Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2001 (vai al sommario)
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 4 maggio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1996 ed in vigore dal 3 luglio 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto di autonomia di questa Universita';
Visti il decreto rettorale n. 3080 del 18 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1998 ed in vigore dal 26 ottobre 1998, ed il decreto rettorale n. 3496 del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1999 ed in vigore dal 29 novembre 1999, con i quali sono state apportate modifiche al predetto statuto;
Viste le delibere n. 1 del 21 dicembre 2000 e n. 5 del 24 gennaio 2001 con cui il senato accademico - previo parere favorevole del consiglio di amministrazione reso con le delibere n. 1 del 30 giugno, del 13 luglio e del 19 luglio 2000 - ha approvato ulteriori modifiche allo statuto di Ateneo;
Vista la nota rettorale n. 586/A/1 del 23 febbraio 2001 con la quale le predette delibere sono state trasmesse al M.U.R.S.T. ai fini del controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della sopracitata legge n. 168/1989;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 marzo 2001 concernente le osservazioni sulle modifiche di statuto di autonomia approvate dal senato accademico nelle predette adunanze del 21 dicembre 2000 e del 24 gennaio 2001;
Vista la delibera n. 2 del 10 aprile 2001 con la quale il consiglio di amministrazione esprime il proprio parere in merito ai rilievi di cui al citato decreto ministeriale 22 marzo 2001;
Vista la delibera n. 1 del 10 aprile 2001 con la quale il senato accademico - dopo essersi espresso sui rilievi ministeriali di legittimita' e di merito rilevabili dal predetto decreto ministeriale, conformandosi ad alcuni di essi e rigettandone altri con le maggioranze prescritte per legge - da' mandato al rettore di emanare le modifiche di statuto approvate con le sopracitate delibere n. 1 del 21 dicembre 2000 e n. 5 del 24 gennaio 2001 riformulando alcune delle disposizioni oggetto di rilievo secondo il testo risultante dalla stessa delibera n. 1 del 10 aprile 2001;
Considerato che e' stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione delle modifiche di statuto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, dello stesso statuto;
Considerata la necessita' di dover disporre, con successivo provvedimento, una nuova stesura dello statuto di autonomia che renda omogeneo il testo, conseguentemente alle modifiche apportate a decorrere dalla data di sua emanazione;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto di autonomia della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e successivamente modificato ed integrato con decreti rettorali n. 3080 del 18 settembre 1998 e n. 3496 del 28 ottobre 1999, e' ulteriormente modificato come segue:
il comma 3 dell'art. 1 - Finalita' istituzionali - e' cosi' sostituito:
"3. L'universita', per il raggiungimento delle proprie finalita', opera con il concorso responsabile di tutti i soggetti interessati, assicurando liberta' di ricerca e di studio, assumendo come valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali e della dignita' della persona umana, in condizione di assoluta parita'".
Il titolo e il comma 1 dell'art. 3 sono cosi' sostituiti:
"Principi organizzativi e di funzionamento.
1. L'organizzazione e l'attivita' dell'Universita' sono informate ai principi di pubblicita', di decentramento, di distinzione dei compiti di indirizzo, di controllo, di valutazione, di gestione e di responsabilizzazione.
I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 sono abrogati.
Il comma 1 dell'art. 4 - Attivita' di ricerca - e' cosi' sostituito:
"1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'universita' la sua sede istituzionale, rientra nei compiti primari della stessa che ne garantisce liberta' di svolgimento secondo le forme previste dal vigente ordinamento".
Il comma 2 dell'art. 4 e' abrogato.
Il comma 1 e 2 dell'art. 5 - Attivita' didattica - sono cosi' sostituiti:
"1. L'insegnamento rientra nei compiti primari dell'Universita' e si realizza attraverso la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie adeguate al titolo di studio che questi intende conseguire.
2. L'Universita' svolge attivita' per il conferimento dei seguenti titoli di studio previsti dalla normativa vigente:
laurea;
laurea specialistica;
diploma di specializzazione;
dottorato di ricerca;
master di primo livello;
master di secondo livello;
diploma universitario, fino all'adeguamento del proprio ordinamento didattico al decreto del MURST n. 509 del 3 novembre 1999.
Le procedure per il rilascio dei suddetti titoli di studio, oltre che di quelli previsti dal previdente ordinamento, e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati nel regolamento didattico di ateneo in conformita' alla normativa vigente, nonche' dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti".
Il comma 1 dell'art. 6 - Altre attivita' istituzionali - e' cosi' sostituito:
"1. L'universita' istituisce e promuove ogni attivita' di ricerca e di didattica finalizzata a perseguire i propri fini istituzionali".
