| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217 |  
| Modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonche' alla legge 23 agosto 1988,  n.  400,  concernente  l'attivita'  di Governo e l'ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalita' dell'articolazione dei Ministeri;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri;                              E m a n a                     il seguente decreto-legge:                               Art. 1.  1.  Il  comma  1  dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:  "1. I Ministeri sono i seguenti:     1) Ministero degli affari esteri;     2) Ministero dell'interno;     3) Ministero della giustizia;     4) Ministero della difesa;     5) Ministero dell'economia e delle finanze;     6) Ministero delle attivita' produttive;     7) Ministero delle comunicazioni;     8) Ministero delle politiche agricole e forestali;     9) Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio;    10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;    11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;    12) Ministero della sanita';    13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;    14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:  "Art.  3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:    1) Ministero dell'interno;    2) Ministero della giustizia;    3) Ministero dell'economia e delle finanze;    4) Ministero delle attivita' produttive;    5) Ministero delle politiche agricole e forestali;    6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;    7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;    8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;    9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  2.  Le  direzioni  generali  costituiscono  le  strutture  di primo livello nei seguenti Ministeri:    1) Ministero degli affari esteri;    2) Ministero della difesa;    3) Ministero delle comunicazioni;    4) Ministero della sanita';    5) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".  |  
|   |                                 Art. 3.  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:  "Art.  27  (Istituzione  del  Ministero  e  attribuzioni).  - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.  2.  Al  Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo  Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti  agricoli,  turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere,  acque  minerali  e  termali,  politiche per i consumatori, commercio   con   l'estero   e   internazionalizzazione  del  sistema produttivo.  3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti risorse, le funzioni    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato,   del  Ministero  del  commercio  conl'estero,  del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  fatte  salve  le  risorse  e  il  personale che siano attribuiti  con  il  presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie  o  Autorita',  perche'  concernenti  funzioni specificamente assegnate  ad  essi,  e  fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,  comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e alle autonomie funzionali.  4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, del Ministero della sanita', del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  dal  presente decreto legislativo.  5.  Restano  ferme  le  competenze  spettanti  al  Ministero  della difesa.".  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  All'articolo  28,  comma  1,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' soppressa la lettera c).  |  
|   |                             Art. 4-bis. (1)
    ((  1.  All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  la  parola: "quattro", e' sostituita dalla seguente: "tre". ))  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'  soppresso  il  comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI e'    inserito    il   seguente:   "capo   VI-bis   Ministero   delle comunicazioni.".  2.   Nel   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:  "Art.  32-bis  (Istituzione  del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni.  2.  Al  Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica,   telematica,   radiodiffusione   sonora  e  televisiva, tecnologie  innovative  applicate al settore delle comunicazioni, con particolare  riguardo  per  l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.  Art.  32-ter  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero  svolge  in particolare  le  funzioni  e  i  compiti  di  spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:    a) comunicazioni  e  tecnologie  dell'informazione: politiche nel settore  delle  comunicazioni,  adeguamento  periodico  del  servizio universale  delle  telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle    frequenze    e    relativo   coordinamento   internazionale, radiodiffusione   sonora   e   televisiva  e  telecomunicazioni,  con particolare   riguardo   alla   concessione   del  servizio  pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del  settore  delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle  autorizzazioni  e  delle licenze ad uso privato, alla verifica degli   obblighi   di   servizio   universale   nel   settore   delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore  e  sulle  emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme  di  impiego  dei  relativi  apparati,  alla  sorveglianza  sul mercato;  servizi  postali  e bancoposta, con particolare riferimento alla  regolamentazione  del  settore,  ai contratti di programma e di servizio  con  le  poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel  settore  dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla  vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale;  stampa,  editoria,  ad  eccezione  delle  funzioni e dei compiti  in  materia  di  giornali e testate periodiche politici o di partito,  e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative  volte  alla  trasformazione  su supporti innovativi e con tecniche   interattive   delle  produzioni  tradizionali;  tecnologie dell'informazione,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni  di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed  omologazione  nel  settore, coordinamento della ricerca applicata per  le  tecnologie  innovative nel settore delle telecomunicazioni e perl'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.  Art.  32-quater  (Ordinamento).  -  1.  Per  l'organizzazione degli uffici  e  per  l'ordinamento  interno  del  Ministero  si applica la normativa  pre-vigente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  contenuta  nel decreto-legge 1o dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.  Art. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni). - 1. E' istituita l'Agenzia  per  le  comunicazioni,  nelle  forme  disciplinate  dagli articoli 8 e 9.  2. Spetta all'Agenzia:    a) rilasciare  i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;    b) determinare  requisiti  tecnici di apparecchiature e procedure di  omologazione;  accreditare  i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.  3.  Sono  soppresse  tutte le strutture ministerialiche svolgono le attivita'  demandate  all'Agenzia. Ilrelativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.".  |  
