Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 14 maggio 2001 |
Modifiche al decreto 29 gennaio 2001 di abilitazione all'istituto "Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini" ad istituire ed attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione il coordinamento e gli affari economici Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto "Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini" e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unita'; Vista l'istanza in data 22 febbraio 2001 con la quale il predetto Istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unita'; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2001; Considerato che dalla documentazione trasmessa dall'Istituto richiedente risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento in relazione alla riferita istanza; Decreta: Art. 1. 1. - L'istituto "Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini", abilitato con decreto 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unita' e, per l'intero ciclo, di ottanta unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2001 Il capo del dipartimento: D'Addona |
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