| Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 25 maggio 2001 |  
| Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento  dei  rifiuti  urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei  sedimenti  inquinanti,  nonche' in materia di tutela delle acque superficiali  e  sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3136). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                      delegato al coordinamento                       della protezione civile  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile  2000,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;  Viste  le  precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del  31 marzo  2000  e  n. 3072 del 21 luglio 2000, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,  in  materia  di  bonifica  e  risanamento ambientale dei suoli,  delle  falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di depurazione nel territorio della Regione siciliana;  Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 con la quale sono state emanate  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e successive modifiche e integrazioni;  Considerato  che, alla luce delle nuove disposizioni normative e di tutela   delle  acque,  si  debba  procedere  ad  una  piu'  puntuale definizione  delle  competenze  gia'  attribuite  e  da attribuire al presidente della Regione siciliana - commissario delegato;  Considerato  che  il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della  Regione  siciliana  risulta  ancora  in parte incentrato sullo smaltimento in discarica;  Considerato  che  per  limitare  lo  smaltimento  in  discarica dei rifiuti  urbani  e'  necessario  conseguire in tempi brevi almeno gli obiettivi  minimi  di  raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art.  24  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, ed avviare  la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuto sulla quota di rifiuti a valle della raccolta differenziata;  Considerato  in particolare, che a distanza di piu' di quattro anni dalla  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,  la  raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nella  Regione  siciliana, nei comuni dei diversi ambiti territoriali ottimali,  non  e'  stata  ancora  avviata  e  dove e' stata attivata risulta  comunque assolutamente insufficiente rispetto agli obiettivi minimi da conseguire per legge;  Tenuto conto che l'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22, attribuisce ai produttori ed utilizzatori degli imballaggi il potere,  tramite  il  CO.NA.I.,  di incidere sul diritto di privativa comunale  in  materia di gestione rifiuti ed il conseguente dovere di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche   in   sostituzione   o   ad  integrazione  della  raccolta differenziata   effettuata  dalla  pubblica  amministrazione  qualora quest'ultima  ".......  non  attivi  la  raccolta  differenziata  dei rifiuti  di  imballaggi  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore........" del decreto legislativo medesimo;  Considerato  che  nonostante  la citata disposizione, a distanza di piu'  di  quattro  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  il  CO.NA.I.  non  ha ancora attivato  od integrato la raccolta differenziata degli imballaggi nel territorio  della  Regione  siciliana  pur in mancanza di attivazione della   raccolta  differenziata  medesima  da  parte  della  pubblica amministrazione;  Ritenuto  che,  al  fine  di  ridurre  il  flusso  dei  rifiuti  di imballaggi  conferiti  in  raccolta  indifferenziata e destinati allo smaltimento, risulta indispensabile che in attuazione del citato art. 39  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, il CO.NA.I. provveda  in  tempi  brevi ad attivare la raccolta differenziata o ad integrarla laddove insufficiente;  Tenuto  conto  che per conseguire tale obiettivo minimo di gestione integrata   di   rifiuti  urbani  risulta  indispensabile  attribuire specifici  poteri  al  commissario delegato per attuare, a livello di ambito  territoriale,una  gestione  unitaria  di  rifiuti  urbani, in particolare  attraverso la realizzazione delle forme e dei modi della cooperazione previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22, nonche' la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio;  Considerato  che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il  recupero  e  l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei    rifiuti    speciali    nel   territorio   regionale,   nonche' l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata;  Tenuto  conto che per conseguire tale nuovo assetto organizzativo e gestionale  in materia di rifiuti urbani e speciali e' indispensabile non  gravare  l'attuale  sistema  di  smaltimento  dei  rifiuti nella Regione   siciliana  con  i  rifiuti  prodotti  in  altre  regioni  o all'estero  e  contrastare il fenomeno della criminalita' organizzata legata  alla  gestione  delle  discariche documentata dalla relazione finale  al  Parlamento della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse;  Rilevato  altresi'  che  per  realizzare  i  predetti  obiettivi  e recuperare  l'attuale situazione d'emergenza appaiono pertanto misure adeguate  e  ragionevoli  il  divieto  di  importazione di rifiuti da smaltire nella Regione siciliana, il controllo sul flusso dei rifiuti da  recuperare importati nella Regione siciliana, la limitazione alla titolarita' e gestione pubblica delle discariche;  Considerato  che  e'  pertanto  indispensabile che l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di nuove discariche sia consentita solo nei limiti  in  cui  risulta  funzionale al superamento dell'emergenza ed all'attuazione  di  un  moderno  sistema  di  gestione  integrato dei rifiuti nella Regione siciliana.  Atteso  che  continuano  a  sussistere  nella  Regione  siciliana i presupposti  che  hanno  portato  alla  dichiarazione  dello stato di emergenza ambientale;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 16 giugno  2000, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali,   speciali   pericolosi,  in  materia  di  bonifiche  e  di risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;  Ritenuto,  quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;  Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;  Acquisita  l'intesa  del presidente della regione siciliana, giusta nota n. 2235 del maggio 2001;  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;                           D i s p o n e:                               Art. 1.  1.  Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i  poteri  gia'  conferiti al commissario delegato - presidente della Regione  siciliana  con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come  specificati  dall'ordinanza  n. 3048 del 31 marzo 2000, nonche' con  l'ordinanza  n.  3072 del 21 luglio 2000, in materia di gestione dei  rifiuti  urbani,  speciali,  speciali  pericolosi, in materia di bonifiche  e  di  risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti  inquinati,  nonche'  in  materia  di  tutela  delle  acque superficiali  e  sotterranee  e  dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana predispone  ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44  del decreto legislativo 11 maggio n. 152, per l'intero territorio regionale.  A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed  attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152.  2.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana attua  il  monitoraggio  richiesto  dalle  direttive  comunitarie  in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di  acque  idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e  la  verifica  dello  stato  qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.  3.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana individua  sull'intero  territorio  regionale,  ogni  possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate nonche' di risorse idriche non potabili,  e  predispone  ed  attua  -  anche  avvalendosi dei enti e soggetti,  pubblici  e  privati, che gestiscono invasi - un programma straordinario  degli  interventi  per la loro utilizzazione, d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.  4.  Il  commissario  delegato  - presidente della regione siciliana predispone  ed  attua  il  programma  di  interventi  urgenti  di cui all'art.  141,  comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine  il  commissario  delegato individua, progetta e realizza, anche assumendo  il  ruolo  di  stazione appaltante, nell'intero territorio regionale,  gli  interventi  di tutela della qualita' delle acque, di risanamento  ambientale  ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27,  31  e  32  del  decreto  legislativo  11 maggio  1999, n. 152, e successive  modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi  per  il  riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando  la  conformita'  dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale  e  sanitaria  definiti  dal  Ministero  dell'ambiente. Il commissario   delegato  -  presidente  della  regione  siciliana,  in particolare, progetta e realizza:    a) le reti fognarie;    b) i collettori;    c) i sistemi di depurazione;    d) i  sistemi  per  l'adeguamento  qualitativo, il collettamento, l'invaso,  la  distribuzione  e  il  riutilizzo  delle  acque  reflue provenienti  dai  depuratori,  avvalendosi  anche  delle reti irrigue esistenti  e  delle  strutture  dei  consorzi  di  irrigazione  e  di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue.  5.  Il commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti  dall'ordinanza  n.  2983  del  31 maggio  1999 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  subentra,  in  luogo  del  soggetto attuatore,  nella  gestione  -  cosi'  come  definita dall'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 - delle  stesse  opere  i  cui  lavori  non  siano  ancora  completati, qualunque  ne  sia  la  causa,  e  di  quelle deliberate e non ancora progettate.  Sono  fatti  salvi  gli  atti di gara che hanno prodotto effetti alla data di pubblicazione della presente ordinanza.  6.  Nelle  more  dell'individuazione  degli  interventi  di  cui al precedente  comma  4.  Il  commissario  delegato  -  presidente della Regione siciliana realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui  singoli  progetti che si intendera' resa trascorsi trenta giorni dalla   data  di  ricevimento  della  richiesta,  gli  interventi  di fognatura,  collettamento,  depurazione,  riutilizzo e recapito delle acque  reflue  nonche' gli interventi di trattamento e utilizzo delle acque  a  Presidiana  e  Rosamarina  gia'  finanziati  e  non  ancora appaltati  alla  data  di pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi  urgenti il cui finanziamento e' assicurato con le risorse di  cui  all'art.  9,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  della presente ordinanza,  gli interventi previsti dagli accordi di programma quadro per  il  ciclo  integrato  delle  acque  sottoscritti  dal  Ministero dell'ambiente,  nell'ambito  delle  intese istituzionali di programma Stato-Regione  siciliana. Gli interventi sono realizzati d'intesa con il Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001.  7.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al precedente comma 5, il commissario  delegato - presidente della Regione siciliana unifica la gestione  delle  reti  fognarie  esistenti e da realizzare, ancorche' tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori.  8.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana puo'  disporre  il  censimento  dei  pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che  possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.  9.  All'art.  2 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 il comma 6 e' soppresso.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana realizza  gli  interventi  di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza,  sulla  base della progettazione approvata dal commissario medesimo  previa  intesa  del  Ministero  dell'ambiente.  Il  ricorso all'art.  37-bis  e  seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive   modificazioni   ed  integrazioni,  e'  subordinato  alla predisposizione  da parte del commissario delegato - presidente della regione   siciliana   nonche'  all'approvazione  -  d'intesa  con  il Ministero  dell'ambiente  -  di  uno  o  piu'  specifici strumenti di programmazione  che  individuino  l'ambito  di  intervento, che siano basati   sull'analisi  dello  stato  di  fatto,  che  definiscano  le caratteristiche      funzionali,      tecniche,     gestionali     ed economico-finanziarie,  che  assicurino  l'integrazione progettuale e realizzino  l'unitarieta' gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento  e  depurazione,  che  garantiscano  la  compatibilita' ambientale   delle  attivita'  depurative,  del  riutilizzo  e  degli scarichi  nei  corpi idrici superficiali in conformita' con i criteri di   sicurezza   ambientale   e   sanitaria  definiti  dal  Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le  modalita'  di  pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure  derogando,  ove  occorra,  a  quelli  fissati  dai  citati articoli 37-bis e seguenti.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Al  comma  1  dell'art.  1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  2,  comma  1,  lettera a), dell'ordinanza   n.   3048   del   31 marzo  2000,  dopo  la  parola: "predisposizione", sono aggiunte le seguenti: "e adozione".  2.  