| Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. 4240 |  
| Direttiva    del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  del  16 gennaio 2001 contenente le direttive per la concessione  delle  agevolazioni  del  fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982,  n. 46. (Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni). |  
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                              Alle Imprese interessate                              Alle Banche concessionarie                             All'A.B.I.                              Alla CONFINDUSTRIA                              Alla CONFAPI                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle                              confederazioni artigiane   Con  la Direttiva 16 gennaio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4.4.2001,    il    Ministro    dell'Industria,    del   Commercio   e dell'Artigianato  ha  emanato  le  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione   delle   agevolazioni   finanziarie  alle  imprese  che intendono    realizzare    programmi    pluriennali    di    sviluppo precompetitivo.   Tale Direttiva introduce un nuovo regime di aiuto, approvato dalla Commissione  dell'UE  con decisione del 21 dicembre 2000 e comunicata con  nota  del  18-1-2001,  in  sostituzione  del  precedente  regime previsto  dall' art. 14 e seguenti della legge 17/2/1982 n.46, che ha istituito il Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT).   Per rendere piu' agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli interessati,  nel rispetto dei termini, dei criteri e delle modalita' fissate  nella  "Direttiva",  si  forniscono  qui  di  seguito alcune indicazioni   di   carattere   generale,   delucidazioni  su  aspetti procedurali nonche' una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni   e   di   allegati   tecnici,  da  utilizzare  per  l'accesso  alle   agevolazioni. Ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, le domande possono essere   presentate   a   decorrere   dal   giorno   successivo  alla pubblicazione  del decreto di individuazione dei "Gestori", di cui al punto 1.5. 1 PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il  sistema di agevolazione previsto nella presente disciplina e'   gestito  attraverso  la  procedura valutativa di cui all'art.5 del   decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e segue, fatti salvi gli   interventi  di  cui al punto 1.3, il procedimento a sportello, che   prevede    l'istruttoria    secondo    l'ordine   cronologico   di   presentazione  delle domande. Ove le disponibilita' finanziarie di   cui  al  successivo  punto 1.2 siano insufficienti, la concessione   dell'agevolazione  e'  disposta  tenendo conto del predetto ordine   cronologico e della conclusione dell' istruttoria e, in ogni caso,   si  procedera'  secondo quanto stabilito nell'articolo 2, comma 3,   del decreto legislativo 31.3.1998, n. 123. 1.2 Per  la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse   finanziarie  disponibili  sul  Fondo  Rotativo  per  l'Innovazione   Tecnologica (FIT), istituito dall'articolo 14 della legge 46/82.   Tali   risorse  sono  costituite  dagli  stanziamenti  annuali  di   bilancio,   integrati  dalle  somme  derivanti  dai  rimborsi  dei   finanziamenti concessi negli anni precedenti. 1.3 Il    Ministero   dell'Industria   puo'   destinare,   ai   sensi   dell'articolo 11 della Direttiva, fino al 30% delle disponibilita'   complessive del Fondo all'incentivazione di programmi di rilevante   interesse  per  lo  sviluppo  tecnologico  e  produttivo del paese   ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti   industriali, oggetto di appositi bandi annuali. 1.4 Per la concessione delle agevolazioni non sono richieste forme di   garanzia,  fatta  salva  l'ipotesi  prevista  dall'art. 9, comma 4   della Direttiva, in ordine alla possibilita' di ottenere, da parte   delle  sole  piccole  o  medie  imprese,  erogazioni  a  titolo di   anticipazione   nel  limite  massimo  del  25%  del  totale  delle   agevolazioni  concesse, sotto forma di finanziamento e contributo,   previa   presentazione   di   fideiussione   bancaria   o  polizza   assicurativa:  a tal fine l'impresa richiedente utilizza lo schema   di  garanzia,  che  sara' definito con successivo provvedimento. I   finanziamenti  concessi  ai  sensi  della presente disciplina sono   assistiti da privilegio secondo quanto stabilito dall'articolo 24,   comma 33, della legge 449/97. 1.5 Per  l'istruttoria  dei  programmi il Ministero dell'Industria si   avvale  di  Banche  concessionarie,  denominate  "Gestori", scelte   sulla  base  di  un'apposita  gara  e  con  le  quali  stipula una   convenzione. 1.6 Per  "aree  economicamente depresse" del territorio nazionale, si   intendono  quelle  individuate  ai sensi dell'articolo 27 comma 16   lettera   a)bis  della  legge  23.12.1999,  n.  488  e  successive   modifiche e integrazioni. 1.7 Si  precisa che l'unita' monetaria da utilizzare, in applicazione   della presente circolare, deve essere l'EURO. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Secondo  le  disposizioni contenute nell'art. 2 della Direttiva, sono   ammissibili   all'agevolazione  quei  programmi  finalizzati  allo   svolgimento  di  attivita' di sviluppo precompetitivo, che possono   comprendere   anche   attivita'   non   preponderanti  di  ricerca   industriale    e    attivita'    dirette    alla    realizzazione,   all'ampliamento,  ammodernamento, ristrutturazione, riconversione,   riattivazione,   acquisizione  o  delocalizzazione  di  centri  di   ricerca. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 2.1 per   attivita'   di  sviluppo  precompetitivo  si  intendono  le   attivita'  dirette alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e   preindustrializzazione  di  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi   ovvero  di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e   processi  produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle   tecnologie  esistenti.  Tali  attivita'  si concretizzeranno nella   realizzazione   di  progetti  pilota  e  dimostrativi  nonche'  di   prototipi  non  commercializzabili  e non comprendono modifiche di   routine  o  modifiche  periodiche  apportate  a prodotti, linee di   produzione,  processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se   tali modifiche possono rappresentare miglioramenti; 2.2 per  attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette   all'acquisizione  di  nuove  conoscenze  finalizzate  alla messa a   punto  di  nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al   notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi   esistenti; 2.3 l'attivita'  di  ricerca si considera non preponderante quando il   costo  ad  essa  riferito  e'  inferiore, nell'ambito del medesimo   programma  oggetto  di  domanda di agevolazione, a quello previsto   per le attivita' di sviluppo precompetitivo; 2.4 le  attivita'  relative  alla  realizzazione  di  nuovi centri di   ricerca   ovvero   all'ampliamento,  alla  ristrutturazione,  alla   riconversione,   alla   riattivazione,   all'acquisizione  o  alla   delocalizzazione   di   centri  di  ricerca  gia'  esistenti  sono   ammissibili  all'agevolazione  solo  se  oggetto  di  richiesta di   agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo   precompetitivo  ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un   collegamento  funzionale  con  tali attivita'. I costi agevolabili   relativi  ai  centri  di  ricerca  non possono superare il 30% del   totale degli altri costi agevolabili del programma. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 3.1 Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  del Fondo Rotativo per   l'Innovazione Tecnologica i seguenti soggetti: a) imprese   che   esercitano   attivita'  industriale  diretta  alla   produzione di beni e/o di servizi; b) imprese che esercitano attivita' di trasporto per terra, per acqua   o per aria; c) imprese  agroindustriali,  intendendosi  per  esse  quelle imprese   agricole  che  svolgono  anche  attivita'  di  trasformazione  dei   prodotti   derivanti   dalla   coltivazione   della  terra,  dalla   silvicoltura   o  dall'allevamento  del  bestiame  e  dalla  quale   ricavano  un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla   vendita diretta dei prodotti agricoli; d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto   1985, n. 443; e) centri di ricerca, con personalita' giuridica autonoma, costituiti   dai soggetti di cui alle lettere a), b), c); f) consorzi e societa' consortili, a condizione che la partecipazione   finanziaria  al  fondo  o  al capitale sociale dei soggetti di cui   alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sia superiore al 50%.   