Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. 4240
Direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni).

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
All'A.B.I.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con la Direttiva 16 gennaio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4.4.2001, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha emanato le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono realizzare programmi pluriennali di sviluppo precompetitivo.
Tale Direttiva introduce un nuovo regime di aiuto, approvato dalla Commissione dell'UE con decisione del 21 dicembre 2000 e comunicata con nota del 18-1-2001, in sostituzione del precedente regime previsto dall' art. 14 e seguenti della legge 17/2/1982 n.46, che ha istituito il Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT).
Per rendere piu' agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli interessati, nel rispetto dei termini, dei criteri e delle modalita' fissate nella "Direttiva", si forniscono qui di seguito alcune indicazioni di carattere generale, delucidazioni su aspetti procedurali nonche' una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni
e di allegati tecnici, da utilizzare per l'accesso alle
agevolazioni. Ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di individuazione dei "Gestori", di cui al punto 1.5. 1 PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema di agevolazione previsto nella presente disciplina e'
gestito attraverso la procedura valutativa di cui all'art.5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e segue, fatti salvi gli
interventi di cui al punto 1.3, il procedimento a sportello, che
prevede l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande. Ove le disponibilita' finanziarie di
cui al successivo punto 1.2 siano insufficienti, la concessione
dell'agevolazione e' disposta tenendo conto del predetto ordine
cronologico e della conclusione dell' istruttoria e, in ogni caso,
si procedera' secondo quanto stabilito nell'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 31.3.1998, n. 123. 1.2 Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse
finanziarie disponibili sul Fondo Rotativo per l'Innovazione
Tecnologica (FIT), istituito dall'articolo 14 della legge 46/82.
Tali risorse sono costituite dagli stanziamenti annuali di
bilancio, integrati dalle somme derivanti dai rimborsi dei
finanziamenti concessi negli anni precedenti. 1.3 Il Ministero dell'Industria puo' destinare, ai sensi
dell'articolo 11 della Direttiva, fino al 30% delle disponibilita'
complessive del Fondo all'incentivazione di programmi di rilevante
interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del paese
ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti
industriali, oggetto di appositi bandi annuali. 1.4 Per la concessione delle agevolazioni non sono richieste forme di
garanzia, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 4
della Direttiva, in ordine alla possibilita' di ottenere, da parte
delle sole piccole o medie imprese, erogazioni a titolo di
anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle
agevolazioni concesse, sotto forma di finanziamento e contributo,
previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa: a tal fine l'impresa richiedente utilizza lo schema
di garanzia, che sara' definito con successivo provvedimento. I
finanziamenti concessi ai sensi della presente disciplina sono
assistiti da privilegio secondo quanto stabilito dall'articolo 24,
comma 33, della legge 449/97. 1.5 Per l'istruttoria dei programmi il Ministero dell'Industria si
avvale di Banche concessionarie, denominate "Gestori", scelte
sulla base di un'apposita gara e con le quali stipula una
convenzione. 1.6 Per "aree economicamente depresse" del territorio nazionale, si
intendono quelle individuate ai sensi dell'articolo 27 comma 16
lettera a)bis della legge 23.12.1999, n. 488 e successive
modifiche e integrazioni. 1.7 Si precisa che l'unita' monetaria da utilizzare, in applicazione
della presente circolare, deve essere l'EURO. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Secondo le disposizioni contenute nell'art. 2 della Direttiva, sono
ammissibili all'agevolazione quei programmi finalizzati allo
svolgimento di attivita' di sviluppo precompetitivo, che possono
comprendere anche attivita' non preponderanti di ricerca
industriale e attivita' dirette alla realizzazione,
all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione,
riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di
ricerca. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 2.1 per attivita' di sviluppo precompetitivo si intendono le
attivita' dirette alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e
preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi
ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e
processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle
tecnologie esistenti. Tali attivita' si concretizzeranno nella
realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonche' di
prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di
routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se
tali modifiche possono rappresentare miglioramenti; 2.2 per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette
all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a
punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al
notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi
esistenti; 2.3 l'attivita' di ricerca si considera non preponderante quando il
costo ad essa riferito e' inferiore, nell'ambito del medesimo
programma oggetto di domanda di agevolazione, a quello previsto
per le attivita' di sviluppo precompetitivo; 2.4 le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di
ricerca ovvero all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla
riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla
delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono
ammissibili all'agevolazione solo se oggetto di richiesta di
agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo
precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un
collegamento funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili
relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del
totale degli altri costi agevolabili del programma. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 3.1 Possono beneficiare delle agevolazioni del Fondo Rotativo per
l'Innovazione Tecnologica i seguenti soggetti: a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla
produzione di beni e/o di servizi; b) imprese che esercitano attivita' di trasporto per terra, per acqua
o per aria; c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese
agricole che svolgono anche attivita' di trasformazione dei
prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla
silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale
ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla
vendita diretta dei prodotti agricoli; d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443; e) centri di ricerca, con personalita' giuridica autonoma, costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b), c); f) consorzi e societa' consortili, a condizione che la partecipazione
finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui
alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sia superiore al 50%.
