Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 14 maggio 2001 |
Diniego dell'abilitazione all'istituto "IFPIA - Istituto di formazione ad indirizzo analitico" ad istituire e ad attivare, nella sede di Genova, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |
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IL CAPO del Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'istituto "IFPIA - Istituto di formazione ad indirizzo analitico", con sede in Genova; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 aprile 2001, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello proposto dal predetto istituto, pur richiamandosi alla psicoanalisi, appare a livello teorico eccessivamente generico, mentre non risultano chiari i collegamenti tra la tecnica impiegata e il modello teorico stesso ne' risulta presente alcuna evidenza empirica di efficacia terapeutica a sostegno del modello presentato; Vista la valutazione tecnica di congruita' espressa sulla riferita istanza dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 marzo 2001, comunicata al direttore generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti con nota n. 478 del 2 maggio 2001; Ritenuto che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto "IFPIA - Istituto di formazione ad indirizzo analitico", con sede in Genova, e' respinta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2001 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
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