| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |  
| DECRETO 23 marzo 2001 |  
| Recepimento  della  direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio   del  17  giugno  1997,  relativa  ad  alcuni  elementi  o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote. |  
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            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE                           DI CONCERTO CON                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                                  E                      IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto  l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo   30  aprile  1992,  n.  285,pubblicato  nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992 che delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro   attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a  materie disciplinate dallo stesso codice; Visto  l'art.  406,  comma  4,  del  regolamento  di  esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice della strada approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992  che  conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art. 229 del codice   alle   direttive   comunitarie   disciplinanti  materie  del regolamento; Visto  l'art.  71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto  l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione  a  decretare  in  materia  di norme di omologazione e di contrassegno  di  conformita'  dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli   a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto comunitario; Visto  l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo  di conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi  e  dei  loro  dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia; Vista  la  direttiva  80/780/CEE  del  Consiglio  del 22 luglio 1980, recepita  con  decreto del Ministro dei trasporti del 5 gennaio 1981, pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del  6 ottobre 1981 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri  ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli; Vista  la  direttiva  78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978, concernente  il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative   al   livello  sonoro  ammissibile  ed  ai  dispositivi  di scappamento  dei  motocicli  recepita  con  decreto  del Ministro dei trasporti  del  5  maggio  1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del 28 luglio 1979 come da ultimo emendata dalla direttiva 89/235/CEE recepita con decreto del Ministro dei   trasporti  del  6  dicembre  1989  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989; Vista  la  direttiva  92/61/CEE  del  Consiglio  del  30 giugno 1992, recepita  con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del  5  aprile  1994 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due  o a tre ruote pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  99 del 30 aprile 1994, nonche' il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1991 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16  maggio  1997 che introduce una rettifica alle disposizioni transitorie; Vista  la  direttiva  97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli  a  motore  a  due  o  a tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 266 del 18 agosto 1997, e la rettifica della direttiva stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 21 del 26 gennaio 2000; Visto  il  protocollo d'intesa tra Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, ANCI, Coordinamento assessori alla mobilita'  dei  comuni  capoluogo  delle  aree metropolitane ed ANCMA sottoscritto in data 18 novembre 1999;                               ADOTTA                        il seguente decreto:                               Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto,si applicano: a) ai pneumatici; b) ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; c) alle sporgenze esterne; d) ai retrovisori; e) alle misure contro l'inquinamento atmosferico; f) ai serbatoi di carburante; g) alle misure contro la manomissione; h) alla compatibilita' elettromagnetica; i) al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scarico; l) ai dispositivi di attacco e di agganciamento; m)  agli  ancoraggi  delle  cinture  di  sicurezza ed alle cinture di sicurezza; n)  ai vetri, ai tergicristalli nonche' ai dispositivi di sbrinamento e  di disappannamento, di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.  |  
|   |  |                                Art. 2. 1.   Le   procedure   per  la  concessione  dell'approvazione  per  i pneumatici,   i   dispositivi  di  illuminazione  e  di  segnalazione luminosa,  i  retrovisori, i serbatoi di carburante, i dispositivi di scarico,  le  cinture di sicurezza ed i vetri di un tipo di veicolo a motore  a  due  o  a  tre  ruote  e  dell'approvazione  di un tipo di pneumatico,  di  un  dispositivo  di  illuminazione e di segnalazione luminosa,  di retrovisore, di serbatoio di carburante, di dispositivo di scarico, di cinture di sicurezza e di vetri, in quanto componenti, nonche'  le  condizioni  per la libera circolazione di tali veicoli e per  la  libera  immissione  sul  mercato dei componenti, sono quelle stabilite  agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE. 2.  La  procedura  per  la  concessione  dell'omologazione per quanto riguarda  le  sporgenze  esterne,  le  misure  contro  l'inquinamento atmosferico,  le  misure  contro  la  manomissione, la compatibilita' elettro-magnetica,  il  livello  sonoro ammissibile, i dispositivi di attacco  dei  rimorchi  e  di  agganciamento  delle  carrozzette, gli ancoraggi   delle   cinture   di   sicurezza,   il  tergicristallo  e lavacristallo,  i  dispositivi di sbrinamento e di disappannamento di un  tipo  di  veicolo  a  motore  a  due  o  a  tre ruote, nonche' le condizioni  per  la  libera  circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite  agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.  |  