Il comma 2 e 3 dell'art. 6 sono abrogati.
Il comma 3 dell'art. 8 - Risorse finanziarie - e' cosi' sostituito:
"3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' didattiche e di ricerca, l'Universita' puo' svolgere attivita' di servizio per soggetti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti".
Il comma 4 dell'art. 8 e' abrogato.
Il comma 2 e 4 dell'art. 10 - Statuto - sono cosi' sostituiti:
"2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, di cui all'art. 15 seguente, sentito il consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti, possono sottoporre proposte di modifica al senato accademico.
4. Lo statuto o le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attivita' didattiche. Esse entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito".
Il comma 1 e 4 dell'art. 11 - Regolamenti di ateneo - sono cosi' sostituiti:
"1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie. Sono deliberati dagli organi universitari, sono emanati con decreto del rettore e trasmessi al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito detto MURST, che esercita il controllo secondo le procedure previste dalla legge n. 168/1989 limitatamente al regolamento previsto dal successivo comma 3. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'universita', nonche' le attivita' formative di cui all'art. 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del MURST n. 509 del 3 novembre 1999. E' approvato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e le facolta', previa osservanza delle procedure previste dall'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341".
Il comma 3 dell'art. 12 - Altri regolamenti - e' cosi' sostituito:
"3. Essi sono emanati con decreto del rettore, entrano in vigore secondo quanto disposto dallo stesso decreto di emanazione e sono soggetti ad adeguate forme di pubblicita'".
L'art. 13 - Tipologia - e' cosi' sostituito:
"Sono organi di governo dell'universita' il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi la giunta di ateneo, il consiglio dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti".
Il comma 2 e 4 dell'art. 14 - Il rettore - sono cosi' sostituiti:
"2. Il rettore e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
Nel caso di raggiungimento del limite di eta' il rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
4. Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;
b) vigilare sulle strutture e i servizi dell'universita', impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;
c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;
d) stipulare contratti e convenzioni sia in forma pubblica che privata, secondo la disciplina di attuazione prevista dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;
e) emanare lo statuto ed i regolamenti;
f) esercitare i poteri di spesa relativi alle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'universita' secondo le modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;
g) dare attuazione alle delibere degli organi collegiali relative alle attivita' didattiche e di ricerca comportanti impegni di spesa;
h) presentare, ad inizio anno accademico, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo;
i) presentare al MURST le relazioni periodiche ed i piani previsti dalla legge;
l) assumere con proprio decreto, in caso d'urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;
m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale;
n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;
o) nominare in servizio il personale;
p) provvedere all'assegnazione ed alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati dagli organi di indirizzo, fatte salve le competenze dei consigli di facolta';
q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici, formulati dal senato accademico;
r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e per la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo;
s) assumere la veste di funzionario delegato per le somme che e' chiamato ad erogare su ordine di accreditamento disposto dal Ministro;
t) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale in servizio;
u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita';
v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti dell'universita' ovvero tra i dirigenti di altre universita' o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza;
z) esercitare ogni altra attribuzione demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti".
Il comma 5 dell'art. 14 e' abrogato.
Il comma 6 dell'art. 14 e' cosi' sostituito:
"6. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore che lo sostituisca in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o impedimento.
Il pro-rettore e' membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
Il rettore puo' altresi' nominare fino ad un massimo di cinque delegati alla firma degli atti di propria competenza nonche' altri delegati che lo coadiuvino nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti".
Il comma 2 e 3 dell'art. 15 - Il senato accademico - sono cosi sostituiti:
"2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici, e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
I Presidi possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.
3. Il senato accademico e' organo di indirizzo in materia di attivita' didattica e di ricerca dell'universita' e determina l'indirizzo politico dell'ateneo e ne verifica i risultati raggiunti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
Esso fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in riferimento all'utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione alla programmazione e allo sviluppo dell'universita' nonche' in riferimento alla didattica e alla ricerca, di cui approva i regolamenti in merito.
Spettano inoltre al senato accademico le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo".
Il comma 4 dell'art. 15 e' abrogato.
Il comma 1 dell'art. 16 - Il consiglio di amministrazione - e' cosi' sostituito:
"1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;
d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia;
e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia;
f) tre ricercatori eletti dagli stessi;
g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale eletti da un corpo elettorale costituito dagli stessi;
i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i componenti dell'organo direttivo;
l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i componenti dell'organo direttivo".
La lettera m) del comma 1 dell'art. 16 e' abrogata.
Il comma 2 dell'art. 16 e' cosi' sostituito:
"2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e le componenti elettive sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta".
