Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 212 |
Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e relativi controlli. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni; Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, e successive modificazioni; Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanita', della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto da' attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam. 2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a carico dello Stato. 4. La Commissione di cui al comma 3: a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2; b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni; c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa; d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varieta' di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varieta' di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali. 5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione. 6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999". L'art. 1 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sano adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi". - La direttiva 98/95/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999. - La direttiva 98/96/CE e' pubblicata in GUCE L 25 del 1o febbraio 1999. - La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE L 169 del 10 luglio 1969. - La direttiva 70/457/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970. - La direttiva 70/458/CEE e' pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970. - La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: "Disciplina dell'attivita' sementiera". - La legge 20 aprile 1976, n. 195 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera". Note all'art. 1: - Per quanto riguarda le direttive n. 98/95/CE e n. 98/96/CE vedi note alle premesse. - L'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam cosi' recita: "2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga . In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.". - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Il quinto comma dell'art. 19 cosi' recita: "L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni. da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura.". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'art. 17 del regolamento di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica cosi' recita: "Art. 17. - L'iscrizione di una varieta' nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varieta'. Per ogni varieta' iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varieta' ed i risultati delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per l'iscrizione. I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varieta', sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunita' europea. Le informazioni reciproche sono riservate. I fascicoli relativi alla iscrizione delle varieta' sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varieta'. Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel registro nonche' le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunita' europea. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' europea, una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali. Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1o luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varieta' e sempreche' risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilita', stabilita' ed omogeneita'. La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza.".
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| Art. 2. 1. Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, ogni riferimento al concetto di "vendita", si intende fatto al concetto di "commercializzazione", come definito al comma 2 del presente articolo. 2. Per "commercializzazione" si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come: a) la fornitura di sementi a organismi uffciali di valutazione e ispezione; b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto.
Note all'art. 2: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.
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| Art. 3. 1. All'articolo 1 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.".
Note all'art. 3: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 1, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 1. - La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e' definito nell'allegato n. 3.". N.B. - La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alla specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.
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| Art. 4. 1. All'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1096 del 1971, dopo le parole "tappeti erbosi", sono aggiunte le seguenti: "; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3".
Note all'art. 4: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 10, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 10. - E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento. Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3. Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.".
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| Art. 5. 1. L'articolo 11 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361. 3. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10: a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge; b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. 4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta. 5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. 6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. 7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. 8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento. . 9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. 10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge. 11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.".
Note all'art. 5: - Il regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361, reca: "Regolamento per l'esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.". L'art. 40 cosi' recita: "Art. 40. - Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di cui agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le sementi spedite dai produttori agli stabilimenti di selezione e di epurazione purche' tale destinazione risulti chiaramente dall'indirizzo e dalla lettera di porto o dalla polizza di carico.
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| Art. 6. 1. All'articolo 16 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonche' le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.".
Note all'art. 6: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 16, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 16. - L'importazione di materiali sementieri e' subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilira' le modalita' e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovra' avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. Copia del certificato di cui al precedente comma sara' inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalita' che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunichera' al medesimo i quantitativi effettivamente importati. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero e' consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.". E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, e previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonche' le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.".
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| Art. 7. 1. All'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti: "Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari: a) non presentino rischi per il consumatore; b) non inducano in errore il consumatore; c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.".
Note all'art. 7: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1o luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti. Nel frattempo. nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come tali. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni. da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41. Per le varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al quinto comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di L. 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di L. 10.000. Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute. Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari: a) non presentino rischi per il consumatore; b) non inducano in errore il consumatore; c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.". - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note all'art. 1. - Il regolamento (CE) 258/97 del 27 gennaio 1997 e' pubblicato in GUCE L 43 del 14 febbraio 1997. - Per l'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.