Il valore di tale partecipazione finanziaria e' fissato al 30% per   i  consorzi  e  societa'  consortili  aventi  sede  nelle aree del   territorio  nazionale  considerate depresse ai sensi delle vigenti   disposizioni comunitarie; g) altri  soggetti individuati dai bandi di cui all'articolo 11 della   Direttiva; 3.2 A  norma del comma 3. dell'articolo 3 della Direttiva, i soggetti   sopraelencati  possono  presentare programmi congiuntamente tra di   loro  ed  anche con Universita', Enti pubblici di ricerca, ENEA ed   Agenzia   Spaziale   Italiana   (ASI).  In  quest'ultimo  caso  la   partecipazione  degli  stessi  soggetti alle attivita' deve essere   superiore  al  50%  del  costo complessivo del programma oppure al   30%,  qualora  il  programma preveda il completo svolgimento delle   attivita' nelle aree considerate economicamente depresse. Per i programmi presentati congiuntamente, l'agevolazione e' concessa   ed  erogata  in  misura  corrispondente  alle  attivita'  svolte e   documentate dai singoli partecipanti. 3.3 soggetti richiedenti devono : a) possedere una "stabile organizzazione in Italia", intendendosi per   essa  la  comprovata disponibilita', sul territorio nazionale, del   soggetto richiedente di almeno un'unita' strutturata e organizzata   per lo sviluppo della propria attivita' economica; b) essere  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri diritti, non   essendo  in  stato  di liquidazione volontaria ne' sottoposti alle   procedure  concorsuali  di cui al regio decreto 16.3.1942 n. 267 e   al  decreto  legislativo 8.7.1999, n. 270 e successive modifiche e   integrazioni; c) non   risultare   morosi  in  relazione  a  precedenti  operazioni   effettuate a carico del FIT; d) essere  iscritti  al  registro delle imprese relativamente ai soli   soggetti di cui alle lettere a),b),c),d), e), f). La mancanza  di  uno  dei  requisiti  sopra indicati determina la non   ammissibilita' del programma alle agevolazioni. 4 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 4.1 Valore dell'agevolazione in ESL e tasso di attualizzazione 4.1.1   Le   agevolazioni   massime   concedibili  sono  espresse  in   Equivalente Sovvenzione Lordo "ESL" e sono aggiornate, con decreto   ministeriale,  in  funzione  delle  determinazioni assunte in sede   comunitaria. Per Equivalente  Sovvenzione  Lordo  si  intende  il  rapporto tra il   valore   dell'agevolazione,   al  lordo  delle  eventuali  imposte   gravanti   su   di   essa,   e   l'importo   dei  costi  agevolati   effettivamente    sostenuti;    ambedue    gli   importi,   quello   dell'agevolazione  concessa  e  quello  dei  costi sostenuti, sono   attualizzati   all'anno   solare  di  avvio  a  realizzazione  del   programma. Per quanto   riguarda   le   agevolazioni  concesse  sotto  forma  di   "contributo  alla spesa", il valore dell'agevolazione e' pari alla   somma  degli  importi erogati al soggetto beneficiario. Per quanto   riguarda  il  finanziamento agevolato, il valore dell'agevolazione   e' determinato, per il periodo di preammortamento quale differenza   tra  gli  interessi calcolati, per ciascun anno solare, applicando   agli    importi   delle   effettive   erogazioni   il   tasso   di   attualizzazione  vigente  alla  data  del decreto di concessione e   quelli  calcolati  applicando  il  tasso  agevolato, mentre per il   periodo  di  ammortamento  quale  differenza tra le rate calcolate   applicando  al  finanziamento concesso il tasso di attualizzazione   vigente  alla  data  del decreto di concessione e quelle calcolate   applicando il tasso agevolato (esempio di calcolo in Appendice). 4.1.2  Il  tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione ed   eventuali  rivalutazioni  e'  quello  stabilito  con  decreto  del   Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato sulla   base delle indicazioni della Commissione europea ed e' il tasso in   vigore  alla data di avvio a realizzazione del programma. Per data   di  avvio  a  realizzazione  si intende quella del primo titolo di   spesa,   se   il   programma   e'  avviato  con  attivita'  svolte   all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se   il programma e' avviato con attivita' svolte direttamente. 4.2 Forma e misura dell'agevolazione 4.2.1 Finanziamento agevolato ed eventuale contributo a fondo perduto Per i  programmi ammessi viene concesso un finanziamento agevolato di   importo pari al 60% dei costi agevolabili. Qualora  l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato del   60%  ,  espressa  in  ESL,  sia inferiore al 25%, il finanziamento   viene   integrato  con  un  contributo  a  fondo  perduto  fino  a   raggiungere il 25% ESL. Per i   programmi   che   comprendano   anche  attivita'  di  ricerca   industriale  per  almeno il 10% del totale dei costi relativi alle   attivita'   di  sviluppo  e  di  ricerca,  qualora  l'agevolazione   corrispondente  al  finanziamento  agevolato  del 60%, espressa in   ESL, sia inferiore alla media ponderata del valore ESL concedibile   per  i programmi di ricerca (50%) e del valore ESL concedibile per   i  programmi  di  sviluppo  precompetitivo (25%), il finanziamento   viene   integrato  con  un  contributo  a  fondo  perduto  fino  a   raggiungere  il  predetto  valore  medio ESL (es. un programma che   prevede  attivita'  di  ricerca per un costo pari al 22% del costo   totale  ammesso,  potra'  ottenere  un'agevolazione massima in ESL   pari a: [50 x 0.22]+[25 x 0,78] = 30,5%). Il valore ESL massimo raggiungibile e' calcolato sulla base dei costi   effettivamente   sostenuti   e   definitivamente  ammessi  per  le   attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca. Nel caso  in  cui  il  valore  dell'agevolazione,  rappresentata  dal   finanziamento  agevolato  del 60% dei costi agevolabili, superi le   predette  percentuali  ESL, il finanziamento viene ridotto fino ai   suddetti limiti. 4.2.2 Maggiorazioni concedibili Per le   ipotesi  e  nelle  misure  percentuali  sottoindicate,  sono   concesse  maggiorazioni, sotto forma di contributo alla spesa, per   un  ammontare che, complessivamente , non puo' superare, comunque,   il  25%  di  ESL,  rimanendo  fermo  che  la  somma  rappresentata   dall'importo   del   finanziamento  agevolato  e  dei  complessivi   contributi alla spesa non puo', comunque, superare l'ammontare dei   costi agevolabili: a) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; b) 10%  per  i  costi  relativi ad attivita' svolte in una delle aree   ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,   lettera  a)  del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di   Amsterdam; c) 5%  per  i  costi  relativi  ad attivita' svolte in una delle aree   ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,   lettera  c) del Trattato di Roma , come modificato dal Trattato di   Amsterdam; d) 10%  per  i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o   di   un   progetto   specifico   elaborato   nell'ambito   di   un   programma-quadro  comunitario  di  ricerca-sviluppo  in  corso  di   applicazione   alla   data   di  presentazione  della  domanda,  a   condizione  che  le attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere   siano  suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano   carattere  multidisciplinare.  Tale  maggiorazione  e' concedibile   esclusivamente   per   i   programmi  che  comprendano  una  quota   rilevante,  almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti   difficolta'   di   realizzazione   in   relazione  agli  obiettivi   perseguiti  e  alle  tecnologie  da  sviluppare. La percentuale e'   elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole   e   medie   imprese   qualora   alla  loro  copertura  finanziaria   concorrano,  sotto  qualsiasi  forma,  purche'  tale  concorso sia   esplicitamente  finalizzato,  ivi  compresa  la  partecipazione al   capitale  sociale,  banche  o  intermediari  finanziari  di cui al   Decreto Legislativo 385/93, art. 107; e) 10%   per  programmi  che  prevedano  almeno  una  delle  seguenti   condizioni: i) lo  svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune,   di  una quota di attivita', escluso il mero acquisto di macchinari   e  attrezzature,  non  inferiore  al  30% dei costi agevolabili da   parte  di  almeno  due  partners  di altri Stati membri dell'U.E.,   purche'  tra  il  soggetto  richiedente  e  i  citati partners non   sussistano rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile; ii) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30%   dei  costi  ammissibili  da  parte  di  Enti pubblici di ricerca o   Universita'; Il soggetto beneficiario deve comprovare, attraverso idonei atti,   relazioni  o  documenti,  quali