitrice.   Se  il  numero  complessivo  di  questi  supera la "tolleranza del ventesimo",  la  partita  non puo' essere accettata per insufficienza del quantitativo consegnato.   Anche  i  campioni  difettati  del secondo tipo rinvenuti entro il numero  di  accettazione  sono  restituiti  alla  ditta  e  vanno  in detrazione al quantitativo della fornitura.   Al  termine  dell'esame  organolettico,  se  non sono pervenute le risultanze  delle  analisi  eventualmente  richieste,  devono  essere verbalizzate le operazioni effettuate e sospeso il collaudo.   La  commissione  si  riunisce  nuovamente  per  le  determinazioni conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio.   L'effettuazione/ripetizione  delle analisi che normalmente vengono esperite  nel  corso  della  vigilanza sulle lavorazioni, deve essere richiesta non appena ne venga riconosciuta la necessita'.
     b. Esame analitico e prestazionale
     La commissione deve richiedere le analisi/prove di laboratorio che secondo  quanto  previsto  dalle  specifiche tecniche, possono essere effettuate soltanto sul prodotto finito.   Per  quanto  riguarda,  invece,  le materie prime e i semilavorati nonche'  tutti  gli  altri  controlli analitici effettuati durante le lavorazioni,   la  commissione  ha  facolta'  di  far  effettuare  le analisi/prove  di  laboratorio  soltanto  ove le stesse non risultino dalla    relazione    di   esecuzione   contrattuale   ovvero   siano insoddisfacenti.  La  richiesta di tali analisi, che comportano spese aggiuntive  e  ritardano  l'iter  del  collaudo,  deve  essere sempre adeguatamente motivata nel verbale di collaudo.   Le  analisi previste dalle specifiche tecniche sul prodotto finito debbono   essere  chieste  non  appena  terminate  le  operazioni  di campionatura.  La  mancata rispondenza delle analisi e delle prove di laboratorio   agli   "standard"   delle   specifiche  tecniche  rende inaccettabile la partita in collaudo.
  9. OPERAZIONI CONCLUSIVE
  a. Esito del collaudo
  Le  risultanze degli esami organolettici e di laboratorio determinano la proposta della commissione che puo' essere:
  - di  accettazione, quando gli esami di laboratorio risultano a norma  ed  i  capi  difettati del secondo tipo sono inferiori al numero di  rifiuto   risultante   dal  "piano  di  campionamento  indicizzato"  applicato; - di rifiuto, in caso contrario.
     Il  cosiddetto  giudizio di rivedibilita', da adottare soltanto in casi  eccezionali,  non  costituisce  un  vero  e proprio giudizio di collaudo,  ma una sospensiva, infatti, sara' la stessa commissione di collaudo a riunirsi nuovamente alla data stabilita per esaminare se i manufatti  sono  stati  nel  frattempo  messi  a  norma  della  ditta fornitrice.
     b. Certificazione dell'attivita' svolta
     Come  gia' accennato nei paragrafi precedenti, tutte le operazioni eseguite  dalla  commissione  debbono essere verbalizzate in appositi certificati  di  collaudo.  Tali  verbalizzazioni debbono avere forma analitica,   per   fornite   gli  elementi  di  valutazione  adeguati all'organo decidente.   Al termine dell'esame organolettico, ed in attesa delle risultanze analitiche  eventualmente  richieste,  viene  redatto  un certificato provvisorio  di  collaudo che verbalizza soltanto le attivita' svolte senza conclusioni circa proposte di accettazione/rifiuto.   Una  volta  pervenuti  i  referti  di laboratorio viene redatto il certificato  definitivo  di  collaudo  che  reca  la  proposta  della commissione.  Il certificato di collaudo provvisorio viene allegato a quello definitivo.
  Costituiscono,   altresi',  allegati  al  certificato  definitivo  di collaudo:
  - la relazione di esecuzione contrattuale; - i referti analitici; - gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali; -   ogni   altro  documento  (originale  o  copia)  utilizzato  dalla commissione per pervenire alla proposta.
     A  titolo  indicativo in allegato B viene riportata una traccia di certificato  provvisorio  di  collaudo e di certificato definitivo di collaudo.