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| Art. 8. 1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: "Art. 19-bis - 1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresi' dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varieta' e delle loro rispettive denominazioni cosi' come notificate: questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varieta', in seguito alla loro accettazione, sono indicate come:"varieta' da conservazione" nel registro delle varieta' e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative. 2. Nel caso che, per i prodotti sementieri di varieta' di specie di piante ortive, vengano stabilite, con le disposizioni comunitarie, condizioni specifiche per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano adeguate restrizioni quantitative. 3. Per le varieta' da conservazione di cui al comma 1 e per le varieta' prive di valore intrinseco di cui al comma 2, si puo' derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri prevista all'articolo 19, dalle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' indicate nel medesimo articolo. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco, fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3.".
Note all'art. 8: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.
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| Art. 9. 1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti: " Art. 20-bis - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varieta' se e' accertato che la coltivazione di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta': a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita'; b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. 2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto. "Art. 20-ter - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta' o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione: a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varieta' possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varieta' o possa nuocere all'integrita' di altre varieta' o specie; b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varieta' non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varieta' comparabile ammessa nel territorio nazionale o se e' notorio che la varieta', per natura e classe di maturita', non e' atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale; c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. 2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma e' presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.".
Note all'art. 9: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. - La direttiva 90/220/CE e' pubblicata in GUCE L 117 dell'8 maggio 1990. - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. Il sesto comma dell'art. 16-bis cosi' recita: "Una varieta' possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualita' costituisce, rispetto alle altre varieta' iscritte nel registro delle varieta' di cui all'art. 19 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo' essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.",
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| Art. 10. 1. L'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971 e' sostituito dal seguente: "Art. 37 - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19. 3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche. 4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.".
Note all'art. 10: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note all'art. 1. - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 3-bis e' stato inserito con 1'art. 15 del presente decreto.
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| Art. 11. 1. All'articolo 38 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: " E' consentita, inoltre, la commercializzazione: a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima; b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purche' sia garantita l'individualita' di tali sementi.".
Note all'art. 11: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 38, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 38. - A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente art. 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio. nonche' di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate. Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni. E' consentita. inoltre, la commercializzazione: a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima; b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purche' sia garantita l'individualita' di tali sementi.". - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. Gli allegati 1 e 2 cosi' recitano: "Allegato 1 (Cartellini ufficiali). - A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3): a) indicazioni prescritte: 1) Normativa C.E.E.; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: "chiuso ..." (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: "campione prelevato ..." (mese ed anno); 4) numero di riferimento del lotto; 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la denominazione botanica. che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 7) categoria; 8) paese di produzione; 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri; 10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 11) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, l'indicazione: "rianalizzato ..." (mese ed anno); 12) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine "componente"; per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato dal termine "componente"; per le sementi certificate, il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine "ibrido"; b) le dimensioni minime ammesse dal cartellino sono: millimetri 110x67. B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12): a) indicazioni prescritte: 1) Normativa C.E.E.; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: "chiuso ..." (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione indicati con l'espressione "campione prelevato ..." (mese ed anno); 4) numero di riferimento del lotto; 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' esse riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; 6) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 7) dicitura "sementi di pre-base"; 8) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata; b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110x67.". "Allegato 2 (Cartellino del produttore) Per le sementi "standard" e piccoli imballaggi della categoria "sementi certificate". a) Indicazioni prescritte: 1) Normativa C.E.E.; 2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione; 3) campagna di chiusura indicata con "chiuso nella campagna ... (termini della campagna") oppure campagna dell'ultimo esame della facolta' germinativa indicata con "germinabilita' determinata nella campagna ... (termini della campagna)". Puo' essere indicata la fine della campagna; 4) specie, indicata almeno in caratteri latini; 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 6) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera "C" e le sementi standard dalle lettere "St"; 7) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard); 8) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate); 9) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 gr); 10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale. b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110x67.".
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| Art. 12. 1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 44, e' aggiunto il seguente: "Art. 44-bis - 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varieta' da conservazione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorita' competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.".
Note all'art. 12: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.
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| Art. 13. 1. All'articolo 2, secondo comma, punto II, della legge n. 195 del 1976 e' soppressa la lettera a).