contratti, accordi e cosi' via, il   diritto  alle  maggiorazioni richieste al punto d) ed e), entro la   data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni. 4.2.3 Determinazione delle agevolazioni Ai fini  del  decreto  di  concessione  di cui al successivo punto 9,   qualora  alla data dello stesso il programma sia ancora da avviare   a  realizzazione,  si  applica,  in  via  presuntiva  il  tasso di   attualizzazione in vigore a tale data. Per determinazione delle agevolazioni da concedere in via provvisoria   si procede nel seguente modo: - il  soggetto  richiedente  indica  nella scheda tecnica l'ammontare   complessivo   delle   spese   previste,   e   dei  relativi  costi   agevolabili, per la realizzazione del programma suddividendoli per   attivita' (sviluppo precompetitivo, ricerca industriale, centri di   ricerca),  per  aree  territoriali  nelle  quali vengono svolte le   attivita' (aree 87.3.a), 87.3.c), altre aree) e per anni solari;   indica,  inoltre,  le eventuali condizioni, tra quelle previste al   precedente punto 4.2.2, che danno diritto alle maggiorazioni sotto   forma di contributo alla spesa; - il  soggetto  richiedente  indica  nella  scheda  tecnica gli stati   d'avanzamento  (S.A.L.)  del  programma,  ai  quali corrisponde il   piano  delle  erogazioni delle agevolazioni, in misura percentuale   intera  e  progressiva, tenendo presente che si puo' indicare solo   un  S.A.L.  per  anno  solare e in numero non superiore a 4, ferma   rimanendo  l'erogazione  a saldo come previsto al successivo punto   10. Le sole PMI possono richiedere l'erogazione del primo S.A.L. a   titolo  di anticipazione con le condizioni ed i limiti previsti al   successivo punto 10.5; - sulla  base dell'ammontare complessivo dei costi agevolabili, cosi'   come  giudicati  pertinenti  e  congrui dal gestore, viene fissato   l'importo  del finanziamento agevolato in misura pari al 60% degli   stessi  e  con  ammortamento  pari  al numero di anni indicato dal   soggetto richiedente e, comunque, non superiore a 10; - isuddetti costi agevolabili, sempre come giudicati pertinenti e   congrui dal gestore, vengono attualizzati all'anno solare di avvio   a realizzazione del programma (costi att.); - sulla base dei costi agevolabili relativi all'attivita' di sviluppo   precompetitivo  ed all'eventuale attivita' di ricerca industriale,   secondo  quanto  stabilito  al  successivo punto 5 si determina il   valore  massimo, espresso in E.S.L., dell'agevolazione concedibile   per  il  programma  sotto  forma  di  finanziamento agevolato e di   eventuale integrazione con contributo alla spesa (ESL max); - sulla  base  della  durata  dell'ammortamento  e  del  piano  delle   erogazioni   indicato  dal  soggetto  richiedente,  dal  quale  si   determinano  oltre che i singoli importi delle erogazioni anche il   periodo  di  preammortamento del finanziamento agevolato, che puo'   durare fino all'ultimazione del programma e, comunque, non piu' di   quattro  anni  interi  a  decorrere  dalla  data  del  decreto  di   concessione,   si   calcola   il   valore,   espresso  in  E.S.L.,   dell'agevolazione  corrispondente  al finanziamento agevolato (ESL   fin.agev.).  Tale  calcolo  viene  effettuato  assumendo  che  gli   interessi  di  preammortamento  siano  pagati alla fine di ciascun   anno  solare e calcolati, convenzionalmente, in misura pari al 50%   per gli importi erogati nell'anno in corso ed in misura intera per   gli   importi   erogati   negli   anni   precedenti,   mentre  per   l'ammortamento  si  procede  secondo quanto indicato al precedente   punto 4.1 e di quanto previsto al successivo punto 4.3; - se  ESL  fin.agev.)  risulta  maggiore  di (ESL max), l'importo del   finanziamento  agevolato  viene  ridotto  fino  ad  ottenere  (ESL   fin.agev.) = (ESL max); - se  ESL  fin.agev.)  risulta  minore  di  (ESL  max)  si  determina   l'importo  attualizzato dell'integrazione spettante sotto forma di   contributo alla spesa (Int. att): (Int. att) = (Costi att.) x [(ESL max) - (ESL fin.agev.)] - sulla  base  delle  indicazioni  e della documentazione fornite del   soggetto  richiedente  e  confermate  dal gestore, si determina il   valore,   espresso   in  ESL,  delle  eventuali  maggiorazioni  da   concedere  sotto  forma  di  contributo  alla  spesa (ESL magg) e,   conseguentemente,   si   calcola   il  valore  attualizzato  delle   maggiorazioni spettanti (Magg. att): (Magg. att) = (Costi att.) x (ESL magg) - Per la determinazione degli importi totali di contributo alla spesa   da   concedere,   sia   quello   relativo   alla  integrazione  al   finanziamento   agevolato,   (Int),   sia   quello  relativo  alle   maggiorazioni spettanti, (Magg), si procede utilizzando la Formula   n.1,  che e' ovviamente identica per ambedue i predetti contributi   anche  se  la  stessa  si  riferisce  solo  a quello relativo alla   integrazione,  e per la cui determinazione si parte dalla seguente   equivalenza (Int.  att) = X1 . (Int) . rn1 + X2 . (Int) . rn2 + X3 . (Int) . rn3   + X4 . (Int) . rn4 dove ia = tasso di attualizzazione r = 1/(1+ia) ni= numero di anni intercorrenti tra quello in cui e' prevista la   singola erogazione e quello di avvio del programma Xi= % del S.A.L. maturato relativo alla singola erogazione, tenendo   conto  dell'eventuale  anticipazione  richiesta  per  il primo SAL   dalle sole PMI Mettendo in evidenza (Int), si ottiene  (Int. att) = (Int) . [X1 . rn1 + X2 . rn2 + X3 . rn3 + X4 . rn4] da cui si ricava la Formula n.1  (Int) = (Int. att) / [X1 . rn1 + X2 . rn2 + X3 . rn3 + X4 . rn4] Una volta  calcolati i valori di (Int) e di (Magg), gli importi delle   rispettive  singole quote di contributo si ottengono moltiplicando   tali  valori  per le singole percentuali (Xi) previste da ciascuno   dei SAL indicati nel piano delle erogazioni. 4.3 Durata e condizioni del finanziamento agevolato 4.3.1  La  durata  del finanziamento, che viene indicata dal soggetto   beneficiario,  non  puo'  superare  10 anni, oltre a un periodo di   preammortamento.  Il  periodo  di  preammortamento dura tanti anni   interi  quanto  dura  il programma, considerando anno intero anche   eventuali  frazioni,  e  comunque  non  piu' di 4 anni a decorrere   dall'emanazione del decreto di concessione. 4.3.2  Il  tasso  agevolato,  da  applicare  sia  per  il  periodo di   preammortamento che per quello di ammortamento, e' pari al 20% del   tasso  di attualizzazione, stabilito ed aggiornato, in conformita'   con   le   disposizioni   dell'Unione   Europea,  con  il  decreto   ministeriale, di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n.   123, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. 4.3.3  Gli  interessi  di  preammortamento  sono calcolati sulla base   delle  somme  effettivamente  erogate  e  del periodo di godimento   delle  stesse  e sono corrisposti a partire dall'anno successivo a   quello   del   decreto   di   concessione,  alla  stessa  data  di   quest'ultimo. 4.3.4  Il  rimborso  del  finanziamento  avviene, secondo un piano di   ammortamento, in non piu' di 10 rate annuali costanti posticipate,   la  prima  delle  quali  decorrente  dalla data di conclusione del   periodo di preammortamento. 5 DURATA DEI PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI 5.1 Durata dei programmi I programmi non possono protrarsi oltre la data stabilita nel decreto   di  concessione  e  non  possono  durare meno di 18 e non oltre 48   mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda. Tenendo   conto   dell'istruttoria   svolta   dal   gestore,   il  Ministero   dell'Industria  puo'  concedere,  per  eccezionali  cause di forza   maggiore   o  per  dimostrate  difficolta'  di  ordine  tecnico  o   tecnologico non previste ne' prevedibili, una sola proroga per non   piu'  di  12 mesi, che il soggetto beneficiario deve richiedere al   gestore  almeno 2 mesi prima della scadenza prevista del programma   stabilita nel decreto di concessione. 