Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 212
Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e relativi controlli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni;
Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.
2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a carico dello Stato.
4. La Commissione di cui al comma 3:
a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varieta' di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varieta' di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.
5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.
6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999". L'art. 1 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sano adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
- La direttiva 98/95/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del
1o febbraio 1999.
- La direttiva 98/96/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del
1o febbraio 1999.
- La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE L 125
dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE L 169
del 10 luglio 1969.
- La direttiva 70/457/CEE e' pubblicata in GUCE L 225
del 12 ottobre 1970.
- La direttiva 70/458/CEE e' pubblicata in GUCE L 225
del 12 ottobre 1970.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: "Disciplina
dell'attivita' sementiera".
- La legge 20 aprile 1976, n. 195 reca: "Modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
disciplina dell'attivita' sementiera".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda le direttive n. 98/95/CE e n.
98/96/CE vedi note alle premesse.
- L'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam cosi'
recita:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale
mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversita' delle situazioni nelle varie regioni della
Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in
via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per
motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di
controllo.".
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca
"Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati".
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. Il quinto comma dell'art. 19
cosi' recita:
"L'iscrizione e' disposta dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita
commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal
direttore dell'istituto conservatore dei registri di
varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre
tecnici designati dalle regioni. da quattro membri scelti
fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione
agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo
tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante
dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante
dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli
agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti,
e potra' essere integrata da due specialisti della specie
di coltura.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'art. 17
del regolamento di cui al suddetto decreto del Presidente
della Repubblica cosi' recita:
"Art. 17. - L'iscrizione di una varieta' nel registro
viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve
riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione
della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il
nome del responsabile della conservazione in purezza della
varieta'.
Per ogni varieta' iscritta il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un
apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro,
gli elementi descrittivi delle varieta' ed i risultati
delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per
l'iscrizione.
I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle
varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle
varieta', sono tenuti a disposizione degli altri Stati
membri e della commissione della Comunita' europea. Le
informazioni reciproche sono riservate.
I fascicoli relativi alla iscrizione delle varieta'
sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a
coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a
tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorche'
il costitutore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo
comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati
degli esami e sui componenti genealogici della varieta'.
Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una
varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel registro
nonche' le varie modifiche del medesimo sono notificate
agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunita'
europea.
Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli altri
Stati membri e alla commissione della Comunita' europea,
una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti
relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno
comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta'
in questione da altre varieta' analoghe.
La presente disposizione non si applica nel caso di
varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate
unicamente a servire da componenti per le varieta' finali.
Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1o luglio 1972
in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se
non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.
L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine
del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati
qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in
coltura della varieta' e sempreche' risultino soddisfatti i
requisiti di differenziabilita', stabilita' ed omogeneita'.
La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni
prima della data di scadenza.".



 
Art. 2.
1. Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, ogni riferimento al concetto di "vendita", si intende fatto al concetto di "commercializzazione", come definito al comma 2 del presente articolo.
2. Per "commercializzazione" si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come:
a) la fornitura di sementi a organismi uffciali di valutazione e ispezione;
b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto.



Note all'art. 2:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
1. All'articolo 1 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.".



Note all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. L'art. 1, come modificato
dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 1. - La produzione a scopo di vendita e la
vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante
forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni
della presente legge.
Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i
tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla
riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.
Il significato dei termini tecnici usati nella presente
legge e' definito nell'allegato n. 3.".
N.B. - La presente legge non si applica alle sementi
appartenenti alla specie oleaginose e da fibra di cui
all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.



 
Art. 4.
1. All'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1096 del 1971, dopo le parole "tappeti erbosi", sono aggiunte le seguenti: "; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3".



Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. L'art. 10, come modificato
dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 10. - E' considerato miscuglio la partita di
sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita
da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse,
meno quella presente in maggiore quantita' superi la
percentuale ponderale del cinque per cento.
Salvo quanto disposto con il successivo comma, la
vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi
destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione
di tappeti erbosi; e' inoltre ammessa la
commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La
commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle
condizioni di cui all'art. 11, comma 3.
Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo
di cui al precedente art. 6 e per i materiali di
moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso
articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in
confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per
gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da
determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione
della presente legge.".



 
Art. 5.
1. L'articolo 11 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361.
3. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:
a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;
b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.
4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.
5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto.
6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.
7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.
8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento. .
9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.
10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.
11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.".