Il valore di tale partecipazione finanziaria e' fissato al 30% per
i consorzi e societa' consortili aventi sede nelle aree del
territorio nazionale considerate depresse ai sensi delle vigenti
disposizioni comunitarie; g) altri soggetti individuati dai bandi di cui all'articolo 11 della
Direttiva; 3.2 A norma del comma 3. dell'articolo 3 della Direttiva, i soggetti
sopraelencati possono presentare programmi congiuntamente tra di
loro ed anche con Universita', Enti pubblici di ricerca, ENEA ed
Agenzia Spaziale Italiana (ASI). In quest'ultimo caso la
partecipazione degli stessi soggetti alle attivita' deve essere
superiore al 50% del costo complessivo del programma oppure al
30%, qualora il programma preveda il completo svolgimento delle
attivita' nelle aree considerate economicamente depresse. Per i programmi presentati congiuntamente, l'agevolazione e' concessa
ed erogata in misura corrispondente alle attivita' svolte e
documentate dai singoli partecipanti. 3.3 soggetti richiedenti devono : a) possedere una "stabile organizzazione in Italia", intendendosi per
essa la comprovata disponibilita', sul territorio nazionale, del
soggetto richiedente di almeno un'unita' strutturata e organizzata
per lo sviluppo della propria attivita' economica; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in stato di liquidazione volontaria ne' sottoposti alle
procedure concorsuali di cui al regio decreto 16.3.1942 n. 267 e
al decreto legislativo 8.7.1999, n. 270 e successive modifiche e
integrazioni; c) non risultare morosi in relazione a precedenti operazioni
effettuate a carico del FIT; d) essere iscritti al registro delle imprese relativamente ai soli
soggetti di cui alle lettere a),b),c),d), e), f). La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non
ammissibilita' del programma alle agevolazioni. 4 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 4.1 Valore dell'agevolazione in ESL e tasso di attualizzazione 4.1.1 Le agevolazioni massime concedibili sono espresse in
Equivalente Sovvenzione Lordo "ESL" e sono aggiornate, con decreto
ministeriale, in funzione delle determinazioni assunte in sede
comunitaria. Per Equivalente Sovvenzione Lordo si intende il rapporto tra il
valore dell'agevolazione, al lordo delle eventuali imposte
gravanti su di essa, e l'importo dei costi agevolati
effettivamente sostenuti; ambedue gli importi, quello
dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono
attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del
programma. Per quanto riguarda le agevolazioni concesse sotto forma di
"contributo alla spesa", il valore dell'agevolazione e' pari alla
somma degli importi erogati al soggetto beneficiario. Per quanto
riguarda il finanziamento agevolato, il valore dell'agevolazione
e' determinato, per il periodo di preammortamento quale differenza
tra gli interessi calcolati, per ciascun anno solare, applicando
agli importi delle effettive erogazioni il tasso di
attualizzazione vigente alla data del decreto di concessione e
quelli calcolati applicando il tasso agevolato, mentre per il
periodo di ammortamento quale differenza tra le rate calcolate
applicando al finanziamento concesso il tasso di attualizzazione
vigente alla data del decreto di concessione e quelle calcolate
applicando il tasso agevolato (esempio di calcolo in Appendice). 4.1.2 Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione ed
eventuali rivalutazioni e' quello stabilito con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla
base delle indicazioni della Commissione europea ed e' il tasso in
vigore alla data di avvio a realizzazione del programma. Per data
di avvio a realizzazione si intende quella del primo titolo di
spesa, se il programma e' avviato con attivita' svolte
all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se
il programma e' avviato con attivita' svolte direttamente. 4.2 Forma e misura dell'agevolazione 4.2.1 Finanziamento agevolato ed eventuale contributo a fondo perduto Per i programmi ammessi viene concesso un finanziamento agevolato di
importo pari al 60% dei costi agevolabili. Qualora l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato del
60% , espressa in ESL, sia inferiore al 25%, il finanziamento
viene integrato con un contributo a fondo perduto fino a
raggiungere il 25% ESL. Per i programmi che comprendano anche attivita' di ricerca
industriale per almeno il 10% del totale dei costi relativi alle
attivita' di sviluppo e di ricerca, qualora l'agevolazione
corrispondente al finanziamento agevolato del 60%, espressa in
ESL, sia inferiore alla media ponderata del valore ESL concedibile
per i programmi di ricerca (50%) e del valore ESL concedibile per
i programmi di sviluppo precompetitivo (25%), il finanziamento
viene integrato con un contributo a fondo perduto fino a
raggiungere il predetto valore medio ESL (es. un programma che
prevede attivita' di ricerca per un costo pari al 22% del costo
totale ammesso, potra' ottenere un'agevolazione massima in ESL
pari a: [50 x 0.22]+[25 x 0,78] = 30,5%). Il valore ESL massimo raggiungibile e' calcolato sulla base dei costi
effettivamente sostenuti e definitivamente ammessi per le
attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca. Nel caso in cui il valore dell'agevolazione, rappresentata dal
finanziamento agevolato del 60% dei costi agevolabili, superi le
predette percentuali ESL, il finanziamento viene ridotto fino ai
suddetti limiti. 4.2.2 Maggiorazioni concedibili Per le ipotesi e nelle misure percentuali sottoindicate, sono
concesse maggiorazioni, sotto forma di contributo alla spesa, per
un ammontare che, complessivamente , non puo' superare, comunque,
il 25% di ESL, rimanendo fermo che la somma rappresentata
dall'importo del finanziamento agevolato e dei complessivi
contributi alla spesa non puo', comunque, superare l'ammontare dei
costi agevolabili: a) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; b) 10% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree
ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di
Amsterdam; c) 5% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree
ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del Trattato di Roma , come modificato dal Trattato di
Amsterdam; d) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o
di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un
programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di
applicazione alla data di presentazione della domanda, a
condizione che le attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere
siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano
carattere multidisciplinare. Tale maggiorazione e' concedibile
esclusivamente per i programmi che comprendano una quota
rilevante, almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti
difficolta' di realizzazione in relazione agli obiettivi
perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale e'
elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole
e medie imprese qualora alla loro copertura finanziaria
concorrano, sotto qualsiasi forma, purche' tale concorso sia
esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al
capitale sociale, banche o intermediari finanziari di cui al
Decreto Legislativo 385/93, art. 107; e) 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti
condizioni: i) lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune,
di una quota di attivita', escluso il mero acquisto di macchinari
e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili da
parte di almeno due partners di altri Stati membri dell'U.E.,
purche' tra il soggetto richiedente e i citati partners non
sussistano rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile; ii) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30%
dei costi ammissibili da parte di Enti pubblici di ricerca o
Universita'; Il soggetto beneficiario deve comprovare, attraverso idonei atti,
relazioni o documenti, quali contratti, accordi e cosi' via, il
diritto alle maggiorazioni richieste al punto d) ed e), entro la
data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni. 4.2.3 Determinazione delle agevolazioni Ai fini del decreto di concessione di cui al successivo punto 9,
qualora alla data dello stesso il programma sia ancora da avviare
a realizzazione, si applica, in via presuntiva il tasso di
attualizzazione in vigore a tale data. Per determinazione delle agevolazioni da concedere in via provvisoria
si procede nel seguente modo: - il soggetto richiedente indica nella scheda tecnica l'ammontare
complessivo delle spese previste, e dei relativi costi
agevolabili, per la realizzazione del programma suddividendoli per
attivita' (sviluppo precompetitivo, ricerca industriale, centri di
ricerca), per aree territoriali nelle quali vengono svolte le
attivita' (aree 87.3.a), 87.3.c), altre aree) e per anni solari;
indica, inoltre, le eventuali condizioni, tra quelle previste al
precedente punto 4.2.2, che danno diritto alle maggiorazioni sotto
forma di contributo alla spesa; - il soggetto richiedente indica nella scheda tecnica gli stati
d'avanzamento (S.A.L.) del programma, ai quali corrisponde il
piano delle erogazioni delle agevolazioni, in misura percentuale
intera e progressiva, tenendo presente che si puo' indicare solo
un S.A.L. per anno solare e in numero non superiore a 4, ferma
rimanendo l'erogazione a saldo come previsto al successivo punto
10. Le sole PMI possono richiedere l'erogazione del primo S.A.L. a
titolo di anticipazione con le condizioni ed i limiti previsti al
successivo punto 10.5; - sulla base dell'ammontare complessivo dei costi agevolabili, cosi'
come giudicati pertinenti e congrui dal gestore, viene fissato
l'importo del finanziamento agevolato in misura pari al 60% degli
stessi e con ammortamento pari al numero di anni indicato dal
soggetto richiedente e, comunque, non superiore a 10; - isuddetti costi agevolabili, sempre come giudicati pertinenti e
congrui dal gestore, vengono attualizzati all'anno solare di avvio
a realizzazione del programma (costi att.); - sulla base dei costi agevolabili relativi all'attivita' di sviluppo
precompetitivo ed all'eventuale attivita' di ricerca industriale,
secondo quanto stabilito al successivo punto 5 si determina il
valore massimo, espresso in E.S.L., dell'agevolazione concedibile
per il programma sotto forma di finanziamento agevolato e di
eventuale integrazione con contributo alla spesa (ESL max); - sulla base della durata dell'ammortamento e del piano delle
erogazioni indicato dal soggetto richiedente, dal quale si
determinano oltre che i singoli importi delle erogazioni anche il
periodo di preammortamento del finanziamento agevolato, che puo'
durare fino all'ultimazione del programma e, comunque, non piu' di
quattro anni interi a decorrere dalla data del decreto di
concessione, si calcola il valore, espresso in E.S.L.,
dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato (ESL
fin.agev.). Tale calcolo viene effettuato assumendo che gli
interessi di preammortamento siano pagati alla fine di ciascun
anno solare e calcolati, convenzionalmente, in misura pari al 50%
per gli importi erogati nell'anno in corso ed in misura intera per
gli importi erogati negli anni precedenti, mentre per
l'ammortamento si procede secondo quanto indicato al precedente
punto 4.1 e di quanto previsto al successivo punto 4.3; - se ESL fin.agev.) risulta maggiore di (ESL max), l'importo del
finanziamento agevolato viene ridotto fino ad ottenere (ESL
fin.agev.) = (ESL max); - se ESL fin.agev.) risulta minore di (ESL max) si determina
l'importo attualizzato dell'integrazione spettante sotto forma di
contributo alla spesa (Int. att): (Int. att) = (Costi att.) x [(ESL max) - (ESL fin.agev.)] - sulla base delle indicazioni e della documentazione fornite del
soggetto richiedente e confermate dal gestore, si determina il
valore, espresso in ESL, delle eventuali maggiorazioni da
concedere sotto forma di contributo alla spesa (ESL magg) e,
conseguentemente, si calcola il valore attualizzato delle
maggiorazioni spettanti (Magg. att): (Magg. att) = (Costi att.) x (ESL magg) - Per la determinazione degli importi totali di contributo alla spesa
da concedere, sia quello relativo alla integrazione al
finanziamento agevolato, (Int), sia quello relativo alle
maggiorazioni spettanti, (Magg), si procede utilizzando la Formula
n.1, che e' ovviamente identica per ambedue i predetti contributi
anche se la stessa si riferisce solo a quello relativo alla
integrazione, e per la cui determinazione si parte dalla seguente
equivalenza
(Int. att) = X1 . (Int) . rn1 + X2 . (Int) . rn2 + X3 . (Int) . rn3
+ X4 . (Int) . rn4
dove
ia = tasso di attualizzazione
r = 1/(1+ia)
ni= numero di anni intercorrenti tra quello in cui e' prevista la
singola erogazione e quello di avvio del programma
Xi= % del S.A.L. maturato relativo alla singola erogazione, tenendo
conto dell'eventuale anticipazione richiesta per il primo SAL
dalle sole PMI
Mettendo in evidenza (Int), si ottiene
(Int. att) = (Int) . [X1 . rn1 + X2 . rn2 + X3 . rn3 + X4 . rn4]
da cui si ricava la Formula n.1
(Int) = (Int. att) / [X1 . rn1 + X2 . rn2 + X3 . rn3 + X4 . rn4] Una volta calcolati i valori di (Int) e di (Magg), gli importi delle
rispettive singole quote di contributo si ottengono moltiplicando
tali valori per le singole percentuali (Xi) previste da ciascuno
dei SAL indicati nel piano delle erogazioni. 4.3 Durata e condizioni del finanziamento agevolato 4.3.1 La durata del finanziamento, che viene indicata dal soggetto
beneficiario, non puo' superare 10 anni, oltre a un periodo di
preammortamento. Il periodo di preammortamento dura tanti anni
interi quanto dura il programma, considerando anno intero anche
eventuali frazioni, e comunque non piu' di 4 anni a decorrere
dall'emanazione del decreto di concessione. 4.3.2 Il tasso agevolato, da applicare sia per il periodo di
preammortamento che per quello di ammortamento, e' pari al 20% del
tasso di attualizzazione, stabilito ed aggiornato, in conformita'
con le disposizioni dell'Unione Europea, con il decreto
ministeriale, di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. 31 marzo 1998 n.
123, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. 4.3.3 Gli interessi di preammortamento sono calcolati sulla base
delle somme effettivamente erogate e del periodo di godimento
delle stesse e sono corrisposti a partire dall'anno successivo a
quello del decreto di concessione, alla stessa data di
quest'ultimo. 4.3.4 Il rimborso del finanziamento avviene, secondo un piano di
ammortamento, in non piu' di 10 rate annuali costanti posticipate,
la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del
periodo di preammortamento. 5 DURATA DEI PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI 5.1 Durata dei programmi I programmi non possono protrarsi oltre la data stabilita nel decreto
di concessione e non possono durare meno di 18 e non oltre 48
mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda. Tenendo
conto dell'istruttoria svolta dal gestore, il Ministero
dell'Industria puo' concedere, per eccezionali cause di forza
maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o
tecnologico non previste ne' prevedibili, una sola proroga per non
piu' di 12 mesi, che il soggetto beneficiario deve richiedere al
gestore almeno 2 mesi prima della scadenza prevista del programma
stabilita nel decreto di concessione. 5.2 Spese ammissibili e costi agevolabili 5.2.1 Attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca Sono ammissibili tutte le spese relative alle voci di cui alle
successive lettere da a) ad e) necessarie, e nella misura ritenuta
congrua e pertinente, per lo svolgimento del programma, sostenute
a partire dalla data di presentazione della domanda: a) personale (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario,
escluso personale amministrativo e contabile), dipendente dal
soggetto richiedente o in rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, addetto alle attivita' del programma; b) strumenti, macchinari, attrezzature , nuovi di fabbrica, e opere
murarie (con relativa progettazione), utilizzati per le attivita'
del programma, detratto l'eventuale valore derivante dalla
cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini
produttivi, esclusi i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi. c) servizi di consulenza ed altri servizi simili, utilizzati per
l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di
ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; d) spese generali imputabili all'attivita' del programma, da
determinare forfettariamente in misura pari al 60% del costo di
cui al punto a); e) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del programma. Le spese relative agli studi di fattibilita' sono ammissibili, anche
se sostenute nei 12 mesi precedenti, nel limite del 10% dei costi
del programma e riferite alle voci di spesa di cui alle lettere
a), c) e d) e riguardanti le attivita' di sviluppo precompetitivo
e le attivita' di ricerca. Delle spese ritenute ammissibili possono essere agevolati i costi, al
netto di IVA, determinati secondo i criteri indicati nel punto 2)
dell'Appendice. Si sottolinea che non sono previsti costi relativi a "commesse
interne", in quanto qualsiasi attivita' di personale ed acquisti o
prelievi da magazzino devono essere riferiti alle rispettive voci
di costo. Nel caso che l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto
di leasing, il costo imputabile al programma e' calcolato sulla
base dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle attivita',
al netto degli interessi. 5.2.2 Attivita' relative ai centri di ricerca Sono altresi' ammissibili all'agevolazione, nella misura ritenuta
congrua e pertinente e con le condizioni di seguito specificate,
le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della
domanda - ad eccezione di quelle relative a progettazione e studi
di fattibilita', ammissibili, anche se sostenute nei 12 mesi
precedenti - relative alle voci di cui alle successive lettere f),
g), h) ed i), riguardanti le attivita' per i centri di ricerca: f) progettazione e studi di fattibilita', nel limite massimo del 5%
delle spese complessivamente ammissibili per le altre voci di
spesa relative al centro di ricerca, di cui ai successivi punti
g), h) e i); g) acquisizione di terreni e fabbricati, da utilizzare esclusivamente
per le attivita' di sviluppo e di ricerca. Le aree e i fabbricati
suddetti possono essere ammessi all'agevolazione se nei 10 anni
precedenti alla domanda di agevolazione non siano stati oggetto di
concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti
pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, se lo sono stati,
l'ente concedente abbia revocato e recuperato interamente l'aiuto
concesso; h) realizzazione di opere edili e infrastrutturali, da utilizzare
esclusivamente per le attivita' di sviluppo e ricerca; i) gli strumenti, le attrezzature e gli impianti speciali, nuovi di
fabbrica, ad esclusione dei mezzi mobili targati, utilizzati
esclusivamente per le altre attivita' di sviluppo e ricerca. L'ammontare complessivo delle predette spese e' ammesso alle
agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale dei costi
agevolabili relativi alle attivita' di sviluppo precompetitivo e
di ricerca, fermo restando che l'agevolazione concessa si intende
riferita all'intero ammontare delle spese sostenute per le
predette attivita'. Resta comunque stabilito che i terreni, gli immobili e le
attrezzature del Centro di ricerca, che vengono agevolati, devono
mantenere la loro destinazione alle attivita' di ricerca e
sviluppo e non possono essere venduti, locati o messi a
disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, per una durata di
almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti. In
caso di violazione di tale obbligo, le agevolazioni concesse per
le attivita' relative al Centro vengono revocate e devono essere
restituite maggiorate degli interessi stabiliti dall'articolo 9
del d.leg.vo 123/98. Nel caso che l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto
di leasing, il costo imputabile al programma e' pari al costo
sostenuto dalla societa' di leasing, rilevato dalla fattura del
fornitore e il riscatto degli stessi deve, comunque, avvenire
entro e non oltre 5 anni dalla data di ultimazione del programma. Per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di beni, esclusi i
fabbricati e le opere murarie, con "commesse interne", le relative
spese devono essere determinate e documentate secondo quanto
stabilito nei criteri di cui al punto 2.2.4) dell'Appendice. 5.2.3 Si precisa che i programmi, che prevedono costi superiori ai 25
milioni di EURO e che beneficiano di un aiuto lordo superiore ai 5
milioni di EURO, sono notificati, per l'approvazione, alla
Commissione europea, secondo quanto previsto dalla vigente