     10. INTERVENTO DEL CONTRAENTE E SUCCESSIVO ITER PROCEDIMENTALE
     Come  si  e'  visto  nel  precedente  para.  5, il contraente puo' partecipare  alle  operazioni di collaudo e la commissione deve tener conto  delle  sue  osservazioni,  che  debbono  essere opportunamente verbalizzare.   Il  certificato  definitivo  del  collaudo deve essere firmato per conoscenza del contraente.   Trascorsi   venti   giorni   dalla   data  di  sottoscrizione  del certificato,  ovvero  trascorsi  venti giorni dalla data di ricezione della  raccomandata  con avviso di ricevimento nel caso il contraente non   abbia   voluto  sottoscrivere  o  non  abbia  presenziato  alle operazioni   di  collaudo,  se  non  pervengono  controdeduzioni,  il certificato  definitivo  di  collaudo  e  la  relativa documentazione allegata vengono inviati, a cura del presidente della commissione, in due   originali   e   due  copie,  all'organo  cui  compete  decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo, indicato nel  relativo  contratto  o in altro provvedimento del titolare della stazione  appaltante.  Se,  invece,  il  contraente presenta, entro i predetti termini, controdeduzioni e documentazione, la commissione e' tenuta a prendere atto di tali documenti ed esaminarli per esprimersi nuovamente  entro  10  giorni, confermando o modificando le primitive proposte e motivandone le ragioni.   Tutta   la  documentazione  deve  poi  essere  inviata  all'organo decidente.   E'   possibile  che,  in  questa  fase  il  contraente  chieda  la "rivedibilita'"  della  fornitura,  in presenza di difetti lievi che, con  idonee  operazioni di rilavorazione e/o selezione possono essere eliminati.   Su tale richiesta si pronuncia la commissione.   In   caso   di  accoglimento,  il  periodo  intercorrente  fra  la sospensione  del  collaudo  e  la fornitura, deve essere computato ai fini  dal  calcolo  delle  penalita'  per  ritardata  consegna.  Tale condizione deve essere formalmente notificata al contraente.
     11. DETERMINAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO
     La  stazione  appaltante  determina,  con  provvedimento  interno, l'organo istituzionalmente incaricato della istruzione della pratica, a premessa della determinazione dell'organo decidente.
  Tale organo, in particolare:
  - verifica   i   contenuti   del  certificato  di  collaudo  e  delle  controdeduzioni  eventualmente profferte dal contraente, sulla base  dei  documenti  cartacei,  senza  procedere,  di norma, ad esame di  campionature e/o effettuazione di nuove analisi chimico-fisiche; - provvede  agli  accertamenti  piu' opportuni in caso di discordanza  fra commissione e contraente su elementi di fatto; - valuta  la  rilevanza  sotto  il  profilo estetico e funzionale dei  difetti  eventualmente  riscontrati,  anche  in  ragione della loro  incidenza percentuale sull'intera fornitura; - procede  ad un raffronto con i precedenti "storici" comparabili con  il   collaudo  in  esame,  al  fine  di  garantire  omogeneita'  di  comportamenti da parte dell'Amministrazione.
  L'attivita' istruttoria si conclude con la redazione di una relazione sulle   attivita'   svolte  dalla  commissione,  contenente  motivata proposte di:
  - accettazione; - accettazione con sconto; - rifiuto.
     L'accettazione  con  sconto deve essere considerata un'ipotesi del tutto  residuale  cui ricorrere quando le difformita' della fornitura dal  campione tipo e della condizioni tecniche siano lievissime e non imputabili a mancanza di buona fede e professionalita' del contraente nel  corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti esigenze logistiche.   Anche  in  tale  ultimo  caso, comunque, i difetti riscontrati non dovranno pregiudicare l'uso, l'estetica e la durata dei beni.   La  quantificazione percentuale dello sconto dovra', in ogni caso, tener conto sia della minore utilita' e/o valore della fornitura, che del  grado  di  diligenza  dimostrato  dal contraente nell'esecuzione delle lavorazioni.   L'organo  decidente  adotta  il  provvedimento  definitivo  di sua competenza  con  apposita  determinazione,  di cui vengono forniti, a titolo  di  orientamento,  negli  allegati C, D ed E i fac-simile per ciascuna delle ipotesi considerate.
     12. ADEMPIMENTI FINALI
     La  determinazione  di  accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto,   viene   formalmente   comunicata   al  contraente  a  cura dell'organo incaricato dell'istruzione della pratica.   Nella   comunicazione  deve  essere  precisato  che  tale  atto  - definitivo  per  l'Amministrazione - puo' essere impugnato presso gli organi  competenti,  entro i termini e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti. L'organo incaricato dell'istruzione della pratica  invia,  altresi',  tutto  il  carteggio  all'ente  esecutore contrattuale,  che  provvedera' ai successivi adempimenti conseguenti all'accettazione od al rifiuto della fornitura.