|   |  |                                Art.3. 1.  E'  riconosciuta  l'equivalenza  tra le prescrizioni stabilite ai capitoli  1  (pneumatici),  2  (dispositivi  di  illuminazione  e  di segnalazione  luminosa),  4 (retrovisori) e 11 (cinture di sicurezza) indicati nell'art. 6 del presente decreto e le prescrizioni stabilite dai  sottoelencati  regolamenti  dell'ECE/ONU - consultabili sul sito Internet  www.unece.org  -  nelle  versioni  vigenti alla data del 18 agosto 1997: a) regolamenti n. 30, 54, 64, 75, per quanto riguarda i pneumatici; b)  regolamenti  n. 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, 82, per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; c) regolamento n. 81 per quanto riguarda i retrovisori; d) regolamento n. 16 per quanto riguarda le cinture di sicurezza. 2. Ai fini dell'equivalenza di cui al primo comma, le prescrizioni di installazione  di  cui  ai  capitoli  1  e 11 del presente decreto si applicano   anche   ai   dispositivi  approvati  in  conformita'  dei corrispondenti regolamenti ECE/ONU. 3.  Le approvazioni ed i marchi di approvazione rilasciati secondo le prescrizioni  dei  regolamenti  di  cui  al comma 1 sono accettati in luogo  delle approvazioni e dei marchi di approvazione corrispondenti rilasciati a norma del presente decreto.  |  
|   |  |                                Art.4. 1.   Le   disposizioni   del  presente  decreto  sono  di  osservanza obbligatoria. 2.  L'applicazione  delle  disposizioni dei capitoli 5, 8, 9 indicati nell'art. 6 del presente decreto e' rinviata in base alle indicazioni specifiche in essi contenute. 3.  In  applicazione  dell'art.  17  del  decreto  del  Ministro  dei trasporti  e  della  navigazione 5 aprile 1994 modificato dal decreto del  15  aprile  1997, a decorrere dal 18 giugno 2003, non sara' piu' possibile  la  prima  immissione in circolazione dei veicoli indicati all'art.  1  del  presente  decreto  sprovvisti  del  certificato  di conformita' CE.  |  
|   |  |                                Art.5. Sono abrogati: a)  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  del 5 gennaio 1981 di recepimento  della  direttiva 80/780/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri ai retrovisori dei  veicoli  a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio  su  tali veicoli; tuttavia, i dispositivi gia' approvati a norma  dell'allegato I del decreto sopra citato possono continuare ad essere utilizzati; b)  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  del  5 maggio 1979 di recepimento della direttiva 78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978,  concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  al  livello sonoro ammissibile ed ai dispositivi di scappamento dei motocicli; c)  il decreto del Ministro dei trasporti del 14 giugno 1988, n. 385, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del  5  settembre 1988 di recepimento della direttiva 87/56/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/1015/CEE; d)  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti del 6 dicembre 1989 di recepimento  della  direttiva 89/235/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico le due precedenti direttive. 2.  Ai  sensi  dell'art. 9, paragrafo 5, della direttiva 97/24/CE, le disposizioni  della  direttiva  89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989,  recepita  con  decreto  legislativo  4  dicembre 1989, n. 476, concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  alla compatibilita' elettromagnetica, cessano di applicarsi ai veicoli contemplati nel presente decreto.  |  
|   |                                 Art.6. 1.  I  capitoli  sotto  elencati ed i relativi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto: a) capitolo 1 - Pneumatici dei veicoli a motore a due o a tre ruote e loro montaggio; b)  capitolo  2  -  Dispositivi  di  illuminazione  e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore a due o a tre ruote; c)  capitolo  3  - Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote; d) capitolo 4 - Retrovisori dei veicoli a motore a due o a tre ruote; e) capitolo 5 - Misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o a tre ruote; f) capitolo 6 - Serbatorio di carburante dei veicoli a motore a due o a tre ruote; g)  capitolo  7 - Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli; h)  capitolo 8 - Compatibilita' elettromagnetica dei veicoli a motore a   due  o  a  tre  ruote  e  delle  entita'  tecniche  elettriche  o elettroniche; i)  capitolo  9 - Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o a tre ruote; l)  capitolo  10  - Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o a tre ruote; m)  capitolo  11  - Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati; n)  capitolo  12 - Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di  sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati; Il  presente decreto acquista efficacia il giorno successivo a quello della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. Roma,23 marzo 2001
            p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione                              ANGELINI
                        Il Ministro della sanita'                              VERONESI
                       Il Ministro dell 'ambiente                               BORDON  |  
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