5.2 Spese ammissibili e costi agevolabili 5.2.1 Attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca Sono  ammissibili  tutte  le  spese  relative  alle  voci di cui alle   successive lettere da a) ad e) necessarie, e nella misura ritenuta   congrua  e pertinente, per lo svolgimento del programma, sostenute   a partire dalla data di presentazione della domanda: a) personale  (ricercatori,  tecnici  ed  altro personale ausiliario,   escluso  personale  amministrativo  e  contabile),  dipendente dal   soggetto  richiedente o in rapporto di collaborazione coordinata e   continuativa, addetto alle attivita' del programma; b) strumenti,  macchinari,  attrezzature , nuovi di fabbrica, e opere   murarie  (con relativa progettazione), utilizzati per le attivita'   del   programma,   detratto  l'eventuale  valore  derivante  dalla   cessione  a  condizioni  commerciali  ovvero  dall'utilizzo a fini   produttivi, esclusi i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi. c) servizi  di  consulenza  ed  altri  servizi simili, utilizzati per   l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di   ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; d) spese   generali   imputabili   all'attivita'  del  programma,  da   determinare  forfettariamente  in  misura pari al 60% del costo di   cui al punto a); e) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del programma. Le spese relative agli studi di fattibilita' sono ammissibili, anche   se  sostenute nei 12 mesi precedenti, nel limite del 10% dei costi   del  programma  e  riferite alle voci di spesa di cui alle lettere   a),  c) e d) e riguardanti le attivita' di sviluppo precompetitivo   e le attivita' di ricerca. Delle spese ritenute ammissibili possono essere agevolati i costi, al   netto  di IVA, determinati secondo i criteri indicati nel punto 2)   dell'Appendice. Si sottolinea che non sono previsti costi relativi a "commesse   interne", in quanto qualsiasi attivita' di personale ed acquisti o   prelievi  da magazzino devono essere riferiti alle rispettive voci   di costo. Nel caso  che l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto   di  leasing,  il  costo imputabile al programma e' calcolato sulla   base dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle attivita',   al netto degli interessi. 5.2.2 Attivita' relative ai centri di ricerca Sono  altresi'  ammissibili  all'agevolazione,  nella misura ritenuta   congrua  e  pertinente e con le condizioni di seguito specificate,   le  spese  sostenute  a  partire dalla data di presentazione della   domanda  - ad eccezione di quelle relative a progettazione e studi   di  fattibilita',  ammissibili,  anche  se  sostenute  nei 12 mesi   precedenti - relative alle voci di cui alle successive lettere f),   g), h) ed i), riguardanti le attivita' per i centri di ricerca: f) progettazione  e  studi di fattibilita', nel limite massimo del 5%   delle  spese  complessivamente  ammissibili  per  le altre voci di   spesa  relative  al  centro di ricerca, di cui ai successivi punti   g), h) e i); g) acquisizione di terreni e fabbricati, da utilizzare esclusivamente   per  le attivita' di sviluppo e di ricerca. Le aree e i fabbricati   suddetti  possono  essere  ammessi all'agevolazione se nei 10 anni   precedenti alla domanda di agevolazione non siano stati oggetto di   concessione  di  aiuto  di  qualsiasi  natura,  da  parte  di enti   pubblici  locali, nazionali o comunitari ovvero, se lo sono stati,   l'ente  concedente abbia revocato e recuperato interamente l'aiuto   concesso; h) realizzazione  di  opere  edili  e infrastrutturali, da utilizzare   esclusivamente per le attivita' di sviluppo e ricerca; i) gli  strumenti,  le attrezzature e gli impianti speciali, nuovi di   fabbrica,  ad  esclusione  dei  mezzi  mobili  targati, utilizzati   esclusivamente per le altre attivita' di sviluppo e ricerca. L'ammontare   complessivo   delle  predette  spese  e'  ammesso  alle   agevolazioni  nel  limite  massimo  del  30%  del totale dei costi   agevolabili  relativi  alle attivita' di sviluppo precompetitivo e   di  ricerca, fermo restando che l'agevolazione concessa si intende   riferita   all'intero  ammontare  delle  spese  sostenute  per  le   predette attivita'. Resta   comunque   stabilito   che  i  terreni,  gli  immobili  e  le   attrezzature  del Centro di ricerca, che vengono agevolati, devono   mantenere  la  loro  destinazione  alle  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo   e   non  possono  essere  venduti,  locati  o  messi  a   disposizione  di  terzi,  a  qualsiasi  titolo,  per una durata di   almeno  5  anni  dalla  data di ultimazione degli investimenti. In   caso  di  violazione di tale obbligo, le agevolazioni concesse per   le  attivita'  relative al Centro vengono revocate e devono essere   restituite  maggiorate  degli  interessi stabiliti dall'articolo 9   del d.leg.vo 123/98. Nel caso  che l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto   di  leasing,  il  costo  imputabile  al programma e' pari al costo   sostenuto  dalla  societa'  di leasing, rilevato dalla fattura del   fornitore  e  il  riscatto  degli  stessi deve, comunque, avvenire   entro e non oltre 5 anni dalla data di ultimazione del programma. Per quanto  riguarda  l'eventuale  realizzazione  di  beni, esclusi i   fabbricati e le opere murarie, con "commesse interne", le relative   spese  devono  essere  determinate  e  documentate  secondo quanto   stabilito nei criteri di cui al punto 2.2.4) dell'Appendice. 5.2.3 Si precisa che i programmi, che prevedono costi superiori ai 25   milioni di EURO e che beneficiano di un aiuto lordo superiore ai 5   milioni   di  EURO,  sono  notificati,  per  l'approvazione,  alla   Commissione   europea,   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente   disciplina  comunitaria  per  gli  aiuti  di  Stato alla Ricerca e   Sviluppo.  Sono altresi' notificati quei programmi che superano le   soglie previste da specifici regimi settoriali. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 6.1 La  domanda  di agevolazioni, firmata dal legale rappresentante o   da un suo procuratore, indirizzata al MICA, puo' essere presentata   -  a  partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del   decreto  di  individuazione  dei  Gestori  -  soltanto  ad uno dei   "Gestori", di cui al punto 1.5) che, nel caso di consegna a mano o   a mezzo corriere, rilascera' fotocopia del frontespizio del modulo   di  domanda,  con  l'indicazione  della  data di ricevimento e del   numero  attribuito  al  progetto, mentre nel caso di invio a mezzo   posta,  con  raccomandata  A/R, la data di presentazione e' quella   del  timbro  postale  di  spedizione  e  il  gestore  inviera'  la   fotocopia del frontespizio, come sopra indicato. 6.2 La  domanda  deve essere presentata non oltre 12 mesi e non prima   di 6 mesi dall'inizio del programma. Per un programma gia' avviato   possono  essere  stati  sostenuti costi, nei 12 mesi precedenti la   data   di   presentazione   della   domanda,  solo  per  studi  di   fattibilita',  se riferiti ad attivita' di sviluppo precompetitivo   o di ricerca, e solo per progettazione e studi di fattibilita', se   riferiti  ad  attivita' relative a centri di ricerca, mentre per i   programmi  ancora da avviare le relative attivita' devono iniziare   non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 6.3 La  domanda, in bollo, deve essere redatta, utilizzando il modulo   a   stampa,  in  fotocopia  fino  alla  distribuzione  del  modulo   originale,  riportato  in  allegato  n.  1,  ed accompagnata dalla   prevista  documentazione;  sia  la  domanda  che la documentazione   devono essere presentate in originale e in copia. 6.4 Nel  caso  di  un programma presentato congiuntamente, la domanda   deve  essere redatta, utilizzando il modulo a stampa, riportato in   allegato  n.  2,  e  firmata  dai rappresentanti legali di tutti i   soggetti  richiedenti,  i quali possono designare uno dei soggetti   come  capofila  del  programma.  Il  capofila  ha  il  compito  di   raccogliere   e   coordinare   la   documentazione   di   tutti  i   partecipanti,    mantenendo    i    rapporti   con   la   Pubblica   Amministrazione,  compreso il gestore, senza assumere alcuna delle   responsabilita' che competono ai singoli partecipanti. 7 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI 7.1)  Il  "gestore"  accerta  la  regolarita'  e la completezza della   domanda e della documentazione allegata e, se necessario, richiede   precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere. 7.2)  Il  soggetto  richiedente  deve  fornire  le  precisazioni e le   integrazioni entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento   della richiesta, pena la decadenza della domanda. 7.3) Il "gestore", entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,   non  conteggiando  i  giorni  intercorrenti  tra la richiesta e il   ricevimento  di  eventuali  precisazioni  e integrazioni, effettua   l'istruttoria,   consistente   nella  verifica  del  possesso  dei   requisiti    di    ammissibilita'    e    in    una    valutazione   economico-finanziaria  del  soggetto  richiedente  nonche'  in una   valutazione  economico-finanziaria  e  tecnologica  del programma,   basate  sui  dati  e  le informazioni forniti nella documentazione   allegata alla domanda. 