Alla  fine  del  comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio  1999,  come  modificato  dall'ordinanza  3048 del 31 marzo 2000,  dopo  le  parole  "Ministro  dell'ambiente.",  e'  aggiunto il seguente  periodo:  "Per  l'attuazione  degli interventi previsti dal piano  di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresi', del sindaco quale sub commissario.".  3.  All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo  le  parole:  "in  conformita'  ai"  sono  aggiunte le seguenti: "principi, finalita' e.".  4.  All'art.  2,  comma  1,  lettera b), dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio  1999,  dopo  la  parola:  "identifica"  sono  aggiunte  le seguenti: "in ciascun ambito".  5. All'art. 2, comma 1, lettere e) ed d) dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio  1999, la parola: "assimilabili", e' soppressa e sostituita con la seguente: "assimilati".  6.  Dopo  l'art.  2  dell'ordinanza  n. 2983 del 31 maggio 1999, e' aggiunto il seguente art. "2-bis:    1.  Il  commissario delegato - presidente della regione siciliana promuove  ed  organizza  una  gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi  dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun  ambito  territoriale  ottimale che, di norma, e' individuato nella   provincia.   Ai  predetti  fini  il  commissario  delegato  - presidente  della  Regione siciliana, individua ed attua le forme e i modi  di  cooperazione  tra  i  comuni in ciascun ambito territoriale ottimale  per  l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani.".  7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, i punti 1.4 ed 1.5 sono soppressi.  8.  All'art.  3  dell'ordinanza  n.  2983  del 31 maggio 1999, come modificato  dall'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'ordinanza n.  3072  del  21 luglio  2000,  i  commi  2,  3 e 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:  "2.  Il  CO.NA.I. e' obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla  convenzione  stipulata  il  7 ottobre  1999 tra il commissario delegato   -  presidente  della  Regione  siciliana  ed  il  CO.NA.I. medesimo,  gli  imballaggi  primari,  secondari e terziari nonche' le frazioni  valorizzabili  di  carta,  plastica,  vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.  3.  Al fine di conseguire entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 50%  di  raccolta  differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolato sul  quantitativo  di  imballaggi  immessi  sul mercato della Regione siciliana,  il  CO.NA.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22 o i Consorzi di filiera istituiti  ai  sensi  dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,  per  la  tipologia  di  materiale  di  imballaggio di rispettiva  competenza  devono  organizzare ed effettuare entro e non oltre  il  31 luglio  2001 la raccolta differenziata degli imballaggi sulle  superfici  pubbliche  in  sostituzione o ad integrazione della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione.  4.  Qualora  entro  il  termine  del 31 luglio 2001 il CO.NA.I. o i Consorzi  di  filiera  istituiti  ai  sensi  dell'art. 40 del decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, per la rispettiva tipologia di materiale  di  imballaggio,  non  abbiano  realizzato  ed attivato la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  su  superfici pubbliche, provvede direttamente il commissario delegato - presidente della  Regione  siciliana.  A  tal  fine  il  commissario  delegato - presidente  della  Regione siciliana, per ciascun ambito territoriale ottimale,  predispone un piano di raccolta differenziata e seleziona, con  procedure  di  evidenza  pubblica,  il  soggetto affidatario del servizio.  Gli  oneri per l'organizzazione e la gestione del servizio sono  a  carico  del  CO.NA.I.  ai  sensi  dell'art.  49, comma 10, e dell'art.  38,  comma  9,  lettere  a)  e  b)  e comma 10 del decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  che provvede ad effettuare il relativo  pagamento a favore della contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sulla base di apposita fatturazione.  5.  In  caso  di inadempimento del CO.NA.I. agli obblighi di cui al comma   3,   il  commissario  delegato  -  presidente  della  Regione siciliana,  a  far  data  dal 31 luglio 2001, puo' disporre altresi', previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci  e  dei  beni  di  consumo  applichino  un  deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.  6.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana obbliga  i  detentori  di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento,  ai  fini  del  reimpiego,  riciclaggio  o  recupero, a soggetti  autorizzati,  ivi  compresi  quelli  operanti per conto del CO.NA.I.  e  quelli  attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1;  7.  Il  CO.NA.I.  assicura,  anche  sostituendosi  ai  consorzi  di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati "T" e "F" ed il  ritiro  degli  stessi,  senza  limiti  percentuali,  alle  stesse condizioni   previste   dall'accordo  stipulato  con  il  commissario delegato - presidente della Regione siciliana.  8.  Il CO.NA.I. e' obbligato al ritiro presso le isole minori della Sicilia, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, degli imballaggi primari,  secondari  e  terziari nonche' le frazioni valorizzabili di carta,  plastica,  vetro,  legno, metalli ferrosi e non ferrosi, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999.  9.  Il  COREVE  e' obbligato a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro  provenienti  dalla  raccolta  differenziata secondo quanto era stato previsto dal decreto ministeriale n. 48/1999, ed in particolare alle   condizioni   e   per  i  corrispettivi  previsti  dal  decreto medesimo.".  9.  L'art.  4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato  dall'art.  2, comma 1, lettere k) e l), dell'ordinanza n. 3048  del  31 marzo  2000  e  dall'art.  2,  commi  4,  5,  6  e  15, dell'ordinanza  n.  3072  del  21 luglio  2000  e'  soppresso e cosi' sostituito:  "1.  Il  commissario  delegato - presidente della Regione siciliana stipula,  a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando e' definito  dal  commissario  delegato stesso, convenzioni della durata massima  di  venti  anni,  per il conferimento dei rifiuti urbani, al netto  della raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnino  a  produrre al C.d.R. ed utilizzarlo in impianti esistenti nel  territorio  della Regione siciliana o realizzare impianti per la produzione  del combustibile derivato dai rifiuti, anche in regime di project-financing,   e   a  realizzare,  con  l'impiego  di  adeguate tecnologie   a   basso  impatto  ambientale,  impianti  dedicati  per l'utilizzo  del  C.d.R.,  da  porre in esercizio entro il 31 dicembre 2004.   