Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. 4240 |
Direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni). |
|
|
Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie All'A.B.I. Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con la Direttiva 16 gennaio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4.4.2001, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha emanato le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono realizzare programmi pluriennali di sviluppo precompetitivo. Tale Direttiva introduce un nuovo regime di aiuto, approvato dalla Commissione dell'UE con decisione del 21 dicembre 2000 e comunicata con nota del 18-1-2001, in sostituzione del precedente regime previsto dall' art. 14 e seguenti della legge 17/2/1982 n.46, che ha istituito il Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT). Per rendere piu' agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli interessati, nel rispetto dei termini, dei criteri e delle modalita' fissate nella "Direttiva", si forniscono qui di seguito alcune indicazioni di carattere generale, delucidazioni su aspetti procedurali nonche' una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l'accesso alle agevolazioni. Ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di individuazione dei "Gestori", di cui al punto 1.5. 1 PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema di agevolazione previsto nella presente disciplina e' gestito attraverso la procedura valutativa di cui all'art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e segue, fatti salvi gli interventi di cui al punto 1.3, il procedimento a sportello, che prevede l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ove le disponibilita' finanziarie di cui al successivo punto 1.2 siano insufficienti, la concessione dell'agevolazione e' disposta tenendo conto del predetto ordine cronologico e della conclusione dell' istruttoria e, in ogni caso, si procedera' secondo quanto stabilito nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 123. 1.2 Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse finanziarie disponibili sul Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), istituito dall'articolo 14 della legge 46/82. Tali risorse sono costituite dagli stanziamenti annuali di bilancio, integrati dalle somme derivanti dai rimborsi dei finanziamenti concessi negli anni precedenti. 1.3 Il Ministero dell'Industria puo' destinare, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva, fino al 30% delle disponibilita' complessive del Fondo all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali, oggetto di appositi bandi annuali. 1.4 Per la concessione delle agevolazioni non sono richieste forme di garanzia, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 4 della Direttiva, in ordine alla possibilita' di ottenere, da parte delle sole piccole o medie imprese, erogazioni a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, sotto forma di finanziamento e contributo, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa: a tal fine l'impresa richiedente utilizza lo schema di garanzia, che sara' definito con successivo provvedimento. I finanziamenti concessi ai sensi della presente disciplina sono assistiti da privilegio secondo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 33, della legge 449/97. 1.5 Per l'istruttoria dei programmi il Ministero dell'Industria si avvale di Banche concessionarie, denominate "Gestori", scelte sulla base di un'apposita gara e con le quali stipula una convenzione. 1.6 Per "aree economicamente depresse" del territorio nazionale, si intendono quelle individuate ai sensi dell'articolo 27 comma 16 lettera a)bis della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni. 1.7 Si precisa che l'unita' monetaria da utilizzare, in applicazione della presente circolare, deve essere l'EURO. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Secondo le disposizioni contenute nell'art. 2 della Direttiva, sono ammissibili all'agevolazione quei programmi finalizzati allo svolgimento di attivita' di sviluppo precompetitivo, che possono comprendere anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e attivita' dirette alla realizzazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 2.1 per attivita' di sviluppo precompetitivo si intendono le attivita' dirette alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonche' di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti; 2.2 per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; 2.3 l'attivita' di ricerca si considera non preponderante quando il costo ad essa riferito e' inferiore, nell'ambito del medesimo programma oggetto di domanda di agevolazione, a quello previsto per le attivita' di sviluppo precompetitivo; 2.4 le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili all'agevolazione solo se oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un collegamento funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del totale degli altri costi agevolabili del programma. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 3.1 Possono beneficiare delle agevolazioni del Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica i seguenti soggetti: a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi; b) imprese che esercitano attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attivita' di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli; d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; e) centri di ricerca, con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c); f) consorzi e societa' consortili, a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sia superiore al 50%. Il valore di tale partecipazione finanziaria e' fissato al 30% per i consorzi e societa' consortili aventi sede nelle aree del territorio nazionale considerate depresse ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie; g) altri soggetti individuati dai bandi di cui all'articolo 11 della Direttiva; 3.2 A norma del comma 3. dell'articolo 3 della Direttiva, i soggetti sopraelencati possono presentare programmi congiuntamente tra di loro ed anche con Universita', Enti pubblici di ricerca, ENEA ed Agenzia Spaziale Italiana (ASI). In quest'ultimo caso la partecipazione degli stessi soggetti alle attivita' deve essere superiore al 50% del costo complessivo del programma oppure al 30%, qualora il programma preveda il completo svolgimento delle attivita' nelle aree considerate economicamente depresse. Per i programmi presentati congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate dai singoli partecipanti. 