Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 29 maggio 2001 |
Modalita' di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"; Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1o gennaio 1995; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'art. 2, comma 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il Ministro del tesoro puo' procedere all'acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione, a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dalla legge n. 432; Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione; Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione; Visto il decreto 31 luglio 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998. recante "Modalita' di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato": Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato; Visto il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato, adottato con decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 agosto 2000, che affida il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato alla Monte Titoli S.p.a.; Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. n. 4 del citato regolamento n. 143/2000; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 3, il quale, mentre attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza agli stessi dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione, riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993; Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessita' di definire le modalita' con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato; Decreta: Art. 1. 1. L'utilizzo delle somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato Tesoro presso la Banca d'Italia denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato Fondo, viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del direttore generale del Tesoro o, per delega, del capo della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico, di seguito denominato capo del debito pubblico per le seguenti finalita': a) acquisto di titoli di Stato in circolazione; b) rimborso di titoli di Stato in scadenza; c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. 2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita': a) tramite incarico, conferito dal direttore generale del Tesoro o, per delega, dal capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 13 maggio 1999, n. 219, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile; b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. 3. Con le disponibilita' del Fondo sara' sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. 4. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incancati. |
| Art. 2. 1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, il direttore generale del Tesoro o, per delega, il capo del debito pubblico, comunichera', di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che si dovranno rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzera' la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni. 2. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del presente decreto, si autorizzera' di volta in volta la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo e ad effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei costi delle relative operazioni. |
| Art. 3. 1. Nel caso in cui i titoli, acquistati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvedera' a darne comunicazione alla Monte titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e alla direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico, per gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. 2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procederanno tempestivamente a comunicare alla direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico l'ammontare e, ove necessario, la serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, il Dipartimento del Tesoro provvedera' agli adempimenti necessari per emettere un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. |
| Art. 4. 1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), dovra' specificare: a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che puo' essere riacquistato; b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto; c) il termine di regolamento delle operazioni; d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo; e) l'eventuale compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. 2. In ogni caso, il Tesoro si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. |
| Art. 5. 1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, sara' gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un funzionario del Tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvedera' a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione. 2. Il Tesoro comunichera' la data e le modalita' dell'asta, nonche' la specie dei titoli che potranno essere acquistati. 3. Saranno escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti. |
| Art. 6. 1. Una volta completate le operazioni di acquisto. saranno accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. 2. I titoli ritirati dal mercato con le modalita' indicate nei precedenti articoli saranno comunicati agli uffici di competenza della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico, che provvederanno: a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi; b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreto ministeriale 13 ottobre 1995, 13 novembre 1995, 7 maggio 1996 e 21 luglio 2000. Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2001 Il Ministro: Visco |
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