     13. DETERMINAZIONE CONNESSE AL COLLAUDO DEI MATERIALI
     a. Bollatura dei materiali rifiutati o rivedibili
     In  caso  di rifiuto o di rivedibilita' i materiali debbano essere opportunamente  contrassegnati  con  appositi bolli identificativi, a cura  e  spese  della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza dell'ente  responsabile dell'esecuzione contrattuale. Il contratto di fornitura deve prevedere tale onere.   All'interno   del   bollo  devono  essere  riportati  le  iniziali dell'ente esecutore, il numero di verbale e l'anno di riferimento.   Ai  materiali  rivedibili  deve essere applicato un bollo ovoidale (ai panni e alle tele deve essere tagliata meta' della testata).   Ai   materiali  rifiutati  definitivamente  si  imprime  un  bollo ottagonale  (ai  panni  e  alle tele deve essere tagliata meta' della testata).   L'applicazione  dei  bolli  deve aver luogo in modo che l'impronta resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei materiali.   Nei  casi  in cui la particolare natura dei materiali non consenta l'apposizione di bolli (es.: oggetti di ferro, latta o altri metalli, nappine,  fregi, coccarde, alamari, ecc.) o nei casi in cui la stessa possa  comportare  danni  irreversibili  al  manufatto,  la  predetta procedura non deve avere luogo.
     b.   Supporto   tecnico-operativo  alla  commissione  di  collaudo dell'ente esecutore del contratto e della ditta fornitrice
     Fermo  restando  che  la  commissione  e' responsabile unica delle operazioni  di  collaudo, l'ente esecutore del contratto deve fornire tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal presidente della commissione.   In particolare, deve essere messa a disposizione della commissione la   relazione   di   esecuzione   contrattuale,   nonche'  tutta  la documentazione  inerente  la  fornitura che la commissione ritiene di dover consultare.   Non puo' pero' essere richiesto l'intervento dell'ufficiale perito che  ha  seguito le lavorazioni e che ha accertato l'approntamento al collaudo della fornitura.   Inoltre,  l'ente  esecutore  deve  mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio e  prove  prestazionali  eventualmente  richieste  dalla commissione, garantendo  all'uopo  il  supporto  tecnico  da  parte  di  personale specializzato  e  la  piena efficienza e funzionalita' dei macchinari impiegati.   Tuttavia,   la   commissione  non  e'  obbligata  a  servirsi  dal laboratorio  dell'ente esecutore e potra' avanzare motivata richiesta alla   stazione   appaltante   di  avvalersi  di  laboratori  esterni qualificati, certificati e di assoluta affidabilita'.   I  motivi della richiesta dovranno risultare anche nel certificato definitivo di collaudo.   Se  le  operazioni  di collaudo avvengono presso l'ente esecutore, questo  deve,  altresi',  assicurare  il  supporto  di  segreteria e, qualora  necessario,  mettere  a  disposizione  della  commissione il personale  e  le  attrezzature  necessari  alla identificazione della partita  ed  alla  successiva  movimentazione  dei  prodotti  per  la selezione ed il prelevamento dei campioni.   Se le operazioni di collaudo avvengono in fabbrica, - in tali casi il  contratto  deve  prevedere  l'obbligo  per  la  ditta  di fornire l'assistenza  tecnica  e  funzionale alla commissione ivi compreso il supporto  di  segreteria - l'ente esecutore deve fornire l'assistenza autorizzata  dalla  stazione  appaltante  su motivata richiesta della commissione.