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e
Sviluppo. Sono altresi' notificati quei programmi che superano le
soglie previste da specifici regimi settoriali. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 6.1 La domanda di agevolazioni, firmata dal legale rappresentante o
da un suo procuratore, indirizzata al MICA, puo' essere presentata
- a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
decreto di individuazione dei Gestori - soltanto ad uno dei
"Gestori", di cui al punto 1.5) che, nel caso di consegna a mano o
a mezzo corriere, rilascera' fotocopia del frontespizio del modulo
di domanda, con l'indicazione della data di ricevimento e del
numero attribuito al progetto, mentre nel caso di invio a mezzo
posta, con raccomandata A/R, la data di presentazione e' quella
del timbro postale di spedizione e il gestore inviera' la
fotocopia del frontespizio, come sopra indicato. 6.2 La domanda deve essere presentata non oltre 12 mesi e non prima
di 6 mesi dall'inizio del programma. Per un programma gia' avviato
possono essere stati sostenuti costi, nei 12 mesi precedenti la
data di presentazione della domanda, solo per studi di
fattibilita', se riferiti ad attivita' di sviluppo precompetitivo
o di ricerca, e solo per progettazione e studi di fattibilita', se
riferiti ad attivita' relative a centri di ricerca, mentre per i
programmi ancora da avviare le relative attivita' devono iniziare
non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 6.3 La domanda, in bollo, deve essere redatta, utilizzando il modulo
a stampa, in fotocopia fino alla distribuzione del modulo
originale, riportato in allegato n. 1, ed accompagnata dalla
prevista documentazione; sia la domanda che la documentazione
devono essere presentate in originale e in copia. 6.4 Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda
deve essere redatta, utilizzando il modulo a stampa, riportato in
allegato n. 2, e firmata dai rappresentanti legali di tutti i
soggetti richiedenti, i quali possono designare uno dei soggetti
come capofila del programma. Il capofila ha il compito di
raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i
partecipanti, mantenendo i rapporti con la Pubblica
Amministrazione, compreso il gestore, senza assumere alcuna delle
responsabilita' che competono ai singoli partecipanti. 7 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI 7.1) Il "gestore" accerta la regolarita' e la completezza della
domanda e della documentazione allegata e, se necessario, richiede
precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere. 7.2) Il soggetto richiedente deve fornire le precisazioni e le
integrazioni entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento
della richiesta, pena la decadenza della domanda. 7.3) Il "gestore", entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,
non conteggiando i giorni intercorrenti tra la richiesta e il
ricevimento di eventuali precisazioni e integrazioni, effettua
l'istruttoria, consistente nella verifica del possesso dei
requisiti di ammissibilita' e in una valutazione
economico-finanziaria del soggetto richiedente nonche' in una
valutazione economico-finanziaria e tecnologica del programma,
basate sui dati e le informazioni forniti nella documentazione
allegata alla domanda. 7.4) Per l'esame degli aspetti tecnici e dei contenuti tecnologici
del programma, il gestore si avvale di esperti esterni, scelti con
le modalita' stabilite dal Ministero. L'esperto prescelto, a seguito di sopralluogo effettuato unitamente
al personale del gestore presso il soggetto richiedente, deve
predisporre la relazione tecnica, sviluppando i punti individuati
nello schema predisposto dal Ministero, in tempi compatibili con i
termini assegnati al Gestore per l'effettuazione dell'
istruttoria. 7.5) L'istruttoria deve essere volta a verificare e valutare in
particolare: a) il possesso dei requisiti di ammissibilita' del soggetto
richiedente; b) il sostanziale apporto del soggetto alla ideazione e allo
svolgimento del programma, che, nel caso di PMI, puo' essere
attestato anche tramite un effettivo coordinamento dei risultati
delle attivita' svolte all'esterno; c) le capacita' tecnico-economico-finanziarie del richiedente in
relazione alle attivita' che deve svolgere e agli impegni che deve
assumere per la realizzazione del programma, evidenziando: 1) le competenze tecniche possedute atte a garantire lo svolgimento
diretto delle attivita' del programma e la capacita' di
indirizzare e coordinare le attivita' svolte all'esterno; 2) la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, con
riferimento agli ultimi due bilanci approvati ed, eventualmente
alla situazione aggiornata alla data di presentazione della
domanda, al fine di accertare la capacita' di sostenere le spese
previste per la realizzazione del programma e di rimborso del
finanziamento agevolato. Nel caso in cui tale valutazione, sulla
base dei dati di bilancio esaminati, si concluda con esito
negativo, il gestore, valutata la complessiva affidabilita' del
soggetto proponente, puo', comunque, concludere in senso positivo
l'istruttoria, prescrivendo le necessarie condizioni di ordine
finanziario alle quali subordinare sia l'emanazione del decreto di
concessione di cui al punto9), che, eventualmente, le erogazioni
delle agevolazioni; d) la sussistenza delle condizioni per la eventuale concessione di
maggiorazioni; e) la validita' tecnologica del programma, con riferimento allo stato
dell'arte e allo sviluppo del settore di appartenenza (per le
grandi imprese); ed in relazione allo sviluppo del mercato di
riferimento per le PMI. In ogni caso non presentano validita'
tecnologica i programmi finalizzati alla realizzazione di prodotti
o processi gia' acquisibili liberamente sul mercato, a meno che
non comportino sensibili miglioramenti degli stessi; f) la validita' economico-finanziaria del programma, con particolare
riferimento anche alle prospettive di mercato ed alla redditivita'
della successiva fase di industrializzazione; per i programmi
presentati dalle PMI, di importo inferiore a 1,5 milioni di €, la
verifica della validita' economico-finanziaria del programma sara'
limitata alla parte descrittiva del piano di sviluppo; g) l'interesse industriale allo sviluppo del programma, che per le
PMI sara' valutato sulla base dei benefici tecnici ed economici
attesi e dello sfruttamento industriale dei risultati; h) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento
ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali ivi
incluse quelle riferibili alle condizioni di lavoro; i) l'ammissibilita' delle spese, la congruita' e la pertinenza dei
costi; j) l'addizionalita' del programma rispetto alla ordinaria attivita'
