Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 6 febbraio 2001 |
Istituzione della riserva naturale statale Gola del Furlo. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette"; Visti in particolare gli articoli 6, 11 e 17 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che le riserve naturali statali siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette; Visto l'art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha soppresso il programma triennale per le aree naturali protette; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata; Visto l'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni; Visto l'art. 31, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede che le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento deg1i obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica siano impartite dal Ministero dell'ambiente; Viste la Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 42, la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, la direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio della Comunita' economica europea modificata con direttiva n. 411 del 25 luglio 1985 della Commissione della Comunita' economica europea, la direttiva n. 43 del 21 maggio 1992 del Consiglio della Comunita' economica europea ed il relativo regolamento di attuazione dato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; Vista la delibera n. 6305 del 20 luglio 1990 della giunta regionale delle Marche con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente il riconoscimento della "Gola del Furlo" quale riserva naturale dello Stato in considerazione delle sue eccezionali caratteristiche naturalistico-ambientali con valenze di rilievo nazionale; Considerato che il Piano paesistico ambientale delle Marche (P.P.A.R.) prevede nell'area in questione l'istituzione di una riserva naturale, intesa quale zona specificatamente destinata alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi, e di un parco storico culturale per l'importanza dei beni storici, culturali, archeologici e naturalistici presenti nella zona; Rilevato che l'area ricompresa nel perimetro della istituenda riserva naturale statale appartiene in larga parte al demanio forestale della regione Marche; Considerato che l'area in questione e' sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' un'oasi di protezione faunistica ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7; Considerato che nell'ambito del programma comunitario "Natura 2000" e del relativo progetto italiano "Bioitaly", la regione Marche, ai sensi della succitata direttiva "Habitat" 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) l'area denominata "Gola del Furlo" (codice sito IT5310016); Considerato l'elevato valore naturalistico e floristicovegetazionale dell'area denominata "Gola del Furlo", tipica gola rupestre, percorsa dal fiume Candigliano che, nel suo basso corso, incide profondamente, le potenti pareti rocciose del passo del Furlo; il rilevante interesse della vegetazione fruticosa ed erbacea presente, con una flora ricca di elementi mediterranei, pontico pannonici, balcanici e sud-europei-montani, relitti alpini ed endemismi appenninici; la presenza di specie oroipsofile e microterme e di specie rare orarissime nella regione cosi' come nell'intero territorio italiano quali la Moehringia papulosa, di cui la Gola del Furlo costituisce il locus classicus; il particolare interesse della vegetazione arbustiva ed erbacea dei differenti ambienti presenti nell'area con specie nemorali e rupicole rare nella regione come: Clematis recta, Philasis alkekengi, Anthericum Liliago, Trisetum villosum; Considerato l'elevato valore naturalistico e floristicovegetazionale dell'area denominata "Monti del Furlo" ricoperta da lembi boschivi costituiti da querceti caducifogli cedui con roverella, carpino nero, orniello, aceri, sorbo (S. domesticus) e da pseudomacchia a leccio e orniello con siliquastro, ginestra (Spartium junceum) e ginepro rosso (Juniperus oxycedrus); il notevole interesse botanico per la presenza della Leopoldia tenuiflora, specie nota in pochissime stazioni marchigianee di molte specie di orchidacee quali Orchis morio, O. purpurea, O. simia, O. tridentata, Cephalanthera longifolia, Aceras anthropophorurn, Anacamptis pyramidalis, Limodorum abortivum, Ophrys apifera, O. Bertolonii, O. holosericea, O. sphecodes; il rilevante interesseconservazionistico dell'area per la presenza di stazioni di Iris graminea, specie assai sporadica nelle Marche, ove ha una distribuzione estremamente saltuaria; Considerato che il comprensorio dell'istituenda riserva presenta caratteristiche ambientali peculiari, che lo rendono estremamente interessante sotto ilprofilo faunistico e che la morfologia del territorio si caratterizza per la presenza di diverse unita' ambientali (habitat) alle quali sono associate comunita' faunistiche ricche in specie di estremo valore naturalistico e scientifico; Considerato che l'habitat rupicolo costituisce ambiente di nidificazione per diverse specie di uccelli di interesse tra cui l'aquila reale (Aquila chrysaetos), il falco lanario (Falco biarmicus), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il gufo reale (Bubo bubo) il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), il rondone maggiore (Apus melba) ed il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); Considerato che nell'habitat forestale, caratterizzato in prevalenza da boschi cedui spesso intervallati da cespuglieti di transizione, nidificano lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana (Buteo buteo), l'allocco (Strix aluco). Tra gli anfibi e' segnalata la salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e all'interno di vasche e fontanili e' presente il tritone crestato (Triturus cristatus); nei boschi in prossimita' dei corsi d'acqua e' presente la rana agile (Rana dalmatina). Sono presenti stazioni di coleotteri quali il Lucanus cervus e Cerambyx cerdo; Considerato che l'habitat fluviale e ripariale del fiume Candigliano ospita pesci quali il vairone (Leuciscus souffia), la rovella (Rutilus rubilio), il barbo (Barbus plebejus), anfibi quali la rana agile (Rana dalmatina) e l'ululone ventre-giallo (Bombina pachypus) e rettili quali la biscia dal collare (Natrix natrix) e la natrice tessellata (Natrix tessellata); Considerato che l'habitat dei pascoli e dei cespuglieti costituisce sito riproduttivo per il calandro (Anthus campestris), il codirossone (Monticola saxatalis), la magnanina (Sylvia undata) e l'averla piccola (Lanius collurio); tra i rettili si segnala la presenza del cervone (Elaphe quatorlineata), del saettone (E. longissima) e della vipera comune (Vipera aspis); Considerato che le successioni rocciose della zona presentano peculiarita' di grande interesse geologico, con affioramenti di strati fossiliferi notevoli per quantita' ed per l'importanza dei reperti racchiusi: nel rosso