  Roma, 15 marzo 2001
                                           Il direttore generale: SENSI  |  
|   |           Allegato "A" alla direttiva n. UCT/2/0001/COM del 04.01.1999
    PIANI DI CAMPIONAMENTO INDICIZZATI DA ADOTTARE NELLE PROCEDURE DI               COLLAUDO DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO
     1.  Il  "Piano  di campionamento indicizzato" previsto dalla norma UNI   ISO  2859,  e'  uno  strumento  tecnico,  basato  su  parametri statistici,  volto  e  supportare  la  Commissione  di Collaudo nella attivita'  di  verifica,  valutazione  della  qualita'  dei  prodotti esaminati.   Attraverso tale strumento vengono, piu' in particolare, definite:   a. l'entita' del campione da estrarre dalla partita (o lotto);   b. il "Livello di Qualita' Accettabile" previsto in contratto;   c.  le  condizioni  di  accettazione e di rifiuto della partita (o lotto) specificamente riferite all'esame organolettico.   Per  la  determinazione  quantitativa del campione da estrarre, il "piano di campionamento" si avvale di appositi "prospetti" (annessi 1 e 2) previsti della richiamata norma UNI ISO 2859.   Detti  prospetti,  opportunamente  modificati  ed integrati per le specifiche   esigenze   procedurali  connesse  con  il  collaudo  dei materiali di commissariato, sono composti dai seguenti parametri:
   Prospetto I
  - S-p - I-II-III - C - A,B,...               (annesso I)
                      - livelli di collaudo speciali, da 1 a 4;                    - livelli di collaudo ordinario, da 1 a 3;                    - livello di collaudo centesimale;                    - lettere codici per la numerosità del campione,
  Prospetto II-A (annesso 2)
                      - N = numerosità del lotto;                    - n = numerosità del campione;                    - LQA = livello di qualità accettabile;                    - Na = numero di accettazione;                    - Nr = numero di rifiuto.
     2.  L'utilizzo  "congiunto" del suddetti parametri, consentira' di valutare,  attraverso  una  procedura  rigorosamente "codificata", la qualita'  ed  accettabilita'  dei  prodotti  sottoposti a collaudo. A chiarimento  dell'utilizzo  dei  predetti  "prospetti",  si specifica quanto  di  seguito.  Un  "piano di campionamento" viene innanzitutto "impostato"  finendo,  in sede di predisposizione degli atti connessi con  la  "deliberazione  a  contrattare", il "livello di collaudo" di riferimento.  A  seconda  della tipologia di materiale in provvista e delle  sottese finalita' di impiego, verra' fissato, a giudizio della Amministrazione  appaltante,  un  livello  di  collaudo  piu'  o meno elevato al quale corrispondera' la conseguente attivita' di controllo e  verifica  tecnica.  Piu'  in  particolare, nel "Prospetto I" della citata norma UNI ISO 2859 (annesso 1) sono individuati tre livelli di collaudo  "ordinario",  quattro  livelli  di collaudo "speciali" e un livello di collaudo "centesimale".   I  livelli  di collaudo ordinari adottabili sono: "I", "II", III". Essi  determinano  una scala di "accettabilita/rifiuto" man mano piu' selettiva  (dal I al III) o vengono scelti in relazione alla natura e destinazione della fornitura.   I  livelli  di collaudo speciali (da 1 a 4) permettono di modulare le  operazioni  di  campionamento alle peculiari esigenze di collaudo legate  alla  natura  e  finalita' di impiego del materiale in esame. Piu'  in  particolare  i  suddetti  livelli  vengono  adottati per il collaudo di materiali di scarsa rilevanza operativa (e, pertanto, non "critici"  sui  piani  funzionale  ed  estetico)  e  limitato  valore intrinseco  (da:  alpe  maglie intimo, accappatoi, ciabatte da bagno, fazzolettini   di   carta,   ecc.)  prevedendo,  in  tali  casi,  una numerosita' del campione ridotta rispetto a quella ordinaria.   Il  livello  di  collaudo  "centesimale"  viene adottato quando la particolare  "sensibilita'"  dei materiali in collaudo, in termini di funzionalita'  tecnico-operativa  e  di  impiego  (estende  modulari, shelters, ecc.) renda necessario il controllo dell'intera partita. La previsione del livello di collaudo "centesimale" deve essere prevista nel  contratto  o  nell'atto  di  nomina  della  Commissione,  previa valutazione  "mirata"  da  effettuarsi  caso  per caso. Il livello di collaudo  adottato determina automaticamente il numero dei "campioni" da  prelevare,  in  rapporto  alla  dimensione  dell'intero  lotto da collaudare.   Altro   parametro  essenziale  (accanto  al  richiamato "livello  di  collaudo"), per l'impostazione e l'impiego del piano di campionamento  indicizzato, e' rappresentato dal "Livello di Qualita' Accettabile  (L.Q.A.).  Tale  parametro, anch'esso fissato in sede di "deliberazione a contrattare), determina il livello di tolleranza che l'Amministrazione  Difesa intende adottare in ordine alla valutazione tecnico  -  qualitativa della partita in collaudo. Piu' in dettaglio, fermo  restando  quanto  stabilito  al  para  6  della direttiva, con l'individuazione  del "L.Q.A" e a sua volta correlato con un "livello di  collaudo" prefissato si stabilisce quale e' il numero massimo dei campioni  difettosi  consentiti  ai  fini  della  accettazione  della partita  e, conseguentemente, il numero minimo dei campioni difettosi che determina il rifiuto della partita stessa.   Il  "Livello  di  Qualita'  Accettabile" si riferisce solamente ai difetti   rilevabili  in  sede  di  esame  organolettico  atteso  che eventuali  difetti  riscontrati  analiticamente  (in esito cioe' agli accertamenti   chimico-fisico   di  laboratorio)  inficiano  l'intera partita in collaudo.   3.  Si  riporta  di  seguito, a chiarimento del metodo, un esempio pratico di collaudo con l'impiego della sumenzionata procedura.