Per   consentire  l'attuazione  di  entrambi  i  cicli  sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di  venti  anni,  il  conferimento agli operatori, selezionati con le predette  procedure,  dei  rifiuti  urbani,  al  netto della raccolta differenziata,  prodotti  nei  comuni della regione siciliana da essa identificati. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti  e  quelli  di  utilizzazione  del  medesimo  possono  essere localizzati   in  siti  anche  in  variante  al  piano  regionale  di organizzazione   dei  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani, approvato  con  decreto  del  presidente  della Regione siciliana del 6 marzo  1989,  n.  35  e  al P.I.E.R., nonche' in deroga all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e sono   dimensionati   in  relazione  agli  obiettivi  della  raccolta differenziata.  2.  L'ENEL o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e'  autorizzato  a  stipulare  e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione  delle  convenzioni,  di  cui  al  precedente comma 1, convenzioni  per la cessione di energia elettrica, con i soggetti che utilizzano  il  C.d.R.  alle  condizioni  di cui al provvedimento CIP 6/1992,  e  secondo  le  modalita'  di  aggiornamento  ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei  soggetti  cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere  stipulate  in  luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995,   che  non  abbiano  trovato  concretezza.  Tali  incentivi  si applicano  alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo del combustibile  derivato  dai  rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.  3.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana dispone  l'obbligo  a  carico  dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani  raccolti  nel  territorio  comunale,  al netto della raccolta differenziata,  nei  siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla  tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi.".  10.  All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo  le  parole:  "di rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: ", compresa   l'autorizzazione  di  aumenti  volumetrici  di  discariche esistenti,".  11.  All'art.  5 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:  "7.  Il  commissario  delegato - presidente della Regione siciliana predispone ed attua, per le aree di particolare pregio e sensibilita' ambientale,  oltre  che  per  i  comuni in cui ricadono i parchi e le riserve  della  Regione siciliana ed al fine di garantire un adeguato ed  efficace  livello  di  tutela ambientale di tali aree, specifiche iniziative  a  stralcio  tra  quelle  previste  dal  P.I.E.R. e dalla pianificazione  successiva,  nel campo della raccolta differenziata e delle  bonifiche.  Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana  predispone  ed attua, su siti anche diversi dalle relative localizzazioni  gia'  programmate,  iniziative  pilota finalizzate ad individuare,   sperimentare   e  promuovere,  soluzioni  tecnologiche innovative nel recupero di materie, nei trasporti e per la produzione di  energia  dai  rifiuti,  da  estendere su scala regionale. Saranno privilegiate  le  iniziative caratterizzate da una piu' forte valenza ambientale,  sociale  ed economica, che siano capaci di valorizzare i prodotti di recupero in filiere di riuso o in processi industriali di utilizzo  di tipo integrato a sviluppo verticale in grado di produrre un  valore  aggiunto  e di limitare il ricorso alle discariche, anche per lo smaltimento dei sovvalli.".  12.  Il  comma  1, dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,  cosi'  come  sostituito dall'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e' soppresso e sostituito dai seguenti:  "1.  Il commissario delegato presidente della Regione Siciliana, in caso  di  inadempimento  dei  competenti  uffici  dei  comuni e della regione  alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con  particolare  riferimento  alle discariche autorizzate e non piu' attive,  alle  aree  a  qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonche' ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle  competenze  disciplinate  dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471:    a) ad  approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani  di  caratterizzazione,  dei  progetti  preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale;    b) a   predisporre   i  piani  di  caratterizzazione  delle  aree pubbliche  compresi  litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli   interventi   di  caratterizzazione,  di  messa  in  sicurezza d'emergenza,  di  bonifica  e  di ripristino ambientale di competenza pubblica;    c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;    d) a  predisporre il piano regionale di bonifica e ad individuare i siti prioritari.  1-bis.   Il   commissario   delegato  -  presidente  della  Regione siciliana,  per i siti inquinati di interesse nazionale, in deroga al regime   delle  competenze  disciplinate  dall'art.  17  del  decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  ed  al  decreto  ministeriale 25 ottobre  1999,  n.  471,  salva  in  ogni caso, l'approvazione dei progetti  da  parte  delle  amministrazioni  di  cui  all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:    a) dispone  la  caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;    b) realizza  gli  interventi  di  caratterizzazione,  di messa in sicurezza  d'emergenza  e  di  bonifica  e  ripristino  ambientale di competenza pubblica;    c) interviene  in  via  sostitutiva,  in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;    d) provvede  alle  attivita'  di  progettazione,  nel caso di cui all'art.  15,  comma  2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471   in   caso  di  inadempimento  del  responsabile  o  qualora  il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro soggetto interessato.  1-ter.   Il   commissario   delegato  -  presidente  della  Regione siciliana,  predispone  e  realizza un programma di interventi per le attivita'  di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di  ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non piu'  in  esercizio,  avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle  precedenti ordinanze nonche' attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario.  1-quater.  Il  commissario  delegato  -  presidente  della  Regione siciliana,  sulla  base  di apposite convenzioni, si avvale dell'ANPA per  coordinare le attivita' di sua competenza in materia di bonifica dei  siti  inquinati  di  interesse  nazionale  di Gela e Priolo, che riguardano in particolare: l'efficacia delle misure di sicurezza e di emergenza,  l'esecuzione  delle  attivita' di caratterizzazione - sia per  le aree di pertinenza pubblica sia private - d'analisi di contro campioni   e   monitoraggio   delle   procedure   di   bonifica,   il raggiungimento  degli  obiettivi  di bonifica definiti per le diverse matrici  ambientali,  il  raggiungimento  degli obiettivi di messa in sicurezza  permanente,  il  mantenimento  delle  condizioni di tutela sanitaria  e  di protezione ambientale al termine degli interventi di bonifica.".  