| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 30 maggio 2001 |  
| Ristrutturazione degli Enti di formazione. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  Vista  la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 142 comma 1,  lettera  d), che individua tra le competenze mantenute allo Stato in  materia  di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi   per  l'accreditamento  delle  strutture  che  gestiscono  la formazione professionale;  Visto  l'allegato  A  dell'accordo  Conferenza Stato-regioni del 18 febbraio 2000;  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del  12  aprile  2000  che,  all'art.  1,  comma c), destina lire 100 miliardi per il riordino dellaformazione professionale;  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 388 che all'art. 118 comma 9, dispone  il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati  dagli  enti  di  formazione nel limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1.   Al   fine  di  concorrere  al  finanziamento  di  progetti  di ristrutturazione  degli  Enti  di formazione, secondo quanto previsto dall'art.  118 della legge n. 388/2000 vengono assegnate alle regioni e  province  autonome risorse economiche pari a 180 miliardi di lire, ripartite  come da allegato in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori  interessati  dai processi di ristrutturazione in ciascuna area territoriale.  2.  L'onere  di  cui al precedente comma fa carico al capitolo 7032 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.  |  
|   |                                 Art. 2.  I progetti di ristrutturazione, presentati dagli enti di formazione alle regioni e province autonome devono esplicitare:    a) le carenze e le criticita' delle sedi formative, relativamente alle  risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, con particolare   riferimento   a   quelle   che   possono   pregiudicare l'accreditamento da parte delle regioni e le linee di sviluppo che si intendono perseguire;    b) le   strategie   per  la  rimozione  delle  criticita'  e  per supportare le linee di sviluppo;    c) le risorse finanziarie occorrenti;    d) la  durata, che non puo', comunque, essere superiore ai dodici mesi dall'approvazione da parte delle regioni.  |  
|   |                                 Art. 3.  Regioni   e   province   autonome,   sentiti  gli  attori  sociali, stabiliscono   le   priorita'   strategiche  della  ristrutturazione, valutano i progetti e li approvano entro il31 marzo 2002.  |  
|   |                                 Art. 4.  Le azioni finanziabili possono riguardare:    l'informatizzazione dei processi;    la  formazione  del personale per l'acquisizione delle competenze previste negli standard nazionali e regionali per l'accreditamento;    l'erogazione  di  un  contributo,  comunque  non  superiore  a 30 milioni  di  lire,  per  incentivare  l'esodo  del  personale a tempo indeterminato, e le cui competenze, come evidenziato dall'analisi del progetto,  di  cui al punto a) non siano ulteriormente utilizzabili a processo  di ristrutturazione completato. Tale contributo puo' essere incrementato dalle regioni e province autonome con proprie risorse;    l'erogazione  di  servizi  di  assistenza  e  tutoraggio  per  la creazione   di  lavoro  autonomo,  associato  e  cooperativo  per  il personale di cui al punto precedente;    l'erogazione  di  contributi  per il pagamento di oneri pregressi relativi:      a) a competenze dirette e riflesse del personale;      b) a indebitamento per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie;    l'adeguamento   della  struttura  logistica  alle  norme  per  la sicurezza  e  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche e miglioramento dell'accesso ai portatori di handicap.  |  
|   |                                 Art. 5.  1. Regioni e province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  i  criteri  adottati per la valutazione e l'elenco   dei   progetti   approvati  con  la  specificazione  degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite.  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facolta'  di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, le  risorse  non impegnate dalle regioni e province autonome entro la data del 31 marzo 2002.    Roma, 30 maggio 2001                                               p. Il Ministro: Morese  |  
|   |                                       Allegato al decreto ministeriale                                       n. 173/Seg. del 30 maggio 2001                        RIPARTIZIONE RISORSE =====================================================================                Regione                 |           Totale ===================================================================== Basilicata                              |               1.478.448.000 Molise                                  |               1.478.448.000 Valle d'Aosta                           |               1.478.448.000 Abruzzo                                 |               2.710.489.000 Puglia                                  |               9.117.098.000 Trento                                  |               4.681.753.000 Sardegna                                |               9.117.098.000 Toscana                                 |               4.928.161.000 Marche                                  |               3.696.121.000 Friuli                                  |               6.899.425.000 Liguria                                 |               5.913.793.000 Sicilia                                 |              16.262.931.000 Campania                                |               8.500.000.000 Umbria                                  |               5.913.793.000 Lazio                                   |              14.291.667.000 Emilia                                  |              14.291.667.000 Veneto                                  |              14.291.667.000 Piemonte                                |              17.248.563.000 Lombardia                               |              24.394.396.000 Calabria                                |              13.306.034.000                     Totale             |             180.000.000.000  |  
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