| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 24 maggio 2001 |  
| Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1o aprile 2001 e scadenza 1o aprile 2008, quinta e sesta tranche. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto   l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  (legge finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 22 maggio  2001  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'  effettuati, a lire 105.120 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visti  i  propri  decreti  in data 26 marzo e 19 aprile 2001, con i quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore,  con  godimento 1o aprile 2001 e scadenza 1o aprile 2008;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati dei credito del Tesoro;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una quinta  tranche  dei  certificati di credito del Tesoro al portatore, con   godimento  1o aprile  2001  e  scadenza  1o aprile  2008,  fino all'importo  massimo  di  nominali  1.500  milioni di euro, di cui al decreto  ministeriale  del  26 marzo  2001,  citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del  precedente  art.  1,  dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita'   indicate  negli  articoli  9  e  10  del  citato  decreto ministeriale  del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 3.  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  art.  2, avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto  del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verra' collocata al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  "ordinarie" dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento supplementare.  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 1o giugno  2001,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  In   applicazione   dell'art.   8,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo  n.  213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1o giugno 2001.  A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4  (unita'  previsionale  di  base  6.4.1), per l'importo relativo al controvalore  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240, art. 3 (unita' previsionale   di   base  6.2.6),  per  quello  relativo  ai  dietimi d'interesse dovuti, al lordo.  |  
|   |                                 Art. 5.  Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico  al  capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008,  fara'  carico  al  capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per  l'anno  stesso,  e  corrispondente al capitolo  9537  (unita'  previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio centrale  di  bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 24 maggio 2001                                                   Il Ministro: Visco  |  
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