7.4)  Per  l'esame  degli aspetti tecnici e dei contenuti tecnologici   del programma, il gestore si avvale di esperti esterni, scelti con   le modalita' stabilite dal Ministero. L'esperto  prescelto,  a seguito di sopralluogo effettuato unitamente   al  personale  del  gestore  presso  il soggetto richiedente, deve   predisporre  la relazione tecnica, sviluppando i punti individuati   nello schema predisposto dal Ministero, in tempi compatibili con i   termini   assegnati   al   Gestore   per   l'effettuazione   dell'   istruttoria. 7.5)  L'istruttoria  deve  essere  volta  a  verificare e valutare in   particolare: a) il   possesso   dei   requisiti  di  ammissibilita'  del  soggetto   richiedente; b) il   sostanziale  apporto  del  soggetto  alla  ideazione  e  allo   svolgimento  del  programma,  che,  nel  caso  di PMI, puo' essere   attestato  anche  tramite un effettivo coordinamento dei risultati   delle attivita' svolte all'esterno; c) le  capacita'  tecnico-economico-finanziarie  del  richiedente  in   relazione alle attivita' che deve svolgere e agli impegni che deve   assumere per la realizzazione del programma, evidenziando: 1) le  competenze  tecniche possedute atte a garantire lo svolgimento   diretto   delle   attivita'   del  programma  e  la  capacita'  di   indirizzare e coordinare le attivita' svolte all'esterno; 2) la   situazione   economica,   finanziaria   e  patrimoniale,  con   riferimento  agli  ultimi  due bilanci approvati ed, eventualmente   alla  situazione  aggiornata  alla  data  di  presentazione  della   domanda,  al  fine di accertare la capacita' di sostenere le spese   previste  per  la  realizzazione  del  programma e di rimborso del   finanziamento  agevolato.  Nel caso in cui tale valutazione, sulla   base  dei  dati  di  bilancio  esaminati,  si  concluda  con esito   negativo,  il  gestore,  valutata la complessiva affidabilita' del   soggetto  proponente, puo', comunque, concludere in senso positivo   l'istruttoria,  prescrivendo  le  necessarie  condizioni di ordine   finanziario alle quali subordinare sia l'emanazione del decreto di   concessione  di  cui al punto9), che, eventualmente, le erogazioni   delle agevolazioni; d) la  sussistenza  delle  condizioni per la eventuale concessione di   maggiorazioni; e) la validita' tecnologica del programma, con riferimento allo stato   dell'arte  e  allo  sviluppo  del  settore di appartenenza (per le   grandi  imprese);  ed  in  relazione  allo sviluppo del mercato di   riferimento  per  le  PMI.  In  ogni caso non presentano validita'   tecnologica i programmi finalizzati alla realizzazione di prodotti   o  processi  gia'  acquisibili liberamente sul mercato, a meno che   non comportino sensibili miglioramenti degli stessi; f) la  validita' economico-finanziaria del programma, con particolare   riferimento anche alle prospettive di mercato ed alla redditivita'   della  successiva  fase  di  industrializzazione;  per i programmi   presentati  dalle PMI, di importo inferiore a 1,5 milioni di €, la   verifica della validita' economico-finanziaria del programma sara'   limitata alla parte descrittiva del piano di sviluppo; g) l'interesse  industriale  allo  sviluppo del programma, che per le   PMI  sara'  valutato  sulla base dei benefici tecnici ed economici   attesi e dello sfruttamento industriale dei risultati; h) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento   ovvero  il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali ivi   incluse quelle riferibili alle condizioni di lavoro; i) l'ammissibilita'  delle  spese,  la congruita' e la pertinenza dei   costi; j) l'addizionalita'  del  programma rispetto alla ordinaria attivita'   di   ricerca   e  sviluppo  dell'impresa,  evidenziando  l'effetto   incentivante dell'aiuto (solo per le grandi imprese). 7.6 La  relazione  istruttoria, redatta secondo lo schema predisposto   dal  Ministero,  viene  trasmessa  dal gestore al MICA, unitamente   alla   relazione  dell'esperto,  entro  il  termine  indicato  nel   precedente punto 7.3. 8 TRASFERIMENTO  DI  DOMANDE  AL  MINISTERO  DELL'UNIVERSITA' E DELLA   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Qualora    a    conclusione    dell'iter   istruttorio   emerga   una   "preponderanza"   delle  attivita'  di  ricerca  industriale,  non   prevista   dal  soggetto  richiedente,  il  Ministero  provvedera'   secondo  le  modalita' e le procedure stabilite nel decreto di cui   all'articolo 10 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 297/99,   trasferendo   al   MURST,   per   competenza,   la   domanda,   la   documentazione allegata e l'istruttoria svolta. 9 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 9.1 Il  Ministero  dell'Industria,  del Commercio e dell'Artigianato,   verificato   l'esito  dell'istruttoria,  sottopone  il  programma,   unitamente alla relazione istruttoria e alla relazione tecnica, al   Comitato  Tecnico,  per  il  parere,  nella  prima riunione utile,   tenendo conto della cadenza almeno mensile delle riunioni. 9.2 Il  Ministero  comunica  al  soggetto interessato l'ammissione ai   benefici del Fondo nonche' l'ammontare e l'articolazione dei costi   ammessi. 9.3 Il  Ministero  emana, entro 30 giorni dall'espressione del parere   da    parte   del   Comitato   Tecnico   o   dalla   comunicazione   dell'approvazione   del   programma   notificato  da  parte  della   Commissione dell'UE, il decreto di concessione delle agevolazioni,   stabilendone  entita',  modalita'  e condizioni, tenendo conto del   piano   delle   erogazioni.   Tale  termine  e'  subordinato  alla   disponibilita' della certificazione antimafia. Qualora, sulla base   del  parere  del  Comitato,  il  programma  non  sia  ammesso alle   agevolazioni, il Ministero emana il relativo decreto, evidenziando   le motivazioni di diniego, e lo trasmette all'impresa. 9.4 Il  rappresentante  legale  del  soggetto  beneficiario, o un suo   procuratore,   sottoscrive,   per   accettazione   degli  obblighi   previsti, il decreto di concessione, entro 30 giorni dalla data di   comunicazione  da  parte  del  Ministero,  pena  la  decadenza dai   benefici concessi. 9.5 Nel  caso  di  consorzio  o  societa' consortile, avente scadenza   antecedente  al  termine  dell'ammortamento del mutuo agevolato, i   singoli   soggetti   costituenti   devono   impegnarsi,   con   la   sottoscrizione  del  decreto di concessione, di cui all'articolo 8   comma  3  della  Direttiva,  ad  adeguare  la durata del consorzio   oppure a garantire l'estinzione del debito. 10 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 10.1  L'erogazione  delle agevolazioni viene richiesta, tenendo conto   del  piano  stabilito  nel decreto di concessione, con una domanda   indirizzata  al gestore, da redigere secondo lo schema allegato n.   3 e corredata della documentazione prevista. La domanda, su carta intestata del soggetto, firmata dal legale   rappresentante  o da un suo procuratore, deve essere presentata al   "gestore",  il  quale,  nel  caso  di  consegna  a  mano o a mezzo   corriere,  ne  rilascera' attestazione, mentre nel caso di invio a   mezzo  posta,  con  raccomandata  A/R, la data di presentazione e'   quella del timbro postale di spedizione. Sia la  domanda  che  la  documentazione  devono essere presentate in   originale e in copia. 10.2  Nel  caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda   di  erogazione deve essere redatta secondo lo schema allegato n. 4   e   firmata   dai   rappresentanti  legali  di  tutti  i  soggetti   richiedenti,  corredata della documentazione pertinente a ciascuno   di essi. Sia la  domanda  che  la  documentazione  devono essere presentate in   originale e in copia. 10.3  Le erogazioni, in non piu' di quattro soluzioni piu' l'ultima a   saldo,  sono  effettuate sulla base degli stati di avanzamento del   programma,  individuati  nel piano delle erogazioni. Le erogazioni   relative  agli  stati  di avanzamento, escluso quello finale, sono   effettuate  nel  limite  dei  costi  ammessi in concessione per le   diverse  attivita',  relative  allo  sviluppo precompetitivo, alla   ricerca  e  al  centro  di  ricerca. Il soggetto beneficiario puo'   presentare  domanda  di erogazione soltanto quando abbia sostenuto   costi  almeno  pari  a  quelli  previsti  nel  piano e comunque le   relative   erogazioni   non  possono  essere  effettuate  in  anni   precedenti a quello previsto nello stesso piano di erogazione. 10.4  Le erogazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla   presentazione  dello  stato  di avanzamento e della documentazione   relativa, formalmente e tecnicamente completi, a condizione che il   soggetto  non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del   Fondo. 10.5  Alle  piccole  o  medie  imprese puo' essere anticipata, dietro   presentazione  di  idonea  garanzia,  la  prima  erogazione per un   ammontare commisurato alle spese sostenute o previste per il primo   ed  eventualmente  per  il  secondo  stato di avanzamento, fino al   massimo del 25% delle agevolazioni concesse. 