  Esempio: a) Partita da collaudare: n. 7.000 manufatti; b)  in  sede  di  "deliberazione  a contrattare" sono stati fissati i seguenti parametri: LQA = "0,65"; livello di controllo ordinario = "li". c)  per  definire  il numero dei campioni da esaminare e da prelevare dal  lotto  in  esame,  viene  individuato,  in  via  preliminare, il "codice"  di riferimento del Prospetto I" (annesso 1), corrispondente alla   numerosita'   del  lotto  (7.000  maglioni),  compresa,  nella fattispecie,  tra  3.201  a  10.000.  Il  codice,  in questo caso, e' rappresentato dalla lettera "L". d)  Nel  Prospetto  II-A  e  "Piani  di campionamento semplice per il collaudo  ordinario" (annesso 2), in corrispondenza della lettera "L" sopra  individuata,  si  rileva  il  numero dei campioni da prelevare dalla  partita:  n.  200. In corrispondenza della colonna inerente il "L.Q.A.   e'   0,65"   (valore   fissato   nella   "deliberazione   a contrattare"), si individuano altresi': - Il Numero di Accettazione (Na): 3; - Il Numero di rifiuto (Nr): 4.
     Quindi,   su  n.  200  campioni  da  esaminare  per  il  controllo organolettico,  il  lotto  sara'  accettato  se  il  numero dl quelli difettosi  sara'  uguale o inferiore a 3; per contro, sara' rifiutato se  il  numero  stesso  sara'  uguale  o  superiore  a 4. Ai fini del suddetto    computo    quantitativo,   dovranno   essere   presi   in considerazione  solo i difetti di lieve entita', atteso che eventuali difformita'  (accertate  in  via organolettica e/o analitica) e cioe' tali  da  inficiare  la  funzionalita'  e  l'estetica  dei  manufatti comporteranno  il  rifiuto  dell'intera  partita  in collaudo (para 6 della direttiva). .il:   ---->  Vedere IMMAGINI alle Pag. 51 - 52 del S.O.  <----  |  
|   |  |    ---->  Vedere IMMAGINI da Pag. 53 a Pag. 55 del S.O.  <----  |  
|   |                             "Allegato C" della direttiva Commiservizi                             UCT/2/0001/COM/ del 04/01/1999
                               IPOTESI ACCETTAZIONE
                 (DENOMINAZIONE DELL'ENTE)
  DETERMINAZIONE nr...........                      (località - data)
     DETERMINAZIONE  RELATIVA  AL  COLLAUDO  DI  NR.................... FORNITI  DALLA  DITTA/RAGGRUPPAMENTO.............  IN  ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR............ DATATO.......................
     VISTO  il  Decreto  Ministeriale  nr.  200,  datato 14 aprile 2000 "Regolamento   concernente  il  capitolato  generale  d'oneri  per  i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa"   VISTO  il  certificato  di  collaudo  redatto in data............. dall'organo di collaudo composto da:
     .............................   .............................   .............................
     con il quale viene proposta l'accettazione della fornitura   VISTA   la   relazione  redatta  da.......................  organo incaricato della fese istruttoria del procedimento
                               CONSIDERATO
     CHE  dalla  sopraindicate  documentazione il materiale in collaudo risulta   essere  rispondente  alle  prescrizioni  tecniche  ed  alle condizioni contrattuali
                                DELIBERO
     l'accettazione  della  fornitura  costituita da nr.............. e presentata               al               collaudo              dalla Ditta/Raggruppamento..................... in esecuzione del contratto nr............... datato...................
