IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul sistema statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica"; Visto, in particolare, l'art. 6-bis del predetto decreto legislativo n. 322 del 1989, in tema di raccolta e trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e, della stessa, l'art. 31, comma 2; Considerata l'esigenza di assicurare, all'interno del sistema statistico nazionale (SISTAN), la circolazione dei dati anche personali per garantire il perseguimento delle finalita' istituzionali proprie degli enti di ricerca facenti parte del SISTAN; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini; Decreta: 1. All'interno del sistema statistico nazionale, in applicazione dei principi di efficienza, imparzialita' e non discriminazione, e' assicurata, in particolare nei confronti degli enti di ricerca che fanno parte del citato sistema, la piena circolazione dei dati anonimi raccolti per finalita' statistica. 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche relativamente ai dati personali concernenti soggetti identificati a identificabili, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Roma, 9 maggio 2001 p. Il Presidente: Bassanini |