Note all'art. 13: - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alla premessa. L'art. 2, secondo comma, punto II, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "II - Categoria certificata: a) (lettera soppressa); a-bis) le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge; b) tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale, per quanto riguarda l'identita' e la purezza della varieta'.".
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| Art. 14. 1. L'articolo 3 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue: a) al primo comma sono soppresse le parole: "e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A."; b) al secondo comma sono soppresse le parole: "e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica"; c) al terzo comma, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: " - di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;".
Note all'art. 14: - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 3, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 3. - Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate. Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards. Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti: a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 della presente legge. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti dell'apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore. Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti, il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. In caso di varieta' ampiamente note al 1o luglio 1970, sull'etichetta si puo' fare riferimento ad una selezione conservatrice della varieta'. E' vietato fare riferimento a proprieta' particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice. Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale. Dopo una data da stabilire anteriormente al 1o luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potra' fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prime di tale data. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo.". - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'allegato 6, II, lettera A, cosi' recita: "II - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE. A) Ortive I - Sementi di base, certificate e standard. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varieta' deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. Tavola
===================================================================== | Facoltà | | | germinativa | |Tenore massimo di | minima(% dei | Purezza minima | semi di altre |glomeruli o semi| specifica (% in |specie di piante Specie | puri) | peso) | (% in peso) ===================================================================== Allium cepa | 70 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Allium porrum | 65 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Anthriscus | | | cerefolium | 70 | 96 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Apium graveolens| 70 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Asparagus | | | officinalis | 70 | 96 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Beta vulgaris | 70 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | oleracea | | | (cavolfiore) | 70 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | oleracea (altre | | | sottospecie) | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | pekinensis | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica rapa | 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Capsicum annuum | 65 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Cichorium | | | intybus (partim)| | | [cicoria di tipo| | | Witloof cicoria | | | di tipo italiano| | | (o cicoria a | | | foglia larga)] | 65 | 95 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Cichorium | | | intybus (partim)| 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Cichorium | | | endivia | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Citrullus | | | lanatus | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucumis melo | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucumis sativus | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucurbita maxima| 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cucurbita pepo | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cynara | | | cardunculus | 65 | 98 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Daucus carota | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Foeniculum | | | vulgare | 70 | 96 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Lactuca sativa | 75 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Lycopersicon | | | lycopersicum | 75 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Petroselinum | | | crispum | 65 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Phaseolus | | | coccineus | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Phaseolus | | | vulgaris | 75 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Pisum sativum | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Raphanus sativus| 70 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Scorzonera | | | hispanica | 70 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Solanum | | | melongena | 65 | 96 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Spinacia | | | oleracea | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Valerianella | | | locusta | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Vicia faba | 80 | 98 | 0,1
3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. Le sementi leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. 5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari viyi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio. 6. La durata della responsabilita' del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita', e' stabilita come segue: a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a 9 mesi. fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica); b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195; fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.); fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) data di determinazione della conformita' della facolta' germinativa. II. - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195). 1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sezione I del presente allegato si applicano alle sementi commerciali. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante: A. Tavola
===================================================================== | Facoltà | | | germinativa | |Tenore massimo di | minima(% dei | Purezza minima | semi di altre |glomeruli o semi| specifica (% in |specie di piante Specie | puri) | peso) | (% in peso) ===================================================================== Allium | | | schoenoprasum L.| 70 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Anethum | | | graveolens L. | 75 | 95 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Angelica | | | arcangelica L. | 60 | 90 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Atriplex | | | hortensis L. | 60 | 95 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Barbarea verna | | | (Mill.) Aschess.| 75 | 97 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Borago | | | officinalis L. | 80 | 96 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica | | | chinensis | 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Brassica napus | | | L. var. | | | napobrassica | | | (L.) Reichb. | 80 | 98 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Capparis spinosa| | | L. | 50 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Cicer arietinum | | | L. | 90 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Coriandrum | | | sativum L. | 80 | 96 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Cucurbita | | | moschata (Duch.)| | | Duch. ex Poir | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Cuminum cyminum | | | L. | 65 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Cynara scolymus | | | L. | 75 | 97 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Eruca sativa | | | Mill. | 85 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Fragaria vesca | | | L.s.l. | 75 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Hibiscus | | | esculentus L. | 75 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Humulus lupulus | | | L. | 60 | 90 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Lagenaria | | | sicerara (Mol.) | | | Standi. (= L. | | | vulgaris Ser.) | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Lavandula spica | | | L. | 50 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Lens culinaris | | | Med. | 85 | 98 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Lepidium sativum| | | L. | 85 | 97 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Majorana | | | hortensis | | | Moench. | 75 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Matricaria | | | chamomilla L. | 70 | 70 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Nasturtium | | | officinale R Br.| 80 | 95 | 0,2 --------------------------------------------------------------------- Ocimum basilicum| | | L. | 65 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Pastinaca sativa| | | L. | 75 | 90 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Phaseolus | | | lunatus L. | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Physalis | | | alkekengi L. | 85 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Pimpinella | | | anisum L. | 75 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Rosmarinus | | | officinalis L. | 50 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Rumex acetosa L.| 80 | 95 | 0.5 --------------------------------------------------------------------- Ruta graveolens | | | L. | 80 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Salsola soda L. | 65 | 90 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Salvia | | | officinalis L. | 75 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Satureja | | | hortensis L. | 75 | 97 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Tetragonia | | | expansa Thumb. | 75 | 97 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Thynius vulgaris| | | L. | 50 | 95 | 0,5 --------------------------------------------------------------------- Tragopogon | | | porrifolius L. | 75 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Valeriana | | | officinalis L. | 75 | 95 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- Vigna | | | sesquipedalis | | | (L.) Furwirth | 80 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Zea mays L. | | | convar. | | | microsperma | | | (Koern.) | 85 | 98 | 0,1 --------------------------------------------------------------------- Zea mavs L. | | | convar. | | | saccarata | | | (Koern.) | 85 | 98 | 0,1
3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validita' della dichiarazione e prolungata a mesi 9; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale).". - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 2 cosi' recita: "Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata: a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede; b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato; c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree: i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione; d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione. Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.".
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| Art. 15. 1. Nella legge n. 195 del 1976, dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. 2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varieta' per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.".
Nota all'art. 15: - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.
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| Art. 16. 1. L'articolo 6 della legge n. 195 del 1976 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - Le sementi di varieta' iscritte nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi delle Comunita' europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-bis e 20-ter della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.".
Note all'art. 16: - Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Gli articoli 20-bis e 20-ter sono stati inseriti nella predetta legge dall'art. 9 del presente decreto. - Per quanto riguarda la direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970 vedi note alle premesse.
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| Art. 17. 1. L'articolo 13 della legge n. 195 del 1976 e' modificato come segue: a) al terzo comma le parole "in un altro Stato membro", sono sostituite dalle seguenti: "in ambito comunitario"; b) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Note all'art. 17: - Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 13, come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 13. - Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate, ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi' di base uffcialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976. n. 195, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate. Le sementi di ortaggi raccolte in ambito comunitario destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis lettera A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976. n. 195, nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c). Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 21 aprile 1976. n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione. Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria. Le sementi delle specie di cui all'allegato 3 della presente legge, raccolte in un Paese non facente parte delle Comunita' europee, e che: a) per gli esami ufficiali delle varieta', offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri; b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri; c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunita' europee, e che. pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identita', per il contrassegno e per il controllo; sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie "base", "certificata" o standard raccolte all'interno delle Comunita' europee. Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente e' rimesso al competente organo delle Comunita' europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.".
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| Art. 18. 1. La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Dini, Ministro degli affari esteri Veronesi, Ministro della sanita' Fassino, Ministro della giustizia Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bordon, Ministro dell'ambiente Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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