Note all'art. 5:
- Il regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361, reca:
"Regolamento per l'esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n.
2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562,
concernente la repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari.". L'art. 40 cosi' recita:
"Art. 40. - Salvo l'osservanza delle disposizioni
fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di cui
agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le
sementi spedite dai produttori agli stabilimenti di
selezione e di epurazione purche' tale destinazione risulti
chiaramente dall'indirizzo e dalla lettera di porto o dalla
polizza di carico.



 
Art. 6.
1. All'articolo 16 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonche' le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.".



Note all'art. 6:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. L'art. 16, come modificato
dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 16. - L'importazione di materiali sementieri e'
subordinata al rilascio preventivo del certificato
d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto
degli accordi comunitari, stabilira' le modalita' e le
procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato
medesimo che dovra' avvenire nel termine massimo di tre
giorni dalla richiesta.
Copia del certificato di cui al precedente comma sara'
inviata all'osservatorio per le malattie delle piante
competente per territorio, che, con le modalita' che
saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, comunichera' al medesimo i quantitativi
effettivamente importati.
Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi
internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti
sementieri introdotti dall'estero e' consentita alla
condizione che essi rispondano ai requisiti minimi
prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano
esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti
diffusibili e pericolosi.".
E' consentita la commercializzazione dei prodotti
sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e
commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme
di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti
o facoltative, e previste dalle direttive comunitarie in
materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse
direttive concernenti le caratteristiche, nonche' le
disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la
chiusura.".



 
Art. 7.
1. All'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.
Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:
a) non presentino rischi per il consumatore;
b) non inducano in errore il consumatore;
c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.
La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.".



Note all'art. 7:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. L'art. 19, come modificato
dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse.
Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono
destinate unicamente a servire da componenti per le
varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi
loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il
loro nome.
Dopo il 1o luglio 1992 possono essere fissate, secondo
la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, le condizioni secondo le quali
il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti.
Nel frattempo. nel caso di cereali diversi dal granturco,
dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta'
componenti nei confronti delle sementi destinate alla
certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti
sono indicate come tali.
L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal
costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in
mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.
L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura
e le foreste, sentito il parere di apposita commissione
nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore
dell'istituto conservatore dei registri di varieta' dei
prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici
designati dalle regioni. da quattro membri scelti fra i
direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione
agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo
tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante
dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante
dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli
agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti,
e potra' essere integrata da due specialisti della specie
di coltura.
La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare
che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri
importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia
sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri
essenziali e che abbia un valore agronomico e di
utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da
compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al
successivo art. 41.
Per le varieta' di cui non si conosca il costitutore o
esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta
d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le
foreste affida il compito della conservazione in purezza
delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene
assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo.
Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente
causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto
che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano
alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza
della varieta' e la produzione di sementi di base.
L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della
conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini
della presente legge, la facolta' e gli obblighi del
costitutore.
Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda
la distribuzione della semente di base.
Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri
previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto
ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive
modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza
ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del
presente articolo.
A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo
del segreto ai componenti la commissione di cui al quinto
comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda
visione della descrizione dei componenti genealogici
concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche.
Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al
primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa
annuale di concessione governativa di L. 20.000 da
corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce. Per la modifica nei predetti registri della
descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta'
e' dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di
L. 10.000.
Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del
precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono
dovute.
Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra
gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere
iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate
tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi
sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo
decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione,
dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal
protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.
Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta'
geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati
come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano
altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n.
258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali
prodotti o ingredienti alimentari:
a) non presentino rischi per il consumatore;
b) non inducano in errore il consumatore;
c) non differiscano dagli altri prodotti o
ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono
destinati, al punto che il loro consumo normale possa
comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo
nutrizionale.
La Commissione di cui al quinto comma del presente
articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di
varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del
registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del
1973 si deve attenere al parere della Commissione per i
prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.".
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 92, vedi note all'art. 1.
- Il regolamento (CE) 258/97 del 27 gennaio 1997 e'
pubblicato in GUCE L 43 del 14 febbraio 1997.
- Per l'art. 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi
note alle premesse.