Il comma 4 dell'art. 16 e' cosi' sostituito:
"4. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare i regolamenti comportanti oneri finanziari, ivi compresi i regolamenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto;
b) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
c) approvare il conto consuntivo;
d) approvare contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative che facciano espreso riferimento all'universita';
f) determinare annualmente gli obiettivi di gestione da perseguirsi da parte dell'Azienda universitaria Policlinico, sentita la facolta' di medicina e chirurgia, fino a quando l'Azienda stessa non sara' trasformata in Azienda ospedaliera integrata ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999".
Le lettere da g) a v) del comma 4 dell'art. 16 sono abrogate.
Dopo l'art. 17 - La giunta di Ateneo - e' inserito l'art. 17-bis:
"Art. 17-bis (Il consiglio dei direttori di dipartimento). - 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e composto dai direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo, ed e' costituito con decreto del rettore;
2. Ha funzioni consultive su tutte le materie che interessano le attivita' istituzionali dei dipartimenti;
3. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente;
4. La disciplina di funzionamento del consiglio dei direttori di dipartimento sara' dettata da apposito regolamento".
Il comma 1 dell'art. 18 - Il consiglio degli studenti - e' cosi' sostituito:
"1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio di amministrazione nonche' da venti studenti in corso e fuori corso eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalita' definite nel regolamento degli studenti".
Il comma 2 e 6 dell'art. 31 - Organi del dipartimento - sono cosi' sostituiti:
"2. Il consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo cosi' formata:
almeno tre rappresentanti fino a trenta unita' di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
quattro rappresentanti fino a cinquanta unita' di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
non oltre cinque rappresentanti qualora il numero dei docenti e ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unita'.
Il segretario amministrativo partecipa al consiglio, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni accademici.
Il consiglio di dipartimento puo' invitare alle adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti.
6. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Al direttore spetta la responsabilita' del funzionamento e della gestione del dipartimento nonche' ogni altra attribuzione prevista dalla legislazione universitaria vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca secondo la disciplina e nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo".
Dopo l'art. 34 - Centri di servizio e sistema bibliotecario - e' inserito l'art. 34-bis:
"Art. 34-bis (Norma transitoria). - 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 19 a 34 hanno efficacia fino all'adeguamento dell'attuale ordinamento al decreto del MURST n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni".
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 - Il direttore amministrativo - sono cosi' sostituiti:
"1. L'incarico di direttore amministrativo, di durata quadriennale rinnovabile, e conferito dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i dirigenti dell'universita' ovvero tra i dirigenti di altre universita' o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni attribuite espressamente dalla legislazione universitaria, dal presente statuto e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'universita'. Egli e' responsabile del funzionamento degli uffici nonche' della regolarita' degli atti dallo stesso sottoscritti.
In particolare al direttore amministrativo compete:
a) curare l'attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'universita' secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, attivita' ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;
b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio;
c) provvedere all'istituzione ed all'organizzazione delle ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici dell'universita', e proporre agli organi di governo la modifica dell'organizzazione generale degli stessi;
d) nominare i responsabili delle ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici dell'universita';
e) indirizzare, verificare e controllare e valutare l'attivita' degli altri dirigenti con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo;
f) curare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'universita', in attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo;
g) disporre gli atti di gestione relativi al personale di cui al punto f), compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori, nel rispetto dei contratti collettivi, con esclusione degli atti connessi all'assistenza sanitaria;
h) in attuazione delle delibere e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'universita', provvedere all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario agli uffici, ai servizi centrali tecnici ed amministrativi, e, su indicazione dei rispettivi responsabili, alle strutture per la didattica e la ricerca;
i) definire l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi;
l) curare l'esecuzione delle delibere degli organi di indirizzo relative al personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;
m) esercitare i poteri di spesa adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali, assegnate dal consiglio di amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'universita', riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi, nei limiti degli importi e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli organi di governo dell'universita', i poteri di spesa di propria competenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo le modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
o) individuare singoli settori tecnici ed amministrativi cui assegnare un dirigente o titolare di funzioni equiparate;
p) coordinare l'attivita' dei dirigenti e vigilare sulla stessa con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;
q) definire i limiti del potere di spesa dei dirigenti dettando direttive sulle procedure e sui provvedimenti;
r) chiedere pareri e consulenze agli organi universitari e di altre amministrazioni e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
s) predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo;
t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale. posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nominare i procuratori' e difensori secondo le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione; proporre eventuali transazioni delle liti;
u) la responsabilita' della realizzazione di programmi, attivita', interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'universita';
v) presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione sull'attivita' svolta per le materie di propria competenza.
3. Il direttore amministrativo propone la nomina di un vice direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i vicedirigenti, o in mancanza, i funzionari piu' alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore".