3.3 soggetti richiedenti devono : a) possedere una "stabile organizzazione in Italia", intendendosi per essa la comprovata disponibilita', sul territorio nazionale, del soggetto richiedente di almeno un'unita' strutturata e organizzata per lo sviluppo della propria attivita' economica; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria ne' sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16.3.1942 n. 267 e al decreto legislativo 8.7.1999, n. 270 e successive modifiche e integrazioni; c) non risultare morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del FIT; d) essere iscritti al registro delle imprese relativamente ai soli soggetti di cui alle lettere a),b),c),d), e), f). La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilita' del programma alle agevolazioni. 4 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 4.1 Valore dell'agevolazione in ESL e tasso di attualizzazione 4.1.1 Le agevolazioni massime concedibili sono espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo "ESL" e sono aggiornate, con decreto ministeriale, in funzione delle determinazioni assunte in sede comunitaria. Per Equivalente Sovvenzione Lordo si intende il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo delle eventuali imposte gravanti su di essa, e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti; ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Per quanto riguarda le agevolazioni concesse sotto forma di "contributo alla spesa", il valore dell'agevolazione e' pari alla somma degli importi erogati al soggetto beneficiario. Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, il valore dell'agevolazione e' determinato, per il periodo di preammortamento quale differenza tra gli interessi calcolati, per ciascun anno solare, applicando agli importi delle effettive erogazioni il tasso di attualizzazione vigente alla data del decreto di concessione e quelli calcolati applicando il tasso agevolato, mentre per il periodo di ammortamento quale differenza tra le rate calcolate applicando al finanziamento concesso il tasso di attualizzazione vigente alla data del decreto di concessione e quelle calcolate applicando il tasso agevolato (esempio di calcolo in Appendice). 4.1.2 Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione ed eventuali rivalutazioni e' quello stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle indicazioni della Commissione europea ed e' il tasso in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma. Per data di avvio a realizzazione si intende quella del primo titolo di spesa, se il programma e' avviato con attivita' svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma e' avviato con attivita' svolte direttamente. 4.2 Forma e misura dell'agevolazione 4.2.1 Finanziamento agevolato ed eventuale contributo a fondo perduto Per i programmi ammessi viene concesso un finanziamento agevolato di importo pari al 60% dei costi agevolabili. Qualora l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato del 60% , espressa in ESL, sia inferiore al 25%, il finanziamento viene integrato con un contributo a fondo perduto fino a raggiungere il 25% ESL. Per i programmi che comprendano anche attivita' di ricerca industriale per almeno il 10% del totale dei costi relativi alle attivita' di sviluppo e di ricerca, qualora l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato del 60%, espressa in ESL, sia inferiore alla media ponderata del valore ESL concedibile per i programmi di ricerca (50%) e del valore ESL concedibile per i programmi di sviluppo precompetitivo (25%), il finanziamento viene integrato con un contributo a fondo perduto fino a raggiungere il predetto valore medio ESL (es. un programma che prevede attivita' di ricerca per un costo pari al 22% del costo totale ammesso, potra' ottenere un'agevolazione massima in ESL pari a: [50 x 0.22]+[25 x 0,78] = 30,5%). Il valore ESL massimo raggiungibile e' calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e definitivamente ammessi per le attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca. Nel caso in cui il valore dell'agevolazione, rappresentata dal finanziamento agevolato del 60% dei costi agevolabili, superi le predette percentuali ESL, il finanziamento viene ridotto fino ai suddetti limiti. 4.2.2 Maggiorazioni concedibili Per le ipotesi e nelle misure percentuali sottoindicate, sono concesse maggiorazioni, sotto forma di contributo alla spesa, per un ammontare che, complessivamente , non puo' superare, comunque, il 25% di ESL, rimanendo fermo che la somma rappresentata dall'importo del finanziamento agevolato e dei complessivi contributi alla spesa non puo', comunque, superare l'ammontare dei costi agevolabili: a) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; b) 10% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam; c) 5% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma , come modificato dal Trattato di Amsterdam; d) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che le attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. Tale maggiorazione e' concedibile esclusivamente per i programmi che comprendano una quota rilevante, almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti difficolta' di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale e' elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla loro copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purche' tale concorso sia esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 385/93, art. 107; e) 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni: i) lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attivita', escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell'U.E., purche' tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile; ii) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di Enti pubblici di ricerca o Universita'; Il soggetto beneficiario deve comprovare, attraverso idonei atti, relazioni o documenti, quali contratti, accordi e cosi' via, il diritto alle maggiorazioni richieste al punto d) ed e), entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni. 4.2.3 Determinazione delle agevolazioni Ai fini del decreto di concessione di cui al successivo punto 9, qualora alla data dello stesso il programma sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva il tasso di attualizzazione in vigore a tale data. Per determinazione delle agevolazioni da concedere in via provvisoria si procede