Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001
Modificazioni allo statuto della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1860).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, e, in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche statuarie;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, e, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., con sede in Roma;
Vista la delibera assunta in data 27 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;
Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 17, 22 e 25 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bernese Vita - Compagnia Italo Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 3 (Titolo I: Denominazione - Scopo - Sede - Durata). - Trasferimento della sede sociale da Roma, via Augusto Valenziani n. 6/10 a via Tolmino n. 6, sempre in Roma".
"Art. 17. (Titolo IV: Consiglio d'amministrazione). - Introduzione, al termine del primo comma, dell'espressione: "ovvero da almeno due sindaci effettivi" in relazione alla possibilita' di convocazione, su domanda scritta, delle adunanze del Consiglio".
"Art. 22. (Titolo V: Rappresentanza legale - Firma sociale). - Nuovo comma concernente l'obbligo degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri d'informativa al collegio sindacale, tempestivamente e con periodicita' almeno trimestrale, anche in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi".
"Art. 25. (Titolo VII: Sindaci). - Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di collegio sindacale:
a) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci effettivi;
b) individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'attivita' della societa', secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) e comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162;
c) possibilita' di rielezione per i sindaci uscenti".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2001
Il presidente: Manghetti
 
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