10.6   Nel   periodo  di  realizzazione  del  programma,  l'ammontare   complessivo  delle  erogazioni  non  puo'  superare  il  90% delle   agevolazioni  concesse  e il restante 10%, da sottrarre all'ultimo   stato  di  avanzamento  o,  se  non  sufficiente,  anche  a quello   immediatamente  precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli   accertamenti   da   svolgere   ai  sensi  dell'articolo  10  della   Direttiva. 11 DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA ED EROGAZIONE A SALDO 11.1 Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore la richiesta   di  erogazione a saldo con la documentazione finale di spesa entro   tre  mesi  dalla  data  di  ultimazione del programma. Per data di   ultimazione  del programma si intende quella dell'ultimo titolo di   spesa,  se  il  programma  si  e'  concluso  con  attivita' svolte   all'esterno  ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se   il programma si e' concluso con attivita' svolte direttamente. 11.2  Il  gestore, ricevuta la richiesta di erogazione a saldo ne da'   immediata  comunicazione  al  Ministero,  che provvede alla nomina   della  Commissione di accertamento di cui al comma 1 dell'articolo   10 della Direttiva. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il gestore trasmette   al  Ministero  una  relazione  finale,  redatta  secondo lo schema   previsto nella convenzione. 11.3  Il  Ministero,  entro  6  mesi  dalla richiesta di erogazione a   saldo,  sulla  base  degli  esiti dell'accertamento della predetta   Commissione,  ridetermina,  con proprio decreto, l'ammontare delle   agevolazioni e dispone l'erogazione a saldo o l'eventuale recupero   di agevolazioni concesse in eccesso o non spettanti. 11.4  La  rideterminazione  delle agevolazioni a saldo, da calcolarsi   con il metodo indicato al punto 4.2.3, viene effettuata sulla base   dei  costi  agevolabili,  effettivamente  sostenuti  e  della loro   articolazione  temporale  nonche' delle effettive erogazioni e dei   conseguenti  interessi  di preammortamento effettivamente pagati e   delle rate di ammortamento definitive. 12 VARIAZIONI DEI PROGRAMMI 12.1  Eventuali  variazioni,  che  non  alterino  gli  obiettivi  del   programma,  concernenti  le  singole  voci  dei  costi  ammessi in   concessione o scostamenti di costi tra le diverse attivita', fermi   restando,  per l'ammissibilita' del programma, i limiti fissati ai   punti 2.3 e 2.4 della presente circolare, saranno valutate in sede   di erogazione a saldo. 12.2  Nel  caso in cui le variazioni riguardino sostanziali modifiche   degli  obiettivi  del  programma  rispetto  a  quelli previsti nel   decreto  di  concessione, il soggetto beneficiario dovra' proporre   al  Ministero,  per il tramite del gestore, la nuova articolazione   del  programma che sara' nuovamente valutato al fine di adottare i   conseguenti provvedimenti. 13 REVOCHE 13.1  Ai  sensi del comma 3 dell'art.10 della Direttiva, il Ministero   dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca   dei benefici concessi in caso di: a) verifica  dell'assenza  di uno o piu' requisiti di ammissibilita',   ovvero  di  documentazione  incompleta  o  irregolare  per  fatti,   comunque, imputabili all'impresa e non sanabili; b) mancato  rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto   5.1 per la realizzazione del programma; c) mancata  presentazione  degli  stati  di avanzamento entro un anno   dalle   date   previste   nel   piano   delle  erogazioni  per  il   raggiungimento  dei  costi  di  ciascuno  dei  predetti  stati  di   avanzamento; d) mancata  trasmissione della documentazione finale di spesa entro i   termini fissati al precedente punto 11.1 e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato  raggiungimento  degli obiettivi previsti dal programma di   sviluppo,  fatti  salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o   altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; g) mancata  restituzione  protratta per oltre un anno degli interessi   di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso. 13.2  In  caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma   precedente,  il  soggetto  beneficiario  non ha diritto alle quote   residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il   beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni   amministrative   pecuniarie   di   cui   all'art.  9  del  decreto   legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 14 ATTIVITA' ISPETTIVE Il Ministero puo' disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni   sull'andamento dei programmi, anche per il tramite dei Gestori. 15 RAPPORTI ALL'UNIONE EUROPEA I programmi  agevolati  ai sensi della presente disciplina formeranno   oggetto  di  un  rapporto annuale alla Commissione della Comunita'   europea. 16 MONITORAGGIO Come   previsto   nell'articolo  14  della  Direttiva,  il  Ministero   dell'Industria   attua   il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei   risultati   dei  programmi  di  sviluppo  e  dell'efficacia  degli   interventi,  anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e   occupazionale,  sulla base dei criteri che saranno fissati a norma   dell'articolo 11 del decreto leg.vo 123/98. A tal fine, in qualsiasi momento, il Ministero si riserva di chiedere   ai  soggetti finanziati ulteriori informazioni aggiuntive rispetto   a  quelle  previste  dalla  presente  circolare,  anche attraverso   appositi questionari distribuiti da personale incaricato. I soggetti  beneficiari  devono  evidenziare,  con  l'indicazione dei   costi  sostenuti,  l'attuazione  del  programma nelle relazioni di   bilancio  relative  a  ciascuno  degli esercizi durante i quali il   programma stesso viene svolto. 17 NORME TRANSITORIE Le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre   1986  e  che,  alla  data  di  apertura per la presentazione delle   domande  di  cui alla presente circolare, non siano state definite   con  la  comunicazione all'impresa dell'ammissione ai benefici del   FIT,  possono  essere ripresentate, entro 30 giorni dalla suddetta   data,  secondo  le  modalita'  e  i  criteri  stabiliti  nei punti   precedenti,  accompagnate  da  una  dichiarazione  che evidenzi la   circostanza che si tratta di una ripresentazione di domanda Il gestore da' immediata comunicazione al Ministero, per le   opportune determinazioni, sulle singole domande ripresentate. Tali  domande  conservano  la  precedenza  di  esame acquisita e sono   riconosciuti  ammissibili  i  costi sostenuti a partire dalla data   della domanda originaria e comunque non antecedente al 21.12.2000,   data di approvazione del nuovo regime da parte della UE. E preclusa  in  ogni  caso  la ripresentazione della domanda, qualora   l'iter  istruttorio  relativo  alla  domanda originaria non si sia   concluso per cause imputabili al soggetto richiedente. 18 DURATA DEL REGIME La disciplina prevista nella Direttiva 16.1.2001, pubblicata sulla   G.U.  n.  79 del 4.4.2001, resta in vigore per 10 anni a decorrere   dalla  data di pubblicazione della presente circolare, fatte salve   ulteriori modifiche ed integrazioni.   Roma, 11 maggio 2001                                                   Il Ministro: LETTA  |  
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Alla luce di tale decreto:   e' definita piccola e media l'impresa che:   1) ha meno di 250 dipendenti e   2)  ha  un  fatturato  annuo  non  superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro   3)  ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);   e' definita piccola l'impresa che:   1) ha meno di 50 dipendenti e   2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro   3)  ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);   I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  numeri  1),  2)  e  3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.   