 
Art. 8.
1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis - 1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresi' dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varieta' e delle loro rispettive denominazioni cosi' come notificate: questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varieta', in seguito alla loro accettazione, sono indicate come:"varieta' da conservazione" nel registro delle varieta' e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative.
2. Nel caso che, per i prodotti sementieri di varieta' di specie di piante ortive, vengano stabilite, con le disposizioni comunitarie, condizioni specifiche per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano adeguate restrizioni quantitative.
3. Per le varieta' da conservazione di cui al comma 1 e per le varieta' prive di valore intrinseco di cui al comma 2, si puo' derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri prevista all'articolo 19, dalle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' indicate nel medesimo articolo.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco, fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3.".



Note all'art. 8:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse.
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle
premesse.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse.



 
Art. 9.
1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
" Art. 20-bis - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varieta' se e' accertato che la coltivazione di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta':
a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita';
b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.
2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.
"Art. 20-ter - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta' o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varieta' possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varieta' o possa nuocere all'integrita' di altre varieta' o specie;
b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varieta' non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varieta' comparabile ammessa nel territorio nazionale o se e' notorio che la varieta', per natura e classe di maturita', non e' atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche.
2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma e' presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.".



Note all'art. 9:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse.
- La direttiva 90/220/CE e' pubblicata in GUCE L 117
dell'8 maggio 1990.
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle
premesse. Il sesto comma dell'art. 16-bis cosi' recita:
"Una varieta' possiede un valore agronomico o di
utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue
qualita' costituisce, rispetto alle altre varieta' iscritte
nel registro delle varieta' di cui all'art. 19 della legge,
almeno per la produzione in una determinata regione, un
netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione
dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti.
L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo'
essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche
favorevoli.",



 
Art. 10.
1. L'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.
3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche.
4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.".



Note all'art. 10:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 92, vedi note all'art. 1.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse. L'art. 3-bis e' stato inserito con
1'art. 15 del presente decreto.



 
Art. 11.
1. All'articolo 38 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
" E' consentita, inoltre, la commercializzazione:
a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;
b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purche' sia garantita l'individualita' di tali sementi.".