ammonitico si trovano ammoniti appartenenti ai generi Mercatides, Neolioceratoides, Canavaria e Catulloceras; Considerato che la Gola del Furlo rappresenta uno dei piu' spettacolari ed imponenti esempi di incisione fluviale su terreni calcarei osservabili nell'intero Appennino; sulle pareti sono visibili forme di erosione fluviale, nivale ed eolica con ampi fenomeni gravitativi che hanno originato falde e coni di detrito caotico con massi a volte di notevoli dimensioni; Considerato che la "Gola del Furlo" e' oggetto di un notevole crescente flusso turistico e di una pratica incontrollata di attivita' sportive all'aria aperta che arrecano un grave disturbo alla nidificazione dell'avifauna tutelata dalle citate convenzioni internazionali; Ritenuto che appare necessario ed urgente evitare che si comprometta irreversibilmente l'equilibrio del delicato ecosistema dell'area in oggetto, in attesa di una adeguata regolamentazione; Vista la nota del 17 luglio 1997, prot. n. 1564 dell'assessore all'ambiente della regione Marche con cui si sollecitava l'istituzione della riserva naturale statale "Gola del Furlo"; Ritenuto di dover procedere all'individuazione eall'istituzione della riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo", ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il parere n. 1/99 del 16 novembre 1999 espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette favorevole all'istituzione della riserva in oggetto; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/2000/12801 del 3 agosto 2000 con la quale e' stato trasmesso alla regione Marche lo schema del decreto di individuazione ed istituzione della riservain oggetto e la relativa cartografia al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/2000/12802 del 3 agosto 2000 con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema del decreto di individuazione ed istituzione della riserva in oggetto e la relativa cartografia al fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi presso la Conferenza unificata il 20 settembre 2000 tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente servizio conservazione natura, della regione Marche e degli enti locali interessati; Vista la nota del presidente della provincia di Pesaro e Urbino, prot. n. 31934 del 26 settembre 2000, con la quale si propone, a seguito di un incontro con i comuni e le comunita' montane interessati, di individuarel'organismo di gestione della riserva nella provincia di Pesaro ed Urbino e di organizzare operativamente la gestione della riserva stessa mediante la collaborazione dei servizi ed uffici della suddetta provincia con l'ufficio unico - Servizio associato per la gestione del demanio agricoltura e foreste (S.A.D.A.F.), gia' costituito tra le comunita' montane dell'Alto Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro; Vista la suddetta nota della provincia di Pesaro ed Urbino con la quale si propongono modifiche al perimetro della riserva riportato nella cartografia inviata alla regione Marche con la suddetta nota del 3 agosto 2000, prot. n. SCN/1D/2000/12801, essendo tale riperimetrazione "motivata dalla necessita' di una migliore aderenza con le emergenze naturalistiche ed ambientali presenti"; Considerato che in data 12 ottobre 2000 si e' svolta una riunone in loco tra i rappresentanti della regione Marche, del Ministero dell'ambiente, della provincia di Pesaro e Urbino, dei comuni di Cagli e Acqualagna, preceduta da un sopralluogo tecnico, per individuare le ulteriori modifiche da apportare al perimetro dell'area protetta; Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2000/16826 del 16 ottobre 2000 con la quale e' stato trasmesso alla regione Marche lo schema definitivo del decreto di istituzione come modificato alla luce delle indicazioni emerse nel corso della gia' citata riunione del 20 settembre 2000, al fine di acquisire la prescritta intesa nonche' la cartografia recante la delimitazione dell'istituenda riserva naturale statale cosi' come definita a seguito della citata riunione del 12 ottobre 2000; Vista la deliberazione n. 2210 del 24 ottobre 2000 con la quale la giunta regionale della regione Marche ha aderito all'intesa con il Ministero dell'ambiente in ordine alla perimetrazione, alla disciplina di tutela ed alle finalita' dell'istituenda riserva naturale statale della Gola del Furlo secondo quanto disposto nello schema di decreto trasmesso alla regione Marche con la gia' citata nota del 16 ottobre 2000 e, per quanto concerne la relativa perimetrazione, ha deliberato alcune modifiche coerentemente con le indicazioni emerse in accordo con le autonomie locali, secondo la cartografia allegata alla deliberazione stessa; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/DG/21421 del 15 novembre 2000 con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema definitivo del decreto di individuazione ed istituzione della riserva in oggetto e la relativa cartografia modificata secondo la sopracitata intesa; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2000; Decreta: Art. 1. Individuazione, istituzione e confini della riserva E' individuata ed istituita la riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo", delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 2. F i n a l i t a' L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalita': a) la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche; b) la gestione degli ecosistemi con modalita' idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; d) la promozione delle attivita' compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio; f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale. |
| Art. 3. Commissione di riserva 1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonche' rendere, di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente, pareri tecnico-scientifici, e' istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonche' su quanto previsto dal successivo art. 8. 2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, e' cosi' composta: un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente che la presiede; un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali; un rappresentante designato dalla regione Marche; un rappresentante designato dalla provincia di Pesaro Urbino; cinque rappresentanti designati dai comuni diUrbino, Fossombrone, Fermignano, Cagli, Acqualagna; tre rappresentanti designati dalle comunita' montane del Metauro, dell'Alto e Medio Metauro e del Catria e Nerone; un rappresentante designato dalle associazioni scientifiche; un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 3. La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche' sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni ed organismi. |