13.  All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1-bis,  cosi'  come  aggiunto dall'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e' soppresso.  14.  Al  comma  2  dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,  cosi'  come  modificato  ed  integrato  dall'art.  2, comma 1, lettera  r)  dell'ordinanza  n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, comma  8,  dell'ordinanza  n.  3072  del  21 luglio  2000, la parola: "venti" e' soppressa e sostituita con la seguente: "quaranta".  15.  All'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il comma 1   cosi'   come   modificato   dall'art.  2,  comma  1,  lettera  u) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e successivamente sostituito dal comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' soppresso e sostituito dai seguenti:  "1.  A  partire  dal  1o luglio  2001  e' applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari all'1%  per  ogni tre punti percentuali di raccolta differenziata non realizzato rispetto all'obiettivo minimo del 25%. Dalla data di messa in  esercizio  degli impianti di produzione del combustibile derivato dai   rifiuti   il  coefficiente  di maggiorazione,  per  ogni  punto percentuale  di  raccolta  differenziata  non  realizzato rispetto al predetto obiettivo minimo, e' elevato al 3%.  2.  L'osservatorio  regionale sui rifiuti previsto nel P.I.E.R., in base  agli  indirizzi  adottati  dalla commissione di cui all'art. 11 dell'ordinanza  n.  2983  del  31 maggio  1999,  provvede,  entro  il 31 maggio  2001  e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire  i  dati  relativi  agli  obiettivi di raccolta differenziata conseguiti  nel  mese  precedente  al commissario delegato presidente della Regione siciliana, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti.  3.   I   proventi   derivanti  dall'applicazione  dei  coefficienti di maggiorazione  di  cui al comma 1, sono versati sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana  e  sono destinanti alle attivita' inerenti la gestione dei rifiuti.".  16. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e  successive modifiche ed integrazioni le parole da "recupero" a "in particolare", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "recupero e smaltimento  ai  sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  in  deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche."  17.  All'art.  10,  comma  2,  dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,  dopo  le  parole  "unita'  di  personale",  sono  aggiunte  le seguenti: "di cui almeno trenta".  18.  Al  comma  3-bis  dell'art.  10  dell'ordinanza  n.  2983  del 31 maggio  1999,  cosi'  come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera w),  dell'ordinanza  n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole "delle qualifiche  di  appartenenza",  sono  aggiunte  le  seguenti: "ovvero un'indennita'  pari  all'80%  dello  stipendio nella globalita' delle voci   per   professori  e  ricercatori  universitari".  La  medesima indennita'  e' riconosciuta, in luogo del compenso previsto dall'art. 10,  comma  2,  dell'ordinanza  2983 del 31 maggio 1999, al personale della carriera prefettizia.  19.  All'art.  11,  comma  1,  dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,  le  parole  "del  piano",  sono  soppresse  e sostituite dalle seguenti:  "dei  piani"  e  dopo  la  parola  "subcommissario",  sono aggiunte le seguenti: "ed i prefetti delle province" e dopo le parole "loro  incombenti",  sono aggiunte le seguenti: "Per fornire supporto tecnico alla commissione scientifica nello svolgimento delle predette attivita', il commissario delegato presidente della Regione siciliana assegna  al  presidente della medesima personale tecnico appartenente alla struttura commissariale.".  20.  All'art.  12,  comma  2,  dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,  dopo  le parole "lettera b)", sono aggiunte le seguenti: "e di cui  al  comma 5 dell'art. 7, della presente ordinanza cosi' aggiunto dall'art. 2, comma 11, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000.".  21. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente:  "b) a    curare    direttamente    l'esecuzione   e   la   gestione economico-finanziaria  per l'importo complessivo di L. 18.845.219.000 dei progetti n. 36 e n. 102, interessanti il territorio della Regione siciliana   ammessi   al   finanziamento  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 25 marzo 1998, n. 89/pers/III.".  22.  All'art.  13  dell'ordinanza  n.  2983  del 31 maggio 1999, e' aggiunto il seguente comma:  "4.  Gli  interventi  inclusi nel "Documento regionale di programma della Regione siciliana per l'area E - Area di sviluppo occupazionale ambientale   nel   Mezzogiorno,  approvato  in  attuazione  del  PTTA 1994/1996  dal  Ministero  dell'ambiente  con il D.A. 02/pers/III del 21 novembre  1996  di  cui  all'elenco  riportato  nell'art.  1 dello stesso, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 18 della legge n. 67/1988,  vengono  revocati  e le relative risorse sono versate nella contabilita'  speciale intestata al commissario delegato - presidente della  regione  siciliana.  Le predette risorse sono destinate in via prioritaria alla realizzazione dei seguenti interventi:    "Recupero  di  cave  e  discariche  dimesse in ambiente di pregio naturalistico ;    "Prevenzione e tutela dal rischio di amianto ;    "Catasto  e  tutela  dei  siti soggetti all'inquinamento da campi elettromagnetici ;    "Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero  dei  materiali  e  la  rottamazione  dei  veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti ;    "Censimento  dei  pozzi di emunzione delle acque sotterranee e la loro messa in sicurezza .  Il  commissario delegato provvede immediatamente alla progettazione ed  attuazione dei predetti interventi, avvalendosi dei poteri, delle deroghe   e   delle   risorse  finanziarie  previsti  dalla  presente ordinanza.".  23. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 2, com ma 9, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio  2000,  le  parole  "40 unita'" sono soppresse e sostituite dalle  seguenti: "60 unita'" e le parole "con scadenza al 31 dicembre 2001,  da  ripartire", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: ", da  retribuire  nel  limite  massimo  della retribuzione spettante al personale  della  Regione  siciliana  corrispondente al livello VIII, anzianita'  pari  a  0,  da  ripartire in funzione delle attivita' di monitoraggio  dei corpi idrici e delle attivita' inerenti la gestione dei rifiuti.".  