Note all'art. 11:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. L'art. 38, come modificato
dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 38. - A decorrere dall'entrata in applicazione
del regolamento di cui al primo comma del precedente art.
14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri
di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da
zucchero e da foraggio. nonche' di cereali e foraggere, di
piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie
indicate nell'allegato 1, se non appartengono alle
categorie di base e certificata e come tali ufficialmente
controllate e certificate.
Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di
piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato 2
possono essere commercializzate come sementi della
categoria commerciale a condizione che siano state
ufficialmente controllate e certificate ai sensi del
regolamento di esecuzione della presente legge.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per
consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni
sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di
coltivazione alla data di entrata in vigore della presente
legge, concede, a richiesta degli interessati e previo
accertamento della consistenza dei materiali in questione,
temporanei permessi di commercializzazione nel limite
massimo di due anni.
E' consentita. inoltre, la commercializzazione:
a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni
anteriori alle sementi di base, a condizione che siano
stati ufficialmente controllati e certificati conformemente
alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi
di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla
presente legge, al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge
n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante
le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti
sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante
le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge
n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2
della legge medesima;
b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione
delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento,
purche' sia garantita l'individualita' di tali sementi.".
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle
premesse.
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse. Gli allegati 1 e 2 cosi' recitano:
"Allegato 1 (Cartellini ufficiali). - A) Per le sementi
di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli
imballaggi (art. 3):
a) indicazioni prescritte:
1) Normativa C.E.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o
sigla degli stessi;
3) mese ed anno della chiusura indicati con
l'espressione: "chiuso ..." (mese ed anno); o mese ed anno
dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione
relativa alla certificazione, indicati con l'espressione:
"campione prelevato ..." (mese ed anno);
4) numero di riferimento del lotto;
5) specie indicata almeno in caratteri latini con
la denominazione botanica. che puo' essere riportata in
forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo
nome comune o con entrambi;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
7) categoria;
8) paese di produzione;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero
dichiarato di semi puri;
10) in caso di indicazione del peso e di impiego di
antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di
altri additivi solidi, indicazione della natura
dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei
semi puri ed il peso totale;
11) in caso di rianalisi, per lo meno della
facolta' germinativa, l'indicazione: "rianalizzato ..."
(mese ed anno);
12) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per
le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui
appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi
conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno
1988, il nome di questo componente con cui e' stata
ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla
varieta' finale, corredato, nel caso di ibridi o linee
inbred destinati unicamente a servire da componenti per
varieta' finali, del termine "componente";
per le altre sementi di base, il nome del componente
cui appartengono le sementi di base, con un riferimento
alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua
funzione (maschio o femmina) e corredato dal termine
"componente";
per le sementi certificate, il nome delle varieta' cui
appartengono le sementi certificate, corredate del termine
"ibrido";
b) le dimensioni minime ammesse dal cartellino sono:
millimetri 110x67.
B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di
base (art. 12):
a) indicazioni prescritte:
1) Normativa C.E.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o
sigla degli stessi;
3) mese ed anno della chiusura, indicati con
l'espressione: "chiuso ..." (mese ed anno); o mese ed anno
dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione
relativa alla certificazione indicati con l'espressione
"campione prelevato ..." (mese ed anno);
4) numero di riferimento del lotto;
5) specie indicata almeno in caratteri latini con
la sua denominazione botanica, che puo' esse riportata in
forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo
nome comune, o con entrambi;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
7) dicitura "sementi di pre-base";
8) numero di generazioni anteriori alle sementi
della categoria certificata;
b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono:
millimetri 110x67.".
"Allegato 2 (Cartellino del produttore) Per le sementi
"standard" e piccoli imballaggi della categoria "sementi
certificate".
a) Indicazioni prescritte:
1) Normativa C.E.E.;
2) nome ed indirizzo del responsabile
dell'apposizione del cartellino o suo marchio di
identificazione;
3) campagna di chiusura indicata con "chiuso nella
campagna ... (termini della campagna") oppure campagna
dell'ultimo esame della facolta' germinativa indicata con
"germinabilita' determinata nella campagna ... (termini
della campagna)". Puo' essere indicata la fine della
campagna;
4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
6) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi
certificate possono essere contrassegnate dalla lettera "C"
e le sementi standard dalle lettere "St";
7) numero di riferimento dato dal responsabile
dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);
8) numero di riferimento che consente di
identificare il lotto certificato (per le sementi
certificate);
9) peso netto o lordo dichiarato, o numero
dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli
imballaggi fino a 500 gr);
10) in caso di indicazione del peso e di impiego di
antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di
altri additivi solidi, indicazione della natura
dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei
semi puri ed il peso totale.
b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino
(esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110x67.".



 
Art. 12.
1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 44, e' aggiunto il seguente:
"Art. 44-bis - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varieta' da conservazione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorita' competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.".



Note all'art. 12:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse.



 
Art. 13.
1. All'articolo 2, secondo comma, punto II, della legge n. 195 del 1976 e' soppressa la lettera a).



Note all'art. 13:
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alla premessa. L'art. 2, secondo comma, punto II,
come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"II - Categoria certificata:
a) (lettera soppressa);
a-bis) le sementi devono derivare direttamente da
sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi
aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di
base; devono essere ufficialmente controllate e certificate
e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti
dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' per quanto riguarda le
colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della
presente legge;
b) tali sementi devono essere sottoposte, a
posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale, per
quanto riguarda l'identita' e la purezza della varieta'.".



 
Art. 14.
1. L'articolo 3 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue:
a) al primo comma sono soppresse le parole: "e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A.";
b) al secondo comma sono soppresse le parole: "e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica";
c) al terzo comma, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: " - di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;".



