| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 15 marzo 2001 |  
| Disciplina   delle   modalita'   di   presentazione,   valutazione  e finanziamento   dei  progetti  di  azione  positiva  per  la  parita' uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                                  e                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;  Visto  il  decreto  interministeriale  22 luglio  1991  relativo ai progetti  di azioni positive approvati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196;  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante disposizioni  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  sostegno pubblico alle imprese;  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  recante, tra l'altro, all'art.  47,  comma  1,  delega  al  Governo in materia di revisione dell'art.  8  nonche'  della  disciplina delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 196, emanato in attuazione della predetta delega, recante tra l'altro disposizioni in materia di azioni positive,  Visti,  in  particolare,  l'art.  7  relativo alle azioni positive, nonche'  l'art.  10,  comma  1,  che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione economica e con il Ministro per le pari  opportunita',  di  stabilire  nuove  modalita' di presentazione delle   relative   richieste   di   finanziamento,  le  procedure  di valutazione  e  di  verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti medesimi,   nonche'  i  requisiti  di  onorabilita'  che  i  soggetti richiedenti devono possedere;  Acquisite  le indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita' di   cui   alla   sopracitata  legge  125/1991,  nella  riunione  del 12 settembre 2000;                              Decreta:                               Art. 1.                 Requisiti del soggetto richiedente  1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter accedere  al  finanziamento,  deve  essere  in  possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':    non  deve  aver  riportato condanne penali, se persona fisica per se',  se  persona  giuridica  per  il  rappresentante  legale  e, ove esistente, per l'amministratore delegato.  Qualora il soggetto proponente sia una azienda:    non   deve   essere  o  essere  stata  assoggettata  a  procedure concorsuali negli ultimi cinque anni.  A   tal   fine  dovra'  essere  presentata  apposita  dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  Qualora   il  soggetto  proponente  sia  un  centro  di  formazione professionale:    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestante l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve produrre apposita documentazione.  Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestante l'iscrizione    all'albo   regionale   e   deve   produrre   apposita documentazione.  2.  In  ogni  caso  quando  per la natura giuridica del soggetto la normativa   vigente   richiede  l'iscrizione  all'albo,  la  relativa certificazione deve essere prodotta.  3.  La  documentazione  di cui ai commi precedenti va allegata alla domanda  di  ammissione  al  beneficio,  a  pena  di improcedibilita' dichiarata d'ufficio.  |  
|   |                                 Art. 2.        Modalita' e termini di presentazione delle richieste  1.  I  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  ivi  compresi  le cooperative  e  i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali  presentano  richiesta - in duplice copia, di cui una in bollo  - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitato nazionale  di  parita'  intesa  ad  ottenere l'ammissione al rimborso totale  o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti  di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125.  2.  La  domanda  di  ammissione ai benefici previsti deve recare in allegato il progetto.  3. A pena di improcedibilita', detto progetto:    deve  essere  compilato  in base al Programma-obiettivo formulato annualmente dal Comitato nazionale di parita';    deve  essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce parte  integrante  del  presente decreto, e che deve essere compilato debitamente in ogni sua parte;    deve  essere  sottoscritto,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui all'art.   4   della   legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  dal  legale rappresentante del proponente;    deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati;    deve   essere   inoltrato,   esclusivamente  a  mezzo  posta  con raccomandata  con  ricevuta di ritorno, dal 1o ottobre al 30 novembre di  ciascun  anno  che  precede  quello  in cui si intende realizzare l'iniziativa. Fara' fede il timbro di spedizione postale;    deve   recare  l'indicazione  della  tipologia  di  finanziamento prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per le pubbliche amministrazioni.  4. Alla  domanda  dovra' inoltre essere allegata, secondo la natura del   soggetto  proponente,  documentazione  pertinente  al  soggetto medesimo   (statuto   e/o   atto  costitutivo,  visura  camerale  con dichiarazione  antimafia, certificazione di qualita' "ISO 9000" per i centri  di  formazione professionale che ne siano in possesso ed ogni altro  documento ritenuto opportuno), nonche' un sintetico curriculum dell'attivita' svolta almeno negli ultimi 2 anni.  5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.  |  
|   |                                 Art. 3.               Procedure di valutazione e approvazione  1.  Il  Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla base dei    criteri   indicati   nel   programma-obiettivo   ed   esprime, a maggioranza,   parere   sul   finanziamento  dei  progetti  ammessi all'istruttoria.  2.  I  progetti  di  azioni  positive  sono  approvati  e ammessi a finanziamento  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.  3.  In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale devono  essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative motivazioni.  4.  A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoria e  le  relative  decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di ricevimento  delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita'.  5.  Al  progetto finanziato non possono essere apportate modifiche, se  non  preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita', in  caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.  6.  Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di formazione  professionale previsti dal progetto qualora i registri di presenza  di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per territorio.  7.  Non  saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per un periodo  complessivo  non  superiore al 40% della durata inizialmente prevista per la realizzazione del progetto.  |  