|   |                             Art. 6-bis. (1)
    (( 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  dopo  le  parole: "certificazione per la qualita';",    sono   inserite   le   seguenti:   "trasformazione   e commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la  Comunita'  europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;". ))  |  
|   |                                 Art. 7.  1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituita dalla seguente:  "Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  l  commi  1,  2  e  3  dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:  "1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  2.  Sono  attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo   Stato   in  materia  di  politiche  sociali,  con  particolare riferimento  alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e  disagio  delle  personee  delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo  dell'occupazione,  di tutela del lavoro e dell' adeguatezza del sistema previdenziale.  3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' le  funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ivi compresa quelle in materia  di  immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente  decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve,  ai  sensi  e  per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione alle regioni e agli enti   locali.   Il  Ministero  esercita  le  funzioni  di  vigilanza sull'Agenzia  per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e  seguenti,  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303. Il Ministero  esercita  altresi'  le  funzioni di vigilanza spettanti al Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza  sociale,  a  norma dell'articolo   88,  sull'Agenzia  per  la  formazione  e  istruzione professionale.".  |  
|   |                                 Art. 9.  1.  Nell'articolo  46,  comma  1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).  |  
|   |                                Art. 10.  1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  Le  funzioni  svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro  e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11.".  |  
|   |                                Art. 11.  1.  Nel  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X e' istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della sanita'.".  2.  Dopo  l'articolo  47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:  "Art.  47-bis  (Istituzione  del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della sanita'.  2.  Nell'ambito  e  con  finalita'  di  salvaguardia  e di gestione integrata  dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita'  della  persona  umana  e  alla  salute,  sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute  umana,  di  coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanita'  veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.  3.  Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del  Ministero  della  sanita'.  Il  Ministero  esercita la vigilanza sull'Agenzia  per  i  servizi  sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.  Art.  47-ter  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge   le   funzioni  di  spettanza  statale  nelle  seguenti  aree funzionali:    a)  ordinamento  sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia   di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  delle malattie  umane,  ivi  comprese  le  malattie  infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di  rilievo  nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita'  regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;    b) tutela  della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui  farmaci,  sostanze eprodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e  prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a   prodotti   alimentari;   organizzazione   dei  servizi  sanitari; professioni  sanitarie;  concorsi e stato giuridico del personale del servizio  sanitario  nazionale;  polizia  veterinaria;  tutela  della salute nei luoghi di lavoro.  Art.  47-quater  (Ordinamento).  -  1.  Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di  dipartimenti  non  puo'  essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47.  2.  Le  funzioni  gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui  all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela  sanitaria  e  veterinaria,  gli  uffici  territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla  base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni e'  definito  dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".  |  
|   |                                Art. 12.  1.  Nell'articolo  10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ultimo  periodo,  le  parole:  "all'intera  area  di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".  |  
|   |                                Art. 13.  1.  Gli  incarichi  di  diretta  collaborazione  del Presidente del Consiglio,  del  Ministro,  del  Vice Ministro o del Sottosegretario, possono  essere  attribuiti  anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine,  grado  e qualifica, appartenenti a qualsiasi Amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In  tal  caso  essi  sono  collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio,  del  Ministro,  del  Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori   ruolo  o  in  aspettativa  retribuita,  per  l'intera  durata dell'incarico,   anche  in  deroga  alle  norme  ed  ai  criteri  che disciplinano   i  rispettivi  ordinamenti,  ivi  inclusi  quelli  del personale  di  cui  all'articolo  2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29;  se  appartenenti  ai  ruoli  degli organi costituzionali,   si   provvede   secondo  le  norme  dei  rispettivi ordinamenti.  |  
|   |                                Art. 14.  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 12 giugno 2001                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli  |  
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