Il comma 1 dell'art. 39 - Funzioni e responsabilita' dei dirigenti - e' cosi' sostituito:
"1. I dirigenti sono responsabili del settore di rispettiva competenza, cui sono stati assegnati dal direttore amministrativo, nonche' della regolarita' degli atti e dell'efficienza delle attivita' degli uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi, facenti parte del settore cui sono preposti. In particolare ad essi compete:
a) collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli indirizzi degli organi di gestione in materia di efficienza dell'organizzazione amministrativa;
b) verificare i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici;
c) esercitare autonomi poteri di spesa, nei limiti assegnati dal direttore amministrativo, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
d) proporre l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;
e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni, ecc.;
g) emettere gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti relativi ai settori di competenza;
h) emanare provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'universita'
i) presentare annualmente al direttore amministrativo una relazione sull'attivita' svolta relativa al settore organizzativo a cui e' stato preposto".
Dopo il comma 1 dell'art. 39 e' inserito il comma 1-bis:
"1-bis. Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati con apposito provvedimento del rettore sentito il direttore amministrativo".
Il comma 3 e 4 dell'art. 39 sono abrogati.
Gli artt. 41 - Accesso alla qualifica di dirigente, 43 - Rapporti con il servizio sanitario nazionale, e 44 - servizi e modalita' di gestione sono abrogati.
Il comma 6 dell'art. 47 - Organi e loro attribuzioni - e' cosi' sostituito:
"6. Il consiglio e' composto da:
a) il presidente;
b) il segretario amministrativo del poio che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante;
c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;
d) due rappresentanti dei ricercatori;
e) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
f) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente".
Il titolo, i commi 1 e 2 dell'art. 49 sono cosi' sostituiti:
"Nucleo di valutazione:
1. L'universita' istituisce apposito nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa sia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca sia delle strutture tecniche e amministrative.
Al nucleo sono demandate altresi' le attivita' di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. La disciplina relativa alla nomina, alla composizione ed ai compiti del nucleo di valutazione e' dettata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1999, n. 370.
La durata in carica del nucleo di valutazione e' di quattro anni".
Il comma 5 dell'art. 50 - Collegio dei revisori dei conti - e' cosi' sostituito:
"5. La durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale ed e' prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del rettore".
Dopo l'art. art. 50 e' inserito l'art. 50-bis:
"Ufficio di controllo interno:
1. L'ufficio di controllo interno e' l'organo deputato alla verifica della regolarita' amministrativo-contabile degli atti e dei procedimenti amministrativi dell'universita' e di quelli delle strutture autonome o decentrate.
2. L'ufficio e' composto da tre componenti, in possesso di idonei requisiti di professionalita' ed esperienza, scelti e nominati dal rettore esternamente all'ateneo.
3. La disciplina specifica e' dettata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico".
L'art. 71 - Incompatibilita' di carica - e' cosi' sostituito:
"Le cariche di rettore, preside, presidente di corso di studio, presidente di polo, direttore di dipartimento sono tra di loro incompatibili".
Il comma 2 dell'art. 72 - Esonero dalle attivita' istituzionali - e' cosi' sostituito:
"2. I presidi di facolta' e i direttori di dipartimento e di centro interdipartimentale possono essere autorizzati a svolgere attivita' didattica in misura ridotta, per la durata della loro carica.
L'autorizzazione e' concessa con decreto del rettore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382".
L'art. 74 - Tutela giudiziaria degli organi universitari - e' cosi' sostituito:
"Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facolta', dei direttori di dipartimento, istituto o centro, dei presidenti di polo, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'universita', la difesa per tutti i gradi di giudizio e' assunta a carico dell'universita'.
Le modalita' di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione della stessa sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo".
Il comma 1 dell'art. 75 - Gli istituti - e' cosi' sostituito:
"1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti dell'ateneo confluiranno in strutture dipartimentali".
Il comma 3 dell'art. 75 e' abrogato.
L'art. 78 - Modifiche di statuto - e' abrogato.
Dopo l'art. 79 - Efficacia dei regolamenti vigenti - e' inserito l'art. 79-bis:
"Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle universita' statali.
Le disposizioni di cui al presente statuto, che risultino in contrasto con disposizioni legislative successive che operino espresso riferimento alle universita' statali, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dalla norma di rango superiore".
 
Art. 2.
Con successivo decreto si provvedera' alla stesura definitiva dell'articolazione cronologica dello statuto di autonomia della seconda Universita' degli studi di Napoli.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le modifiche allo statuto, di cui al precedente art. 1, entreranno in vigore a decorrre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caserta, 4 maggio 2001
Il rettore: Grella
 
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