nel seguente modo: - il soggetto richiedente indica nella scheda tecnica l'ammontare complessivo delle spese previste, e dei relativi costi agevolabili, per la realizzazione del programma suddividendoli per attivita' (sviluppo precompetitivo, ricerca industriale, centri di ricerca), per aree territoriali nelle quali vengono svolte le attivita' (aree 87.3.a), 87.3.c), altre aree) e per anni solari; indica, inoltre, le eventuali condizioni, tra quelle previste al precedente punto 4.2.2, che danno diritto alle maggiorazioni sotto forma di contributo alla spesa; - il soggetto richiedente indica nella scheda tecnica gli stati d'avanzamento (S.A.L.) del programma, ai quali corrisponde il piano delle erogazioni delle agevolazioni, in misura percentuale intera e progressiva, tenendo presente che si puo' indicare solo un S.A.L. per anno solare e in numero non superiore a 4, ferma rimanendo l'erogazione a saldo come previsto al successivo punto 10. Le sole PMI possono richiedere l'erogazione del primo S.A.L. a titolo di anticipazione con le condizioni ed i limiti previsti al successivo punto 10.5; - sulla base dell'ammontare complessivo dei costi agevolabili, cosi' come giudicati pertinenti e congrui dal gestore, viene fissato l'importo del finanziamento agevolato in misura pari al 60% degli stessi e con ammortamento pari al numero di anni indicato dal soggetto richiedente e, comunque, non superiore a 10; - isuddetti costi agevolabili, sempre come giudicati pertinenti e congrui dal gestore, vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma (costi att.); - sulla base dei costi agevolabili relativi all'attivita' di sviluppo precompetitivo ed all'eventuale attivita' di ricerca industriale, secondo quanto stabilito al successivo punto 5 si determina il valore massimo, espresso in E.S.L., dell'agevolazione concedibile per il programma sotto forma di finanziamento agevolato e di eventuale integrazione con contributo alla spesa (ESL max); - sulla base della durata dell'ammortamento e del piano delle erogazioni indicato dal soggetto richiedente, dal quale si determinano oltre che i singoli importi delle erogazioni anche il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato, che puo' durare fino all'ultimazione del programma e, comunque, non piu' di quattro anni interi a decorrere dalla data del decreto di concessione, si calcola il valore, espresso in E.S.L., dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato (ESL fin.agev.). Tale calcolo viene effettuato assumendo che gli interessi di preammortamento siano pagati alla fine di ciascun anno solare e calcolati, convenzionalmente, in misura pari al 50% per gli importi erogati nell'anno in corso ed in misura intera per gli importi erogati negli anni precedenti, mentre per l'ammortamento si procede secondo quanto indicato al precedente punto 4.1 e di quanto previsto al successivo punto 4.3; - se ESL fin.agev.) risulta maggiore di (ESL max), l'importo del finanziamento agevolato viene ridotto fino ad ottenere (ESL fin.agev.) = (ESL max); - se ESL fin.agev.) risulta minore di (ESL max) si determina l'importo attualizzato dell'integrazione spettante sotto forma di contributo alla spesa (Int. att): (Int. att) = (Costi att.) x [(ESL max) - (ESL fin.agev.)] - sulla base delle indicazioni e della documentazione fornite del soggetto richiedente e confermate dal gestore, si determina il valore, espresso in ESL, delle eventuali maggiorazioni da concedere sotto forma di contributo alla spesa (ESL magg) e, conseguentemente, si calcola il valore attualizzato delle maggiorazioni spettanti (Magg. att): (Magg. att) = (Costi att.) x (ESL magg) - Per la determinazione degli importi totali di contributo alla spesa da concedere, sia quello relativo alla integrazione al finanziamento agevolato, (Int), sia quello relativo alle maggiorazioni spettanti, (Magg), si procede utilizzando la Formula n.1, che e' ovviamente identica per ambedue i predetti contributi anche se la stessa si riferisce solo a quello relativo alla integrazione, e per la cui determinazione si parte dalla seguente equivalenza (Int. att) = X1 . (Int) . rn1 + X2 . (Int) . rn2 + X3 . (Int) . rn3 + X4 . (Int) . rn4 dove ia = tasso di attualizzazione r = 1/(1+ia) ni= numero di anni intercorrenti tra quello in cui e' prevista la singola erogazione e quello di avvio del programma Xi= % del S.A.L. maturato relativo alla singola erogazione, tenendo conto dell'eventuale anticipazione richiesta per il primo SAL dalle sole PMI Mettendo in evidenza (Int), si ottiene (Int. att) = (Int) . [X1 . rn1 + X2 . rn2 + X3 . rn3 + X4 . rn4] da cui si ricava la Formula n.1 (Int) = (Int. att) / [X1 . rn1 + X2 . rn2 + X3 . rn3 + X4 . rn4] Una volta calcolati i valori di (Int) e di (Magg), gli importi delle rispettive singole quote di contributo si ottengono moltiplicando tali valori per le singole percentuali (Xi) previste da ciascuno dei SAL indicati nel piano delle erogazioni. 4.3 Durata e condizioni del finanziamento agevolato 4.3.1 La durata del finanziamento, che viene indicata dal soggetto beneficiario, non puo' superare 10 anni, oltre a un periodo di preammortamento. Il periodo di preammortamento dura tanti anni interi quanto dura il programma, considerando anno intero anche eventuali frazioni, e comunque non piu' di 4 anni a decorrere dall'emanazione del decreto di concessione. 4.3.2 Il tasso agevolato, da applicare sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, e' pari al 20% del tasso di attualizzazione, stabilito ed aggiornato, in conformita' con le disposizioni dell'Unione Europea, con il decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n. 123, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. 4.3.3 Gli interessi di preammortamento sono calcolati sulla base delle somme effettivamente erogate e del periodo di godimento delle stesse e sono corrisposti a partire dall'anno successivo a quello del decreto di concessione, alla stessa data di quest'ultimo. 4.3.4 Il rimborso del finanziamento avviene, secondo un piano di ammortamento, in non piu' di 10 rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento. 5 DURATA DEI PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI 5.1 Durata dei programmi I programmi non possono protrarsi oltre la data stabilita nel decreto di concessione e non possono durare meno di 18 e non oltre 48 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda. Tenendo conto dell'istruttoria svolta dal gestore, il Ministero dell'Industria puo' concedere, per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non previste ne' prevedibili, una sola proroga per non piu' di 12 mesi, che il soggetto beneficiario deve richiedere al gestore almeno 2 mesi prima della scadenza prevista del programma stabilita nel decreto di concessione. 