di ricerca e sviluppo dell'impresa, evidenziando l'effetto
incentivante dell'aiuto (solo per le grandi imprese). 7.6 La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema predisposto
dal Ministero, viene trasmessa dal gestore al MICA, unitamente
alla relazione dell'esperto, entro il termine indicato nel
precedente punto 7.3. 8 TRASFERIMENTO DI DOMANDE AL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Qualora a conclusione dell'iter istruttorio emerga una
"preponderanza" delle attivita' di ricerca industriale, non
prevista dal soggetto richiedente, il Ministero provvedera'
secondo le modalita' e le procedure stabilite nel decreto di cui
all'articolo 10 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 297/99,
trasferendo al MURST, per competenza, la domanda, la
documentazione allegata e l'istruttoria svolta. 9 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 9.1 Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
verificato l'esito dell'istruttoria, sottopone il programma,
unitamente alla relazione istruttoria e alla relazione tecnica, al
Comitato Tecnico, per il parere, nella prima riunione utile,
tenendo conto della cadenza almeno mensile delle riunioni. 9.2 Il Ministero comunica al soggetto interessato l'ammissione ai
benefici del Fondo nonche' l'ammontare e l'articolazione dei costi
ammessi. 9.3 Il Ministero emana, entro 30 giorni dall'espressione del parere
da parte del Comitato Tecnico o dalla comunicazione
dell'approvazione del programma notificato da parte della
Commissione dell'UE, il decreto di concessione delle agevolazioni,
stabilendone entita', modalita' e condizioni, tenendo conto del
piano delle erogazioni. Tale termine e' subordinato alla
disponibilita' della certificazione antimafia. Qualora, sulla base
del parere del Comitato, il programma non sia ammesso alle
agevolazioni, il Ministero emana il relativo decreto, evidenziando
le motivazioni di diniego, e lo trasmette all'impresa. 9.4 Il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo
procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi
previsti, il decreto di concessione, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione da parte del Ministero, pena la decadenza dai
benefici concessi. 9.5 Nel caso di consorzio o societa' consortile, avente scadenza
antecedente al termine dell'ammortamento del mutuo agevolato, i
singoli soggetti costituenti devono impegnarsi, con la
sottoscrizione del decreto di concessione, di cui all'articolo 8
comma 3 della Direttiva, ad adeguare la durata del consorzio
oppure a garantire l'estinzione del debito. 10 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 10.1 L'erogazione delle agevolazioni viene richiesta, tenendo conto
del piano stabilito nel decreto di concessione, con una domanda
indirizzata al gestore, da redigere secondo lo schema allegato n.
3 e corredata della documentazione prevista. La domanda, su carta intestata del soggetto, firmata dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, deve essere presentata al
"gestore", il quale, nel caso di consegna a mano o a mezzo
corriere, ne rilascera' attestazione, mentre nel caso di invio a
mezzo posta, con raccomandata A/R, la data di presentazione e'
quella del timbro postale di spedizione. Sia la domanda che la documentazione devono essere presentate in
originale e in copia. 10.2 Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda
di erogazione deve essere redatta secondo lo schema allegato n. 4
e firmata dai rappresentanti legali di tutti i soggetti
richiedenti, corredata della documentazione pertinente a ciascuno
di essi. Sia la domanda che la documentazione devono essere presentate in
originale e in copia. 10.3 Le erogazioni, in non piu' di quattro soluzioni piu' l'ultima a
saldo, sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento del
programma, individuati nel piano delle erogazioni. Le erogazioni
relative agli stati di avanzamento, escluso quello finale, sono
effettuate nel limite dei costi ammessi in concessione per le
diverse attivita', relative allo sviluppo precompetitivo, alla
ricerca e al centro di ricerca. Il soggetto beneficiario puo'
presentare domanda di erogazione soltanto quando abbia sostenuto
costi almeno pari a quelli previsti nel piano e comunque le
relative erogazioni non possono essere effettuate in anni
precedenti a quello previsto nello stesso piano di erogazione. 10.4 Le erogazioni sono effettuate dal gestore entro 60 giorni dalla
presentazione dello stato di avanzamento e della documentazione
relativa, formalmente e tecnicamente completi, a condizione che il
soggetto non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del
Fondo. 10.5 Alle piccole o medie imprese puo' essere anticipata, dietro
presentazione di idonea garanzia, la prima erogazione per un
ammontare commisurato alle spese sostenute o previste per il primo
ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, fino al
massimo del 25% delle agevolazioni concesse. 10.6 Nel periodo di realizzazione del programma, l'ammontare
complessivo delle erogazioni non puo' superare il 90% delle
agevolazioni concesse e il restante 10%, da sottrarre all'ultimo
stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello
immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli
accertamenti da svolgere ai sensi dell'articolo 10 della
Direttiva. 11 DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA ED EROGAZIONE A SALDO 11.1 Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore la richiesta
di erogazione a saldo con la documentazione finale di spesa entro
tre mesi dalla data di ultimazione del programma. Per data di
ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di
spesa, se il programma si e' concluso con attivita' svolte
all'esterno ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se
il programma si e' concluso con attivita' svolte direttamente. 11.2 Il gestore, ricevuta la richiesta di erogazione a saldo ne da'
immediata comunicazione al Ministero, che provvede alla nomina
della Commissione di accertamento di cui al comma 1 dell'articolo
10 della Direttiva. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il gestore trasmette
al Ministero una relazione finale, redatta secondo lo schema
previsto nella convenzione. 11.3 Il Ministero, entro 6 mesi dalla richiesta di erogazione a
saldo, sulla base degli esiti dell'accertamento della predetta
Commissione, ridetermina, con proprio decreto, l'ammontare delle
agevolazioni e dispone l'erogazione a saldo o l'eventuale recupero
di agevolazioni concesse in eccesso o non spettanti. 11.4 La rideterminazione delle agevolazioni a saldo, da calcolarsi
con il metodo indicato al punto 4.2.3, viene effettuata sulla base
dei costi agevolabili, effettivamente sostenuti e della loro
