| Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 30 marzo 2001 |  
| Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione   "Sopressa   Vicentina",  trasmessa  alla  Commissione europea per la registrazione come Denominazione di Origine Protetta. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                      per le politiche agricole                    ed agroindustriali nazionali
    Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio salumifici artigiani vicentini,  con  sede  in Vicenza, via Enrico Fermi n. 134, intesa ad ottenere  la  registrazione della denominazione "Sopressa Vicentina", ai  sensi  dell'art.  5  del  citato  regolamento  n.  2081/92,  come Denominazione di Origine Protetta;  Vista  la  nota  prot.  n. 62351 del 3 luglio 2000, con la quale il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;  Vista   la   domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  della Denominazione  di  Origine  Protetta  "Sopressa Vicentina", intesa ad ottenere  la  protezione  a  titolo  transitorio  della denominazione "Sopressa  Vicentina"  ai  sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE)   2081/92,   come  integrato  dall'art.  1,  paragrafo  2,  del regolamento   (CE)   n.  535/97  sopra  richiamato,  indicando  quale organismo  privato autorizzato al controllo il "CSQA - Certificazione Qualita'  Agroalimentare  S.r.l.",  con sede in Thiene (Vicenza), via San  Gaetano  n. 74 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per  esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali da qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente all'eventuale   mancato   accoglimento   della   citata   domanda  di registrazione   della   denominazione   "Sopressa   Vicentina",  come Denominazione di Origine Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo transitorio faranno uso;  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione "Sopressa Vicentina",  come  Denominazione  di  Origine Protetta, in attesa che l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in argomento;  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale della  denominazione  "Sopressa Vicentina" secondo il disciplinare di produzione  che  si  allega  in  copia,  in  attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                                Decreta:                               Art. 1.  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Sopressa Vicentina".  |  
|   |                                 Art. 2.  La  denominazione  "Sopressa  Vicentina"  e'  riservata al prodotto ottenuto  in conformita' al disciplinare di produzione, allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.  |  
|   |                                 Art. 3.  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono  assoggettarsi  al  controllo  dell'organismo  privato "CSQA - Certificazione  Qualita'  Agroalimentare  S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza),   via  San  Gaetano  n.  74,  che  sara'  specificatamente autorizzato  al  controllo  con  provvedimento  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  La  certificazione  di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi  del  primo  comma  dovra'  contenere  gli estremi del presente decreto.  La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  "Sopressa Vicentina",  come  Denominazione  di  Origine  Protetta,  ricade  sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 4.  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 marzo 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio  |  
|   |  |          ----> vedere da pag. 53 a pag. 65 della G.U. <----  |  
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