5.2 Spese ammissibili e costi agevolabili 5.2.1 Attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca Sono ammissibili tutte le spese relative alle voci di cui alle successive lettere da a) ad e) necessarie, e nella misura ritenuta congrua e pertinente, per lo svolgimento del programma, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda: a) personale (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, escluso personale amministrativo e contabile), dipendente dal soggetto richiedente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, addetto alle attivita' del programma; b) strumenti, macchinari, attrezzature , nuovi di fabbrica, e opere murarie (con relativa progettazione), utilizzati per le attivita' del programma, detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi, esclusi i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi. c) servizi di consulenza ed altri servizi simili, utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; d) spese generali imputabili all'attivita' del programma, da determinare forfettariamente in misura pari al 60% del costo di cui al punto a); e) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del programma. Le spese relative agli studi di fattibilita' sono ammissibili, anche se sostenute nei 12 mesi precedenti, nel limite del 10% dei costi del programma e riferite alle voci di spesa di cui alle lettere a), c) e d) e riguardanti le attivita' di sviluppo precompetitivo e le attivita' di ricerca. Delle spese ritenute ammissibili possono essere agevolati i costi, al netto di IVA, determinati secondo i criteri indicati nel punto 2) dell'Appendice. Si sottolinea che non sono previsti costi relativi a "commesse interne", in quanto qualsiasi attivita' di personale ed acquisti o prelievi da magazzino devono essere riferiti alle rispettive voci di costo. Nel caso che l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al programma e' calcolato sulla base dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle attivita', al netto degli interessi. 5.2.2 Attivita' relative ai centri di ricerca Sono altresi' ammissibili all'agevolazione, nella misura ritenuta congrua e pertinente e con le condizioni di seguito specificate, le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda - ad eccezione di quelle relative a progettazione e studi di fattibilita', ammissibili, anche se sostenute nei 12 mesi precedenti - relative alle voci di cui alle successive lettere f), g), h) ed i), riguardanti le attivita' per i centri di ricerca: f) progettazione e studi di fattibilita', nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente ammissibili per le altre voci di spesa relative al centro di ricerca, di cui ai successivi punti g), h) e i); g) acquisizione di terreni e fabbricati, da utilizzare esclusivamente per le attivita' di sviluppo e di ricerca. Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all'agevolazione se nei 10 anni precedenti alla domanda di agevolazione non siano stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, se lo sono stati, l'ente concedente abbia revocato e recuperato interamente l'aiuto concesso; h) realizzazione di opere edili e infrastrutturali, da utilizzare esclusivamente per le attivita' di sviluppo e ricerca; i) gli strumenti, le attrezzature e gli impianti speciali, nuovi di fabbrica, ad esclusione dei mezzi mobili targati, utilizzati esclusivamente per le altre attivita' di sviluppo e ricerca. L'ammontare complessivo delle predette spese e' ammesso alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale dei costi agevolabili relativi alle attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca, fermo restando che l'agevolazione concessa si intende riferita all'intero ammontare delle spese sostenute per le predette attivita'. Resta comunque stabilito che i terreni, gli immobili e le attrezzature del Centro di ricerca, che vengono agevolati, devono mantenere la loro destinazione alle attivita' di ricerca e sviluppo e non possono essere venduti, locati o messi a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti. In caso di violazione di tale obbligo, le agevolazioni concesse per le attivita' relative al Centro vengono revocate e devono essere restituite maggiorate degli interessi stabiliti dall'articolo 9 del d.leg.vo 123/98. Nel caso che l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al programma e' pari al costo sostenuto dalla societa' di leasing, rilevato dalla fattura del fornitore e il riscatto degli stessi deve, comunque, avvenire entro e non oltre 5 anni dalla data di ultimazione del programma. Per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di beni, esclusi i fabbricati e le opere murarie, con "commesse interne", le relative spese devono essere determinate e documentate secondo quanto stabilito nei criteri di cui al punto 2.2.4) dell'Appendice. 5.2.3 Si precisa che i programmi, che prevedono costi superiori ai 25 milioni di EURO e che beneficiano di un aiuto lordo superiore ai 5 milioni di EURO, sono notificati, per l'approvazione, alla Commissione europea, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo. Sono altresi' notificati quei programmi che superano le soglie previste da specifici regimi settoriali. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 6.1 La domanda di agevolazioni, firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore, indirizzata al MICA, puo' essere presentata - a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di individuazione dei Gestori - soltanto ad uno dei "Gestori", di cui al punto 1.5) che, nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, rilascera' fotocopia del frontespizio del modulo di domanda, con l'indicazione della data di ricevimento e del numero attribuito al progetto, mentre nel caso di invio a mezzo posta, con raccomandata A/R, la data di presentazione e' quella del timbro postale di spedizione e il gestore inviera' la fotocopia del frontespizio, come sopra indicato. 