Note all'art. 14:
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse. L'art. 3, come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 3. - Le sementi di cicoria industriale non
possono essere commercializzate a meno che non siano
ufficialmente certificate come sementi di base o sementi
certificate.
Le sementi di altre specie di ortaggi non possono
essere commercializzate a meno che non siano state
ufficialmente certificate come sementi di base o sementi
certificate o siano sementi standards.
Gli imballaggi di sementi di base e di sementi
certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei
piccoli imballaggi - debbono essere muniti:
a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non
utilizzato in precedenza, conforme all'allegato 1 della
presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed
azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi
trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando
esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito
l'impiego di etichette ufficiali adesive;
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello
stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al
precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai
punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 della presente legge.
Esso non e' indispensabile quando, conformemente al
medesimo punto a), il cartellino figura all'interno
dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta
adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da
materiale non lacerabile.
Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli
imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate"
devono essere muniti di un cartellino del produttore.
I rivenditori di sementi, muniti dell'apposita
autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno
1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare
sementi della categoria standard a condizione che appongano
alle nuove confezioni poste in vendita un proprio
cartellino, in sostituzione di quello del produttore.
Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi,
deve essere conforme all'allegato 2 della presente legge e,
di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo
scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi
trasparenti, il cartellino puo' figurare all'interno quando
esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino
puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo
indelebile sull'involucro.
In caso di varieta' ampiamente note al 1o luglio 1970,
sull'etichetta si puo' fare riferimento ad una selezione
conservatrice della varieta'. E' vietato fare riferimento a
proprieta' particolari eventualmente connesse con tale
selezione conservatrice.
Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla
quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con
un trattino. Esso non prevale sulla denominazione
varietale.
Dopo una data da stabilire anteriormente al 1o luglio
1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6
della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si
potra' fare riferimento solo alle selezioni conservatrici
dichiarate prime di tale data.
Nel caso di sementi di base e di sementi certificate,
l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore
devono essere redatte in modo da non poter essere confuse
con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo.".
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle
premesse. L'allegato 6, II, lettera A, cosi' recita:
"II - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE.
A) Ortive
I - Sementi di base, certificate e standard.
1. Le sementi devono presentare identita' e purezza
varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale
la varieta' deve possedere un valore agronomico e di
utilizzazione soddisfacente.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti
norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica
e contenuto di semi di altre specie di piante:
A. Tavola

=====================================================================
| Facoltà | |
| germinativa | |Tenore massimo di
| minima(% dei | Purezza minima | semi di altre
|glomeruli o semi| specifica (% in |specie di piante
Specie | puri) | peso) | (% in peso) ===================================================================== Allium cepa | 70 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Allium porrum | 65 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Anthriscus | | | cerefolium | 70 | 96 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Apium graveolens| 70 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Asparagus | | | officinalis | 70 | 96 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Beta vulgaris | 70 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | oleracea | | | (cavolfiore) | 70 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | oleracea (altre | | | sottospecie) | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | pekinensis | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica rapa | 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Capsicum annuum | 65 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Cichorium | | | intybus (partim)| | | [cicoria di tipo| | | Witloof cicoria | | | di tipo italiano| | | (o cicoria a | | | foglia larga)] | 65 | 95 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Cichorium | | | intybus (partim)| 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Cichorium | | | endivia | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Citrullus | | | lanatus | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucumis melo | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucumis sativus | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucurbita maxima| 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucurbita pepo | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cynara | | | cardunculus | 65 | 98 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Daucus carota | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Foeniculum | | | vulgare | 70 | 96 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Lactuca sativa | 75 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Lycopersicon | | | lycopersicum | 75 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Petroselinum | | | crispum | 65 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Phaseolus | | | coccineus | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Phaseolus | | | vulgaris | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Pisum sativum | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Raphanus sativus| 70 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Scorzonera | | | hispanica | 70 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Solanum | | | melongena | 65 | 96 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Spinacia | | | oleracea | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Valerianella | | | locusta | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Vicia faba | 80 | 98 | 0,1

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che
riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e'
tollerata che nella misura piu' limitata possibile.
4. Le sementi leguminose non devono essere contaminate
dagli insetti vivi sottospecificati:
Acanthoscelides obtectus Sag.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.
5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari
viyi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione
da esaminare in laboratorio.
6. La durata della responsabilita' del produttore o,
nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla
rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la
germinabilita', e' stabilita come segue:
a) per le sementi di base e le sementi certificate,
ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli
imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello
della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo
alla certificazione, indicato sul cartellino di
certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile
1976, n. 195,
fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in
imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di
cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e
legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a
9 mesi.
fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in
imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti
metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
b) per le sementi standard e per le sementi
certificate che si presentano sotto forma di piccoli
imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello
della fine della campagna indicata sul cartellino del
produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della
legge 20 aprile 1976, n. 195;
fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in
imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di
cotone, ecc.);
fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in
imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti
metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere
mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti
previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la
responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai
requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del
detentore delle sementi medesime, il quale, senza
manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del
fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una
dichiarazione che potra' essere costituita anche da una
scritta indelebile, dalla quale risulti:
1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) data di determinazione della conformita' della
facolta' germinativa.
II. - Sementi commerciali (specie non previste
dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195).
1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sezione
I del presente allegato si applicano alle sementi
commerciali.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti
norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza
specifica ed al contenuto di semi di altre specie di
piante:
A. Tavola