                                                f.to l'organo decidente  |  
|   |                             "Allegato D" alla direttiva Commiservizi                            UCT/210001/COM del 04.01.1999
                              IPOTESI RIFIUTO
                         (DENOMINAZIONE DELL'ENTE)
  DETERMINAZIONE nr..........                       (località e data)
     DETERMINAZIONE  RELATIVA  AL  COLLAUDO  DI  NR.................... FORNITI DALLA DITTA/RAGGRUPPAMENTO................. IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR......... DATATO...................   VISTO  il  Decreto  Ministeriale  nr.  200,  datato 14 aprile 2000 "Regolamento   concernente  il  capitolato  generale  d'oneri  per  i contratti stipulati dall'amministrazione della Difesa"   VISTO  il  certificato  di  collaudo redatto in data.............. dall'organo di collaudo composto da:
     .........................   .........................   .........................
     con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura   VISTE   le  controdeduzioni  e  le  documentazioni  fornite  dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data....................   VISTO  il successivo verbale redatto in data.................. dal predetto  Organo  di collaudo, con il viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura   VISTA   la   relazione   redatta  da,.....................  organo incaricato della fase istruttoria del procedimento
                               CONSIDERATO
     CHE  dalla  sopraindicata  documentazione il materiale in collaudo non  risulta  essere  rispondente  alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:   CHE  tali  difetti  appaiono  essere  pregiudizievoli  all'uso dei materiali
     .........................   .........................   .........................
                                DELIBERO
     il  rifiuto  della  fornitura  costituita  da  nr..............  e presentata  al  collaudo dalla Ditta/Raggruppamento.................. in      esecuzione      del      contratto      nr................... datato.......................
                                                f.to l'organo decidente  |  
|   |                             "Allegato E" alla direttiva Commiservizi                            UC/2/0001/COM del 04.01.1999
                              IPOTESI ACCETTAZIONE CON SCONTO
                    (DENOMINAZIONE DELL'ENTE)
  DETERMINAZIONE nr................                 (località - data)
     DETERMINAZIONE   RELATIVA   AL  COLLAUDO  DI  NR.................. FORNITI  DALLA  DITTA/RAGGRUPPAMENTO............... IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO NR............ DATATO.................   VISTO  il  Decreto  Ministeriale  nr.  200,  datato 14 aprile 2000 regolamento concernente i capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa"   VISTO il certificato di collaudo redatto in data.................. dall'Organo di collaudo da:
     .........................   .........................   .........................
     con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura   VISTE   le  controdeduzioni  e  le  documentazioni  fornite  dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data........................   VISTO  il successivo verbale redatto in data...................dal predetto  organo  di  collaudo,  con  il  quale  viene  confermata la proposta di rifiuto della fornitura   VISTA   la   relazione   redatta   da....................,  organo incaricato della fase istruttoria del procedimento
                               CONSIDERATO
     CHE  dalla  sopraindicata  documentazione il materiale in collaudo non  risulta  essere  rispondente  alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:   CHE  e'  stata  accertata  la  buona  fede  del contraente nonche' l'urgente esigenza logistica di disporre della fornitura;   CHE  tale  difetto  non  appare  pregiudizievole  all'estetica  ed all'uso del materiale;   CHE  tuttavia  la  fornitura  risulta  di minor valore / di minore utilita' / di minor valore ed utilita' (in alternativa);   CHE  l'impiego  di  materiale  non  rispondente  esattamente  alle specifiche   tecniche   provoca,   comunque   un  danno  all'immagine dell'Amministrazione Militare
                                DELIBERO
     l'accettazione  della  fornitura costituita da nr............... e presentata  al  collaudo dalla Ditta/Raggruppamento............... in esecuzione           del           contratto           nr............ datato.........................  con  lo  sconto  del...........  sul valore contrattuale
                                                f.to L'organo decidente
                                            Appendice alla direttiva n.                                         UTC/20001/COM del 04/01/1999
                         MINISTERO DELLA DIFESA     DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI                    UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO -   Sezione   controllo   di   qualita',   verifica  potenziamento  e                        affidabilita' Ditte -
  www.commiservizi.difesa.it            -            E-mail           I                 commiservizi@aeronautica.difesa.it
     Prot. n. UCT/2/3656/COM
     Roma, 18 maggio 1999
     OGGETTO: Numerazione progressiva dei materiali approvvigionati.