6.2 La domanda deve essere presentata non oltre 12 mesi e non prima di 6 mesi dall'inizio del programma. Per un programma gia' avviato possono essere stati sostenuti costi, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, solo per studi di fattibilita', se riferiti ad attivita' di sviluppo precompetitivo o di ricerca, e solo per progettazione e studi di fattibilita', se riferiti ad attivita' relative a centri di ricerca, mentre per i programmi ancora da avviare le relative attivita' devono iniziare non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 6.3 La domanda, in bollo, deve essere redatta, utilizzando il modulo a stampa, in fotocopia fino alla distribuzione del modulo originale, riportato in allegato n. 1, ed accompagnata dalla prevista documentazione; sia la domanda che la documentazione devono essere presentate in originale e in copia. 6.4 Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda deve essere redatta, utilizzando il modulo a stampa, riportato in allegato n. 2, e firmata dai rappresentanti legali di tutti i soggetti richiedenti, i quali possono designare uno dei soggetti come capofila del programma. Il capofila ha il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti, mantenendo i rapporti con la Pubblica Amministrazione, compreso il gestore, senza assumere alcuna delle responsabilita' che competono ai singoli partecipanti. 7 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI 7.1) Il "gestore" accerta la regolarita' e la completezza della domanda e della documentazione allegata e, se necessario, richiede precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere. 7.2) Il soggetto richiedente deve fornire le precisazioni e le integrazioni entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda. 7.3) Il "gestore", entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, non conteggiando i giorni intercorrenti tra la richiesta e il ricevimento di eventuali precisazioni e integrazioni, effettua l'istruttoria, consistente nella verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita' e in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente nonche' in una valutazione economico-finanziaria e tecnologica del programma, basate sui dati e le informazioni forniti nella documentazione allegata alla domanda. 7.4) Per l'esame degli aspetti tecnici e dei contenuti tecnologici del programma, il gestore si avvale di esperti esterni, scelti con le modalita' stabilite dal Ministero. L'esperto prescelto, a seguito di sopralluogo effettuato unitamente al personale del gestore presso il soggetto richiedente, deve predisporre la relazione tecnica, sviluppando i punti individuati nello schema predisposto dal Ministero, in tempi compatibili con i termini assegnati al Gestore per l'effettuazione dell' istruttoria. 7.5) L'istruttoria deve essere volta a verificare e valutare in particolare: a) il possesso dei requisiti di ammissibilita' del soggetto richiedente; b) il sostanziale apporto del soggetto alla ideazione e allo svolgimento del programma, che, nel caso di PMI, puo' essere attestato anche tramite un effettivo coordinamento dei risultati delle attivita' svolte all'esterno; c) le capacita' tecnico-economico-finanziarie del richiedente in relazione alle attivita' che deve svolgere e agli impegni che deve assumere per la realizzazione del programma, evidenziando: 1) le competenze tecniche possedute atte a garantire lo svolgimento diretto delle attivita' del programma e la capacita' di indirizzare e coordinare le attivita' svolte all'esterno; 2) la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati ed, eventualmente alla situazione aggiornata alla data di presentazione della domanda, al fine di accertare la capacita' di sostenere le spese previste per la realizzazione del programma e di rimborso del finanziamento agevolato. Nel caso in cui tale valutazione, sulla base dei dati di bilancio esaminati, si concluda con esito negativo, il gestore, valutata la complessiva affidabilita' del soggetto proponente, puo', comunque, concludere in senso positivo l'istruttoria, prescrivendo le necessarie condizioni di ordine finanziario alle quali subordinare sia l'emanazione del decreto di concessione di cui al punto9), che, eventualmente, le erogazioni delle agevolazioni; d) la sussistenza delle condizioni per la eventuale concessione di maggiorazioni; e) la validita' tecnologica del programma, con riferimento allo stato dell'arte e allo sviluppo del settore di appartenenza (per le grandi imprese); ed in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento per le PMI. In ogni caso non presentano validita' tecnologica i programmi finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi gia' acquisibili liberamente sul mercato, a meno che non comportino sensibili miglioramenti degli stessi; f) la validita' economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento anche alle prospettive di mercato ed alla redditivita' della successiva fase di industrializzazione; per i programmi presentati dalle PMI, di importo inferiore a 1,5 milioni di €, la verifica della validita' economico-finanziaria del programma sara' limitata alla parte descrittiva del piano di sviluppo; g) l'interesse industriale allo sviluppo del programma, che per le PMI sara' valutato sulla base dei benefici tecnici ed economici attesi e dello sfruttamento industriale dei risultati; h) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali ivi incluse quelle riferibili alle condizioni di lavoro; i) l'ammissibilita' delle spese, la congruita' e la pertinenza dei costi; j) l'addizionalita' del programma rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa, evidenziando l'effetto incentivante dell'aiuto (solo per le grandi imprese). 7.6 La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema predisposto dal Ministero, viene trasmessa dal gestore al MICA, unitamente alla relazione dell'esperto, entro il termine indicato nel precedente punto 7.3. 8 TRASFERIMENTO DI DOMANDE AL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Qualora a conclusione dell'iter istruttorio emerga una "preponderanza" delle attivita' di ricerca industriale, non prevista dal soggetto richiedente, il Ministero provvedera' secondo le modalita' e le procedure stabilite nel decreto di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 297/99, trasferendo al MURST, per competenza, la domanda, la documentazione allegata e l'istruttoria svolta. 9 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 9.1 Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, verificato l'esito dell'istruttoria, sottopone il programma, unitamente alla relazione istruttoria e alla relazione tecnica, al Comitato Tecnico, per il parere, nella prima riunione utile, tenendo conto della cadenza almeno mensile delle riunioni. 