Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 216 |
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanita'. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni; Ravvisata l'opportunita' di provvedere al riassetto dell'organizzazione del Ministero della sanita', in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri e i principi previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 8 giugno 2000; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Ministro e uffici di diretta collaborazione
1. Il Ministro della sanita', di seguito Ministro, e' l'organo di direzione politica del Ministero della sanita', di seguito Ministero, e, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 29 del 1993, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione. 2. Sono uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica: la segreteria particolare del Ministro, l'ufficio di Gabinetto, l'ufficio legislativo, l'ufficio stampa, la segreteria tecnica, il servizio di controllo interno e le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. La segreteria particolare del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e risponde direttamente ed esclusivamente al Ministro. 4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale. 5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Sottosegretario si avvale degli uffici di Gabinetto e Legislativo. 6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione. 7. La segreteria particolare del Ministro e' composta dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro. 8. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. 9. L'ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e con le autorita' indipendenti. Provvede, altresi', allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa e al coordinamento generale dell'attivita' degli uffici del Ministero nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. 10. L'ufficio stampa cura la comunicazione tra l'organo di Governo e gli organi e strumenti di informazione nazionale e internazionale, nonche' la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero. 11. La segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico, anche al fine del coordinamento dell'attivita' di gruppi e commissioni di studio, o del raccordo con i medesimi. 12. Gli incarichi eventualmente conferiti a dirigenti dell'amministrazione nell'ambito degli uffici di cui ai commi 8 e 9 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - L'art. 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 202, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei prodotti; b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati; c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati; d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse; e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso. - Il testo degli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". "Art. 16. (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - (Omissis). 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, Capo Dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri". "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne: "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concerne: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". - L'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi' previsti dal presente decreto legislativo.". - Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, concerne: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Note all`art. 1: - L'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' il seguente: "1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.". - L'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti), e' il seguente: "6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unita' corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.".
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| Art. 2 Servizio di controllo interno
1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Alla direzione del Servizio e' preposto un dirigente di prima fascia da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 3. Il Servizio redige, almeno annualmente, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. 4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, coordina la propria attivita' con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. 5. Il Servizio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a cinque. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale per un massimo di venti unita'. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3.
Note all'art. 2: L'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente: "Art. 6. (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato Servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione.". - Per il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concerne: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - L'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente: "Art. 7. (Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato. 2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali. 3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.". - L'art. 1, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente: "2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi' generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29 : a) - c) (omissis); d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato".
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| Art. 3 Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 5, non puo' superare complessivamente le cento unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti nonche', nel limite del 10% del predetto contingente complessivo, per esigenze cui non e' possibile far fronte con personale in servizio, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti esterni di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 2. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unita' stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubbblica 26 febbraio 1999, n. 150. 3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' dal Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Note all'art. 3: - Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alla premesse. - Per l'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Per l'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1. - Per l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.
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| Art. 4 Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 2. Il Capo dell'ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione normativa. 3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e' nominato fra gli iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e non puo' esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 4. Il Capo della segreteria particolare ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro. 5. Il Capo della segreteria tecnica e' nominato tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 6. I Capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per una durata non superiore a quella massima del mandato di Governo. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 7. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 e' incompatibile con il contestuale svolgimento di qualsiasi attivita' professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte. |
| Art. 5 Trattamento economico
1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Capi dei Dipartimenti del Ministero. 2. Al Capo dell'ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' indicate al comma 1 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. 3. Al Capo della segreteria particolare, al Segretario particolare del Ministro e al Capo della segreteria tecnica spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui al comma 1 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio d'importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'ufficio stampa del Ministro e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale estraneo alla pubblica amministrazione. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui ai predetti commi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente ai Capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. 5. Ai dirigenti della seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero. 6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. 7. Il trattamento accessorio del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' definito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 8. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, spetta a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, una indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Note all'art. 5: - Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Per l'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Per l'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Per l'art. 14, comma 2, quinto periodo, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.
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| Art. 6 Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro su designazione dei Sottosegretari interessati. 2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di 100 unita' di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 8 unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previsti dai rispettivi ordinamenti. |
| Art. 7 Modalita' della gestione
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Note all'art. 7: - Per l'art. 14, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - L'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del Sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente: "Art. 4. (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1 nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.".
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| Art. 8 Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 98 |
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