Ai fini di cui sopra:   a)  il  numero  dei  dipendenti,  l'ammontare  del fatturato e del totale  di  bilancio  vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa  considerata  ed  alle  altre eventuali imprese di cui la stessa  detenga,  anche  indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto;   b)  il  capitale  e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa  considerata  qualora  siano detenuti, per il tramite di una  o  piu',  altre  imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata;   c)  le  quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini  di  cui  sopra,  alla  data  di  presentazione della domanda di agevolazione;   d)  il  periodo  di  rilevazione  del  numero  di  dipendenti, del fatturato  annuo  e  del  totale  di  bilancio e' l'esercizio sociale relativo  all'ultimo  bilancio  approvato o, per le imprese esonerate dalla  tenuta  della  contabilita'  ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,  l'esercizio  sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione della domanda;   e)  per  le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino  costituite  da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato  il  primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi,  i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;   f)  il  numero  di  dipendenti  occupati  corrisponde al numero di unita-lavorative-anno   (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di dipendenti  occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di  cui  alla  precedente  lettera  d),  mentre  i lavoratori a tempo parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di ULA; per dipendenti  occupati  si  intendono  quelli  a  tempo  determinato  o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale  in  C.I.G.  e  con  esclusione  di  quello  in C.I.G.S.; i dipendenti  occupati  part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal contratto collettivo di riferimento;   g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile, si intende l'importo  netto  del  volume  d'affari  che  comprende  gli  importi provenienti  dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti  nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti   concessi  sulle  vendite  nonche'  dell'imposta  sul  valore aggiunto  e  delle  altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;   h)  per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono  in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate dalla redazione  del  bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del  fatturato  sono  desunti  dall'ultima  dichiarazione dei redditi presentata;  il  primo,  in  particolare,  e'  desunto sulla base del "prospetto  delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di  cui  al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti del codice civile;   i)  il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1o gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27;   l)  e'  considerata  indipendente  l'impresa  il  cui capitale o i diritti  di  voto  non  siano  detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa   o   congiuntamente   (semplice   somma   delle   quote   di partecipazione  o  dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori;  per  la  determinazione  della  dimensione di tali ultime imprese  si  applicano  i  medesimi  criteri utilizzati per l'impresa considerata;   non   vanno  a  tal  fine  computate  le  societa'  di investimenti  pubblici,  le  societa'  di  capitali  di rischio o gli investitori  istituzionali,  a  condizione  che questi non esercitino alcun  controllo  individuale  o  congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima   e'  comunque  indipendente  qualora  il  capitale  sia disperso  in  modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto   e   l'impresa  stessa  dichiari  di  poter  legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;   m) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la cui  attivita'  e  struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo   Stato   e/o   gli  Enti  pubblici  partecipano,  direttamente  o indirettamente,  in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio  la  societa'  che  investe  il  proprio  capitale  in titoli azionari,  senza  limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che   detti  titoli  offrono  in  relazione  all'andamento  economico dell'impresa   cui   gli   stessi  si  riferiscono;  per  investitori istituzionali  si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge  o  per  statuto,  sono  tenuti  ad  investire,  parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i  fondi  di  investimento,  le  compagnie  di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);   o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi dimensioni,  l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a  prescindere  dalle  eventuali  quote  detenute  da  medie imprese; qualora  la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.   2) Criteri per la determinazione dei costi   Sono  ammessi  al  finanziamento  soltanto  i  costi sostenuti per competenza  nel  periodo  di svolgimento del programma di sviluppo, a condizione   che  sia  stato  effettuato  il  pagamento  prima  della presentazione della richiesta di erogazione.   Nel  caso  di  consulenze  o  prestazioni  affidate a soggetti che abbiano  rapporti  di  cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci,   consorziati,   soggetti   appartenenti   allo  stesso  gruppo industriale,  societa'  partecipate),  soggetti  che  d'ora in avanti saranno   tutti   denominati   imprese   "collegate",   il   soggetto beneficiario  e' tenuto a far rispettare alle collegate questi stessi criteri.   Per  i  pagamenti  effettuati  in  valuta  diversa  dall'EURO,  il controvalore  sara'  determinato  sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.   Restano in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni.   2.1)  Costi  per  le  attivita'  di  sviluppo  precompetitivo e di ricerca   I costi per attivita' di sviluppo precompetitivo (SP) e quelli per attivita'  di  ricerca industriale (RI) vanno rilevati separatamente. Pertanto   il  soggetto  beneficiario  deve  attrezzarsi  per  tenere separati i costi delle due tipologie di attivita'.   Nell'ambito  dei  suddetti  criteri  generali,  sono  ammessi alle agevolazioni i costi di seguito indicati:   2.1.1) Studi di fattibilita'   Nel  caso  di prestazione commissionata a terzi, il costo relativo e'  determinato in base alla fattura, al netto dell'IVA; se gli studi sono  effettuati  con personale interno, il costo va articolato nelle voci  pertinenti,  determinate  sulla  base  dei criteri indicati per ciascuna di esse.   Sono   ammissibili,  per  studi  di  fattibilita'  riguardanti  il programma  di  sviluppo  precompetitivo, costi sostenuti non oltre 12 mesi  prima della data di presentazione della domanda, nel limite del 10%  dei costi del personale, dei servizi di consulenza e delle spese generali.   2.1.2) Personale dipendente.   Questa  voce  comprendera' il personale dipendente impegnato nelle attivita'   di  sviluppo  e  di  ricerca  e  in  quelle  di  gestione tecnico-scientifica  (comprese  le  attivita'  di coordinamento tra i vari enti esterni o interni direttamente impegnati sul progetto), con esclusione   delle   attivita'   di   "funzionalita'   organizzativa" rientranti nel forfait delle spese generali.   In  questa  voce  rientra  anche  il  personale,  sempre di natura tecnica,  appartenente  a  reparti  diversi  dal  gruppo  di  persone direttamente impegnate nel programma (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).   Le  ore  dedicate  giornalmente  al  programma  da ciascun addetto devono  essere  rilevate  in apposito registro di presenza, che sara' articolato secondo lo schema allegato "A", del quale ciascun soggetto richiedente  deve dotarsi per ognuna delle unita' operative presso le quali e' previsto lo svolgimento del programma.   Il  costo  relativo  sara'  determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:   - per ogni persona impiegata nel progetto sara' preso come base il costo  effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);   -  il  "costo  orario"  sara' computato per ogni persona dividendo tale  costo  annuo  lordo  per  il numero di ore lavorative contenute nell'anno  per  la  categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro  e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il   5%   per   assenze  dovute  a  cause  varie;  per  il  personale universitario  convenzionalmente  le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;   -  ai  fini  della  valorizzazione non si fara' differenza tra ore normali ed ore straordinarie;   -  le  ore  di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere  quelle  massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in  particolare  per  il  personale  senza  diritto  di  compenso per straordinari  non  potranno  essere addebitate, per ogni giorno, piu' ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.   2.1.3) Personale non dipendente.   Questa   voce   comprendera'   il   personale   con  contratto  di collaborazione  coordinata  e  continuativa  (nonche',  per  gli Enti Pubblici  di Ricerca (EPR) e le Universita', il personale titolare di specifico  assegno  di  ricerca)  impegnato  in  attivita' analoghe a quelle  del personale dipendente di cui al punto 2.1.2), a condizione che  svolga  la  propria  attivita'  presso le strutture del soggetto finanziato.   