Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001 |
Accordo di programma del 26 marzo 2001 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL PRESIDENTE della regione Toscana premesso che: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996 registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessata dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma; Il piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa; La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'articolo 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita' sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione; La legge 30 luglio 1990, n. 221, ed in particolare l'art. 9, prevede l'erogazione di contributi per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse; La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie; Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi; Il piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attivita' sostitutive e di opere di recupero ambientale dei compendi immobiliari ex minerari, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie; Visti: i quattro accordi di programma stipulati il 27 agosto 1996, il 31 dicembre 1996, il 23 novembre 1999 ed il 30 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana in materia di contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi; i quattro accordi di programma stipulati il 31 dicembre 1996, il 23 dicembre 1997, il 28 dicembre 1998, ed il 30 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana in materia di contributi per recupero ambientale dei compendi inimobiliari ex minerari nei predetti bacini ex minerari; Considerato che nelle fasi delle istruttorie per la gestione dei contributi di cui agli accordi di programma sopra citati, sono stati rilevati errori materiali riguardanti elementi riferentisi ai soggetti giuridici interessati dai relativi benefici, agli esatti importi di detti benefici, nonche' ad altri dati comunque esattamente considerati nelle preventive istruttorie di valutazione e conformemente risultanti nelle documentazioni in atti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propria nota di osservazione n. 21 in data 3 febbraio 2000, ha altresi' rilevato la necessita' di provvedere nei casi dallo stesso ufficio rilevati mediante rettifica da operare con specifico accordo di programma; E' necessario pertanto provvedere alla rettifica dei cennati errori materiali, al fine del corretto prosieguo della gestione dei contributi concessi; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per rettificare gli errori materiali riscontrati in sede di istruttoria gestionale dei contributi di cui agli accordi di programma citati nelle premesse, riguardanti elementi costitutivi ai fini del corretto prosieguo della gestione dei contributi concessi. |
| Art. 2. Alla tabella sub art. 4 dell'accordo di programma in data 31 dicembre 1996 in materia di contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo riguardante l'impresa in ditta individuale Fungoamiata e nella colonna riguardante l'incremento occupazionale complessivo, in luogo di "9", leggasi: "5,79". Alla tabella sub art. 4 dell'accordo di programma in data 23 novembre 1999 in materia di contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 5 e nella colonna relativa alla denominazione dell'impresa, in luogo di "Cristalleria Europea S.r.l.", leggasi: "Cristalleria Europa S.r.l.". Alla tabella sub art. 4 dell'accordo di programma in data 23 novembre 1999 in materia di contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 17 riguardante l'impresa SITE S.r.l. e nella colonna riguardante l'incremento occupazionale complessivo, in luogo di "0,58", leggasi: "8,58". Alla tabella sub art. 4 dell'accordo di programma in data 23 novembre 1999 in materia di contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 26 riguardante l'impresa Renieri Mario & C. S.n.c. e nella colonna riguardante la quota dell'incremento occupazionale complessivo riservata agli esodi minerari, in luogo di "non rilevabile", leggasi: "6". Alla tabella sub art. 4 dell'accordo di programma in data 30 dicembre 1999 in materia di contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 9 e nella colonna relativa alla denominazione dell'impresa, in luogo di "Le Macinaie S.n.c.", leggasi: "Le Macinaie S.r.l.". Alla tabella sub art. 4 dell'accordo di programma in data 30 dicembre 1999 in materia di contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi, al rigo 11 riguardante l'impresa Autetruria S.r.l. e nella colonna relativa al contributo da concedere, in luogo di "1.317.030.000", leggasi: "1.292.390.000". |
| Art. 3. In caso di rilevamento di ulteriori errori materiali successivo alla sottoscrizione del presente atto, nonche' ove si presentasse la necessita' di apportare modifiche ad atti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui i predetti accordi di programma costituiscono i presupposti, lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana convengono, fin da ora e senza necessita' di ulteriori atti congiunti; la possibilita' di rettifica diretta da parte dello stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa mera formale comunicazione all'ente regionale. Il presente accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2001
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Presidente della giunta regionale della Toscana Martini |
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