=====================================================================
| Facoltà | |
| germinativa | |Tenore massimo di
| minima(% dei | Purezza minima | semi di altre
|glomeruli o semi| specifica (% in |specie di piante
Specie | puri) | peso) | (% in peso) ===================================================================== Allium | | | schoenoprasum L.| 70 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Anethum | | | graveolens L. | 75 | 95 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Angelica | | | arcangelica L. | 60 | 90 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Atriplex | | | hortensis L. | 60 | 95 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Barbarea verna | | | (Mill.) Aschess.| 75 | 97 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Borago | | | officinalis L. | 80 | 96 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | chinensis | 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica napus | | | L. var. | | | napobrassica | | | (L.) Reichb. | 80 | 98 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Capparis spinosa| | | L. | 50 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Cicer arietinum | | | L. | 90 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Coriandrum | | | sativum L. | 80 | 96 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Cucurbita | | | moschata (Duch.)| | | Duch. ex Poir | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cuminum cyminum | | | L. | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Cynara scolymus | | | L. | 75 | 97 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Eruca sativa | | | Mill. | 85 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Fragaria vesca | | | L.s.l. | 75 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Hibiscus | | | esculentus L. | 75 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Humulus lupulus | | | L. | 60 | 90 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Lagenaria | | | sicerara (Mol.) | | | Standi. (= L. | | | vulgaris Ser.) | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Lavandula spica | | | L. | 50 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Lens culinaris | | | Med. | 85 | 98 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Lepidium sativum| | | L. | 85 | 97 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Majorana | | | hortensis | | | Moench. | 75 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Matricaria | | | chamomilla L. | 70 | 70 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Nasturtium | | | officinale R Br.| 80 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Ocimum basilicum| | | L. | 65 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Pastinaca sativa| | | L. | 75 | 90 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Phaseolus | | | lunatus L. | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Physalis | | | alkekengi L. | 85 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Pimpinella | | | anisum L. | 75 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Rosmarinus | | | officinalis L. | 50 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Rumex acetosa L.| 80 | 95 | 0.5 --------------------------------------------------------------------- Ruta graveolens | | | L. | 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Salsola soda L. | 65 | 90 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Salvia | | | officinalis L. | 75 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Satureja | | | hortensis L. | 75 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Tetragonia | | | expansa Thumb. | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Thynius vulgaris| | | L. | 50 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Tragopogon | | | porrifolius L. | 75 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Valeriana | | | officinalis L. | 75 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Vigna | | | sesquipedalis | | | (L.) Furwirth | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Zea mays L. | | | convar. | | | microsperma | | | (Koern.) | 85 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Zea mavs L. | | | convar. | | | saccarata | | | (Koern.) | 85 | 98 | 0,1

3. La durata di efficacia della dichiarazione
concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della
legge, e' stabilita come segue:
in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non
"a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone,
ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali
la validita' della dichiarazione e prolungata a mesi 9;
in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a
tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro
materiale, a chiusura ermetica).
Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere
mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti
previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la
responsabilita' della dichiarazione sul valore della
germinabilita' resta a carico del detentore della semente,
il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del
produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una
dichiarazione che potra' essere costituita anche da una
scritta indelebile, dalla quale risulti:
1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facolta'
germinativa;
3) facolta' germinativa (espressa in percentuale).".
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. L'art. 2 cosi' recita:
"Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei
prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita
licenza rilasciata dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una
commissione istituita presso l'assessorato regionale
dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto
le funzioni, competente per territorio.
La commissione e' nominata con decreto dell'assessore
regionale competente in materia di agricoltura ed e'
formata:
a) da un funzionario del servizio regionale
dell'agricoltura, che la presiede;
b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie
delle piante, competente per territorio o da un funzionario
tecnico dallo stesso designato;
c) da due componenti scelti fra direttori di istituti
sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra
docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni
erbacee ed arboree: i direttori di istituti sperimentali o
di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari
tecnici in loro sostituzione;
d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.
La commissione viene integrata, di volta in volta, con
la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia
assunto le funzioni, di due rappresentanti degli
imprenditori agricoli non coltivatori, di due
rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori
diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di
conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle
rispettive associazioni di categoria per l'esame delle
domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive
province.
I componenti della commissione durano in carica tre
anni e possono essere confermati.
La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica
della ditta richiedente, con particolare riguardo agli
impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui
ha progettato la realizzazione o la trasformazione.
Il rilascio della licenza e' subordinato al parere
favorevole della commissione medesima, all'accertamento
della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al
pagamento della tassa di concessione governativa di L.
10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641.
La licenza non e' richiesta per la produzione di
materiale sementiero che viene ceduto dai produttori
agricoli a ditte titolari di licenza.
Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di
sperimentazione possono immettere in commercio sementi di
base appartenenti a varieta di propria costituzione.
L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di
cui al presente articolo.".