9.2 Il Ministero comunica al soggetto interessato l'ammissione ai benefici del Fondo nonche' l'ammontare e l'articolazione dei costi ammessi. 9.3 Il Ministero emana, entro 30 giorni dall'espressione del parere da parte del Comitato Tecnico o dalla comunicazione dell'approvazione del programma notificato da parte della Commissione dell'UE, il decreto di concessione delle agevolazioni, stabilendone entita', modalita' e condizioni, tenendo conto del piano delle erogazioni. Tale termine e' subordinato alla disponibilita' della certificazione antimafia. Qualora, sulla base del parere del Comitato, il programma non sia ammesso alle agevolazioni, il Ministero emana il relativo decreto, evidenziando le motivazioni di diniego, e lo trasmette all'impresa. 9.4 Il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi previsti, il decreto di concessione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero, pena la decadenza dai benefici concessi. 9.5 Nel caso di consorzio o societa' consortile, avente scadenza antecedente al termine dell'ammortamento del mutuo agevolato, i singoli soggetti costituenti devono impegnarsi, con la sottoscrizione del decreto di concessione, di cui all'articolo 8 comma 3 della Direttiva, ad adeguare la durata del consorzio oppure a garantire l'estinzione del debito. 10 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 10.1 L'erogazione delle agevolazioni viene richiesta, tenendo conto del piano stabilito nel decreto di concessione, con una domanda indirizzata al gestore, da redigere secondo lo schema allegato n. 3 e corredata della documentazione prevista. La domanda, su carta intestata del soggetto, firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore, deve essere presentata al "gestore", il quale, nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, ne rilascera' attestazione, mentre nel caso di invio a mezzo posta, con raccomandata A/R, la data di presentazione e' quella del timbro postale di spedizione. Sia la domanda che la documentazione devono essere presentate in originale e in copia. 10.2 Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda di erogazione deve essere redatta secondo lo schema allegato n. 4 e firmata dai rappresentanti legali di tutti i soggetti richiedenti, corredata della documentazione pertinente a ciascuno di essi. Sia la domanda che la documentazione devono essere presentate in originale e in copia. 10.3 Le erogazioni, in non piu' di quattro soluzioni piu' l'ultima a saldo, sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento del programma, individuati nel piano delle erogazioni. Le erogazioni relative agli stati di avanzamento, escluso quello finale, sono effettuate nel limite dei costi ammessi in concessione per le diverse attivita', relative allo sviluppo precompetitivo, alla ricerca e al centro di ricerca. Il soggetto beneficiario puo' presentare domanda di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano e comunque le relative erogazioni non possono essere effettuate in anni precedenti a quello previsto nello stesso piano di erogazione. 10.4 Le erogazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della documentazione relativa, formalmente e tecnicamente completi, a condizione che il soggetto non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo. 10.5 Alle piccole o medie imprese puo' essere anticipata, dietro presentazione di idonea garanzia, la prima erogazione per un ammontare commisurato alle spese sostenute o previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, fino al massimo del 25% delle agevolazioni concesse. 10.6 Nel periodo di realizzazione del programma, l'ammontare complessivo delle erogazioni non puo' superare il 90% delle agevolazioni concesse e il restante 10%, da sottrarre all'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti da svolgere ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva. 11 DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA ED EROGAZIONE A SALDO 11.1 Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore la richiesta di erogazione a saldo con la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si e' concluso con attivita' svolte all'esterno ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma si e' concluso con attivita' svolte direttamente. 11.2 Il gestore, ricevuta la richiesta di erogazione a saldo ne da' immediata comunicazione al Ministero, che provvede alla nomina della Commissione di accertamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Direttiva. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il gestore trasmette al Ministero una relazione finale, redatta secondo lo schema previsto nella convenzione. 11.3 Il Ministero, entro 6 mesi dalla richiesta di erogazione a saldo, sulla base degli esiti dell'accertamento della predetta Commissione, ridetermina, con proprio decreto, l'ammontare delle agevolazioni e dispone l'erogazione a saldo o l'eventuale recupero di agevolazioni concesse in eccesso o non spettanti. 11.4 La rideterminazione delle agevolazioni a saldo, da calcolarsi con il metodo indicato al punto 4.2.3, viene effettuata sulla base dei costi agevolabili, effettivamente sostenuti e della loro articolazione temporale nonche' delle effettive erogazioni e dei conseguenti interessi di preammortamento effettivamente pagati e delle rate di ammortamento definitive. 12 VARIAZIONI DEI PROGRAMMI 12.1 Eventuali variazioni, che non alterino gli obiettivi del programma, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attivita', fermi restando, per l'ammissibilita' del programma, i limiti fissati ai punti 2.3 e 2.4 della presente circolare, saranno valutate in sede di erogazione a saldo. 12.2 Nel caso in cui le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti nel decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovra' proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del programma che sara' nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti. 13 REVOCHE 13.1 Ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Direttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili; b) mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 5.1 per la realizzazione del programma; c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento; d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini fissati al precedente punto 11.1 e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso. 13.2 In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma precedente, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 14 ATTIVITA' ISPETTIVE Il Ministero puo' disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi, anche per il tramite dei Gestori. 