24.  All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le  parole  "nella misura di dieci lire", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "nella misura di venti lire"; le parole "nella misura di  cinque  lire", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "nella misura di dieci lire" e le parole "per la produzione di energia" e la parola "dedicati", sono soppresse.  25. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le   parole  "finale  dei  rifiuti  industriali",  sono  soppresse  e sostituite  dalle  seguenti: "di rifiuto" e dopo la parola "medesimo" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto ai commi 2 e 3".  26.  All'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, il comma 2 e' soppresso e sostituito dai seguenti:  "2.  Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento  di  rifiuti  possono  essere  rilasciate  ai sensi degli articoli  27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nei seguenti casi:    a) discariche  dedicate per lo smaltimento della frazione secca o umida  di  rifiuti  urbani,  a  condizione  che  la  discarica  sia a titolarita' e gestione pubblica;    b) aumenti  volumetrici di discariche esistenti di rifiuti urbani a gestione e titolarita' pubblica;    c) impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  speciali,  comprese le discariche  per  inerti,  a  condizione che il soggetto od i soggetti titolari  e  che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come  definiti  dall'art.  1, lettera b), della direttiva 91/156/CEE, dei  rifiuti smaltiti negli impianti medesimi e che in detti impianti siano  smaltiti  esclusivamente  i  rifiuti  prodotti  nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il  ciclo  d'attivita'  d'impresa  che  origina  i  rifiuti;  per  le discariche  di  altre  tipologie  di  rifiuti  speciali,  la presente disposizione  si  applica  limitatamente al rinnovo o all'adeguamento dell'autorizzazione,  ai  sensi  dell'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli impianti gia' in esercizio.  3.  Negli  impianti  di  smaltimento esistenti ed in esercizio, nei limiti   della   capacita'   dell'impianto  medesimo  risultante  dal provvedimento  di  approvazione del progetto, possono altresi' essere autorizzate, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22,  operazioni  di  smaltimento  di ulteriori tipologie e quantita' di rifiuti prodotti nel territorio siciliano; sono, in ogni caso,  escluse  dal campo di applicazione della presente disposizione le discariche.  4.  Le  autorizzazioni  per  le  discariche  dei  rifiuti  urbani e speciali,  sono  rilasciate dai prefetti esclusivamente ad impianti a titolarita' e gestione pubblica.  5.  Fino  al  superamento  dello  stato  d'emergenza  e' vietato lo smaltimento  nella  Regione siciliana di rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero.".  27. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le  parole  "1o ottobre  2000",  sono  soppresse  e  sostituite dalle seguenti:  "31 luglio  2001" ed il secondo periodo del medesimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "A tal fine possono stipulare apposite  convenzioni con il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo  esauste  e  dei  rifiuti  piombosi (CO.BAT.), di cui all'art. 9-quinquies  della  legge  del  9 novembre 1988, n. 475, che dovranno garantire,  in  particolare, il rimborso dei soli costi effettivi del servizio sostenuti dal CO.BAT.  28. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo  le  parole "5 febbraio 1997, n. 22", i periodi sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "o, in caso di inadempienza dello stesso, il commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana, provvede alla  gestione  dei  rifiuti  dei beni in polietilene". In tal caso i costi   del   servizio   sono  addebitati  ai  soggetti  obbligati  a partecipare al predetto Consorzio.  29.  All'art. 5, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  "5. A partire dal 31 luglio 2001 i produttori e gli importatori dei veicoli  sottoposti alle dichiarazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, provvedono al recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori.".  30.   All'art.   6,   comma   1,  lettere  a),  c)  e  lettera  d), dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, dopo le parole "nelle aree ASI",  sono  aggiunte le seguenti: "od in caso d'indisponibilita', in altre aree nel medesimo ambito territoriale ottimale".  31.  All'art.  13  dell'ordinanza  n.  3072  del 21 luglio 2000, e' aggiunto il seguente comma: "2. A favore dei sub commissari di cui al comma  1  del precedente art. 12, e' autorizzata la corresponsione di un'indennita' mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario".  32. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, sentiti i  presidenti  delle  province,  predispone  ed  adotta  un piano per identificare  e localizzare, in ciascun ambito territoriale ottimale, gli  impianti  per  la  messa  in  sicurezza,  la  demolizione  e  la rottamazione  dei  veicoli a motore e dei rimorchi, e per il recupero dei materiali attinenti alla predette attivita' detto piano individua anche gli impianti esistenti che, per esigenza di tutela ambientale o sanitaria,  devono essere delocalizzati in altri siti individuati dal piano stesso.  33.  In attesa dell'attuazione del piano di cui al comma precedente ed  in  ogni caso non oltre il termine del 31 marzo 2002, i centri di demolizione  degli  autoveicoli legittimamente in esercizio alla data del  2 marzo 2001 possono essere, in deroga agli articoli 27 e 28 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, autorizzati a continuare ad  operare.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  o negata dal prefetto della  provincia  entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore  della presente ordinanza e deve indicare le misure che devono essere adottate a tutela della salute e dell'ambiente.  34.  I  prefetti  delle province, per l'attuazione degli interventi previsti  dal  piano  di  cui al precedente comma 32, acquisiscono le aree   per   la   localizzazione  dei  suddetti  interventi  mediante provvedimento  di  occupazione di urgenza e di esproprio e provvedono all' assegnazione delle aree stesse.  |  