articolazione temporale nonche' delle effettive erogazioni e dei
conseguenti interessi di preammortamento effettivamente pagati e
delle rate di ammortamento definitive. 12 VARIAZIONI DEI PROGRAMMI 12.1 Eventuali variazioni, che non alterino gli obiettivi del
programma, concernenti le singole voci dei costi ammessi in
concessione o scostamenti di costi tra le diverse attivita', fermi
restando, per l'ammissibilita' del programma, i limiti fissati ai
punti 2.3 e 2.4 della presente circolare, saranno valutate in sede
di erogazione a saldo. 12.2 Nel caso in cui le variazioni riguardino sostanziali modifiche
degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti nel
decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovra' proporre
al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione
del programma che sara' nuovamente valutato al fine di adottare i
conseguenti provvedimenti. 13 REVOCHE 13.1 Ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Direttiva, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca
dei benefici concessi in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti,
comunque, imputabili all'impresa e non sanabili; b) mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto
5.1 per la realizzazione del programma; c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno
dalle date previste nel piano delle erogazioni per il
raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di
avanzamento; d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i
termini fissati al precedente punto 11.1 e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di
sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o
altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi
di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso. 13.2 In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma
precedente, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il
beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 14 ATTIVITA' ISPETTIVE Il Ministero puo' disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni
sull'andamento dei programmi, anche per il tramite dei Gestori. 15 RAPPORTI ALL'UNIONE EUROPEA I programmi agevolati ai sensi della presente disciplina formeranno
oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunita'
europea. 16 MONITORAGGIO Come previsto nell'articolo 14 della Direttiva, il Ministero
dell'Industria attua il monitoraggio e la valutazione dei
risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia degli
interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e
occupazionale, sulla base dei criteri che saranno fissati a norma
dell'articolo 11 del decreto leg.vo 123/98. A tal fine, in qualsiasi momento, il Ministero si riserva di chiedere
ai soggetti finanziati ulteriori informazioni aggiuntive rispetto
a quelle previste dalla presente circolare, anche attraverso
appositi questionari distribuiti da personale incaricato. I soggetti beneficiari devono evidenziare, con l'indicazione dei
costi sostenuti, l'attuazione del programma nelle relazioni di
bilancio relative a ciascuno degli esercizi durante i quali il
programma stesso viene svolto. 17 NORME TRANSITORIE Le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre
1986 e che, alla data di apertura per la presentazione delle
domande di cui alla presente circolare, non siano state definite
con la comunicazione all'impresa dell'ammissione ai benefici del
FIT, possono essere ripresentate, entro 30 giorni dalla suddetta
data, secondo le modalita' e i criteri stabiliti nei punti
precedenti, accompagnate da una dichiarazione che evidenzi la
circostanza che si tratta di una ripresentazione di domanda Il gestore da' immediata comunicazione al Ministero, per le
opportune determinazioni, sulle singole domande ripresentate. Tali domande conservano la precedenza di esame acquisita e sono
riconosciuti ammissibili i costi sostenuti a partire dalla data
della domanda originaria e comunque non antecedente al 21.12.2000,
data di approvazione del nuovo regime da parte della UE. E preclusa in ogni caso la ripresentazione della domanda, qualora
l'iter istruttorio relativo alla domanda originaria non si sia
concluso per cause imputabili al soggetto richiedente. 18 DURATA DEL REGIME La disciplina prevista nella Direttiva 16.1.2001, pubblicata sulla
G.U. n. 79 del 4.4.2001, resta in vigore per 10 anni a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente circolare, fatte salve
ulteriori modifiche ed integrazioni.
Roma, 11 maggio 2001
Il Ministro: LETTA
 
APPENDICE
1) Individuazione delle Piccole e Medie Imprese
Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 con il quale e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale decreto:
e' definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 250 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro
3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);
e' definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 50 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro
3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali imprese di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti, per il tramite di una o piu', altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione della domanda;
e) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;
f) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
h) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti del codice civile;
i) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1o gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27;
l) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa' di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima e' comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
m) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2) Criteri per la determinazione dei costi
Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del programma di sviluppo, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione.
Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, societa' partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominati imprese "collegate", il soggetto beneficiario e' tenuto a far rispettare alle collegate questi stessi criteri.
Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'EURO, il controvalore sara' determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
Restano in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni.
2.1) Costi per le attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca
I costi per attivita' di sviluppo precompetitivo (SP) e quelli per attivita' di ricerca industriale (RI) vanno rilevati separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle due tipologie di attivita'.
Nell'ambito dei suddetti criteri generali, sono ammessi alle agevolazioni i costi di seguito indicati:
2.1.1) Studi di fattibilita'
Nel caso di prestazione commissionata a terzi, il costo relativo e' determinato in base alla fattura, al netto dell'IVA; se gli studi sono effettuati con personale interno, il costo va articolato nelle voci pertinenti, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse.
Sono ammissibili, per studi di fattibilita' riguardanti il programma di sviluppo precompetitivo, costi sostenuti non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, nel limite del 10% dei costi del personale, dei servizi di consulenza e delle spese generali.
2.1.2) Personale dipendente.
Questa voce comprendera' il personale dipendente impegnato nelle attivita' di sviluppo e di ricerca e in quelle di gestione tecnico-scientifica (comprese le attivita' di coordinamento tra i vari enti esterni o interni direttamente impegnati sul progetto), con esclusione delle attivita' di "funzionalita' organizzativa" rientranti nel forfait delle spese generali.
In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di persone direttamente impegnate nel programma (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).
Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in apposito registro di presenza, che sara' articolato secondo lo schema allegato "A", del quale ciascun soggetto richiedente deve dotarsi per ognuna delle unita' operative presso le quali e' previsto lo svolgimento del programma.
Il costo relativo sara' determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:
- per ogni persona impiegata nel progetto sara' preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sara' computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;
- ai fini della valorizzazione non si fara' differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, piu' ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.
2.1.3) Personale non dipendente.
Questa voce comprendera' il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (nonche', per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Universita', il personale titolare di specifico assegno di ricerca) impegnato in attivita' analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto 2.1.2), a condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture del soggetto finanziato. Il contratto di collaborazione dovra' contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attivita' da svolgere e delle modalita' di esecuzione, nonche' l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto finanziato.
Il costo riconosciuto sara' quello di fattura al netto di IVA con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto 2.1.4). Tale costo sara' determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura del soggetto finanziato, valorizzate al costo orario previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sara' quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto 2.1.4).
I costi per le attivita' svolte fuori dalla struttura del soggetto finanziato, rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi di cui al successivo punto 2.1.6). Il soggetto finanziato ha comunque facolta' di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.
2.1.4) Spese generali
L'importo della voce in oggetto sara' calcolato forfettariamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale, come determinati nei punti 2.1.2) e 2.1.3).
Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrera' predisporre per tale voce un'apposita documentazione.
2.1.5) Strumenti e attrezzature
In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni acquistate da terzi; in tale voce rientrano sia le attrezzature e le strumentazioni specifiche ad uso esclusivo del programma di SP, che quelle acquisite funzionalmente per il programma ma che verranno utilizzate anche per programmi diversi (cosiddette ad utilita' ripetuta).
I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:
- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni nuove di fabbrica, da utilizzare esclusivamente per il progetto, sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni nuove di fabbrica, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sara' ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse.
2.1.6) Servizi di consulenza.
La voce comprende anche costi per prestazioni di terzi e costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali.
Per consulenze si intendono le attivita', rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.
Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.
Il costo e' determinato in base alla fattura, al netto di IVA.
Per la determinazione del costo dei beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:
- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il programma, e' determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, e' ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.
2.1.7) Materiali
In questa voce sono compresi materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazioni di prototipi e/o impianti pilota.
Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto gia' compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalita' operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc.
I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, sanno determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi dogali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.
Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sara' quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2.2) Costi per le attivita' dei Centri di ricerca
2.2.1) Studi di fattibilita' e progettazione
Nel caso di prestazione commissionata a terzi, il costo relativo alle attivita' in questione e' determinato in base alla fattura, al netto dell'IVA; se le attivita' sono svolte all'interno, il costo va rilevato con specifiche commesse interne e determinato con i criteri di cui al successivo punto 2.2.4).
I costi relativi agli studi di fattibilita' e alla progettazione di centri di ricerca, anche se sostenuti non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammissibili all'agevolazione nel limite del 5% dei costi complessivamente ammissibili per le altre attivita', relative al centro (aree e fabbricati, opere edili e infrastrutture).
2.2.2) Terreni e fabbricati
In questa voce verranno inclusi il suolo acquistato da terzi e i fabbricati (con relativi impianti generali) acquistati da terzi e/o costruiti ad hoc.
Il relativo costo, nel caso di acquisto da terzi, sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA.
2.2.3) Opere edili e infrastrutturali
le opere edili comprendono la sistemazione del suolo, le spese murarie, gli interventi per la viabilita' e la realizzazione di aree verdi; le infrastrutture comprendono gli impianti tecnologici e le altre infrastrutture specifiche delle strutture di R&S. Il relativo costo, nel caso di acquisizione da terzi, sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA.
2.2.4) Strumenti, attrezzature e impianti speciali
In questa voce verranno inclusi gli strumenti, le attrezzature e gli impianti speciali acquistati da terzi, nuovi di fabbrica, sia ad uso esclusivo del programma di sviluppo precompetitivo che quelli acquisiti funzionalmente per il programma ma che verranno utilizzati anche per programmi diversi (cosiddetti ad utilita' ripetuta).
I criteri da applicare per la determinazione della spesa agevolabile degli strumenti, delle attrezzature e degli impianti speciali sono i seguenti:
- nel caso di acquisto da terzi, la spesa e' determinata in base alla fattura, al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- nel caso di realizzazione con commessa interna, la spesa e' determinata sulla base della valorizzazione della commessa stessa che deve esplicitarne l'oggetto, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale e' determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
A ciascuna commessa interna deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa.
La somma dei costi relativi alle attivita' dei centri di ricerca, di cui alle voci 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, e' ammissibile al finanziamento fino ad un importo massimo pari al 30% del totale degli altri costi del progetto (somma delle voci da 2.1.1 a 2.1.7).

----> Vedere Allegato da Pag. 27 a Pag. 82 del S.O. <----
 
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