15 RAPPORTI ALL'UNIONE EUROPEA I programmi agevolati ai sensi della presente disciplina formeranno oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunita' europea. 16 MONITORAGGIO Come previsto nell'articolo 14 della Direttiva, il Ministero dell'Industria attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri che saranno fissati a norma dell'articolo 11 del decreto leg.vo 123/98. A tal fine, in qualsiasi momento, il Ministero si riserva di chiedere ai soggetti finanziati ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente circolare, anche attraverso appositi questionari distribuiti da personale incaricato. I soggetti beneficiari devono evidenziare, con l'indicazione dei costi sostenuti, l'attuazione del programma nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il programma stesso viene svolto. 17 NORME TRANSITORIE Le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 e che, alla data di apertura per la presentazione delle domande di cui alla presente circolare, non siano state definite con la comunicazione all'impresa dell'ammissione ai benefici del FIT, possono essere ripresentate, entro 30 giorni dalla suddetta data, secondo le modalita' e i criteri stabiliti nei punti precedenti, accompagnate da una dichiarazione che evidenzi la circostanza che si tratta di una ripresentazione di domanda Il gestore da' immediata comunicazione al Ministero, per le opportune determinazioni, sulle singole domande ripresentate. Tali domande conservano la precedenza di esame acquisita e sono riconosciuti ammissibili i costi sostenuti a partire dalla data della domanda originaria e comunque non antecedente al 21.12.2000, data di approvazione del nuovo regime da parte della UE. E preclusa in ogni caso la ripresentazione della domanda, qualora l'iter istruttorio relativo alla domanda originaria non si sia concluso per cause imputabili al soggetto richiedente. 18 DURATA DEL REGIME La disciplina prevista nella Direttiva 16.1.2001, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4.4.2001, resta in vigore per 10 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, fatte salve ulteriori modifiche ed integrazioni. Roma, 11 maggio 2001 Il Ministro: LETTA |
| APPENDICE 1) Individuazione delle Piccole e Medie Imprese Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 con il quale e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale decreto: e' definita piccola e media l'impresa che: 1) ha meno di 250 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 50 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Ai fini di cui sopra: a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali imprese di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto; b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti, per il tramite di una o piu', altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata; c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione della domanda di agevolazione; d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione della domanda; e) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione; f) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; h) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti del codice civile; i) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1o gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27; l) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa' di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima e' comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza; m) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.); o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media. 2) Criteri per la determinazione dei costi Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del programma di sviluppo, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione. Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, societa' partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominati imprese "collegate", il soggetto beneficiario e' tenuto a far rispettare alle collegate questi stessi criteri. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'EURO, il controvalore sara' determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento. Restano in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni. 2.1) Costi per le attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca I costi per attivita' di sviluppo precompetitivo (SP) e quelli per attivita' di ricerca industriale (RI) vanno rilevati separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle due tipologie di attivita'. Nell'ambito dei suddetti criteri generali, sono ammessi alle agevolazioni i costi di seguito indicati: 2.1.1) Studi di fattibilita' Nel caso di prestazione commissionata a terzi, il costo relativo e' determinato in base alla fattura, al netto dell'IVA; se gli studi sono effettuati con personale interno, il costo va articolato nelle voci pertinenti, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse. Sono ammissibili, per studi di fattibilita' riguardanti il programma di sviluppo precompetitivo, costi sostenuti non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, nel limite del 10% dei costi del personale, dei servizi di consulenza e delle spese generali. 2.1.2) Personale dipendente. Questa voce comprendera' il personale dipendente impegnato nelle attivita' di sviluppo e di ricerca e in quelle di gestione tecnico-scientifica (comprese le attivita' di coordinamento tra i vari enti esterni o interni direttamente impegnati sul progetto), con esclusione delle attivita' di "funzionalita' organizzativa" rientranti nel forfait delle spese generali. In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di persone direttamente impegnate nel programma (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.). Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in apposito registro di presenza, che sara' articolato secondo lo schema allegato "A", del quale ciascun soggetto richiedente deve dotarsi per ognuna delle unita' operative presso le quali e' previsto lo svolgimento del programma. Il costo relativo sara' determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato: - per ogni persona impiegata nel progetto sara' preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti); - il "costo orario" sara' computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560; - ai fini della valorizzazione non si fara' differenza tra ore normali ed ore straordinarie; - le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, piu' ore di quante stabilite nell'orario di lavoro. 