 
Art. 15.
1. Nella legge n. 195 del 1976, dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varieta' per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.".



Nota all'art. 15:
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse.



 
Art. 16.
1. L'articolo 6 della legge n. 195 del 1976 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi delle Comunita' europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.".



Note all'art. 16:
- Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n.
1096, vedi note alle premesse. Gli articoli 20-bis e 20-ter
sono stati inseriti nella predetta legge dall'art. 9 del
presente decreto.
- Per quanto riguarda la direttiva comunitaria n. 458
del 29 settembre 1970 vedi note alle premesse.



 
Art. 17.
1. L'articolo 13 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue:
a) al terzo comma le parole "in un altro Stato membro", sono sostituite dalle seguenti: "in ambito comunitario";
b) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".



Note all'art. 17:
- Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195,
vedi note alle premesse. L'art. 13, come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 13. - Le sementi di ortaggi provenienti
direttamente da sementi di base o da sementi certificate,
ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in
un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b), della
legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente
dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente
certificate in uno Stato membro con sementi' di base
uffcialmente certificate in un siffatto Paese terzo e
raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e
senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente
decreto, essere certificate ufficialmente come sementi
certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state
sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che
soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge
20 aprile 1976. n. 195, per la categoria interessata e se
e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che
sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato
6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria.
Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte
direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate
di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo'
autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi
di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono
state rispettate.
Le sementi di ortaggi raccolte in ambito comunitario
destinate ad essere certificate conformemente al comma 1
devono essere confezionate e provviste di un'etichetta
ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato
1-bis lettera A e B, conformemente all'art. 3 della legge
20 aprile 1976. n. 195, nonche' accompagnate da un
documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui
all'allegato 1-bis della legge 20 aprile 1976, n. 195,
lettera c).
Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi
standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della
medesima legge 21 aprile 1976. n. 195, sono chiaramente
distinte da qualsiasi altra informazione che figuri
sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste
dal presente articolo.
Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni
di cui al terzo comma relative all'imballaggio e al
contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e
al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano
o convengano sull'esenzione.
Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente
alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile
1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard
di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma
o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano
differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra
informazione se la caratteristica distintiva e'
espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o
sull'imballaggio.
Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da
sementi di base o da sementi certificate ufficialmente
certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo
a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente
all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n.
195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi
di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con
sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto
Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a
richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi
certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di
base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se
sono state sottoposte sul campo di produzione ad
un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una
decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo
13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la
categoria interessata e se e' stata constatata, al momento
di un esame ufficiale, che sono state rispettate le
condizioni previste all'allegato 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II,
lettera A per la stessa categoria.
Le sementi delle specie di cui all'allegato 3 della
presente legge, raccolte in un Paese non facente parte
delle Comunita' europee, e che:
a) per gli esami ufficiali delle varieta', offrono le
stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;
b) per gli effettuati controlli delle selezioni
conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli
effettuati dagli Stati membri;
c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le
condizioni prescritte dalle Comunita' europee, e che.
pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne
l'identita', per il contrassegno e per il controllo;
sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi
delle categorie "base", "certificata" o standard raccolte
all'interno delle Comunita' europee.
Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma
precedente e' rimesso al competente organo delle Comunita'
europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.".



 
Art. 18.
1. La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Dini, Ministro degli affari esteri
Veronesi, Ministro della sanita'
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bordon, Ministro dell'ambiente
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone