L'ASSESSORE REGIONALE ai lavori pubblici
Visto lo Statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visti i decreti del presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e 1o luglio 1977, n. 683, recanti norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 2 marzo 1963 concernente il Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione; Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 agosto 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 25 febbraio 1969 con il quale e' stato approvato, a norma della predetta legge, il Piano regolatore generale degli acquedotti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 28 ottobre 1968, con il quale sono state approvate le norme di attuazione del predetto "Piano"; Visto il decreto di questo assessorato 16 maggio 1972 n. 710, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 29 del 17 giugno 1972, con il quale sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge 4 febbraio 1963, n. 129 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, le risorse idriche previste nel Piano regolatore generale acquedotti che si configurano come "piccole derivazioni" e quindi di competenza regionale; Visto il decreto assessoriale n. 1460 del 15 giugno 1983 con il quale sono state istituite zone di riserva corrispondenti alle falde destinate alla alimentazione degli schemi idrici di cui al Piano regolatore generale acquedotti; Considerato che e' da provvedere al rinnovo del vincolo delle risorse idriche suddette di durata venticinquennale, come stabilito dall'art, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, decorrente dal 16 maggio 1972, prorogato di anni due ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di altri anni due ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, risultante percio' in scadenza il 16 maggio 2001; Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: Articolo unico I vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del Piano regolatore generale acquedotti, di competenza statale e di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del decreto assessoriale dei lavori pubblici n. A/710 del 16 maggio 1972, sono prorogati fino alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza. Sono fatti salvi i prelievi per gli usi domestici come definito dall'art. 93 del testo unico n. 1775/1933, i quali sono comunque disciplinati dalla regione, sentita l'Autorita' di bacino, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. Palermo, 15 maggio 2001 L'assessore: Lo Giudice |