|   |                                 Art. 5.  1. Per l'espletamento degli incarichi affidati in materia di tutela delle  acque,  il  commissario  delegato  -  presidente della regione siciliana  si  avvale  delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione Regionale, degli enti pubblici, delle province e dei  comuni,  delle  aziende  municipalizzate,  dei  consorzi,  delle universita',  delle  aziende  sanitarie  locali,  dei servizi tecnici nazionali, con le medesime modalita' previste all'art. 10, commi 5, 6 e  7,  dell'ordinanza  n.  2983 del 31 maggio 1999. Il commissario si avvale,   altresi',   degli   stessi   poteri   e   deroghe  previsti dall'ordinanza  n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.  2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'art. 2 della presente ordinanza,  puo'  avvalersi del vice commissario nominato con decreto presidenziale  n.  131/Gab  del  18 ottobre  2000,  nonche'  del  sub commissario  gia'  nominato,  d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con decreto commissariale n. 156 del 26 luglio 2000.  3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione  degli interventi d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti,   di  bonifica  e  risanamento  ambientale,  previsti  dalle ordinanze  n.  2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072  del  21 luglio  2000  nonche'  dalla  presente  ordinanza, puo' avvalersi  del vice commissario nominato con decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n.  2983 del 31 maggio 1999 e dei sub commissari nominati con decreti commissariali n. 155 del 26 luglio 2000 e n. 157 del 26 luglio 2000.  4.  Il  commissario  delegato - presidente della Regione siciliana, per  fronteggiare l'emergenza e per svolgere le attivita' di analisi, controllo,   monitoraggio   e   prevenzione   dei  rischi,  necessari all'espletamento  dei propri compiti si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).  5.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana nell'espletamento  degli  incarichi  affidati puo' avvalersi di venti unita'  di  personale a tempo pieno appartenente alle amministrazioni ed  enti  di  cui  all'art.  10,  comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio  1999  ovvero alle societa' a totale capitale pubblico, con le  medesime modalita' di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza  n. 2983 del 31 maggio 1999. Il commissario delegato - presidente  della  Regione  siciliana  puo',  altresi',  avvalersi di quindici  unita' di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione,  cui sara' corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.  6.  Il  commissario  delegato  - presidente della regione siciliana nell'espletamento  degli  incarichi affidati e per speciali esigenze, puo'  avvalersi  di  venti unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite  massimo  della  retribuzione  spettante  al  personale  della regione siciliana corrispondente al livello VIII, anzianita' pari a 0 e  di tre esperti qualificati con cui attivare rapporti di consulenza professionale  a  cui  e'  corrisposta  un'indennita'  pari  a quella prevista  per  gli  esperti  di  cui al decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267.  7.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' di propria competenza, il commissario  delegato  -  presidente  della  Regione  siciliana puo', inoltre,  avvalersi  di  societa'  specializzate  a  totale  capitale pubblico  o  a  partecipazione  regionale,  con  il riconoscimento, a favore   dei   medesimi,   dei   costi   sostenuti   e   documentati, preventivamente  autorizzati dal commissario delegato. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale, inoltre, dei nuclei operativi di polizia ambientale delle amministrazioni comunali della Regione siciliana.  8.  Ai  presidenti  ed  ai  componenti  le  commissioni di collaudo nominati   dal   commissario  delegato  -  presidente  della  Regione siciliana  non  si  applicano  le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche  ed  integrazioni,  nonche' le disposizioni di cui all'art. 17,   comma  14-quater,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive modificazioni ed integrazioni.  9. L'art. 7 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' soppresso.  |  
|   |                                 Art. 6.  1. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, la  parola  "cinque",  e'  soppressa  e  sostituita  dalla  seguente: "quindici".  2.  Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 la  parola  "cinque",  e'  soppressa  e  sostituita  dalla  seguente: "dieci".  3.  Al comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 dopo  le  parole  "le  indennita'",  sono  aggiunte le seguenti: "e i rimborsi spese per le missioni".  4.  Per  le  finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente  puo' avvalersi, per speciali esigenze, di venti unita' di  personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo   determinato,   da   retribuire   nel   limite  massimo  della retribuzione    spettante   al   personale   del   Ministero   stesso corrispondente  alla  fascia  "D"  (ex  livello  VIII).  Il Ministero dell'ambiente  puo',  altresi', avvalersi di due unita' di personale, anche  estraneo  alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo del compenso attribuito ai   membri   della  Commissione  tecnico-scientifica  del  Ministero dell'ambiente  determinato  con  decreto interministeriale n. 62/1988 del  24 marzo  1988 e successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della Regione siciliana.  5.  Le  unita'  di  personale  di  cui  al precedente comma 4, sono utilizzate  nella  misura  del 50 per cento per le attivita' relative alla  gestione  dei  rifiuti  e  nella misura del 50 per cento per le attivita' in materia di tutela delle acque.  6.   Il   Ministero   dell'ambiente   definisce,  d'intesa  con  il commissario   delegato  -  presidente  della  Regione  siciliana,  le modalita'  di  collaborazione  tra  le  strutture di cui si avvale il commissario medesimo e le competenti direzioni generali.  |  
|   |                                 Art. 7.  1.   Il   compenso   mensile  da  corrispondere  ai  componenti  la commissione  scientifica  nominata  ai  sensi  dell'art. 11, comma 1, dell'ordinanza  n.  2983  del  31 maggio  1999,  cosi' come integrata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e' determinato in   ragione   di   un  dodicesimo  di  quanto  fissato  con  decreto ministeriale n. 11787/ARS/M/DI/UD.E./N/SP del 21 settembre 1999.  2.  Al  fine  di dotare gli uffici della struttura commissariale di una  propria sede, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana  provvedera'  ad acquisire in proprieta', in locazione o in comodato,  i  necessari  locali  ed  e'  autorizzato  ad eseguire gli eventuali  interventi  di  manutenzione ordinaria e straordinaria che fossero necessari anche ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626.  Inoltre,  il  commissario delegato potra' entrare in possesso  di  immobili di proprieta' della Regione siciliana, di enti pubblici anche economici, sottoposti al controllo della stessa.  3.  Il commissario delegato puo' acquisire, in comodato, l'area del poligono  di  tiro  di  Bellolampo,  nel comune di Palermo, in attesa della  permuta  prevista dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.  