Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 26 aprile 2001, n. 219 |
Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco"; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie; Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante modificazioni ed integrazioni al predetto decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174; Considerata l'opportunita' di modificare il predetto regolamento n. 231 del 2000, allo scopo di rettificarne una disposizione viziata da errore materiale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000; Vista la comunicazione n. 3-4450 del 3 aprile 2001, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998; Decreta: Art. 1. 1. L'articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, come integrato dall'articolo 1, lettera q), del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, e' sostituito dal seguente: "Art. 36. - 1. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento e' determinata dalla quotapattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parita'; la nuova quota cosi' determinata e' considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento e' ricompreso. 2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilita' di vincita, la quota pagata e' determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K cosi' determinato: K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parita' - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parita]. Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 2001 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 13
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 16 febbraio 1942, n. 426 reca: "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante: "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme per l'organizzazione el'esercizio dei giochi di abilita' e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1951, n. 581, reca "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri". - Il testo dell'art. 17 e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi, sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 e' il seguente: "229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie. 230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita' agonistiche federali". - Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 reca "Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995". - Il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 reca "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549/1995". Note all'art. 1: - Il titolo del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 e' riportato nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 1, lettera q) e' il seguente: "q) all'art. 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilita' divincita', la quota pagata e' determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K cosideterminato: K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parita' - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parita). Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso".
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