2.1.3) Personale non dipendente. Questa voce comprendera' il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (nonche', per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Universita', il personale titolare di specifico assegno di ricerca) impegnato in attivita' analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto 2.1.2), a condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture del soggetto finanziato. Il contratto di collaborazione dovra' contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attivita' da svolgere e delle modalita' di esecuzione, nonche' l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto finanziato. Il costo riconosciuto sara' quello di fattura al netto di IVA con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto 2.1.4). Tale costo sara' determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura del soggetto finanziato, valorizzate al costo orario previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sara' quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto 2.1.4). I costi per le attivita' svolte fuori dalla struttura del soggetto finanziato, rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi di cui al successivo punto 2.1.6). Il soggetto finanziato ha comunque facolta' di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura. 2.1.4) Spese generali L'importo della voce in oggetto sara' calcolato forfettariamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale, come determinati nei punti 2.1.2) e 2.1.3). Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrera' predisporre per tale voce un'apposita documentazione. 2.1.5) Strumenti e attrezzature In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni acquistate da terzi; in tale voce rientrano sia le attrezzature e le strumentazioni specifiche ad uso esclusivo del programma di SP, che quelle acquisite funzionalmente per il programma ma che verranno utilizzate anche per programmi diversi (cosiddette ad utilita' ripetuta). I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti: - il costo delle attrezzature e delle strumentazioni nuove di fabbrica, da utilizzare esclusivamente per il progetto, sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; - per le attrezzature e le strumentazioni nuove di fabbrica, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sara' ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse. 2.1.6) Servizi di consulenza. La voce comprende anche costi per prestazioni di terzi e costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali. Per consulenze si intendono le attivita', rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo. Il costo e' determinato in base alla fattura, al netto di IVA. Per la determinazione del costo dei beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri: - il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il programma, e' determinato in base alla fattura al netto di IVA; - il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, e' ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi. 2.1.7) Materiali In questa voce sono compresi materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazioni di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto gia' compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalita' operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc. I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, sanno determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi dogali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sara' quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 2.2) Costi per le attivita' dei Centri di ricerca 2.2.1) Studi di fattibilita' e progettazione Nel caso di prestazione commissionata a terzi, il costo relativo alle attivita' in questione e' determinato in base alla fattura, al netto dell'IVA; se le attivita' sono svolte all'interno, il costo va rilevato con specifiche commesse interne e determinato con i criteri di cui al successivo punto 2.2.4). I costi relativi agli studi di fattibilita' e alla progettazione di centri di ricerca, anche se sostenuti non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili all'agevolazione nel limite del 5% dei costi complessivamente ammissibili per le altre attivita', relative al centro (aree e fabbricati, opere edili e infrastrutture). 2.2.2) Terreni e fabbricati In questa voce verranno inclusi il suolo acquistato da terzi e i fabbricati (con relativi impianti generali) acquistati da terzi e/o costruiti ad hoc. Il relativo costo, nel caso di acquisto da terzi, sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA. 2.2.3) Opere edili e infrastrutturali le opere edili comprendono la sistemazione del suolo, le spese murarie, gli interventi per la viabilita' e la realizzazione di aree verdi; le infrastrutture comprendono gli impianti tecnologici e le altre infrastrutture specifiche delle strutture di R&S. Il relativo costo, nel caso di acquisizione da terzi, sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA. 2.2.4) Strumenti, attrezzature e impianti speciali In questa voce verranno inclusi gli strumenti, le attrezzature e gli impianti speciali acquistati da terzi, nuovi di fabbrica, sia ad uso esclusivo del programma di sviluppo precompetitivo che quelli acquisiti funzionalmente per il programma ma che verranno utilizzati anche per programmi diversi (cosiddetti ad utilita' ripetuta). I criteri da applicare per la determinazione della spesa agevolabile degli strumenti, delle attrezzature e degli impianti speciali sono i seguenti: - nel caso di acquisto da terzi, la spesa e' determinata in base alla fattura, al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; - nel caso di realizzazione con commessa interna, la spesa e' determinata sulla base della valorizzazione della commessa stessa che deve esplicitarne l'oggetto, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale e' determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie. A ciascuna commessa interna deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa. La somma dei costi relativi alle attivita' dei centri di ricerca, di cui alle voci 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, e' ammissibile al finanziamento fino ad un importo massimo pari al 30% del totale degli altri costi del progetto (somma delle voci da 2.1.1 a 2.1.7).
----> Vedere Allegato da Pag. 27 a Pag. 82 del S.O. <---- |
|
|
|