Il   contratto   di   collaborazione  dovra'  contenere l'indicazione  della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e  di  eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attivita' da svolgere  e  delle  modalita' di esecuzione, nonche' l'impegno per il collaboratore  a  prestare  la  propria opera presso le strutture del soggetto finanziato.   Il  costo riconosciuto sara' quello di fattura al netto di IVA con l'esclusione  di  eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle  spese  generali  di cui al successivo punto 2.1.4). Tale costo sara'  determinato  in  base  alle ore dedicate al progetto presso la struttura  del  soggetto  finanziato,  valorizzate  al  costo  orario previsto   nel  contratto.  Per  gli  assegni  di  ricerca  il  costo riconosciuto   sara'   quello   relativo   all'importo   dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto 2.1.4).   I costi per le attivita' svolte fuori dalla struttura del soggetto finanziato,  rientrano  invece  tra le consulenze o le prestazioni di terzi  di  cui  al successivo punto 2.1.6). Il soggetto finanziato ha comunque facolta' di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi  anche  i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.   2.1.4) Spese generali   L'importo  della  voce in oggetto sara' calcolato forfettariamente nella  misura  del  60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale, come determinati nei punti 2.1.2) e 2.1.3).   Resta  inteso  che  in sede di rendiconto dei costi non occorrera' predisporre per tale voce un'apposita documentazione.   2.1.5) Strumenti e attrezzature   In   questa   voce   verranno   incluse   le   attrezzature  e  le strumentazioni  acquistate  da  terzi;  in tale voce rientrano sia le attrezzature  e  le  strumentazioni  specifiche  ad uso esclusivo del programma di SP, che quelle acquisite funzionalmente per il programma ma che verranno utilizzate anche per programmi diversi (cosiddette ad utilita' ripetuta).   I  criteri  che  saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:   -  il  costo  delle  attrezzature  e delle strumentazioni nuove di fabbrica,   da  utilizzare  esclusivamente  per  il  progetto,  sara' determinato  in  base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali,  il  trasporto,  l'imballo  e  l'eventuale  montaggio,  con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;   -  per  le  attrezzature e le strumentazioni nuove di fabbrica, il cui  uso  sia  necessario  ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo,  da  calcolare  come  indicato  al  punto precedente, sara' ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse.   2.1.6) Servizi di consulenza.   La voce comprende anche costi per prestazioni di terzi e costi per l'acquisizione  di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali.   Per  consulenze  si intendono le attivita', rivolte alla ricerca e alla  progettazione,  commissionate  a  terzi,  che  devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.   Per  prestazioni  di  terzi  si intendono prestazioni di carattere esecutivo.   Il costo e' determinato in base alla fattura, al netto di IVA.   Per la determinazione del costo dei beni immateriali (risultati di ricerca,  brevetti,  know-how,  diritti  di  licenza)  si applicano i seguenti criteri:   -   il  costo  dei  beni,  da  utilizzare  esclusivamente  per  il programma, e' determinato in base alla fattura al netto di IVA;   -  il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, e' ammesso all'agevolazione  in  proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.   2.1.7) Materiali   In   questa   voce   sono   compresi  materie  prime,  componenti, semilavorati,  materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre   alle   strumentazioni  utilizzate  per  la  realizzazioni  di prototipi e/o impianti pilota.   Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto gia' compresi nel  forfait  delle  spese  generali,  i  costi  dei materiali minuti necessari  per  la funzionalita' operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria  metallica  ed  elettrica,  articoli  per la protezioni del personale  (guanti,  occhiali,  ecc.),  floppy disk per calcolatori e carta  per  stampanti,  vetreria  di  ordinaria  dotazione,  mangimi, lettiere  e  gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc.   I   costi   relativi,  in  caso  di  acquisto  all'esterno,  sanno determinati  in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi dogali,   il  trasporto  e  l'imballo,  con  l'esclusione  invece  di qualsiasi ricarico per spese generali.   Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sara'  quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.   2.2) Costi per le attivita' dei Centri di ricerca   2.2.1) Studi di fattibilita' e progettazione   Nel  caso  di prestazione commissionata a terzi, il costo relativo alle  attivita'  in questione e' determinato in base alla fattura, al netto  dell'IVA; se le attivita' sono svolte all'interno, il costo va rilevato  con specifiche commesse interne e determinato con i criteri di cui al successivo punto 2.2.4).   I  costi  relativi agli studi di fattibilita' e alla progettazione di  centri  di  ricerca,  anche  se sostenuti non oltre 12 mesi prima della   data   di   presentazione  della  domanda,  sono  ammissibili all'agevolazione   nel  limite  del  5%  dei  costi  complessivamente ammissibili  per  le  altre  attivita',  relative  al  centro (aree e fabbricati, opere edili e infrastrutture).   2.2.2) Terreni e fabbricati   In  questa  voce verranno inclusi il suolo acquistato da terzi e i fabbricati  (con  relativi impianti generali) acquistati da terzi e/o costruiti ad hoc.   Il   relativo   costo,  nel  caso  di  acquisto  da  terzi,  sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA.   2.2.3) Opere edili e infrastrutturali   le  opere  edili  comprendono  la sistemazione del suolo, le spese murarie,  gli interventi per la viabilita' e la realizzazione di aree verdi;  le  infrastrutture  comprendono gli impianti tecnologici e le altre  infrastrutture  specifiche delle strutture di R&S. Il relativo costo,  nel  caso di acquisizione da terzi, sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA.   2.2.4) Strumenti, attrezzature e impianti speciali   In  questa  voce verranno inclusi gli strumenti, le attrezzature e gli  impianti speciali acquistati da terzi, nuovi di fabbrica, sia ad uso  esclusivo  del  programma  di sviluppo precompetitivo che quelli acquisiti  funzionalmente per il programma ma che verranno utilizzati anche per programmi diversi (cosiddetti ad utilita' ripetuta).   I   criteri   da  applicare  per  la  determinazione  della  spesa agevolabile  degli  strumenti,  delle  attrezzature  e degli impianti speciali sono i seguenti:   -  nel  caso di acquisto da terzi, la spesa e' determinata in base alla  fattura,  al  netto  di  IVA,  ivi  inclusi i dazi doganali, il trasporto,  l'imballo  e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;   -  nel  caso  di  realizzazione  con commessa interna, la spesa e' determinata sulla base della valorizzazione della commessa stessa che deve  esplicitarne  l'oggetto,  le  date  di  apertura  e chiusura, i materiali  impiegati,  distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con  gli  estremi  dei  documenti  di  spesa ed il relativo costo, il numero  degli  addetti  impiegati,  suddivisi  per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in  misura  congrua  rispetto  ai  costi di gestione e, comunque, non superiore  al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali  prelevati  dal  magazzino  e'  quello  di  inventario, con esclusione   di   qualsiasi  ricarico.  Il  costo  del  personale  e' determinato  in  base  a  quello  orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di  oneri  sociali,  per  il  numero  di  ore  lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.   A  ciascuna  commessa  interna deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto  riepilogativo  dei  dati  concernenti  le  prestazioni  di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il  numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle  ore  prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai  sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua  media,  come  in  precedenza  determinata,  e  del  numero  di dipendenti  che  hanno  prestato  la  loro opera per la realizzazione della commessa.   La  somma dei costi relativi alle attivita' dei centri di ricerca, di  cui  alle  voci  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4, e' ammissibile al finanziamento fino ad un importo massimo pari al 30% del totale degli altri costi del progetto (somma delle voci da 2.1.1 a 2.1.7).
      ---->  Vedere Allegato da Pag. 27 a Pag. 82 del S.O.   <----  |  
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