| Art. 4. Organismo di gestione 1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuato nella provincia di Pesaro e Urbino che svolgera' le funzioni assegnate nelle forme e secondo le modalita' di cui al successivo comma. 2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere le strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, da organizzarsi operativamente con l'ufficio unico - Servizio associato per la gestione del demanio - Agricoltura e foreste (S.A.D.A.F.) gia' costituito tra le comunita' montane dell'Alto e Medio Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro, unitamente ai servizi ed uffici della provincia. |
| Art. 5. Piano di gestione e regolamento attuativo Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovra' redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4 il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che saranno adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 6. Disciplina di tutela 1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresi', salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvopastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali non autoctone, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva; b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumita' e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati; c) l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e reperti archeologici ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva; d) l'apertura e l'esercizio di cave e miniere o la riattivazione di quelle dismesse; e' consentita la prosecuzione degli interventi previsti dai piani di recupero ambientale gia' in essere nelle aree estrattive, da ultimarsi entro la data di adozione del piano di gestione; e) la modificazione del regime delle acque; f) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi; g) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati; i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; l) l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia; m) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore, il volo a vela, il parapendio nonche' le pratiche di alpinismo e freeclimb; n) lo svolgimento delle attivita' pubblicitarie, se non autorizzate dall'organismo di gestione, e l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria, ad eccezione di quella informativa per la fruizione della riserva; o) il sorvolo dei velivoli non autorizzato salvo quanto previsto dalle leggi sulla disciplina del volo. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali ed altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'organismo di gestione. 2. Sono altresi' vietati: a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione deiterreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalita' istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto; b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, cosi' come definiti dall'art. 31, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione: interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualita' naturalistica delle aree; interventi di tutela e recupero dei nuclei edificati di interesse storico-culturale da attuare tramite la redazione di appositi piani di recupero delle aree. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui allelettere a) e b) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva. 3. Nei perimetri dei centri edificati, cosi' come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, tutti gli interventi edilizi sono soggetti alle prescrizioni degli stessi strumenti, previa comunicazione all'organismo di gestione dell'area protetta, al fine di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l'esercizio delle potesta' previste dal comma 3 dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 7. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio 1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4 le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono esseretrasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, 00154, via Capitan Bavastro n. 174, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime. 2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalita' indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione, ripetitori ed assimilabili. 3. Ove gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvedera' ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori. 4. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, generali o attuativi, per la parte ricadente nell'area della riserva, deve essere preceduta da intesa con il soggetto gestore della riserva. Analoga procedura va seguita per gli strumenti urbanistici non ancora approvati. |
| Art. 8. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale 1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva di cui all'art. 4 del presente decreto, previo parere della commissione di riserva da rendersi con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 1. 2. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. |
| Art. 9. Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento 1. In applicazione degli articoli 17, comma 1, e 31, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalita' istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalita', consentendo leattivita' tradizionali e le iniziative con dette finalita' compatibili. 2. In sede di redazione del piano si procedera' a: acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti; suddividere il territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tengano conto dei valori naturalistici presenti; definire, ricercando forme di collaborazione con i soggetti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse. 3. La documentazione del piano deve comprendere: a) la descrizione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed antropiche dell'area; b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso; c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia, e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale. |
| Art. 10. Poteri dell'organismo di gestione vigilanza e sorveglianza 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale e' esercitata dal Ministro dell'ambiente. 3. La sorveglianza su detto territorio e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonche', per gli effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle Forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale. |
| Art. 11. Sanzioni Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 12. Onere finanziario L'onere derivante dalle spese relative all'istituzione della riserva naturale "Gola del Furlo" gravera' sul capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 2001 e sara' determinato sulla base del riparto delle risorse da definire con successivo decreto ministeriale. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Roma, 6 febbraio 2001 Il Ministro: Bordon Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto delterritorio, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 144 |
| ALLEGATO ----> Vedere allegato da pag. 42 a pag. 49 <---- |
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