Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 maggio 2001 |
Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000; Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei "produttori ed utilizzatori" dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero ad indicazione geografica protetta; Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua, nell'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive; Visti il regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000, relativo alla registrazione delle denominazioni di origine protette "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" e il regolamento (CE) n. 509/2001 della commissione del 15 maggio 2001, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale": Considerato che i prodotti sopra menzionati appartengono a filiere non previste nei decreti 12 aprile 2000 citati in precedenza; Ritenuto di dover integrare i predetti decreti con l'individuazione della categoria dei "produttori ed utilizzatori" e delle altre categorie che partecipano alle filiere produttive nelle quali sono inseriti i citati prodotti; Considerato inoltre che la categoria "produttori agricoli" e' stata indicata erroneamente all'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000, recante le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita', con il termine "produttori" e all'art. 2 lettere b1) e c1) del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., con il termine di "agricoltori" e che si rende necessario, al fine di una esatta individuazione delle predette categorie, procedere alla opportuna correzione nei sensi sopra indicati; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e' integrato con le seguenti categorie: h) "elaboratori" nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino; i) "imprese di lavorazione" nella filiera oli essenziali; 2. La categoria produttori indicata alla lettera b) del citato art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e' rettificata in "produttori agricoli". |
| Art. 2. 1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e' con le seguenti filiere e relative categorie dei produttori e trasformatori: h) filiera aceti diversi dagli aceti di vino: h1 - viticoltori; h2 - elaboratori; h3 - imbottigliatori; i) filiera oli essenziali: i1 - agricoltori; i2 - imprese di lavorazione; i3 - confezionatori. 2. La categoria "agricoltori" indicata alle lettere b1 e c1 del citato art. 2 del decreto 12 aprile 2000 e' rettilicata in "produttori agricoli". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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