|   |                                 Art. 4.  Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca  1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve essere comprovato con atto di data certa.  2.   Il   beneficiario  deve  dare  immediata  notifica  dell'avvio dell'iniziativa  alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.  L'erogazione  della prima quota e' subordinata all'esito positivo  della  verifica  ispettiva,  di  cui all'ultimo comma primo periodo  del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica del  Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione provinciale del lavoro.  3.  Il  finanziamento  concesso e' erogato in due quote, secondo le seguenti modalita', alternative tra loro:    a) prima modalita':      ad  avvio  dell'iniziativa,  a titolo di contributo delle spese sostenute  ivi  inclusi  gli  oneri relativi alla predisposizione del progetto,  si  fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10% del  finanziamento  autorizzato,  previa  verifica  ispettiva  di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.  A   conclusione  di  tutte  le  azioni  programmate,  si  fa  luogo all'erogazione  del  saldo  pari  al  restante  90%,  previa verifica amministrativo-contabile   svolta  dalla  Direzione  provinciale  del lavoro  - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della  valutazione  effettuata  dal  Comitato nazionale di cui sopra, attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli obiettivi  conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il beneficiario  e'  tenuto  ad inviare al Comitato una relazione finale concernente  il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto;    b) seconda modalita':      la  prima  quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento autorizzato,   viene   erogata   previa   presentazione  di  apposita fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa d'importo uguale alla somma  da  erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.  Il  saldo  in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioni programmate,  previa  verifica  amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per territorio,  e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato Comitato   nazionale,   attestante   la  corretta  utilizzazione  dei contributi  concessi  e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati.  A  tal  fine  il  beneficiario  e' tenuto ad inviare al Comitato  una  relazione  finale  concernente  il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.  La  verifica  ispettiva,  preordinata  all'erogazione  della  prima quota,  dovra'  accertare  la  veridicita'  dei  dati contenuti nella domanda  di  finanziamento,  nonche' l'effettivo avvio entro due mesi dall'autorizzazione  e dovra' essere effettuata entro i trenta giorni successivi  alla  notifica  di  cui  al  comma  2. Quella preordinata all'erogazione    del    saldo    dovra'    essere    di    contenuto amministrativo-contabile  e  dovra'  essere  effettuata entro novanta giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.  |  
|   |                                 Art. 5.                      Monitoraggio e controllo  1.  Il  Comitato nazionale di parita' salve le verifiche iniziali e finali  di  cui  all'art.  4, puo' in ogni momento disporre ulteriori visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti,   nonche'   fare   intervenire  i  consiglieri  di  parita' competenti per territorio.  2.  Il  Comitato  nazionale  di  parita'  puo' inoltre procedere ad audizioni  delle  parti  coinvolte in un progetto, tenuto conto delle problematiche  emerse  nel  corso  della  realizzazione  del progetto medesimo.  |  
|   |                                 Art. 6.                         Parametro dei costi  1.  I  costi  da inserire a preventivo devono fare riferimento, per quanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero del  lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle azioni cofinanziate dal F.S.E.  |  
|   |                                 Art. 7.                         Costi inammissibili  1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:    mancata produzione;    acquisto di macchinari e attrezzature;    borse di studio e indennita' orarie;    ristrutturazione di impianti;    fideiussione;    quelle  derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 5.  |  
|   |                                 Art. 8.                              Decadenza  1.  La  mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzione provinciale   del   lavoro  -  Servizio  ispezioni,  territorialmente competente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e la conseguente ripetizione delle relative somme.  2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla    parte    non    attuata,    sulla    base   dell'accertamento amministrativo-contabile  effettuato  dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente.     3.   Ai   fini   della  decadenza  parziale  dal  finanziamento, intendendosi  per  tale  la  parziale  attuazione del progetto e/o la parziale  o  totale  mancanza  di  raggiungimento  dell'obiettivo, il Comitato  nazionale di parita' effettuera' la motivata valutazione di propria competenza secondo i seguenti criteri:    quando,  a  conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario abbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attivita' progettuale, con mera  riduzione  delle spese in relazione al finanziamento assegnato, si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse;    nel  caso  di  raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimento dell'attivita'  progettuale  e delle relative spese, si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse;    nel   caso  in  cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  raggiunto parzialmente  l'obiettivo,  comunque  in misura eccedente il 50%, pur avendo  realizzato  tutte  le azioni e sostenuto tutte le spese, tali spese  saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al 20%;    nell'ipotesi   precedente,   ma   con   parziale   raggiungimento dell'obiettivo  al  di  sotto del 50%, si fara' luogo a una riduzione percentuale delle spese in misura non inferiore al 20%;    in  caso  di  mancato  o  parziale raggiungimento dell'obiettivo, conseguente  ad  una  ridotta  attuazione  del progetto per cause non riconducibili  alla volonta' del soggetto beneficiario, si procedera' al riconoscimento delle spese sostenute.  |  
|   |                                 Art. 9.                          Norme transitorie  1.  Per  i  progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo la previgente    disciplina,    continua    ad    operare   il   decreto interministeriale 22 luglio 1991.  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per il seguito di competenza.    Roma, 15 marzo 2001          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale                                Salvi               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                              Solaroli                Il Ministro per le pari opportunita'                              Bellillo Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  30  aprile 2001   Ufficio di controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei beni  culturali, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 326  |  
|   |  |                                                              Allegato ---->  Vedere ALLEGATO da Pag. 20 a Pag. 25 della G.U.  <----  |  
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