4.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana puo'  avvalersi,  d'intesa  con  i  competenti direttori generali del Ministero  dell'ambiente,  delle  segreterie tecniche di cui all'art. 114,  comma  22,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto  dal  decreto  ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto  ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001, in deroga all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  5.   Al   fine  di  rendere  operativa  ed  autonoma  la  struttura commissariale prevista dalla presente e dalle precedenti ordinanze in materia, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici.  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana nello  svolgimento degli incarichi affidati puo' adottare, nei limiti necessari  per  la  realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto    dei   principi   generali   dell'ordinamento   giuridico, provvedimenti  in  deroga  alle  seguenti  norme, oltre a quelle gia' previste nelle precedenti ordinanze:    legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, art. 11, come modificato  dall'art.  64  della  legge  della  Regione  siciliana n. 10/1999;    legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 22;    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, comma 3;    regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;    decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, art. 20, comma 1, lettere a), e) e g), art. 21, art. 22, comma 3, lettera e), art. 23;    legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, art. 17;    decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;    decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;    legge 22 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.  |  
|   |                                 Art. 9.  1.  Per  la realizzazione degli interventi della presente ordinanza in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli  di  depurazione  e  riutilizzo, sono attribuite al commissario delegato - presidente della Regione siciliana le seguenti risorse:    a) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente  al  servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;    b) lire  4,413  miliardi  a valere sulle risorse assegnate per le attivita'  di  monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque  interne  con  decreto  direttoriale  n.  0150/TAI/DI/G/SP  del 17 novembre 2000;    c) lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione siciliana  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana:    dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque  assegnate  o  destinate  alla  realizzazione  di  opere  di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;    attiva  le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;    avanza   istanze   di  finanziamento  su  programmi  nazionali  e comunitari.    utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere gia' appaltate in materia di tutela delle acque;    per  gli  interventi previsti dall'ordinanza n. 2983 del 31 marzo 1999,  al  commissario  delegato  sono  attribuiti lire 25 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla Regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.  3.  I  comuni  sono  tenuti  a  versare sulla contabilita' speciale intestata   al   commissario  delegato  -  presidente  della  Regione siciliana  le somme dai medesimi riscosse e relative alle tariffe del servizio di fognatura e depurazione al netto di quelle destinate alla gestione.  In  caso  di  inadempienza  il  commissario  delegato puo' nominare commissari ad acta.  4.  Il  commissario  delegato - presidente della Regione siciliana, per  le  funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario   degli   interventi   e  per  la  progettazione  degli interventi  in  materia  di tutela delle acque, si avvale anche, fino all'importo di lire 30.770 milioni, della Sogesid S.p.a. che utilizza a tal fine le risorse gia' assegnate dal CIPE alla societa' medesima, a  carico  del  fondo  ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo  la  rimodulazione  del  quadro  comunitario di cui alle note della  societa'  del  23 settembre  1998,  sottoposte al CIPE, per la presa  d'atto,  nella  seduta  dell'11  novembre 1998. Il compenso da corrispondere  per  la progettazione sara' pari al compenso calcolato applicando  le  tabelle  A  e B previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143,   e   successivi   aggiornamenti,  con  l'aumento  -  in  quanto applicabile - previsto dall'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% indicata all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989.  Il  corrispettivo  da  riconoscere  per  le  attivita'  di supporto  alla  pianificazione  e'  determinato  a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori  e  con  la  predeterminazione  delle  figure professionali impiegate.   Il  commissario  delegato  -  presidente  della  Regione siciliana attesta l'attivita' svolta per il successivo svincolo delle risorse da parte del Ministero competente.  5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e', inoltre,  autorizzato  per  la  realizzazione degli interventi di cui alla   presente  ordinanza,  ad  utilizzare  le  risorse  del  Q.C.S. 2000-2006  destinate  dal complemento di programmazione della Regione siciliana  all'attuazione  degli  interventi di gestione dei rifiuti, bonifiche  dei suoli e delle falde e di tutela delle acque nonche' le risorse   destinate  agli  interventi  di  fognatura,  collettamento, depurazione  e  riutilizzo  dagli  accordi di programma quadro per la gestione  dei rifiuti, per le bonifiche dei suoli e delle falde e per il   ciclo   integrato   delle   acque,  sottoscritti  dal  Ministero dell'ambiente  nell'ambito  dell'intesa  istituzionale  di  programma Stato-Regione siciliana.  6.  Le  risorse  di cui ai precedenti commi sono trasferite, con le medesime  modalita' previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983  del  31 maggio 1999, direttamente sulle rispettive contabilita' speciali  intestate  al  commissario  delegato  per gli interventi di emergenza.  7.  All'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, il comma 3 e' soppresso.  8.  All'art. 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, il comma 2 e' soppresso.  |  
|   |                                Art. 10.  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai  commissari  delegati  fino  alla  data  di  pubblicazione  della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti citate  ordinanze  che  non  risultano  in  contrasto con la presente ordinanza.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 25 maggio 2001                                                  Il Ministro: Bianco  |  
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