     Allegati
     A programma informatico per la generazione di numeri casuali   annesso 1 floppy disk contenente il programma informatico   annesso 2 esempio di stampa lista numeri casuali   B elenco indirizzi
     1.  La  direttiva  nr. UCT/2/0001/COM in data 04/01/1999 di questa Direzione   Generale   ha   disciplinato,  come  noto,  le  modalita' tecnico-operative   di   collaudo   dei  materiali  di  commissariato adottando  una  metodologia  di  controllo  statistico della qualita' basata sull'impiego dei "piani di campionamento indicizzati" previsti dalla normativa UNI 150 2859.   2.  Momento  "sensibile  della  nuova  procedura e' rappresentanza dalla   fase  di  formazione  della  campionatura  da  sottoporre  al collaudo,   che  richiede,  da  parte  degli  operatori,  particolare attenzione  ed  oculatezza  nella  scelta  dei  campioni,  da  trarre omogeneamente  dall'intera partita al fine dl garantire la piu' ampia rappresentativa   dei   campioni   stessi   e  cioe'  l'attitudine  a rispecchiare le caratteristiche della partita dl riferimento.   3.  Allo  scopo di evitare quanto piu' possibile che la casualita' delle  suddette operazioni di campionatura sia influenzata da fattori di ordine psicologico (soggettivita' di azione dei singoli operatori) e/o  ambientale  (struttura  ed  organizzazione  dei  locali ove sono custoditi  i materiali, modalita' di stivaggio degli stessi ecc.), e' stato  ritenuto  opportuno  integrare  le  procedure  di campionatura previste dalla richiamata direttiva sui collaudi, con il ricorso alla estrazione  a  sorte  dei  singoli  articoli  da  collaudare,  la cui numerosita' viene determina dai piani di campionamento indicizzati.   4.  Per l'attuazione di quanto precede, si dispone che e a partire dalle  gare  da esperire nell'anno 2000 - venga prevista nei progetti di   acquisizione  nonche'  inserita  in  lettera  di  invito  ed  in contratto,   la   numerazione   progressiva   dei   singoli  articoli costituenti una fornitura, cosi' come di seguito definita.   Ogni  prodotto  finito  dovra'  essere contrassegnato a cura della ditta  fornitrice  da  una  numero progressivo. La numerazione dovra' rispecchiare  rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente.   Gli  imballaggi  secondari,  ove  provvisti, dovranno riportare il "range"  di  numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto (ad  esempio  nel caso di scatoloni contenenti ciascuno 100 scatole a loro  volta contenenti 10 pezzi ciascuna, sulle scatole dovra' essere riportata  l'indicazione  "da  1  a  10  da  11  a  20", mentre sugli scatoloni l'indicazione "da 1 a 100 da 101 a 200 ecc").   Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi  primari  (es.  oggetti  di minuteria, distintivi di grado ecc.),  la  stessa  dovra'  essere  riportata  solo  sugli imballaggi secondari, ove previsti.   Le  modalita'  di  dettaglio  per  l'applicazione del contrassegno dovranno  essere stabilite, di volte in volta, dall'Ente appaltante - in  sede di deliberazione a contrattare approvata in fase progettuale - a seconda della tipologia merceologica del materiale in fornitura o del  relativo  condizionamento  ed  imballaggio,  cosi' come previsti dalle specifiche tecniche di riferimento.   L'Ente   appaltante   provvedera'  parimenti  -  a  seconde  delle modalita'   tecnico-operative   prescelte   per   l'applicazione  del contrassegno   -   ad  inserire  apposita  "clausola  di  numerazione progressiva" in lettera di invito ed in contratto.   5.  L'Ente  incaricato della esecuzione contrattuale - nell'ambito della  attivita'  di  supporto  tecnico-operativo  di cui al punto 10 della  direttiva  cui  si  fa  seguito - dovra' accertare, durante la vigilanza sulle lavorazioni:
  - che  le  stesse  avvengono  nel  rigoroso rispetto delle suindicate  disposizioni,  al fine di garantire che la partita in fornitura sia  presentata al collaudo completa della numerazione progressiva; - che  le  successive  operazioni  di  collaudo  possano  estendersi,  correttamente  ed  omogeneamente,  sui materiali realizzati durante  l'intero arco della fase produttive.
     6.  In  sede  di  formazione  della  campionatura da sottoporre al collaudo,  l'Organo  preposto  procedera'  -  una  volta  definita la numerosita'   dei   campioni   secondo   i  "piani  di  campionamento indicizzati - alla estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei  campioni  da  prelevate,  sia  con  metodi tradizionali, ovvero, quando  cio'  sia  consigliabile  data la numerosita' dei campioni da collaudare,   utilizzando   apposito  programma  informatico  per  la "generazione di numeri casuali" illustrato in allegato A e registrato su  supporto  magnetico  (floppy disk in annesso 1 all'allegato A) in dotazione agli Enti proposti alle esecuzioni contrattuali.   L'impiego del citato programma consente la selezione automatica di numeri  per  la  scelta  dei campioni da prelevare (esempio di stampa lista numeri casuali in annesso 2 all'allegato A).   7.  L'esigenze  della  numerazione  progressiva  degli articoli da approvvigionare  a  decorrere  dal  prossimo  anno e' stata portata a conoscenza  dei  potenziali  concorrenti alle gare mediante avviso su stampa  e  su  sito  internet  www.commiservizi.difesa.it  di  questa Direzione Generale, dove e' riportata integralmente anche la presente direttiva.
                 APPENDICE ALLA DIRETTIVA UCT/2/0001/COM         in data 4 gennaio 1999 - Terza edizione - Anno 2001        ....................................................        ....................................................
              Direttiva n. UCT/2/3656/COM in data 18.5.1999               "Numerazione progressiva dei materiali                          approvvigionati"  |  
|   |                   "Allegato A" al fg. n. UTC/2/3656/COM del 18.05.1999
                      "Generazione Numeri Casuali"
     Il  file  Excel  "Generazione  Numeri  Casuali  1.0"  contiene  un programma  scritto in VBA (Visual Basic for Applications) in grado di generare una sequenza di numeri casuali per la selezione dei campioni da prelevare per il collaudo.   Il  programma, per poter essere eseguito, necessita di un computer con le seguenti caratteristiche Hardware e Software:   IBM o Sistema compatibile (Pentium raccomandato);
  - Windows 95/98 o Windows NT 4.0; - Office  97 Versione Standard o Professionali (NB: e' necessario che  sia  stata effettuata l'installazione standard di Excel o, nel caso  di   installazione  personalizzata,  non  siano  state  escluse  le  librerie   relative   al  VBA,  pena  la  non  corretta  esecuzione  dell'applicazione); - Stampante Laser o Ink jet
     Il  funzionamento  e'  semplice  ed  intuitivo.  Aprendo  il  file "Gestione  Numeri Casuali 1.0" contenuto su floppy disk in dotazione, viene visualizzata una finestra di avviso di attivazione della macro. Premendo  il  pulsante  "Attiva  Macro"  si accede ad una maschera di presentazione.  Premendo  il  pulsante  "Elabora  Numeri" si ha a sua volta  accesso  ad  una  finestra  dove,  in  appositi  riquadri sono indicati 3 parametri che l'utente dovra' fornire per applicazione.
  Tali parametri sono
  - Valore Minimo - Valore Massimo; - Numeri da Elaborare.
     Il  primo  ed  il secondo parametro rappresentano i valori estremi della  partita da collaudare (es: nel caso di 100.000 uniformi, i due parametri  di  riferimento  saranno  rappresentati  dai  valori  1  e 100.000).   il terzo parametro rappresenta il numero dei campioni da prelevare secondo  i  "piani di campionamento indicizzati" e, quindi, il numero dei valori casuali da generare.
  Esempio pratico
  - partita in collaudo: livello di collaudo ordinario: II numerosita' campione: 500 - Valore Minimo - I - Valore Massimo - 100.000 - Numeri da Elaborare 500
     Attenzione all'inserimento corretto dei valori. Il programma e' in grado di effettuare dei controlli di validita' sui parametri forniti. Valori  non  congruenti  e/o  negativi nonche' caratteri non numerici generano  un  messaggio  di  errore  e  l'invito a rettificare i dati forniti.   100.000 uniformi cbt e 4   Terminato  l'inserimento  dei  parametri  di base, premendo con il mouse  il  pulsante  "OK",  si  attiva  il  calcolo automatico per la generazione dei numeri casuali   Dopo una breve attesa (variabile in funzione della velocita' della macchina e dal numero di valori da generare) il programma provvedera' a  informate  l'utente,  con  apposito messaggio, che l'operazione di generazione numeri e' completata.   Premendo  nuovamente  il  pulsante "OK" l'applicazione dara' corso alla stampa della lista dei numeri richiesti, come da annesso.   Il  programma  e'  stato testato e provato su diverse macchine con varie configurazioni senza riscontrare particolari problemi.   Ad ogni buon conto, per eventuali bugs, commenti, informazioni e/o suggerimenti tecnico procedurali si prega contattare:
  COMMISERVIZI - UCT - 2a Sezione - Mar. Ord. Massimo DE CAROLIS
  - 06/36.80.42.28 - E-mali: commiservizi@commiservizi.difesa.it
  Il  programma  e  future  versioni  potranno  essere,  ove possibile, scaricate sul sito di Commiservizi.  |  
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